Corte costituzionale

Sentenza n. 321/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1989 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. unico della

legge della Regione Liguria riapprovata il 30 novembre 1988 dal

Consiglio regionale, avente per oggetto: "Modifica dell'importo della

tassa di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei

tartufi" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato il 19 dicembre 1988, depositato in cancelleria

il 29 dicembre 1988 ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 1988;

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno, per il ricorrente, e

l'avv. Federico Sorrentino per la Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 19 e depositato il 29 dicembre 1988

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura dello Stato, ha impugnato l'articolo unico della

legge della Regione Liguria riapprovata il 30 novembre 1988 recante

"Modifica dell'importo della tassa di concessione regionale per la

ricerca e la raccolta dei tartufi" denunciandone l'illegittimità

costituzionale per contrasto con l'art. 119 della Costituzione in

relazione all'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281

("Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto

ordinario").

L'Avvocatura premette che con la legge 16 maggio 1988, n. 17, la

Regione Liguria, dettando la disciplina della raccolta, coltivazione

e commercializzazione dei tartufi, alla tabella 1) allegata all'art.

10 aveva stabilito in lire 18.000 la misura della tassa di

concessione regionale per il rilascio dell'autorizzazione alla

ricerca ed alla raccolta dei tartufi e delle tasse annuali; il 14

ottobre 1988 il Consiglio regionale approvava una legge che portava

la misura della tassa a lire 60.000. Il Governo rinviava la legge

rilevando che l'aumento eccedeva il limite posto dall'art. 3 della

legge n. 281 del 1970 e successive modifiche, e stabilito in lire

18.000 dalla voce n. 117, punto C, della tabella allegata al d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 641, e si poneva perciò in contrasto con l'art.

119 della Costituzione. Il 5 dicembre 1988 al Commissario del Governo

perveniva la comunicazione della riapprovazione della legge a

maggioranza assoluta.

Osserva l'Avvocatura che, secondo la giurisprudenza della Corte

(sent. n. 271 del 1986), la potestà normativa tributaria delle

regioni a statuto ordinario, che costituisce un aspetto della

autonomia finanziaria e trova il proprio fondamento nell'art. 119,

comma primo, della Costituzione, è "condizionata nelle forme e nei

limiti stabiliti dalle leggi" dello Stato. Tale potestà normativa

non ha carattere strumentale rispetto alle materie nelle quali l'art.

117 della Costituzione attribuisce alle Regioni competenza

legislativa, ma ha un suo specifico oggetto, che consiste nella

imposizione e riscossione dei tributi per far fronte alle spese per

l'assolvimento delle funzioni istituzionali.

Per quel che attiene alle tasse sulle concessioni regionali,

l'art. 3, comma primo, della legge n. 281 del 1970, ha fissato i

limiti dell'imposizione tributaria nella corrispondenza degli atti

imponibili con quelli già assoggettati alla tassa di concessione

governativa, e nell'applicabilità, per quanto non disposto, della

normativa statale.

Va quindi escluso che la legge regionale impugnata possa superare

la misura stabilita, per analoghe obbligazioni tributarie (con la

voce 117, lett. c, "arti e mestieri", della tabella allegata al

d.P.R. n. 641 del 1972) da leggi statali.

2. - Nel giudizio si è costituita la Regione Liguria, concludendo

per l'infondatezza della questione.

Rileva la resistente che la tassa relativa all'autorizzazione alla

raccolta dei tartufi non ha precedenti nella legislazione statale,

essendo stata introdotta dall'art. 17 della legge n. 752 del 1985,

legge-quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei

tartufi. Tale norma speciale ha così integrato l'art. 3 della legge

n. 281 del 1970 - che consente alle Regioni a statuto ordinario di

riscuotere tasse per atti corrispondenti a quelli già tassati dallo

Stato -, abilitando le Regioni ad imporre e riscuotere tasse per atti

che non hanno precedenti in preesistenti atti statali. La mancanza

del parametro costituito da un corrispondente tributo statale è

problema che non può essere risolto, come ritenuto dal Presidente

del Consiglio, con il ricorso all'analogia, ma con una rigorosa

interpretazione della fonte attributiva del potere impositivo.

Il silenzio sulla misura della nuova tassa dell'art. 17 della

legge n. 752 del 1985 non può essere interpretato come una lacuna,

ma piuttosto come un preciso criterio direttivo: il gettito della

tassa è destinato ad assicurare i mezzi finanziari per la

realizzazione dei fini previsti dalla legge e la sua funzione di

copertura di oneri nuovi impedisce di postulare che la determinazione

della sua entità sia ancorata ad un parametro di matrice analogica,

parametro che, per sua natura, non avrebbe alcun rapporto con

l'attività da finanziare.

La Regione Liguria contesta, poi, che il parametro di riferimento

identificabile in via analogica sia costituito, come ritenuto

dall'autorità governativa, dalla tassa per l'autorizzazione

all'esercizio di arti e mestieri (voce 117, lett. "c", della tariffa

allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641). Considerato in diritto

1. - È sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 119

della Costituzione e all'art. 3, primo comma, della legge 16 maggio

1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni

a Statuto ordinario), dell'articolo unico della legge della Regione

Liguria, riapprovata il 30 novembre 1988, che ha aumentato a L.

60.000 la tassa annuale di concessione regionale per la ricerca e la

raccolta dei tartufi, già fissata in L. 18.000 da una precedente

legge regionale.

Premette il ricorrente, richiamandosi alla sentenza di questa

Corte n. 271 del 1986, che l'autonomia tributaria delle regioni a

Statuto ordinario quale aspetto dell'autonomia finanziaria delle

medesime anche per quel che concerne la potestà normativa, secondo

l'art. 119, primo comma, della Costituzione, che ne è la base, è

condizionata nelle forme e nei limiti dalle leggi dello Stato, e che,

quanto alle tasse sulle concessioni regionali, la legge n. 281 del

1970, nel disciplinare le tasse "regionali" sulle concessioni

regionali, con l'art. 3 ha posto quali limiti dell'imposizione

tributaria la necessaria corrispondenza fra gli atti imponibili e

quelli già di competenza dello Stato, assoggettati alle concessioni

governative, e l'applicabilità, per quanto non disposto, della

normativa statale.

Tali limiti, sempre secondo il ricorrente, sarebbero stati

superati dal legislatore regionale per essersi quest'ultimo, nello

stabilire l'ammontare della tassa annuale in discorso, discostato

eccessivamente dalla misura di L. 18.000 fissata dal d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 641, per la tassa di concessione governativa

relativa alle autorizzazioni e licenze per le arti e mestieri, e in

precedenza osservata da esso legislatore regionale.

2. - La questione non è fondata.

Va precisato che i limiti posti dall'art. 3 della legge n. 281 del

1970 all'imposizione di tasse regionali sulle concessioni regionali

riguardano rispettivamente l'attività imponibile e l'ammontare delle

tasse regionali. Essi consistono nella necessaria corrispondenza fra

gli atti (recte: attività) imponibili e quelli già di competenza

dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai

sensi della vigente legislazione statale (primo comma), e nella

predeterminazione dell'ammontare delle tasse regionali con

riferimento percentuale, fra un massimo e un minimo, all'ammontare

delle "corrispondenti" tasse erariali (secondo comma), quale risulta

dalla tabella allegata al successivo d.P.R. n. 641 del 1972. E va

altresì precisato che tale secondo limite, modificato dalla legge 23

novembre 1979, n. 594 (che autorizza le regioni ad aumentare le tasse

sulle concessioni regionali, relative alle competenze frattanto alle

regioni stesse trasferite, in misura stabilita solo nel massimo con

riferimento multiplo all'ammontare in vigore al 1° aprile 1972), e

ancor più incisivamente dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55,

convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131

(che autorizza le regioni ad aumentare le tasse in parola in misura

stabilita solo nel massimo con riferimento percentuale all'ammontare

determinato in precedenza), riposa comunque sul primo, e cioè sulla

necessaria corrispondenza fra le attività imponibili cui si

riferiscono le tasse regionali e quelle già di competenza dello

Stato assoggettate alle tasse sulle concessioni governative, come

indicate, in una con il rispettivo ammontare, dalla detta Tabella

allegata al d.P.R. n. 641 del 1972.

