Corte costituzionale

Sentenza n. 321/2000

Altra decisione · depositata il 21/07/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del 7 luglio 1998 della Camera dei

deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Amedeo Matacena nei confronti del dott. Vincenzo Macrì,

promosso con ricorso del Tribunale di Reggio Calabria, notificato il

23 novembre 1999, depositato in cancelleria il 2 dicembre 1999 e

iscritto al n. 41 del registro conflitti 1999.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2000 il giudice relatore

Gustavo Zagrebelsky;

Udito l'avvocato Sergio Panunzio per la Camera dei deputati.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza del 1° aprile 1999, emessa nell'ambito di un

giudizio penale per diversi reati di diffamazione aggravata a carico

del deputato Amedeo Matacena, il Tribunale di Reggio Calabria ha

sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei

confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione,

adottata nella seduta del 7 luglio 1998, con la quale la Camera ha

dichiarato che uno dei fatti per i quali è in corso il procedimento

penale concerne opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle

sue funzioni, con conseguente insindacabilità a norma dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione.

1.2. - Il Tribunale premette che nel processo penale sono

contestati al deputato reati di diffamazione:

a) per avere egli espresso nei riguardi di Vincenzo Macrì,

sostituto procuratore addetto alla Direzione nazionale antimafia,

appellativi come "provocatore, arrogante, irrispettoso delle regole

deontologiche", e ciò sia nel corso di una conferenza stampa sia

nell'ispirazione di un articolo apparso in data 23 febbraio 1995 nel

periodico "Tribuna Calabria" sotto il titolo "Macrì, un magistrato

bandito", nonché;

b) per avere attribuito al medesimo magistrato fatti che si

assumono non veritieri, lesivi della reputazione dello stesso, nel

corso di una intervista televisiva in data 14 febbraio 1995, in

particolare affermando che "... c'è a Reggio Calabria una guerra tra

bande ... il sostituto Macrì continua a dire che attraverso

l'amicizia di Violante vuole tornare a tutti i costi applicato a

Reggio Calabria perché deve vendicarsi di una serie di personalità

di questa città ...".

Il Tribunale ritiene che la valutazione di insindacabilità da

parte dell'Assemblea della Camera, benché concernente solo il

secondo degli episodi anzidetti [sub b)], debba intendersi "estesa"

anche al primo [sub a)], trattandosi di una vicenda sostanzialmente

unitaria sia sotto il profilo temporale (i fatti contestati risalgono

tutti al febbraio 1995) sia per i contenuti sostanziali, essendosi

del resto proceduto alla riunione dei correlativi procedimenti

penali, in origine distinti.

Ciò premesso, il ricorrente osserva che le frasi utilizzate dal

deputato, per il loro tenore obiettivo, esulano dall'ambito

dell'espressione di opinioni politicamente motivate, sia pure svolte

in toni accesi, sull'operato del magistrato, spingendosi, al di là

della connessione con il mandato parlamentare, fino a costituire un

attacco personale e una denigrazione gratuita; non può dunque

condividersi, per il Tribunale, la dichiarazione di insindacabilità

di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, poiché non

risulta esistente, nella specie, il nesso funzionale tra il

comportamento tenuto e l'attività parlamentare che è requisito

essenziale per poter riconoscere la prerogativa.

La deliberazione della Camera dei deputati appare in conclusione

al ricorrente lesiva delle attribuzioni del potere giurisdizionale, e

di essa il Tribunale chiede, sollevando il conflitto, l'annullamento.

2. - Con ordinanza n. 414 del 1999 la Corte costituzionale ha

dichiarato l'ammissibilità del conflitto, ma "limitatamente

all'oggetto quale definito dal contenuto della deliberazione della

Camera dei deputati che si assume lesiva delle attribuzioni

costituzionali del giudice ricorrente", deliberazione "che si

riferisce, espressamente, soltanto a uno dei diversi fatti che sono

contestati al deputato a titolo di diffamazione" nel procedimento

penale pendente dinanzi al ricorrente Tribunale di Reggio Calabria.

Il ricorso e l'ordinanza sono stati notificati alla Camera dei

deputati il 23 novembre 1999 e depositati il successivo 2 dicembre.

3.1. - Nel giudizio così promosso si è costituita la Camera dei

deputati, per chiedere l'irricevibilità dell'atto introduttivo,

l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

3.2. - Nell'atto di costituzione, si richiamano in primo luogo i

fatti che hanno dato luogo al processo penale e poi al conflitto,

quale delimitato, nel suo oggetto, dalla pronuncia di ammissibilità

della Corte costituzionale: esso concerne le dichiarazioni rese dal

deputato nel corso di una intervista televisiva all'emittente locale

"Telereggio", il 14 febbraio 1995, alle quali si riferisce la

delibera di insindacabilità della Camera del 7 luglio 1998

(documento IV-ter n. 30-A), e non anche le dichiarazioni rese alla

stampa che hanno dato luogo a distinto procedimento penale (e a

diversa deliberazione dell'Assemblea in data 6 ottobre 1999;

documento IV-ter n. 26).

3.3. - Secondo la Camera, il conflitto sarebbe irricevibile o

inammissibile, non sussistendo i necessari requisiti di forma e di

contenuto:

a) di forma, perché l'atto introduttivo assume la veste

dell'ordinanza in luogo di quella del ricorso, testualmente

prescritta dagli artt. 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

b) di contenuto, perché l'atto non conterrebbe

l'esposizione, sia pure sommaria, delle "ragioni di conflitto" né

l'indicazione - non più "sommaria" - delle norme costituzionali che

regolano la materia, come stabilito dal sopracitato art. 26 delle

norme integrative, essendo in particolare insufficiente il

riferimento dell'ordinanza al solo art. 68 della Costituzione, che,

se è la norma che fonda il potere della Camera di deliberare

l'insindacabilità, non è la norma costituzionale che fonda le

attribuzioni del Tribunale che quest'ultimo ritiene essere state

lese.

3.4. - Nel merito, la Camera dei deputati argomenta nel senso

dell'infondatezza del ricorso. A tal fine, espone preliminarmente il

"contesto parlamentare" nel quale si iscrivono le dichiarazioni del

deputato Matacena che hanno dato origine al processo penale e, da

questo, al conflitto: un "contesto", si precisa, riassunto nella

relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Un primo elemento di tale complessivo "contesto" è

l'interrogazione a risposta scritta n. 4/04104, presentata dal

deputato Matacena, insieme con altri firmatari, l'11 ottobre 1994,

che, nel riferirsi agli uffici giudiziari di Reggio Calabria,

elencava diverse circostanze comprovanti la grave situazione degli

uffici stessi, affermando, in particolare, l'esistenza in essi di "un

clima di guerra tra bande" e "... che il "killeraggio fra i giudici

del Tribunale di Reggio è evidenziato dal verbale del CSM che

denuncia, chiaramente, la spregiudicata volontà di questi

magistrati, particolarmente del sostituto Macrì, di annientare tutti

gli avversari sia magistrati che politici (soprattutto se non di

sinistra)". Questa interrogazione concludeva chiedendo al Ministro di

grazia e giustizia se non ritenesse opportuno "promuovere un

procedimento disciplinare davanti al CSM al fine ... di procedere

alla sospensione immediata del sostituto Macrì dall'applicazione

diretta dei processi fino alla verifica di fatti e situazioni

suesposti e, comunque, al trasferimento immediato dello stesso ad

altra sede per incompatibilità ambientale, come evidenziato dal

Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 19.5.1994".

A tale interrogazione il Ministro rispondeva, in data 7 aprile

1995, comunicando che, a seguito di una risoluzione del Comitato di

Presidenza del Consiglio superiore della magistratura del 19 maggio

1994 e degli accertamenti in sede di ispezione ministeriale, lo

stesso Ministro aveva esercitato l'azione disciplinare nei confronti

del magistrato, al quale erano stati addebitati: a) il coinvolgimento

in una serie di attacchi di stampa in danno di altro magistrato degli

uffici giudiziari di Reggio Calabria e b) l'avere fatto un "uso

scorretto" della funzione giudiziaria, in diverse occasioni; che,

inoltre, il Ministro aveva chiesto al CSM, in data 26 ottobre 1994,

il trasferimento del dott. Macrì per incompatibilità ambientale.

Il secondo elemento della vicenda è rappresentato, prosegue la

Camera dei deputati, da un intervento del deputato Matacena, in sede

di dichiarazione di voto nel dibattito parlamentare sull'approvazione

della proposta di legge di proroga dell'art. 41-bis della legge di

ordinamento penitenziario sulla sospensione dell'ordinario

trattamento (poi in effetti divenuta la legge 16 febbraio 1995,

n. 36): in tale sede, il deputato ebbe a motivare in Aula il proprio

voto contrario alla proroga col fatto che gli risultava che,

attraverso lo speciale regime ex art. 41-bis era stata estorta a

detenuti la dichiarazione di "pentimento", affermando inoltre che a

Reggio Calabria vi erano dei casi di verbali in bianco firmati da

"pentiti", utilizzati strumentalmente da alcuni magistrati contro

altri magistrati, in uno "scontro tra fazioni, del potere per il

potere", al quale si sarebbe "interessato molto fattivamente ... il

sostituto procuratore antimafia Macrì ...". A queste dichiarazioni

rese in Aula dal parlamentare, prosegue la Camera, il magistrato

aveva replicato in un articolo di stampa (su "La Gazzetta del Sud"

del 13 febbraio 1995).

Su questi stessi temi, osserva ancora la Camera, il deputato è

poi ulteriormente intervenuto in occasione di un altro dibattito

legislativo, anch'esso riguardante l'art. 41-bis e cioè nella seduta

del 30 luglio 1997 nella quale è stato approvato il disegno di legge

n. 1845 (poi divenuto la legge 7 gennaio 1998, n. 11).

Infine, il terzo elemento è costituito dall'interrogazione a

risposta orale rivolta dal deputato Matacena al Presidente del

Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e

giustizia, presentata l'8 marzo 1995.

Con questa interrogazione il deputato, premesso:

di essere a conoscenza del fatto che agli inizi dell'anno

1995 era scaduta l'applicazione del magistrato presso la direzione

distrettuale antimafia di Reggio Calabria;

che una ispezione ministeriale aveva posto in evidenza

l'inopportunità di quella applicazione a causa del contrasto tra gli

interessi personali del dott. Macrì e le esigenze istituzionali;

che il Procuratore nazionale antimafia aveva condiviso

l'analisi dell'ispezione ministeriale; che risultava peraltro in atto

una "pressione" per rinnovare l'applicazione del magistrato alla

direzione distrettuale;

tutto ciò premesso, chiedeva al Governo se non si ritenesse

del tutto inopportuno il rinnovo dell'applicazione del dott. Macrì.

A questa interrogazione aveva risposto in Aula, in data 17

novembre 1995, il Sottosegretario alla giustizia, informando che,

anche alla luce dei precedenti pareri, era da escludersi

l'eventualità di nuove applicazioni; di tale risposta il deputato si

era dichiarato parzialmente soddisfatto, insistendo peraltro per una

iniziativa disciplinare da parte del Ministro.

Tale è dunque - osserva la resistente - il "contesto" di

dichiarazioni del deputato, tutte concernenti l'operato del

magistrato, e tutte rese nell'esercizio di funzioni tipicamente

parlamentari, come le dichiarazioni di voto, le interrogazioni, le

repliche sulle risposte del Governo; ed è in tale contesto che

devono essere inserite le dichiarazioni divulgate dall'emittente

televisiva locale il 14 febbraio 1995.

Queste dichiarazioni sono strettamente collegate a quelle rese

nell'esercizio della funzione, per identità di oggetto (le

disfunzioni degli uffici e il modo di esercizio della propria

attività da parte del magistrato), per contiguità temporale (appena

pochi giorni dopo le dichiarazioni di voto dell' 8 febbraio 1995, a

loro volta di pochi mesi successive alla prima delle due

interrogazioni), per le stesse espressioni utilizzate (la "guerra tra

bande" dell'intervista televisiva riprenderebbe alla lettera

l'interrogazione dell'11 ottobre 1994, e corrisponderebbe nella

sostanza all'espressione "scontro tra fazioni" della dichiarazione di

voto del 9 febbraio 1995).

È sulla base di questo stretto collegamento, si osserva ancora,

che la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha formulato la

proposta di insindacabilità, dopo aver ascoltato il deputato e

acquisito ulteriori documenti e che, poi, l'Assemblea ha fatto

propria la proposta in discorso, limitatamente ai fatti relativi al

procedimento di cui al documento IV-ter n. 30-A, diversamente

decidendo, invece, quanto ai fatti di cui al documento IV-ter n. 26.

Nella relazione all'Assemblea, inoltre, il relatore ha motivato

specificamente la proposta di insindacabilità, come sopra

delimitata, sul rilievo che le espressioni che avevano dato luogo al

procedimento, oltre a corrispondere in sostanza all'analisi dei fatti

effettuata dagli ispettori ministeriali e dallo stesso Ministro di

grazia e giustizia nella sua risposta scritta all'interrogazione

dell'11 ottobre 1994, costituivano attività divulgative, al di fuori

del Parlamento, di atti tipici della funzione parlamentare.

Analoga considerazione era stata inoltre formulata dal

vicepresidente della Giunta, in sostituzione del relatore assente,

nella seduta in Assemblea del 7 luglio 1998, nella quale la Camera ha

approvato la delibera di insindacabilità.

A fronte di tali argomentate e motivate conclusioni della Camera,

circa lo stretto collegamento funzionale tra le opinioni e

l'attività tipicamente parlamentare, l'assunto del Tribunale di

Reggio Calabria risulta, secondo la resistente, puramente apodittico.

L'infondatezza del conflitto proposto, prosegue la difesa della

Camera, si manifesta in particolare alla luce dei principi enunciati

dalla giurisprudenza costituzionale sul tema dell'insindacabilità.

Al riguardo, dopo aver svolto una disamina delle decisioni rese

in materia, la Camera dei deputati ne enuclea il discrimine ai fini

della prerogativa, costituito dalla "inerenza" delle opinioni

espresse rispetto all'esercizio delle funzioni parlamentari (sentenza

n. 417 del 1999): indipendentemente dal fatto di essere contenute in

un atto tipicamente e formalmente parlamentare e anche "al di là di

un rapporto di stretta conseguenzialità", ciò che qualifica le

opinioni come inerenti alla funzione è il "contesto parlamentare",

il loro essere inserite in una vicenda che sia caratterizzata da atti

di esercizio della funzione.

La conclusione che, secondo la difesa della Camera, ne deriva

nella specie è nel senso del pieno rispetto dell'art. 68 della

Costituzione da parte della Camera stessa, con una deliberazione di

insindacabilità adottata a conclusione di una procedura parlamentare

nella quale era emersa chiaramente la sussistenza del richiamato

nesso funzionale: le dichiarazioni incriminate fanno seguito a una

pluralità di atti parlamentari tipici, sul medesimo oggetto, ne

riprendono i contenuti e talvolta perfino la lettera, nella

prospettiva di portare a conoscenza della pubblica opinione le

valutazioni politiche effettuate dal deputato, e si presentano come

strumenti di comunicazione e divulgazione propriamente conseguenziali

rispetto ai formali atti parlamentari, rientrando perciò agevolmente

nell'ambito dei casi di applicazione della garanzia oramai tipizzati

dalla giurisprudenza costituzionale.

4. - In prossimità dell'udienza, la Camera dei deputati ha

depositato una memoria, nella quale si ribadisce, in primo luogo,

l'eccezione processuale di inammissibilità del ricorso.

Nel merito, la memoria della Camera ribadisce altresì

l'infondatezza del ricorso, alla stregua della più recente

giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 58, 56, 11 e 10 del

2000), della quale si richiamano specificamente due aspetti: il

primo, consistente nella riconferma del criterio di giudizio secondo

il quale la verifica del "nesso funzionale" non è circoscritta al

controllo sulla motivazione della deliberazione parlamentare di

insindacabilità (motivazione talvolta neppure resa in modo

esplicito) né alle risultanze del correlativo procedimento

parlamentare, ma deve essere effettuata dalla Corte, in concreto,

secondo lo schema della riconduzione o meno dell'"opinione"

all'esercizio delle funzioni parlamentari, ambito questo che spetta

alla Corte stessa definire; il secondo, consistente nel criterio

sostanziale di riconoscimento del "nesso funzionale", che non

equivale a mero collegamento di argomento o "di contesto", ma

richiede l'identificabilità della dichiarazione come espressione di

attività parlamentare, cosicché fuoriescono dalla copertura di cui

all'art. 68 della Costituzione le dichiarazioni che non siano

soggette all'ambito di applicazione del "diritto parlamentare" e che

non siano immediatamente collegabili con specifiche forme di

esercizio della funzione.

Ciò che è necessario e sufficiente, prosegue la Camera, perché

il nesso funzionale sia riconosciuto non è l'identità, ma una

"corrispondenza sostanziale" di contenuti, da apprezzarsi secondo

criteri di ragionevolezza e non formalistici.

Alla stregua di questo criterio, deve riconoscersi nella specie -

secondo la resistente - la corrispondenza, appunto, sostanziale di

contenuto tra le opinioni e gli atti della funzione: il contenuto

delle dichiarazioni rese dal deputato Matacena nell'intervista

televisiva può individuarsi nell'affermazione dell'esistenza di una

"guerra tra bande" nell'ambiente giudiziario di Reggio Calabria, che

coinvolgeva anche il sostituto dott. Macrì, e nella affermazione

della volontà di quest'ultimo di rinnovare la propria applicazione

presso la direzione distrettuale antimafia, già scaduta in quel

periodo, in modo da "vendicarsi di una serie di personalità di

questa città". Ora, osserva la Camera, siffatte dichiarazioni

trovano puntuale corrispondenza nelle opinioni espresse

sull'argomento dallo stesso parlamentare in sede propria, e

precisamente nei tre "momenti" della vicenda sopra ricordati.

Tra le opinioni espresse in sede parlamentare sul "caso Macrì" e

quelle espresse, nello stesso periodo, nell'intervista televisiva, vi

è dunque talvolta persino coincidenza testuale (così ad esempio per

l'espressione "guerra tra bande", "scontro tra fazioni") e comunque,

al di là delle varianti delle formule linguistiche adoperate, vi è

la necessaria corrispondenza sostanziale dei contenuti dichiarativi,

non già solo una generica comunanza di argomento o di tematica. Ne

consegue la sussistenza del necessario nesso funzionale, nesso che -

si sottolinea nella memoria potrebbe essere negato solo confondendo

la anzidetta corrispondenza di sostanza con una coincidenza testuale

o formale tra le opinioni; una conclusione, questa, che la Corte ha

esplicitamente negato nella sua recente giurisprudenza. Considerato in diritto

1. - Il presente conflitto di attribuzione è stato promosso dal

Tribunale di Reggio Calabria contro la Camera dei deputati, in

relazione alla delibera della Camera stessa del 7 luglio 1998 con la

quale è stato affermato che ricorrono le condizioni per

l'applicazione in favore del deputato Amedeo Matacena della garanzia

prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, in relazione

ad affermazioni da questi fatte durante una intervista televisiva del

14 febbraio 1995 nei confronti di un magistrato, affermazioni per le

quali, come è riferito nell'esposizione dei fatti di causa, è in

corso un procedimento per diffamazione aggravata, pendente presso

l'ufficio giudiziario ricorrente. Ritiene il giudice ricorrente che

l'impugnata deliberazione della Camera dei deputati sia espressione

di una concezione dell'insindacabilità parlamentare più ampia di

quella che la Costituzione prevede, circoscrivendola alle opinioni

espresse e ai voti dati nell'esercizio delle funzioni, e su questa

premessa ricorre per conflitto di attribuzione.

