Corte costituzionale

Sentenza n. 324/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1989 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 397/1988
  • art. 6legge 397/1988
  • art. 7legge 397/1988
  • art. 8legge 397/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 9

settembre 1988, n.397, convertito con modificazioni in legge 9

novembre 1988, n.475 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento

dei rifiuti industriali), promosso con ricorso della Provincia

autonoma di Trento, notificato il 10 dicembre 1988, depositato in

cancelleria il 20 dicembre 1988 ed iscritto al n. 37 del registro

ricorsi 1988;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Uditi l'avv. Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e

l'avv. dello Stato Pier Luigi Ferri per il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 10 dicembre 1988 la Provincia

autonoma di Trento ha impugnato gli artt.1, comma quarto, 6, 7 e 8

del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante "Disposizioni

urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali",

convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988, n. 475, per

violazione degli artt. 9, 97 e 116 Cost. nonché degli artt. 8 nn. 5,

6 e 17; 9 n. 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto

speciale del Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione.

Nel ricorso si premette che la Provincia di Trento ha recentemente

proceduto all'emanazione di un "Testo unico delle leggi provinciali

in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti" (delibera

Giunta provinciale 9 settembre 1988, n.10050), che nella Parte III

(artt. 63 e ss.) reca la disciplina dello smaltimento dei rifiuti.

Ad avviso della ricorrente, la legge impugnata, sovrapponendosi

alle procedure previste dalla legislazione provinciale, sarebbe

costituzionalmente illegittima in quanto violerebbe la competenza

legislativa primaria della Provincia in materia di urbanistica,

tutela del paesaggio, lavori pubblici di interesse provinciale (art.

8 nn. 5, 6 e 17 del d.P.R. n. 670 del 1972), nonché la competenza

legislativa concorrente in materia di igiene e sanità (art. 9 n. 10

del d.P.R. n. 670 del 1972), competenze da intendersi estese anche

alla disciplina della tutela ambientale.

Aggiunge la ricorrente che, nell'attuazione di tali competenze

statutarie, essa si è data una disciplina completa ed organica tanto

in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (Testo unico

citato, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 9

settembre 1988, n. 10050), quanto in tema di valutazione dell'impatto

ambientale (legge prov. 29 agosto 1988, n. 28), e di lavori pubblici

di interesse provinciale (legge prov. 3 gennaio 1983, n. 2).

In particolare, il Testo unico delle leggi provinciali relative

alla tutela dell'ambiente ha disciplinato esplicitamente lo

smaltimento dei rifiuti, tenendo conto di tutta la disciplina statale

in materia sino al decreto-legge 31 agosto 1987 n. 361, convertito

nella legge 29 ottobre 1987 n. 441. Nel suddetto Testo unico sono

state, infatti, distribuite le competenze in materia di smaltimento

dei rifiuti; è stata dettata la normativa per il piano provinciale

di smaltimento dei rifiuti; sono stati regolati gli aspetti relativi

alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilabili e di

quelli speciali nonché alle discariche, agli impianti e tecnologie

complesse, alle bonifiche, agli interventi di urgenza. Il sistema è

stato poi completato da una disciplina delle autorizzazioni, delle

garanzie finanziarie e del trasporto, carico e scarico di rifiuti

speciali, tossici e nocivi nonché dalla creazione di un sistema

informativo e dalla previsione di interventi di sensibilizzazione e

di incentivazione.

A questa organica disciplina risulta inoltre collegata la

normazione relativa alla valutazione dell'impatto ambientale

contenuta nella legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, dove si

prevede la sottoposizione a tale valutazione dei vari impianti di

smaltimento, a seconda della loro importanza.

2. - Secondo la Provincia autonoma di Trento il decreto-legge 9

settembre 1988, n. 397 si sarebbe inserito nell'articolato disegno

della normativa provinciale creando in più punti situazioni di

incompatibilità e di intralcio.