Altro oggetto ha, invece, la disposizione, contenuta nella seconda

parte del primo comma dell'art. 3, che riguarda la disciplina delle

tasse sulle concessioni regionali mediante il rinvio alla

legislazione statale diversa dalla legge n. 281 del 1970 per quanto

in questa non disposto (non anche, quindi, per i limiti come sopra

indicati).

La legge statale 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in

materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e

conservati al consumo) ha demandato alle regioni la disciplina della

raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi (art. 1),

nonché vari compiti di regolamentazione e di controllo relativamente

a tali attività (artt. 3, 5, e 6), ed ha autorizzato le regioni

stesse ad istituire, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 281 del

1970, una tassa di concessione regionale annuale sulle attività

anzidette per il conseguimento dei mezzi finanziari necessari alla

realizzazione dei fini previsti dalla stessa legge cornice e dalle

leggi regionali in materia (art. 17).

Ciò posto, il riferimento dell'art. 17 della detta legge cornice

n. 752 del 1985 all'art. 3 della legge n. 281 del 1970 deve

intendersi fatto allo scopo di individuare genericamente il titolo

della attribuzione di potestà alla regione (istituzione di una tassa

di concessione regionale), non anche nel senso di fissare alla

medesima il limite stabilito, quanto all'ammontare del tributo, dal

secondo comma del detto art. 3, in riferimento alla misura delle

tasse erariali. Invero manca qui il presupposto richiesto per

l'applicabilità di quel limite, vale a dire la corrispondenza fra le

attività imponibili cui si riferiscono le tasse regionali e quelle

già di competenza dello Stato assoggettate alle tasse sulle

concessioni governative, come risultanti dalla più volte richiamata

Tabella allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, essendo evidente che con

la legge cornice in materia di raccolta e commercio dei tartufi le

regioni sono state autorizzate alla istituzione di una tassa di

concessione al di fuori dello schema tipico previsto dall'art. 3

della legge n. 281 del 1970, e cioè su attività non considerata

dalla legislazione statale, e particolarmente dalla detta Tabella

(cui fa riferimento lo stesso ricorrente) come assoggettabile a tassa

di concessione governativa.

Né, per quanto è stato detto a proposito dell'oggetto della

disposizione racchiusa nell'ultima parte del primo comma dell'art. 3

della legge n. 281 del 1970, può leggersi tale disposizione nel

senso che essa imponga di rinvenire nella legislazione statale limiti

diversi da quelli suindicati.

Un limite alla nuova imposizione anche sotto il profilo

dell'ammontare, si desume, semmai, anzitutto dall'art. 17 della legge

cornice n. 752 del 1985, là dove ne indica la ragione e lo scopo nel

conseguimento dei mezzi necessari per realizzare i fini della legge

statale e di quelle regionali nella specifica materia, così

disponendo che la nuova imposizione debba essere regolata in modo da

essere idonea al (solo) finanziamento dei fini anzidetti. La

violazione di un limite siffatto non è stata peraltro dedotta dal

ricorrente.

Ma, anche a voler ammettere che un limite possa individuarsi - non

già in via di applicazione analogica di quelli posti a tasse di

concessione regionale su attività già assoggettate a concessione

governativa (ché simile applicazione analogica sarebbe

inammissibile), bensì - con riferimento alle esigenze di equilibrio

e di coordinamento che trovano espressione nell'art. 119 della

Costituzione, nella necessità di non discostarsi oltre ogni

ragionevole misura dall'ammontare massimo o minimo stabilito per

tasse regionali su attività comparabili con quella di cui si tratta,

rimane indimostrato che con la determinazione dell'ammontare del

tributo di cui si tratta ciò sia avvenuto. È infatti insostenibile

la comparazione, proposta dal ricorrente, fra l'attività imponibile

di esso, inspirata prevalentemente a tecniche inventive nell'ambito

delle produzioni spontanee del terreno, e le arti e mestieri indicati

nel n. 117, lett. c), della Tabella allegata al d.P.R. n. 641 del

1972, inspirati prevalentemente a tecniche produttive in ambiti

diversi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

in riferimento agli artt. 119 della Costituzione e 3 della legge 16

maggio 1970, n. 281, della legge della Regione Liguria riapprovata il

30 novembre 1988 (Modifica dell'importo della tassa di concessione

regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi), sollevata dal

Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:321 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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