2. - La difesa della Camera dei deputati eccepisce

preliminarmente l'irricevibilità dell'atto introduttivo del giudizio

e l'inammissibilità del conflitto: l'irricevibilità, per avere il

giudice ricorrente utilizzato la forma dell'ordinanza, in luogo di

quella del ricorso, prescritta dagli artt. 37, quarto comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, e 26 delle norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale; l'inammissibilità, per

avere trascurato di esporre, sia pure sommariamente, il contenuto e

le circostanze delle dichiarazioni relativamente alle quali la Camera

dei deputati ha dichiarato l'insindacabilità, nonché per aver

omesso di indicare le ragioni del conflitto, attraverso l'indicazione

delle norme costituzionali che regolano la materia, conformemente a

quanto previsto nel medesimo art. 26, già ricordato.

Le eccezioni non sono fondate.

Quanto all'irricevibilità, è sufficiente richiamare gli

argomenti con i quali questa Corte ha ritenuto, per l'ipotesi di

conflitto promosso dall'Autorità giudiziaria, che l'atto

introduttivo in forma di ordinanza sia idoneo a promuovere il

giudizio per conflitto di attribuzione tutte le volte in cui esso

corrisponda, nel contenuto, al ricorso quale disciplinato dalla legge

(per tutte, sentenza n. 10 del 2000). Nella specie, tale

corrispondenza non è contestata, salvo che per quanto riguarda la

mancata sottoscrizione dell'atto da parte di tutti i membri del

collegio giudicante. Ma tale somma di sottoscrizioni, la cui

necessità la difesa della Camera ritiene essere stata affermata da

questa Corte nella sentenza n. 10 del 2000, in quell'occasione era

stata rilevata come mera constatazione relativa all'atto allora

considerato che non contraddice la regola generale per la quale

l'atto introduttivo del conflitto promosso da un organo collegiale

deve essere sottoscritto da chi lo rappresenta, vale a dire dal suo

presidente. Quanto all'inammissibilità, prospettata con la doglianza

circa la mancata esposizione del contenuto e delle circostanze delle

dichiarazioni relativamente alle quali la Camera dei deputati ha

dichiarato l'insindacabilità - dichiarazioni il cui contenuto è

peraltro puntualmente indicato nell'atto introduttivo del presente

giudizio -, è assorbente il rilievo che il conflitto viene proposto

in relazione a un atto della Camera stessa, onde è quest'ultimo a

dover essere puntualmente identificato dal ricorrente, ciò che,

nella specie, non è dubitabile sia avvenuto. Quanto, infine, alla

pretesa insufficienza delle indicazioni circa le ragioni del

conflitto tramite l'indicazione delle norme costituzionali che

regolano la materia, è sufficiente richiamare le considerazioni

spese da questa Corte, in relazione ad analoga eccezione, nella

sentenza n. 320 del 2000.

3. - Nel merito, il ricorso per conflitto di attribuzione

proposto dal Tribunale di Reggio Calabria non è fondato.

3.1. - Trattandosi di valutare l'applicabilità della prerogativa

parlamentare prevista dal primo comma dell'art. 68 della Costituzione

a dichiarazioni rese da un membro del Parlamento a un organo di

informazione, dichiarazioni dunque rilasciate al di fuori

dell'esercizio di attività parlamentari tipiche, l'intero problema

si risolve nello stabilire se - ciò non di meno - esse siano

"identificabili come espressioni di attività parlamentare" (sentenze

nn. 10 del 2000 e 329 del 1999) e quindi siano da ricomprendere nella

sfera delle attività dei membri del Parlamento assistite dalla

garanzia costituzionale.

Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte,

ai fini di tale identificazione non basta la semplice comunanza di

argomenti, oggetto di attività parlamentari tipiche e di

dichiarazioni fatte al di fuori di esse, né basta la

riconducibilità di queste ultime dichiarazioni a un medesimo

"contesto politico" (sentenze nn. 375 del 1997, 329 del 1999 e 58 del

2000, nonché n. 56 del 2000). Occorre invece che la dichiarazione

possa essere qualificata come "espressione di attività parlamentare"

(sentenze nn. 10 e 11 del 2000), il che normalmente accade se e in

quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significati tra le

dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività

parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse

nell'ambito di queste ultime.

Nell'ordinario svolgimento della vita democratica e del dibattito

politico (sentenze nn. 10 e 56 del 2000), questo - la sostanziale

corrispondenza e quindi il carattere divulgativo - è infatti il

criterio che consente di identificare le dichiarazioni rese al di

fuori di quelle attività e ciononostante riconducibili o inerenti

alla funzione parlamentare, distinguendole così da quelle che

ricadono nel diritto comune a tutti i cittadini e proteggendole

tramite la speciale garanzia dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, senza con ciò determinare situazioni ingiustificate di

privilegio personale (sentenza n. 375 del 1997). L'attività dei

membri delle Camere nello Stato democratico rappresentativo è per

sua natura destinata infatti a proiettarsi al di fuori delle aule

parlamentari, nell'interesse della libera dialettica politica che è

condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative

(sentenze nn. 11 e 56 del 2000).

3.2. - Nella specie, il contenuto delle considerazioni svolte dal

deputato Matacena in occasione della trasmissione televisiva in

questione, relativamente al conflitto esistente all'interno della

magistratura di Reggio Calabria tra alcune sue componenti, al

coinvolgimento in particolare del magistrato parte lesa nel processo

penale pendente davanti al Tribunale ricorrente e al suo intento di

ritornare in quella città, tramite un appoggio asseritamente

influente, per compiere diverse vendette (questo, in sintesi, il

contenuto delle dichiarazioni, più diffusamente ricordate

nell'esposizione dei fatti di causa), corrisponde sostanzialmente a

quanto già affermato dal deputato medesimo in sede di esercizio di

specifiche funzioni parlamentari. Con interrogazione dell'11 ottobre

1994, infatti, il deputato medesimo aveva richiamato l'attenzione del

Ministro di grazia e giustizia dell'epoca sulla situazione, quale a

lui risultante, degli uffici giudiziari reggini, su loro disfunzioni

e su abusi in essi compiute, nonché sul ruolo che il magistrato,

parte lesa nel processo penale pendente di fronte al Tribunale di

Reggio Calabria, vi avrebbe svolto: tutto con dovizia di particolari

di cui è cenno nell'esposizione dei fatti. L'interrogazione si

concludeva con l'invito al Ministro a disporre l'invio di ispettori,

come misura propedeutica all'accertamento dei fatti in via

giudiziaria, e a promuovere l'azione disciplinare in genere, ove

risultasse necessario, e in specie, nei confronti del magistrato

preso particolarmente in considerazione come causa dei fatti

denunciati. Il 9 febbraio 1995, poi, il medesimo deputato Matacena,

in sede di dichiarazione di voto relativa a un provvedimento

legislativo in tema di proroga della sospensione delle normali regole

di trattamento penitenziario in alcuni casi speciali, ritornava sulla

questione, insistendo sulla sua denuncia relativa alla degenerazione

della situazione degli uffici giudiziari di Reggio Calabria.

Indipendentemente dall'esistenza di altri atti parlamentari del

medesimo tenore, compiuti dallo stesso componente della Camera dei

deputati, successivi alla data delle dichiarazioni per le quali è in

corso il giudizio penale per diffamazione, quanto testé richiamato,

stante la rilevata sua sostanziale corrispondenza di contenuti con le

dichiarazioni medesime, rende queste ultime riconducibili

all'esercizio delle funzioni parlamentari svolte dal deputato che le

ha fatte. E a tale conclusione può pervenirsi anche in presenza del

riferimento, di cui non esiste traccia negli atti parlamentari

richiamati, all'affidamento che il magistrato avrebbe fatto su un

appoggio esterno, in vista di un proprio rientro nella sede

giudiziaria di Reggio Calabria, trattandosi di un elemento che non

assume di per sé autonomo rilievo entro la complessiva vicenda.

4. - Riconosciuta così la riconducibilità dell'attività

incriminata a quella a garanzia della quale è posto l'art. 68, primo

comma, della Costituzione, il giudizio sul conflitto di attribuzione

proposto dal Tribunale di Reggio Calabria contro la Camera dei

deputati deve risolversi a favore di quest'ultima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare

l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, delle dichiarazioni espresse dal deputato Amedeo

Matacena, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera in

data 7 luglio 1998.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il relatore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:321 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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