In particolare, con riferimento agli artt. 6, 7 ed 8, la

ricorrente ritiene che o si riconosce che detti articoli non si

applicano alla Provincia di Trento oppure essi sono da considerare

costituzionalmente illegittimi. Al riguardo si esclude che le tre

disposizioni in questione - relative, rispettivamente, alla

accelerazione delle procedure, agli impianti di iniziativa pubblica

ed alla valutazione di compatibilità ambientale - possano contenere

norme di principio, ovvero esprimere un interesse nazionale, ovvero

risultare vincolanti in virtù della funzione di indirizzo e

coordinamento.

Con specifico riferimento alle procedure per la realizzazione e

l'ampliamento degli impianti di smaltimento, previste dall'art. 6, la

Provincia osserva che il Testo unico delle leggi provinciali già

richiamato prevede in materia norme precise (artt. 95, 67, 69 e 84),

di talché nella disposizione impugnata rimarrebbe soltanto, come

previsione ulteriore, il ricorso al Ministro per l'ambiente nel caso

di mancata decisione, cioè un potere assolutamente incompatibile con

l'autonomia provinciale, specie versandosi in materia di competenza

primaria.

Altrettanto vale, sempre secondo la ricorrente, per l'art. 7,

relativo agli impianti di iniziativa pubblica, che verrebbe ad

incidere, senza apportare nessuna novità di principio, sulle materie

già regolate dagli artt. 95 e 96 del Testo unico.

Del tutto illegittima sarebbe poi anche l'applicazione dell'art. 8

alla Provincia di Trento. Detta norma viene ritenuta incongrua e

contraddittoria in quanto, mentre da un lato essa, attraverso il

richiamo all'art. 3 bis del decretolegge n. 361 del 1987, convertito

nella legge n. 441 del 1987, riconosce la competenza regionale (o

provinciale) in tema di valutazione di impatto ambientale per gli

impianti di smaltimento di rifiuti, demandando ad una "conferenza"

regionale (o provinciale) l'istruttoria dei progetti relativi ai

nuovi impianti, dall'altro attribuisce al Ministro dell'ambiente la

valutazione di compatibilità, ipotizzando così la partecipazione,

con funzione decisionale, del Ministro ad un procedimento tutto

interno alla Regione (o alla Provincia).

La Provincia di Trento si sofferma poi sull'art. 1, quarto comma,

dove si prevede, per la riduzione della quantità e pericolosità dei

rifiuti prodotti, per il recupero di materiali e di energia e per la

limitazione dell'uso di materiali non biodegradabili, l'assegnazione

di contributi in conto capitale finalizzati alla promozione, da parte

delle associazioni di categoria di artigiani e di commercianti, di

società di servizi ambientali connessi all'applicazione delle

disposizioni della legge. Ad avviso della ricorrente tale norma, se

applicabile alla Provincia di Trento, sarebbe da considerare

illegittima, non dovendo ritenersi ammissibile che lo Stato

intervenga a finanziare attività svolte in materia di competenza

provinciale. Simile conclusione varrebbe anche per quanto attiene ai

mutui ventennali che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a

concedere a Comuni, Province e loro Consorzi, ai sensi dell'art. 7,

comma terzo, del decreto-legge in esame.

Infine, la Provincia ricorrente indirizza le sue censure contro

l'art. 7, comma secondo, dello stesso decreto-legge, secondo cui,

qualora entro il termine di sei mesi dalla definizione del programma

di emergenza di cui all'art. 5 e della localizzazione degli impianti,

la Regione non provveda all'affidamento delle concessioni di

costruzione e di esercizio, il Ministro dell'ambiente interviene in

via sostitutiva a mezzo di commissario straordinario nominato con

proprio decreto. A giudizio della ricorrente anche questa

disposizione, se applicabile alla Provincia di Trento, violerebbe le

disposizioni costituzionali di riferimento e, soprattutto, non si

uniformerebbe alle direttive enunciate dalla Corte costituzionale in

tema di potere sostitutivo.

A conclusione del suo ricorso la Provincia autonoma di Trento

deduce anche la violazione dell'art. 9 Cost. (in relazione alla più

recente giurisprudenza costituzionale, che ha riconosciuto

l'esistenza di una competenza regionale -o provinciale - in materia

di protezione ambientale e paesistica), nonché dell'art. 97 Cost.

(dal momento che la legge impugnata imporrebbe all'amministrazione

provinciale di "disapplicare" la normativa provinciale in materia per

far riferimento alle sole procedure previste negli artt. 6 e 7).

3. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nella memoria si evidenzia come la principale finalità perseguita

dalla disciplina di cui è causa sia stata quella di promuovere - in

tempi rapidi - un adeguamento dell'offerta di corretto smaltimento

alla domanda dei produttori di rifiuti.

Per raggiungere questo obiettivo, il decreto-legge 9 settembre

1988, n. 397 ha introdotto un complesso di misure che, senza

apportare radicali modifiche al regime di trattamento dei rifiuti

risultante dal d.P.R. n. 915 del 1982 (attuativo delle direttive CEE

n. 75/442, 76/402 e 78/319), sono essenzialmente rivolte a potenziare

e migliorare il controllo e l'intervento pubblico, con l'ausilio

temporaneo di iniziative di vera e propria emergenza. In particolare

- sostiene l'Avvocatura - le innovazioni apportate dal decreto-legge

n.397, facendo leva sia sulla responsabilizzazione dei produttori sia

sul concorso dell'iniziativa pubblica, risultano dirette a ridurre la

quantità e la pericolosità dei rifiuti (art. 1); a favorire la

riutilizzazione dei rifiuti sia come fonti di energia sia come

materie prime secondarie, suscettibili di essere impiegate in altri

processi produttivi (artt. 1 e 2); a promuovere la realizzazione di

impianti e di discariche costruite e gestite da imprese pubbliche

(artt. 3, 5 e 7); a favorire il trattamento dei rifiuti ad opera

dello stesso produttore, nonché ad agevolare l'ampliamento degli

impianti di smaltimento già autorizzati (artt. 4 e 6).

Tali azioni sono dalla legge articolate nella forma di "programmi"

(programma per la riduzione ed il recupero dei rifiuti di cui

all'art. 1; programma di emergenza per l'adeguamento del sistema di

smaltimento di cui all'art. 5), deliberati dal Consiglio dei ministri

su proposta del Ministro dell'ambiente e degli altri Ministri

interessati: e mentre il primo dei suindicati programmi ha valore di

atto di indirizzo e coordinamento, il secondo è adottato sentite le

Regioni.

Queste attività, secondo l'Avvocatura, si inscriverebbero a pieno

titolo nelle competenze appartenenti allo Stato ai sensi dell'art.

102 del d.P.R. n. 616 del 1977, in particolare per quanto concerne le

voci di cui al n. 3 (rilevazione nazionale di fenomeni di

inquinamento), al n. 5 (programmi di disinquinamento) e al n. 6

(provvedimenti straordinari a tutela dell'incolumità pubblica).

Inoltre - sempre secondo l'Avvocatura - la predisposizione e

l'attuazione di questi programmi non potrebbero avere alcun effetto

di intralcio nell'esercizio delle funzioni regionali e provinciali in

tema di smaltimento dei rifiuti, dal momento che il programma per la

riduzione ed il recupero dei rifiuti, costituendo una manovra di base

per alleggerire le difficoltà inerenti al normale trattamento dei

rifiuti secondo la disciplina generale vigente, non potrebbe che

agevolare il normale svolgimento dei compiti di pertinenza delle

Regioni e degli altri enti preposti al settore, mentre il programma

di emergenza dovrebbe solo incidere in diversa misura sulle varie

situazioni regolate dalle discipline regionali e provinciali, a

seconda che gli assetti esistenti siano più o meno soddisfacenti in

rapporto alle esigenze di protezione ambientale.

In forza di queste considerazioni l'Avvocatura ritiene dimostrata

la piena legittimità costituzionale delle norme denunciate dalla

ricorrente. E ciò in quanto gli artt. 1, quarto comma, e 7 del

decreto-legge rappresenterebbero i contenuti operativi dei programmi

statali sovramenzionati, mentre l'art. 6 si inscriverebbe

nell'esigenza di agevolare l'azione degli operatori privati per lo

smaltimento sia all'interno degli stabilimenti produttori sia con

l'ampliamento degli impianti esistenti. Inoltre, l'intervento

sostitutivo dello Stato, reso operante soltanto ad iniziativa del

privato interessato, non interferirebbe con il normale svolgimento

delle competenze regionali o provinciali se non nella misura in cui

l'inerzia o il ritardo degli organi regionali e provinciali può

essere tale da mettere in pericolo il raggiungimento dell'obiettivo

primario di adeguare le strutture di smaltimento alle esigenze della

produzione. Quanto, infine, alla competenza statale stabilita

dall'art. 8 in tema di valutazione di compatibilità ambientale dei

progetti degli impianti di gestione dei rifiuti, essa troverebbe

fondamento in ragioni già convalidate dalla Corte costituzionale con

la sentenza n. 210 del 1987.

L'Avvocatura dello Stato chiede pertanto che il ricorso venga

respinto perché infondato. Considerato in diritto

1. - Formano oggetto d'impugnativa alcune norme del decreto-legge

9 settembre 1988, n. 397, recante "Disposizioni urgenti in materia di

smaltimento dei rifiuti industriali", convertito con modificazioni

nella legge 9 novembre 1988, n. 475.

In particolare, di tale decreto-legge vengono censurati: a) l'art.

1, quarto comma, dove si prevede l'assegnazione, nell'ambito del

programma triennale per la riduzione ed il recupero dei rifiuti, di

contributi in conto capitale diretti a promuovere società di servizi

ambientali per lo smaltimento dei rifiuti industriali; b) l'art. 6,

concernente l'accelerazione delle procedure relative all'approvazione

regionale dei progetti di costruzione ed ampliamento degli impianti

di smaltimento nonché al rinnovo delle autorizzazioni scadute; c)

l'art. 7, dove si disciplina la realizzazione, mediante concessione

di costruzione e di esercizio, degli impianti e delle discariche di

iniziativa pubblica, prevedendosi altresì un potere sostitutivo del

Ministro dell'ambiente nel caso di inattività delle Regioni; d)

l'art. 8, concernente la valutazione di compatibilità ambientale per

i nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani,

speciali, tossici e nocivi.

Ad avviso della Provincia autonoma di Trento la disciplina

espressa da tali norme risulterebbe lesiva degli artt. 9, 97 e 116

Cost. nonché delle competenze legislative ed amministrative

conferite alla stessa Provincia dallo Statuto speciale in materia di

urbanistica, tutela del paesaggio, lavori pubblici di interesse

provinciale ed igiene e sanità (artt. 8 n. 5, 6 e 17; 9 n. 10 e 16

del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione).

La lesione della competenza provinciale - sempre ad avviso della

ricorrente - risulterebbe altresì aggravata dal fatto che, prima

dell'adozione delle norme impugnate, la Provincia di Trento aveva

provveduto ad emanare (con il T.U. approvato dalla Giunta provinciale

di Trento il 9 settembre 1988, n. 10050) una disciplina organica

della materia relativa alla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti,

nonché una disciplina in tema di valutazione dell'impatto ambientale

(legge provinciale n. 28 del 29 agosto 1988) e di lavori pubblici di

interesse provinciale (legge provinciale n. 2 del 3 gennaio 1983).

2. - Le questioni sollevate non sono fondate.

Il decreto-legge 9 settembre n. 397 del 1988, convertito con

modificazioni nella legge n. 475 del 1988, ha provveduto ad adottare,

in via di urgenza, alcune disposizioni in tema di smaltimento dei

rifiuti industriali, che hanno in parte modificato la precedente

disciplina - sempre posta in via di urgenza - adottata con la legge

n. 441 del 1987, concernente la conversione del decreto-legge n. 361

del 1987.

Il nuovo intervento, a meno di un anno di distanza dal precedente,

è stato determinato dall'accentuarsi della situazione di emergenza

connessa alle necessità dello smaltimento dei rifiuti industriali

nonché dall'allarme suscitato nell'opinione pubblica dal succedersi

di episodi che hanno concorso sempre più a illuminare la gravità

del problema.

Il decreto-legge n. 397 si è venuto, pertanto, a caratterizzare

come intervento destinato ad affrontare una situazione eccezionale

con mezzi straordinari, al fine di restaurare, entro tempi

ragionevolmente brevi e attraverso il concorso tra iniziativa

pubblica e imprese private, una situazione di normalità nel settore:

e questo anche al fine di ottemperare a precisi doveri imposti in

sede comunitaria (direttive CEE nn. 75/442; 76/403 e 78/319, attuate

mediante il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915). Tali esigenze

affiorano con evidenza particolare nei contenuti e nelle procedure

dei due strumenti di programmazione previsti dal decreto-legge ed

affidati alla competenza del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro dell'ambiente e degli altri ministri interessati: cioè del

programma triennale (con valore di atto di indirizzo e coordinamento)

per ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti

nonché per favorire il recupero di materiali o di energia e limitare

l'uso di materiali non biodegradabili (art. 2); e del programma di

emergenza volto ad individuare un sistema integrato di aree di

stoccaggio, di impianti di smaltimento e di discariche in grado di

garantire la copertura del fabbisogno programmato e di fronteggiare

le situazioni più urgenti (art. 5).

La disciplina in esame si collega, quindi, nel suo nucleo

essenziale, ad una esigenza di protezione connessa a valori

costituzionali primari (quali quelli espressi dagli artt. 32 e 9

Cost.) nonché a finalità straordinarie di tutela dell'incolumità

pubblica (quali quelle che il d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, in sede

di ripartizione delle competenze amministrative concernenti la tutela

dell'ambiente dagli inquinamenti, ha ritenuto di dover riservare alla

competenza dello Stato: art. 102 n. 6).

3. - Queste premesse consentono di valutare in concreto le singole

censure enunciate nel ricorso.

Va, in primo luogo, affermata la palese infondatezza della

questione prospettata nei confronti del quarto comma dell'art. 1, in

tema di assegnazione di contributi in conto capitale, nel limite

massimo di 20 miliardi, da parte dello Stato. Con tale norma si

rinvia al programma triennale, di cui al primo comma dello stesso

art. 1, la previsione dei "criteri" e delle "modalità" per

l'assegnazione di tali contributi, finalizzati alla promozione di

società di servizi ambientali su iniziativa delle associazioni di

categoria di artigiani e commercianti. Ora - a parte ogni rilievo

circa il carattere preliminare della norma che potrebbe escludere,

allo stato, finanche la presenza di un interesse attuale

all'impugnativa - nessuna lesione della competenza provinciale può

essere configurata in relazione alla previsione di un finanziamento

di tipo straordinario connesso ad un atto di programmazione di

competenza statale, cui la stessa legge ha conferito il valore di

atto di indirizzo e di coordinamento. Per gli stessi motivi va

esclusa anche l'illegittimità della disposizione espressa nell'art.

7, terzo comma, del decreto-legge impugnato, dove si autorizza la

Cassa depositi e prestiti a concedere a comuni, province e loro

consorzi, nonché ad aziende municipalizzate, mutui ventennali

rimborsabili con onere a carico dello Stato ai fini della costruzione

di impianti di smaltimento di iniziativa pubblica: anche in questo

caso, infatti, l'intervento finanziario concerne l'attuazione di un

programma di competenza statale, quale quello relativo

all'adeguamento del sistema di smaltimento, e connotato, per giunta,

nella stessa disciplina, con i caratteri dell'emergenza (art. 7,

primo comma, con riferimento all'art. 5, quinto comma, del

decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397).

4. - Del pari infondate risultano le censure riferite agli artt.

6, 7 e 8 in tema di accelerazione delle procedure, di impianti di

iniziativa pubblica e di valutazione di compatibilità ambientale.

L'art. 6 ha introdotto una disciplina transitoria - limitata nella

sua efficacia al 31 dicembre 1989 - destinata a ridurre i tempi

dell'approvazione da parte delle regioni (o delle province autonome)

dei progetti relativi all'attuazione o all'ampliamento degli impianti

di smaltimento nonché del rinnovo delle autorizzazioni scadute. Tale

disciplina non deroga alle norme procedurali poste dalla provincia

con il richiamato T.U. in materia di tutela dell'ambiente dagli

inquinamenti (approvato dalla Giunta provinciale il 9 settembre

1988), ma si limita a integrare tali norme mediante l'apposizione di

un termine finale per lo svolgimento delle diverse procedure di

approvazione e la successiva possibilità di ricorso al Ministro per

l'ambiente. L'una e l'altra previsione appaiono, pertanto,

giustificate dalla necessità di provvedere, in via transitoria, alla

situazione di emergenza che ha ispirato l'intero decreto-legge di cui

è causa.

L'art. 7 regola la realizzazione da parte delle regioni (o delle

province autonome) degli impianti e delle discariche previsti nel

piano di emergenza di cui all'art. 5, prevedendo l'espletamento di

gare esplorative ed il conseguente affidamento in concessione ad

imprese pubbliche e private della costruzione e dell'esercizio degli

impianti e delle discariche. Anche tale disciplina, in quanto

strettamente collegata all'attuazione concreta del piano di

emergenza, trova la sua giustificazione fondamentale nella situazione

eccezionale maturata nel settore in esame, che ha imposto al

legislatore statale un intervento transitorio e urgente.

In questo quadro ed entro questi limiti risulta, d'altro canto,

giustificato anche il potere d'intervento sostitutivo riconosciuto -

dal secondo comma dell'art. 7 - al Ministro dell'ambiente

nell'ipotesi in cui, entro sei mesi dalla definizione del piano di

emergenza e della localizzazione degli impianti, la regione (o la

provincia autonoma) non abbia provveduto all'affidamento delle

concessioni di costruzione e di esercizio. Tale potere, riferito ad

un organo del Governo centrale, oltre a trovare il suo fondamento

nell'esigenza del rispetto di un termine perentorio fissato dalla

legge ai fini dell'intervento regionale, appare, infatti,

proporzionato alla necessità di far salvo un interesse primario

quale quello connesso alla tempestiva attuazione del piano nazionale

di emergenza (v. sentt. n. 177 del 1988 e n. 101 del 1989).

Va, infine, respinta la censura formulata nei confronti dell'art.

8, che attribuisce al Ministro dell'ambiente la valutazione di

compatibilità con le esigenze ambientali di cui all'art. 3- bis del

decreto-legge n. 361 del 1987, convertito nella legge n. 441 del 1987

- dove la competenza risulta, invece, riferita alla Giunta regionale

-, fatti salvi il procedimento ed i termini temporali fissati dallo

stesso art. 3-bis. La norma si riferisce chiaramente agli impianti di

cui al precedente art. 7 del decreto-legge n. 397 e va, pertanto,

anch'essa inquadrata nel programma di emergenza di cui all'art. 5,

quarto comma, destinato a individuare un sistema integrato di aree di

stoccaggio e di pretrattamento nonché di impianti e discariche

necessari alla copertura del fabbisogno programmato ed a fronteggiare

le situazioni più urgenti. In questo quadro, ispirato ad un'esigenza

di contemperamento dei diversi interessi locali alla protezione

ambientale secondo un'ottica nazionale, la scelta operata dalla norma

- nel ricalcare l'impianto dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n.

349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di

danno ambientale), anche alla luce dei principi seguiti da questa

Corte con la sentenza n. 210 del 1987 - non merita censura dal

momento che consente, da un lato, la collaborazione tra potere

centrale e poteri locali ai fini dell'istruttoria e dell'approvazione

dei singoli progetti, mentre, dall'altro, non intacca le competenze,

diverse dalla valutazione dell'impatto ambientale, attribuite dalla

legge ai poteri locali in ordine alla realizzazione di tali impianti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 1, quarto comma, 6, 7 e 8 del decreto-legge 9 settembre

1988, n. 397, recante "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento

dei rifiuti", convertito con modificazioni nella legge 9 novembre

1988, n. 475, sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe, dalla

Provincia autonoma di Trento in relazione agli artt. 9, 97 e 116

Cost. ed agli artt. 8, n. 5, 6 e 17; 9 n. 10 e 16 del d.P.R. 31

agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e

delle relative norme di attuazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari