Corte costituzionale

Sentenza n. 326/1989

Altra decisione · depositata il 06/06/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Valle d'Aosta

notificato il 3 marzo 1989, depositato in Cancelleria il 15 marzo

1989 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 1989, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito delle note dell'Intendenza di Finanza di

Aosta, protocollo n. 23659 in data 5 gennaio 1989 (Sorgente acque

minerali "La Saxe" in Comune di Courmayeur), protocollo n. 14711 in

data 30 gennaio 1989 (Demanio - Sorgente acque minerali "La Regina"

in Comune di Courmayeur), protocollo n. 14712 in data 30 gennaio 1989

(Demanio - Sorgente acque minerali "La Vittoria" in Comune di

Courmayeur).

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1989 il Giudice relatore

Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta e

l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Regione

autonoma Valle d'Aosta ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti dello Stato, in riferimento alle note n. 23659 del 5

gennaio 1989, n. 14711 e n. 14712 del 30 gennaio 1989, con cui

l'Intendenza di Finanza di Aosta l'aveva invitata a versare al

competente Ufficio del Registro i canoni attinenti alle concessioni

per lo sfruttamento delle sorgenti di acqua minerale "La Saxe", "La

Vittoria" e "La Regina", tutte oggetto, secondo l'Intendenza di

Finanza, di provvedimenti concessori risalenti a data anteriore al 7

settembre 1945, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, e dell'art. 11,

terzo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Nel lamentare l'illegittimità degli atti della Intendenza di

Finanza di Aosta e nel denunciare violazione degli artt. 2, 3, 4, 5,

6, 7 e 11 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante

lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta (in relazione anche all'art.

11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, alla legge 16 maggio 1978, n.

196, al d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, nonché al regio decreto 29

luglio 1927, n. 1443), la ricorrente contesta sotto vari profili

l'assunto dell'Intendenza di Finanza, secondo cui la Regione Valle

d'Aosta non avrebbe la competenza e il diritto di riscuotere ed

acquisire i canoni della concessione delle sorgenti di acque

minerali.

Anzitutto l'art. 34 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, ha

trasferito - ricorda la ricorrente - le funzioni amministrative dallo

Stato alla Regione Valle d'Aosta e, in particolare, quelle

concernenti "la ricerca e la utilizzazione delle acque minerali e

termali e la vigilanza sulle attività relative, ivi compresa la

pronuncia di decadenza del concessionario".

Inoltre, ad avviso della ricorrente, il suo potere di acquisire i

canoni delle concessioni in questione si basa sull'appartenenza delle

sorgenti di acque minerali al patrimonio regionale che, pur non

essendo prevista nella elencazione dell'art. 6, secondo comma, dello

Statuto, sarebbe da desumersi dall'art. 11, quinto comma, della legge

n. 281 del 1970, che annovera nel patrimonio indisponibile delle

regioni a statuto ordinario anche le acque minerali. La disposizione,

ad avviso della ricorrente, deve trovare applicazione anche nei suoi

confronti perché, come affermato dalla Corte costituzionale, una

norma dettata per le regioni a statuto ordinario "trova applicazione

anche per le regioni ad autonomia differenziata, essendo

inaccettabile che tali regioni, allorché manchino apposite norme di

attuazione (...) e nel medesimo tempo non vi ostino precise norme o

ragioni in senso contrario (...) restino prive di attribuzioni

riconosciute alle regioni a statuto ordinario" (Corte costituzionale,

sentenza n. 1029 del 1988, n. 3. 4).

Né si giustifica la tesi dell'Intendenza di Finanza, per cui le

sorgenti di acque minerali debbano seguire la disciplina prevista

dall'art. 11 dello Statuto per le miniere: queste ultime, anche se

hanno un regime giuridico per certi versi analogo alle prime, vanno

da queste differenziate proprio per quanto riguarda la loro

attribuzione al demanio statale. Oltre tutto, è proprio lo Statuto

regionale della Valle d'Aosta che detta, agli artt. 2 e 3, una

disciplina nettamente diversa per le due categorie di beni.

Altra conferma della tesi della ricorrente si troverebbe nell'art.

5 dello Statuto, secondo il quale sono "trasferite al demanio della

Regione le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile". Ora non

v'è dubbio - sostiene la ricorrente - che le acque minerali siano da

considerare pubbliche e "ad uso potabile". Del resto, lo stesso

assunto dell'Intendenza di Finanza è fondato sul carattere

"pubblico" delle acque in questione e sulla loro appartenenza ai beni

demaniali e indisponibili. Peraltro la stessa Intendenza,

richiamandosi espressamente all'art. 7, secondo comma, dello Statuto,

ha ritenuto tali acque escluse da quelle trasferite alla Regione

trattandosi di acque già oggetto di concessione alla data del 7

settembre 1945.

Senonché - osserva la ricorrente - la disciplina prevista dallo

Statuto in materia di acque prevede (art. 5, secondo comma) il

trasferimento al demanio della Regione delle "acque pubbliche in uso

di irrigazione e potabile"; inoltre all'art. 7 si stabilisce che "le

acque pubbliche esistenti nella Regione, eccettuate quelle indicate

nell'art. 5, sono date alla Regione in concessione gratuita per

novantanove anni", mentre "sono escluse dalla concessione le acque

che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di

riconoscimento di uso e di concessione", per le quali la Regione

subentra nella concessione alla data della cessazione dell'uso o

della concessione. "Passano alla Regione", invece, le acque che non

siano state utilizzate alla data del 7 settembre 1945 (art. 8

Statuto). Da ciò si evince - secondo la ricorrente - che la

disciplina prevista dall'art. 7 ha come presupposto che si tratti di

acque diverse da quelle indicate dall'art. 5, secondo comma: tra

queste ultime sono dunque da annoverare le acque minerali che, in

quanto acque ad uso potabile, sono state trasferite al demanio della

Regione: il che confermerebbe la soluzione già prospettata in base

all'applicazione alla ricorrente dell'art. 11, quinto comma, della

legge n. 281 del 1970.

2. - Costituitasi in rappresentanza e difesa del Presidente del

Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato insiste per

l'infondatezza del ricorso, rilevando anzitutto, con richiamo alla

sentenza di questa Corte n. 8 del 1958, che la potestà legislativa

accordata alla Regione Valle d'Aosta in materia di acque minerali e

termali è indipendente da ogni presupposto di carattere

patrimoniale. Né, ad avviso dell'Avvocatura, la pretesa appartenenza

alla Regione delle acque minerali e termali può argomentarsi dal

disposto trasferimento delle acque pubbliche al demanio regionale.

Tale trasferimento sarebbe limitato (ex art. 5, ultimo comma, dello

Statuto) alle acque destinate ad uso di irrigazione o potabili là

dove l'utilizzazione giuridicamente rilevante delle acque in

questione, non necessariamente potabili per natura, è quello

terapeutico.

Né vale, secondo l'Avvocatura, il richiamo da parte della

ricorrente, dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281; infatti

il principio enunciato nella sentenza n. 1029 del 1988 e fatto

proprio dalla ricorrente non è applicabile quando vi ostino precise

norme in contrasto, quali, nella specie, le disposizioni di cui agli

artt. 5, 7 e 11 dello Statuto della Valle d'Aosta.

3. - In una memoria presentata nell'approssimarsi dell'Udienza, la

difesa della Regione autonoma Valle d'Aosta contesta le

argomentazioni dell'Avvocatura: in particolare, circa

l'equiparazione, da quest'ultima operata, tra le sorgenti di acque

minerali e le miniere, la difesa richiama il d.P.R. n. 1142 del 1985

con cui, all'art. 9, si trasferiscono alla Regione Valle d'Aosta le

funzioni amministrative in materia di disciplina dell'utilizzazione

delle miniere situate nel territorio della Regione e fin allora

esercitate da organi dello Stato o da enti ed istituti pubblici.

Pertanto anche se fosse applicabile alle acque minerali il regime

delle miniere si dovrebbe riconoscere l'intervenuto trasferimento

delle relative funzioni alla Regione.

Qualora, poi, non fosse accolta la tesi dell'intervenuto

trasferimento delle acque in argomento in quanto beni demaniali, ma

viceversa si ritenesse che le acque minerali sono soggette alle norme

dello Statuto in materia di demanio idrico, bisognerebbe considerare

applicabile alle acque minerali non l'art. 7 dello Statuto, relativo

alle acque ad uso di grande derivazione, ma l'art. 5, relativo alle

acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile.

Quanto infine alla tesi dell'Avvocatura, secondo cui la spettanza

ad una Regione ad autonomia differenziata di funzioni e poteri

attribuiti alle Regioni a statuto ordinario "non riguarda il diverso

tema della ripartizione dei beni", sarebbe errata pure in linea di

principio, dal momento che la "ripartizione di beni" di proprietà

pubblica appare essenzialmente come ripartizione di funzione, di

poteri e di doveri. In ogni caso - osserva l'Avvocatura -

l'attribuzione di poteri e funzioni, certamente operata dall'art. 34

del d.P.R. n. 182 del 1982, coincide con il trasferimento del bene

(sorgenti di acque minerali e termali) in base alle norme dello

Statuto. Considerato in diritto

1. - La Regione autonoma Valle d'Aosta ha sollevato conflitto di

attribuzione in riferimento alle note dell'Intendenza di Finanza di

Aosta n. 23659 del 5 gennaio 1989, n. 14711 e n. 14712 del 30 gennaio

1989 con cui è stato sollecitato, in favore dell'Ufficio del

Registro di Aosta, il versamento dei canoni relativi a tre diverse

concessioni di acque minerali.

A parere della ricorrente le acque minerali e termali farebbero

tutte indistintamente parte del patrimonio indisponibile della

Regione, sia per effetto delle disposizioni statutarie, sia alla

stregua della sopravvenuta normativa cui si è fatto cenno in

narrativa.

L'Amministrazione finanziaria muove dall'opposta premessa, fatta

propria dall'Avvocatura dello Stato, dell'appartenenza a quest'ultimo

dei beni in argomento e del conseguente diritto ai canoni, sul non

contestato presupposto che si tratti di concessioni anteriori al 7

settembre 1945 e come tali escluse, per riserva espressa dello

Statuto, dal novero di quelle previste come gratuite in favore della

Regione per la durata di novantanove anni.

2. - L'esame della normativa statutaria, e della legislazione

successiva porta ad escludere che le acque minerali e termali siano

state trasferite alla Regione.

L'art. 2, lettera i), sancisce la potestà legislativa primaria in

tema di acque minerali e termali, mentre l'art. 3, lettera e),

riconosce alla Regione una potestà integrativa per la disciplina

della utilizzazione delle miniere. Entrambe le norme accordano gli

anzidetti poteri "indipendentemente da ogni presupposto di carattere

patrimoniale" come ha affermato questa Corte nella sentenza n. 8 del

1958.

D'altronde, come meglio si preciserà, l'attribuzione di potestà

differenziate non consente affatto di scindere ad altri fini due

elementi tradizionalmente soggetti ad una disciplina unitaria quali

le miniere e le acque minerali e termali.

Sotto il titolo Finanze, Demanio e Patrimonio lo Statuto dispone

nel modo seguente: con l'art. 5 vengono trasferiti al demanio

regionale i beni del demanio dello Stato, eccettuati quelli che

interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale,

subito dopo precisandosi: "Sono altresì trasferite al demanio della

Regione le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile". Il

successivo art. 6 sancisce il trasferimento dei beni immobili

patrimoniali dello Stato al patrimonio della Regione, aggiungendo

immediatamente che del patrimonio indisponibile di questa fanno parte

le foreste, le cave, gli edifici destinati ad uffici e servizi.

L'art. 7 dispone che le acque pubbliche, ad eccezione di quelle

indicate sub art. 5, formano oggetto di concessione gratuita e

rinnovabile per novantanove anni alla Regione, salvo quelle che

avessero già formato oggetto di concessione alla data del 7

settembre 1945. Una previsione del tutto analoga è contenuta, per

quanto riguarda le miniere, nell'art. 11. In entrambi i casi si

prevede la possibilità per la Regione di promuovere a proprio

beneficio la decadenza dalla concessione nell'ipotesi di mancata

utilizzazione o sfruttamento.

Ciò posto, è opportuno ricordare come nel nostro ordinamento le

acque pubbliche da una parte e quelle minerali e termali dall'altra

siano oggetto di ben distinte discipline, risultando individuate le

une in ragione dell'attitudine ad usi di pubblico interesse e le

altre sulla base delle loro intrinseche qualità che le rendano

adatte all'utilizzazione terapeutica. Infatti l'art. 92 del regio

decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di

legge sulle acque e impianti elettrici) esclude dal regime delle

acque pubbliche le acque termo-minerali e radioattive, che debbono

viceversa ritenersi assoggettate al regime delle miniere (della cui

nozione giuridica rappresentano una sottospecie) ai sensi del regio

decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Poiché nello Statuto regionale non vi è una norma che

espressamente trasferisca alla Regione autonoma tali beni

patrimoniali indisponibili, ed escluso che possa farsi utile

riferimento al regime delle acque pubbliche, deve ritenersi che il

diritto di proprietà sulle acque in argomento permanga in capo allo

Stato, risultando applicabile la disciplina dettata per le miniere.

3. - Del resto è la stessa legge regionale 8 febbraio 1958, n. 1

- come anche esplicitamente riconosce la ricorrente - che, nel

regolare la ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle miniere, vi

ricomprende le acque minerali e termali con il richiamo all'art. 2,

lettera i), dello Statuto.

Le norme di attuazione di quest'ultimo, poi, dettate in subiecta

materia dall'art. 34 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, si limitano

ad attribuire le funzioni amministrative e di vigilanza alle quali si

collega logicamente la facoltà di pronunciare la decadenza del

concessionario. Analoghe attività di gestione vengono trasferite per

quanto riguarda le miniere dagli artt. 9 e 10 del d.P.R. 27 dicembre

1985, n. 1142.

Il dato storico rappresentato dal decreto luogotenenziale 7

settembre 1945, n. 546, che per primo attribuì alla Valle d'Aosta la

concessione di acque pubbliche e miniere resta nella sua essenza

immutato se si analizza la legislazione successiva: la Regione gode,

più che di una concessione, di un complesso di poteri perché li

eserciti in luogo dello Stato (come sostanzialmente riconosciuto da

questa Corte con la citata sentenza n. 8 del 1958), ma la gamma delle

facoltà di utilizzazione, per quanto ampia e via via dilatatasi, non

è comprensiva del diritto di percepire il canone, inscindibilmente

connesso con il diritto dominicale sulle acque.

La necessità che il trasferimento di diritti demaniali alla

Regione a statuto speciale risulti espressamente da una disposizione,

nonché l'anzidetto, necessario collegamento tra tale diritto e la

devoluzione del canone rappresentano due princip/' già affermati da

questa Corte nelle sentenze n. 133 del 1986 e n. 152 del 1971, e

sulla base di essi va parimenti respinta la tesi della ricorrente nel

caso in esame.

4. - Per completezza devesi ancora escludere che l'art. 11, quinto

comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale trasferisce alle

Regioni a statuto ordinario le acque minerali e termali, possa

trovare applicazione nei confronti della Valle d'Aosta.

Anche a prescindere dalla inidoneità della fonte ad integrare lo

Statuto, tale norma è volta a costituire, secondo l'indicazione di

cui all'art. 119, ultimo comma, della Costituzione, quel patrimonio

indisponibile in ordine al quale i singoli statuti hanno viceversa

disposto per le Regioni autonome, peraltro con differenze sensibili e

specificità diverse; pertanto è pure accaduto che alcune Regioni,

come il Friuli-Venezia Giulia ed il Trentino-Alto Adige non siano

state dotate di demanio idrico, mentre l'esclusione di cui alla

presente controversia può ragionevolmente ricondursi da un lato

all'interesse industriale sotteso allo sfruttamento delle acque e

dall'altro al permanere di una esclusiva titolarità dello Stato in

ordine alla competenza del riconoscimento delle proprietà

terapeutiche.

Né in materia di trasferimento di beni può invocarsi utilmente

la sentenza n. 1029 del 1988, con la quale questa Corte ha rilevato

come sia inaccettabile che le Regioni a statuto speciale restino

private di attribuzioni riconosciute a quelle a statuto ordinario,

riferendosi l'affermazione alle "attribuzioni" e non alla

appartenenza dei beni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spettano allo Stato i canoni attinenti alle

concessioni delle sorgenti di acque minerali e termali denominate "La

Saxe", "La Vittoria" e "La Regina" site nel Comune di Courmayeur.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:326 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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