Corte costituzionale

Sentenza n. 325/1998

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/07/1998 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge

16 marzo 1988, n. 88 (Norme sugli accordi interprofessionali e sui

contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli), promosso

con ordinanza emessa il 20 settembre 1997 dal Tribunale di Padova nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra la Sipa S.r.l. e

l'Associazione Fucentina ed altra, iscritta al n. 60 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio civile promosso dalla Sipa S.r.l.

contro l'Associazione produttori di patate di Avezzano il giudice

unico del Tribunale di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt.

24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 16 marzo 1988,

n. 88 (Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di

coltivazione e vendita dei prodotti agricoli).

Osserva il giudice a quo che nel caso in esame la parte convenuta

ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'autorità adita, in

conseguenza della previsione di cui all'impugnata norma - previsione

recepita anche dall'art. 10 dell'accordo interprofessionale per la

patate concluso il 2 giugno 1995 presso il Ministero delle risorse

agricole, alimentari e forestali - secondo cui eventuali controversie

che dovessero insorgere tra le parti saranno rimesse alla decisione

di un collegio arbitrale. Il testo dell'art. 11 della legge n. 88 del

1988 impone di definire l'arbitrato in questione come obbligatorio (o

necessario), non prevedendosi per le parti alcuna possibilità di

deroga. E da tanto consegue, secondo il consolidato orientamento di

questa Corte (che prende inizio dalla sentenza n. 127 del 1977),

l'illegittimità costituzionale dell'impugnata norma, la cui

declaratoria acquista un'importanza preliminare nel giudizio a quo.

2. - Non si sono costituite parti private, né ha prestato

intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto

1. - Il giudice unico del Tribunale di Padova dubita della

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, primo

comma, e 102, primo comma, della Costituzione, dell'art. 11 della

legge 16 marzo 1988, n. 88 (Norme sugli accordi interprofessionali e

sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli),

ritenendo che tale norma preveda una forma di arbitrato obbligatorio

che non consente alle parti di optare per la risoluzione in via

giudiziaria delle controversie.

2. - La questione è fondata.

Costituisce orientamento consolidato di questa Corte (v. le

sentenze n. 127 del 1977, n. 488 del 1991, n. 49 del 1994, n. 206 del

1994, n. 232 del 1994, n. 54 del 1996, n. 152 del 1996 e n. 381 del

1997) quello per cui l'arbitrato trova il proprio legittimo

fondamento nella concorde volontà delle parti, sicché

l'obbligatorietà ex lege del medesimo si traduce in un'illegittima

compressione del diritto di difesa ed in una violazione del principio

della tutela giurisdizionale. D'altronde l'arbitrato può ritenersi

effettivamente non obbligatorio solo quando sia consentito a ciascuna

delle parti in contesa, con decisione anche unilaterale, di adire il

giudice ordinario.

La norma impugnata stabilisce che per le controversie "che

riguardino l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi

interprofessionali o dei contratti di coltivazione e vendita, le

parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale", con una

formula sostanzialmente recepita anche dall'art. 10 dell'accordo

interprofessionale del 2 giugno 1995 relativo alla campagna 1995 per

le patate destinate alla trasformazione industriale.

Ora, pur non essendo il testo legislativo formulato in modo

particolarmente chiaro, appare corretto l'assunto del giudice

rimettente secondo cui la norma impugnata prevede una forma di

arbitrato obbligatorio, dal momento che la medesima non lascia in

effetti alcun margine all'eventuale difforme volontà di una delle

parti di affidare la causa al giudizio dell'Autorità giudiziaria

ordinaria. Ed inoltre la legge individua a priori il collegio che

sarà chiamato alla decisione.

Ne consegue che nella presente ipotesi valgono le stesse ragioni

più volte indicate da questa Corte nelle sentenze sopra richiamate,

che hanno concluso con la declaratoria di illegittimità

costituzionale.

3.- Quanto all'osservazione che nel caso di specie essendo stato

l'obbligo di ricorrere all'arbitrato recepito nell'accordo

interprofessionale già menzionato le singole parti, aderendo alle

associazioni che avevano concluso tale accordo, sarebbero vincolate

da una clausola compromissoria, deve ritenersi che tale

argomentazione non possa essere condivisa.

Ed invero, a prescindere dal rilievo che in questa sede ciò che

viene in esame è solo il contenuto dell'atto avente forza di legge

sottoposto a scrutinio, va considerato che l'adesione alle

associazioni di categoria stipulanti gli accordi interprofessionali,

è condizione pressoché indispensabile per l'effettivo inserimento

nel mercato; per cui non se ne può dedurre per implicito anche

l'accettazione di una clausola nella piena e consapevole autonomia

delle singole parti della controversia.

Quello che invece va ribadito è che la presente declaratoria di

illegittimità costituzionale non impedisce, alla stregua dei

principi di cui ai parametri costituzionali richiamati dal giudice a

quo e degli indirizzi emersi in sede comunitaria per il commercio dei

prodotti agricoli (Regolamenti CEE 2036/1991, 3477 e 3478/1992), che

i soggetti dei rapporti contrattuali possano effettivamente scegliere

tramite compromesso o clausola compromissoria veri e propri di

devolvere la decisione delle controversie insorte sui contratti

stessi ad un collegio arbitrale; che in tal caso risulterà investito

della sua funzione non in forza di una norma di legge, bensì di una

autonoma manifestazione di volontà delle parti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1,

della legge 16 marzo 1988, n. 88 (Norme sugli accordi

interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei

prodotti agricoli) nella parte in cui non prevede che la competenza

arbitrale possa essere derogata anche con atto unilaterale di

ciascuno dei contraenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari