Corte costituzionale

Sentenza n. 323/1998

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/07/1998 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della regione

Sardegna riapprovata il 16 dicembre 1996, recante: "Norme per la

protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in

Sardegna", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

Ministri, notificato il 3 gennaio 1997, depositato in cancelleria il

13 successivo ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1997.

Visto l'atto di costituzione della regione Sardegna;

Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1998 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Uditi l'avv. Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei

Ministri e l'avv. Sergio Panunzio per la regione Sardegna.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il

Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di

legittimità costituzionale in via principale della legge della

regione Sardegna recante "Norme per la protezione della fauna

selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" riapprovata, a

séguito di rinvio governativo, dal Consiglio regionale della

Sardegna il 16 dicembre 1996, per contrasto con l'art. 3 dello

statuto per la Sardegna, adottato con legge costituzionale 26

febbraio 1948, n. 3, in relazione all'art. 18 della legge 11 febbraio

1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma

e per il periodo venatorio), ed all'art. 7.4 della direttiva

79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

In sede di riapprovazione a maggioranza assoluta, il Consiglio

regionale ha apportato modifiche al testo originario, accogliendo i

rilievi formulati con il rinvio governativo del 6 settembre 1996, ad

eccezione di quello concernente l'art. 49, comma 1, lettera b), nella

parte in cui prevede un periodo di caccia agli uccelli migratori, nel

medesimo articolo elencati, dalla terza domenica di settembre fino

all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo.

Secondo il rinvio governativo, richiamato nel ricorso, tale

disposizione viola i limiti posti dallo statuto speciale per la

Sardegna alla competenza legislativa della regione in materia di

caccia, sia per il contrasto con l'art. 18 della citata legge 11

febbraio 1992, n. 157 - che indica il 31 gennaio quale termine

ultimo per la caccia - considerato norma fondamentale di riforma

economico-sociale; sia per il contrasto con gli obblighi comunitari

derivanti dalla direttiva 79/409/CEE. A quest'ultimo riguardo, il

ricorrente richiama la sentenza della Corte di giustizia delle

Comunità europee 17 gennaio 1991 (causa C-157/89), nella quale si

dichiarò "che la Repubblica italiana, autorizzando la caccia a

diverse specie migratorie fino al 28 febbraio, ed in taluni casi fino

al 10 marzo, durante il periodo di ritorno di tali specie al luogo di

nidificazione, era venuta meno agli obblighi che le incombevano in

forza della direttiva del Consiglio 79/409/CEE".

Il Presidente del Consiglio dei Ministri rileva altresì che dalla

relazione della commissione consiliare competente risulta che "non ci

si è adeguati al limite massimo per l'esercizio venatorio del 31

gennaio, perché non conciliabile con la reale presenza della fauna

migratoria nel territorio della regione Sardegna"; ma, lamenta il

ricorrente, "di tale affermazione non è stata data alcuna

dimostrazione".

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la

regione Sardegna per argomentare l'infondatezza del ricorso proposto

dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'ente resistente eccepisce che le norme comunitarie non

stabiliscono il termine del 31 gennaio per la caccia alle specie in

questione, né l'obbligo della regione di stabilirlo risulta dalla

sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee richiamata

nel ricorso. L'art. 7.4 della direttiva 79/409/CEE non prevede,

osserva la regione, termini rigidi ed uniformi, ma, per quanto

riguarda le specie migratorie, impone agli Stati membri di provvedere

"a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano

cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno

al luogo di nidificazione". La direttiva comunitaria non esclude, ad

avviso del resistente, che, all'interno di uno stesso Stato membro,

le autorità regionali disciplinino diversamente i periodi di caccia,

purché essi "corrispondano agli effettivi movimenti migratori nei

diversi territori, quali risultano dalle rilevazioni".

Ad avviso della regione Sardegna, la stessa giurisprudenza

comunitaria invocata dal ricorrente consente al legislatore regionale

di derogare alla disciplina statale uniforme dei periodi venatori

qualora risulti che nel territorio di una regione le specie

migratorie passano in un periodo successivo al 31 gennaio.

Quanto alla lamentata violazione del limite delle norme

fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la

regione eccepisce che la legge n. 157 del 1992 può ricondursi a tale

categoria di norme solo con riferimento alla disciplina delle specie

cacciabili, non anche con riferimento ai periodi di caccia.

3. - In prossimità dell'udienza, la regione autonoma della

Sardegna ha depositato una memoria illustrativa nella quale vengono

più ampiamente svolti argomenti già addotti con l'atto di

costituzione per dedurre l'infondatezza del ricorso. In tale memoria

la difesa della regione insiste - con ampi riferimenti alla

giurisprudenza costituzionale - sull'impossibilità di ricondurre la

disciplina statale dei periodi venatori invocata dal ricorrente alla

categoria delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. A

questo riguardo, si osserva che l'imposizione di un limite temporale

invalicabile "priverebbe del tutto le regioni della possibilità di

conformare alle proprie peculiarità ambientali i princìpi

ricavabili dalle leggi di riforma". La regione aggiunge che l'art. 51

della delibera legislativa impugnata attribuisce all'assessore

regionale alla difesa dell'ambiente la potestà di limitare o vietare

l'esercizio venatorio qualora sopravvenute condizioni stagionali o

climatiche dimostrino la necessità di maggiori livelli di protezione

della fauna selvatica.

Nella memoria, l'ente territoriale resistente menziona altresì le

decisioni di questa Corte nn. 63 del 1990 e 449 del 1997 - per

sottolineare come la caccia non sia riducibile al mero abbattimento

di animali selvatici, rappresentando anche "un mezzo di regolazione

della fauna selvatica" - e richiama la legislazione francese,

applicabile nel vicino territorio corso, che consente la caccia di un

ristretto elenco di specie selvatiche anche nel mese di febbraio. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sottopone al controllo

di costituzionalità l'art. 49, comma 1, lettera b), della legge

riapprovata dal Consiglio regionale della Sardegna il 16 dicembre

1996 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per

l'esercizio della caccia in Sardegna" che, in deroga a quanto

previsto per le specie elencate dal precedente art. 48, prolunga fino

all'ultimo giorno di febbraio il periodo di caccia ad alcune specie

di uccelli (colombaccio, beccaccia, beccaccino, merlo, tordo

sassello, tordo bottaccio, cesena, storno, marzaiola, alzavola,

pavoncella). L'art. 49, comma 1, lettera b), dell'impugnata delibera

legislativa viene censurato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

nella parte in cui consente di abbattere gli elencati esemplari di

fauna selvatica dalla terza domenica di settembre fino all'ultimo

giorno di febbraio dell'anno successivo, per contrasto con l'art. 3

dello statuto speciale per la Sardegna, adottato con legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che prevede il rispetto degli

obblighi internazionali e delle norme fondamentali delle riforme

economico-sociali della Repubblica.

Quest'ultimo limite viene invocato dal Presidente del Consiglio dei

Ministri in relazione all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n.

157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il

periodo venatorio), che autorizza le regioni a disciplinare i periodi

di caccia in modo difforme da quanto in esso previsto "per

determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle

diverse realtà territoriali", precisando però che "i termini devono

essere comunque contenuti tra il 1 settembre ed il 31 gennaio".

Il limite degli obblighi internazionali si assume violato in

riferimento all'art. 7.4 della direttiva 79/409/CEE, concernente la

conservazione degli uccelli selvatici, che impone agli Stati membri

di provvedere, in relazione alle specie migratrici, "a che le specie

soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante

il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di

nidificazione".

Le censure avanzate dal Governo riguardano anche l'omessa

dimostrazione dell'assunto - che viene esplicitato nella relazione

della commissione consiliare competente e dal quale sembra trarre

origine la disciplina impugnata - secondo il quale "non ci si è

adeguati al limite massimo per l'esercizio venatorio del 31 gennaio,

perché non conciliabile con la reale presenza della fauna migratoria

nel territorio della regione Sardegna".

2. - La questione è fondata.

3. - La costante giurisprudenza di questa Corte, nel riconoscere

carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale alle

disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili

(sentenze nn. 272 del 1996, 35 del 1995, 577 del 1990, 1002 del

1988), implica - contrariamente all'avviso della regione resistente -

che tale carattere sia proprio anche delle norme strettamente

connesse con quelle che individuano le specie ammesse al prelievo

venatorio.

La richiamata giurisprudenza costituzionale muove dalla premessa

che la disciplina statale vincola anche le regioni speciali e le

province autonome nella parte in cui delinea il nucleo minimo di

salvaguardia della fauna selvatica, nel quale deve includersi -

accanto alla elencazione delle specie cacciabili - la disciplina

delle modalità di caccia, nei limiti in cui prevede misure

indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione

delle specie cacciabili. Al novero di tali misure va ascritta la

disciplina che, anche in funzione di adeguamento agli obblighi

comunitari, delimita il periodo venatorio.

Il limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali

deriva invero sia da disposizioni che si caratterizzano per il loro

contenuto riformatore, per la loro posizione di norme-principio e per

l'attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di

rilevante importanza; sia da "norme legate con queste da un rapporto

di coessenzialità o di necessaria integrazione, che rispondano

complessivamente ad un interesse unitario ed esigano, pertanto,

un'attuazione su tutto il territorio nazionale" (sent. n. 1033 del

1988).

Non potendosi disconoscere il rapporto di coessenzialità e di

necessaria integrazione intercorrente tra le disposizioni che

individuano le specie ammesse al prelievo venatorio e quelle - volte

ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie

cacciabili - che tale prelievo delimitano dal punto di vista

temporale, la questione sollevata deve essere accolta.

L'accoglimento della presente questione non comporta tuttavia che

le regioni siano prive del potere di deroga alla generale disciplina

dei periodi venatori, per determinate specie, in relazione alle

situazioni ambientali, entro l'arco temporale definito dall'art. 18,

comma 2, della legge n. 157 del 1992, potere che deve essere

preceduto dall'accertamento - condotto attraverso procedure e

strumenti attendibili dal punto di vista tecnico-scientifico - delle

condizioni e dei presupposti di ordine ambientale richiesti dalla

disciplina statale, oltre che dalla giurisprudenza comunitaria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1,

lettera b), della legge della regione Sardegna recante "Norme per la

protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in

Sardegna", riapprovata, a séguito di rinvio governativo, dal

Consiglio regionale della Sardegna il 16 dicembre 1996.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:323 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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