Corte costituzionale

Sentenza n. 322/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1993 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo

comma, lettera b), della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in

materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso

con ordinanza emessa il 17 dicembre 1992 dalla Corte di cassazione

sul ricorso proposto dall'I.N.A.D.E.L. contro Lauretti Elio, iscritta

al n. 57 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visto l'atto di costituzione di Lauretti Elio;

Udito nell'udienza pubblica del 25 maggio 1993 il Giudice relatore

Ugo Spagnoli;

Udito l'avvocato Salvatore Cabibbo per Lauretti Elio.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Elio Lauretti, avendo prestato servizio fuori ruolo come

cappellano presso l'ospedale civile di Frosinone dal 1° febbraio 1951

al 30 novembre 1985, chiese che l'indennità premio di servizio, che

l'I.N.A.D.E.L. gli aveva liquidato computando soltanto il periodo

successivo al 1° aprile 1968, gli venisse invece corrisposta con

riferimento all'intera durata del servizio. Il Pretore e il Tribunale

di Frosinone accolsero la sua domanda. La Corte di cassazione, con

ordinanza di rimessione del 17 dicembre 1992 (r.o. n. 57 del 1993),

ha rilevato che le ragioni dell'I.N.A.D.E.L. trovavano fondamento

nella legge 8 marzo 1968 n. 152. L'articolo 1 di tale legge, infatti,

aveva esteso l'obbligo di iscrizione all'istituto - e quindi il

diritto all'indennità premio di servizio - al personale non di

ruolo, ma l'articolo 4, secondo comma, lettera b) aveva stabilito che

fossero computabili, ai fini della misura di detta indennità, "i

servizi non di ruolo resi in posti di organico non coperti da

titolare precedentemente alla data di entrata in vigore della

presente legge .. sempre che agli stessi abbiano fatto o facciano

seguito, senza soluzione di continuità, servizi da titolare". Il

posto di cappellano era stato istituito in pianta organica con

delibera del 12 gennaio 1957, ma il Lauretti non era stato mai

immesso in ruolo, né prima né dopo l'entrata in vigore della legge

n. 152 del 1968, sicché non poteva giovarsi, ai fini del calcolo

dell'indennità premio di servizio, del periodo precedente al 2

aprile 1968. Né poteva essere seguita la linea adottata dai giudici

di merito, secondo i quali la condizione ostativa in esame doveva

ritenersi non più operante a seguito della sentenza della Corte

costituzionale n. 208 del 1986, che aveva dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'articolo 9, quarto comma, del d.lgs.C.P.S. 4

aprile 1947 n. 207 nella parte in cui disponeva che l'indennità

prevista dal medesimo articolo 9 per il personale non di ruolo

all'atto della cessazione del rapporto non fosse dovuta nel caso di

passaggio in ruolo. Gli effetti di tale pronunzia - osserva la Corte

di cassazione - non possono essere estesi a disposizioni diverse da

quelle indicate nel dispositivo della sentenza, sicché il menzionato

articolo 4, secondo comma, lettera b), della legge 8 marzo 1968 n.

152 doveva ritenersi ancora in vigore. La norma stessa, peraltro,

"nella parte in cui prevede l'esclusione della corresponsione

dell'indennità premio di servizio ai dipendenti degli enti locali

relativamente al periodo di servizio non di ruolo prestato qualora,

successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge, non sia

stato prestato senza soluzione di continuità servizio da titolare",

appariva in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione in base

alle medesime considerazioni svolte nella citata sentenza n. 208 del

1986, posto che la norma impugnata escludeva totalmente la

corresponsione dell'indennità premio di servizio in ragione di una

circostanza - la natura di ruolo o non di ruolo del servizio prestato

- che, se poteva eventualmente giustificare soluzioni razionalmente

differenziate, non era invece idonea a legittimare la perdita totale

dell'indennità.

Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito Elio Lauretti

aderendo alle ragioni esposte nell'ordinanza di rimessione. Considerato in diritto

1. - L'articolo 1 della legge 8 marzo 1968 n. 152 estese

l'iscrizione obbligatoria all'I.N.A.D.E.L. ai fini del trattamento di

previdenza al personale non di ruolo degli enti locali, con

conseguente diritto di tale personale a ricevere, all'atto della

cessazione dal servizio, l'indennità premio di servizio prevista

dagli articoli 2, 3 e 4.

Ai fini della misura di tale indennità vennero resi computabili -

dall'articolo 4, secondo comma, lettera b) - anche i servizi non di

ruolo prestati prima dell'entrata in vigore della legge, ma soltanto

se si trattava di servizi non di ruolo resi in posti di organico non

coperti da titolare e se ai servizi non di ruolo avessero fatto o

facessero seguito, senza soluzione di continuità, servizi da

titolare.

La Corte di cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe,

dubita della costituzionalità di tali limitazioni, ritenendo che

esse escludano totalmente la corresponsione dell'indennità premo di

servizio in ragione di una circostanza - la natura di ruolo o non di

ruolo del servizio prestato - che, se può eventualmente giustificare

soluzioni razionalmente differenziate, non è invece idonea a

legittimare - in riferimento all'articolo 36 della Costituzione - la

perdita totale dell'indennità.

2. - La questione non è fondata.

Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, lettera

b) della legge n. 152 del 1968, il servizio non di ruolo prestato

prima dell'entrata in vigore di detta legge non sia computabile ai

fini della misura dell'indennità premio di servizio, trova

applicazione l'articolo 16, secondo comma, della medesima legge,

secondo cui, relativamente ai periodi di servizio non valutabili ai

fini dell'indennità premio di servizio e non riscattati ai sensi

dell'articolo 12, è conservato il diritto all'indennità per

cessazione dal servizio (indennità di licenziamento) prevista per il

personale non di ruolo dello Stato dall'articolo 9 del d.lgs. C.P.S.

4 aprile 1947 n. 207 ed estesa al personale non di ruolo degli enti

locali dall'articolo 7 del d.lgs. C.P.S. 5 febbraio 1948 n. 61 (Cass.

23 marzo 1991 n. 347). In tali casi l'indennità è computata

sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in

vigore della legge n. 152 del 1968, ma - secondo la giurisprudenza

del Consiglio di Stato (Sez. V, 19 luglio 1989 n. 425) - poiché

l'importo così calcolato rimane svincolato dalla dinamica

retributiva e dall'andamento del costo della vita e resta

nell'esclusiva disponibilità dell'amministrazione, il medesimo deve

essere maggiorato della rivalutazione monetaria maturata nell'arco

temporale tra la data di entrata in vigore della legge n. 152 del

1968 e quella di cessazione dal servizio nonché degli interessi

legali calcolati tra tale ultimo momento e quello dell'effettivo

pagamento.

Anche nei casi ai quali fa riferimento l'ordinanza di rimessione,

pertanto, al periodo di servizio non di ruolo prestato prima

dell'entrata in vigore della legge n. 152 del 1968 corrisponde un -

sia pur diverso - trattamento di fine rapporto: non sussiste, quindi,

la denunziata violazione dell'articolo 36, mentre l'esame riguardante

l'adeguatezza di tale trattamento esula dall'ambito della questione

sollevata dal giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma,

lettera b) della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli Enti locali), sollevata con

ordinanza del 17 dicembre 1992 dalla Corte di cassazione in

riferimento all'articolo 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:322 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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