Corte costituzionale

Sentenza n. 320/2000

Altra decisione · depositata il 21/07/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del 9 dicembre 1998 della Camera dei

deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Amedeo Matacena nei confronti del dott. Vincenzo Macrì,

promosso con ricorso del giudice per le indagini preliminari presso

il Tribunale di Reggio Calabria, notificato il 5 ottobre 1999,

depositato in cancelleria il 20 successivo e iscritto al n. 33 del

registro conflitti 1999.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2000 il giudice relatore

Gustavo Zagrebelsky;

Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Nel corso di un procedimento penale concernente, tra

l'altro, il reato di diffamazione a mezzo stampa (artt. 595, commi

secondo e terzo, cod. pen., e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948,

n. 47) addebitato al deputato Amedeo Matacena, il giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria ha

promosso, con ordinanza del 19 febbraio 1999, conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei

deputati, in relazione alla deliberazione, adottata il 9 dicembre

1998, con la quale la Camera, accogliendo la proposta della Giunta

per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i

quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse

dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente

insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione.

1.2. - Il deputato Matacena premette, in fatto, il giudice che

solleva il conflitto è stato imputato di diffamazione in relazione a

un articolo, non firmato, apparso sul giornale "Il quotidiano della

Calabria" in data 26 marzo 1997; in detto articolo si dava conto

della presentazione di una denuncia da parte di Amedeo Matacena

senior padre del deputato, e imputato anch'egli nel medesimo

procedimento penale, con l'imputazione di calunnia contro Vincenzo

Macrì, magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia; la

denuncia, secondo il testo dell'articolo, era "volta ad accertare se

il PM nazionale Vincenzo Macrì avesse avuto o no titolo a percepire

la diaria che normalmente compete ai funzionari dello Stato che

vengono distaccati in luoghi dove non hanno alcuna dimora. Matacena

senior" - proseguiva il testo dell'articolo - "fa riferimento al

fatto che il magistrato alla data del 17 aprile 1993 era residente a

Reggio Calabria. E per dimostrare che la residenza in città dura

tuttora, tocca il tasto del servizio di vigilanza attorno

all'abitazione del magistrato, argomento che per le forti critiche

fatte in passato sono costate all'anziano armatore una condanna per

diffamazione del giudice Macrì". Nell'articolo, poi, veniva riferito

che la denuncia riportava la risposta scritta del Ministro di grazia

e giustizia a un'interrogazione parlamentare del deputato Amedeo

Matacena, figlio del denunciante, sul medesimo argomento; in detta

risposta del Ministro, sintetizzata anch'essa nell'articolo, si

chiariva "... che i magistrati di quell'ufficio [la Direzione

nazionale antimafia] dimorano di fatto a Roma e percepiscono

l'indennità di missione allorché svolgono attività fuori

dell'ordinaria sede di servizio e del luogo di abituale dimora".

Avviate le indagini sulla base di denuncia-querela proposta dal

magistrato nei confronti di entrambi i Matacena, e formulata dal

pubblico ministero richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, la

Camera dei deputati, su richiesta del suo componente, ha dichiarato,

con deliberazione del 9 dicembre 1998, su conforme proposta della

Giunta per le autorizzazioni a procedere, che i fatti per i quali è

in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse dal

deputato nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente

insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione.

La deliberazione della Camera prosegue l'ordinanza che ha

promosso il conflitto si incentra sul rilievo, formulato dalla Giunta

e fatto proprio dall'Assemblea, secondo il quale "l'antecedente

logico di tutta la vicenda è costituito da un atto di sindacato

ispettivo presentato dall'on. Matacena", cioè dall'interrogazione

parlamentare al Ministro di grazia e giustizia n. 4-02698 del 31

luglio 1996, cui inscindibilmente si connetterebbero le vicende

successive, dall'iniziativa del padre del deputato, all'articolo

pubblicato sul giornale; quest'ultimo pertanto rappresenterebbe, per

la Camera, divulgazione di un'attività parlamentare e, per ciò

stesso, un comportamento scriminato dall'art. 68, primo comma, della

Costituzione.

1.3. - Ciò premesso, il ricorrente osserva che, alla stregua

delle risultanze processuali e dello stesso articolo (il quale

esordisce enunciando che "Il deputato di Forza Italia on. Amedeo

Matacena ha reso noto che il padre ..."), non sussistono dubbi né

circa lo svolgimento dei fatti né circa la riferibilità di essi al

deputato; si tratta dunque, prosegue il ricorrente, soltanto di

verificare se all'attività posta in essere dal deputato possa dirsi

applicabile la prerogativa costituzionale e se, in particolare, sia

ravvisabile nel caso in esame il nesso funzionale tra l'attività

"tipica" del parlamentare (l'interrogazione) e quella successiva ed

"esterna" (la pubblicazione), nesso che giustifica l'estensione alla

seconda della garanzia posta per la prima.

A tale riguardo, il giudice critica la qualificazione di

"attività parlamentare" che la Camera ha attribuito alla

pubblicazione nel caso di specie, poiché il taglio complessivo

dell'informazione, ispirata dal deputato, non consentirebbe questa

qualificazione: l'articolo esordisce annunciando una iniziativa

giudiziaria di chi non è deputato - il padre del parlamentare - e

prosegue menzionando precedenti controversie giudiziarie tra la

stessa persona e il magistrato, risoltesi peraltro a favore di

quest'ultimo; solo in chiusura dell'articolo, si dà conto di stralci

della risposta (in data 3 aprile 1997) del Ministro

all'interrogazione del deputato Matacena.

Nel suo assieme e per il suo divulgare iniziative assunte nei

confronti di un magistrato da una persona, non parlamentare, che con

il primo coltiva una remota conflittualità, l'articolo pubblicato

non potrebbe dunque ricollegarsi alla funzione parlamentare svolta

dal deputato Matacena, funzione che ha natura personalissima e che

non è estensibile a terzi. Anzi, la pubblicazione in discorso

riveste, per il ricorrente, il carattere di uno "sfogo pubblico" di

iniziative giudiziarie assunte dal genitore del deputato, e lo stesso

sintetico accenno al contenuto della risposta del Ministro appare, in

questo quadro, un espediente, strumentale alla "cattura

dell'interesse del pubblico" su una vicenda che è e rimane tutta

privata.

Ritenendo, in conclusione, incongrua e arbitraria la valutazione

che nel caso concreto è stata effettuata dalla Camera dei deputati,

il giudice per le indagini preliminari chiede, sollevando conflitto,

che la Corte costituzionale dichiari che non spettava alla Camera dei

deputati affermare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato, per

le quali è sottoposto a procedimento penale, e conseguentemente

annulli la relativa deliberazione, adottata dall'Assemblea nella

seduta del 9 dicembre 1998, per riportare i fatti dedotti in giudizio

sotto il dominio delle regole comuni, non sussistendo la ratio

giustificativa della prerogativa.

2. - Con ordinanza n. 319 del 1999 la Corte costituzionale ha

dichiarato l'ammissibilità del conflitto; il ricorso e l'ordinanza

sono stati notificati alla Camera dei deputati il 5 ottobre 1999 e

depositati il successivo 20 ottobre.

3.1. - Nel giudizio così instaurato si è costituita la Camera

dei deputati, per chiedere che l'atto introduttivo sia ritenuto

irricevibile o che il conflitto sia dichiarato inammissibile e, nel

merito, respinto.

3.2. - Secondo la Camera, il conflitto sarebbe irricevibile per

essere l'atto introduttivo costituito da un'ordinanza, forma questa

che non sarebbe idonea a promuovere il giudizio per conflitto, alla

luce degli artt. 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale, i quali considerano testualmente il (solo) "ricorso",

escludendo equipollenti di esso.

3.3. - Il conflitto, secondo la Camera, sarebbe poi

inammissibile, poiché dal ricorso non si ricaverebbero

"l'esposizione sommaria delle ragioni di conflitto e l'indicazione

delle norme costituzionali che regolano la materia", secondo quanto

prescritto dall'art. 26 delle norme integrative.

Non sarebbe, nella specie, sufficiente la menzione che

l'ordinanza-ricorso fa dell'esigenza del "pieno riespandersi della

giurisdizione", giacché le disposizioni che "regolano la materia"

non si esauriscono nell'art. 68 della Costituzione, ma comprendono

quelle concernenti le attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

3.4. - Nel merito del conflitto, la Camera dei deputati richiede

che la Corte dichiari che spettava a essa affermare

l'insindacabilità delle opinioni del deputato Matacena.

Anche alla stregua dell'indirizzo della giurisprudenza

costituzionale, ampiamente richiamata nell'atto di costituzione in

giudizio, rileva in via generale la Camera che, in materia, nessun

problema sorge per i due casi "estremi", delle opinioni contenute

negli atti tipici della funzione (ad esempio, un'interrogazione),

certamente ricomprese nella garanzia, e all'opposto di quelle

puramente personali ed estranee alla sfera politica, certamente

escluse: il problema si pone per la zona intermedia, dovendosi di

volta in volta accertare l'esistenza del "nesso funzionale" tra le

opinioni e il mandato parlamentare, per farne derivare, in caso

positivo, la prerogativa dell'insindacabilità. A tale fine, assume

particolare rilievo, secondo la Camera, l'art. 67 della Costituzione,

che stabilisce che "ogni membro del Parlamento rappresenta la

Nazione", perché da tale principio si ricaverebbe che la

rappresentanza è di tipo politico, e che l'attività parlamentare,

in quanto libera nel fine, non ha un terreno predefinito che possa

essere stabilito a priori: ciò rileverebbe, ai fini che interessano,

nel senso di negare la riconducibilità al mandato parlamentare delle

sole attività che siano "manifestamente" estranee alla funzione.

Ciò premesso in generale circa il metodo da utilizzare ai fini

della risoluzione del conflitto, la Camera osserva che nel caso di

specie deve ritenersi sussistente la "connessione funzionale" che è

la condizione necessaria e sufficiente per l'affermazione

dell'insindacabilità.

I fatti contestati al deputato Matacena consistono in

dichiarazioni rese dallo stesso e intimamente connesse con un atto di

esercizio della funzione di sindacato ispettivo; all'origine

dell'intera vicenda, infatti, si colloca l'interrogazione n. 4-02698

presentata dal deputato in data 31 luglio 1996: l'articolo del

quotidiano non fa altro che riprendere il contenuto di quello stesso

atto, che per definizione si osserva è coperto

dall'insindacabilità, menzionando successivi ma pur sempre connessi

atti riguardanti la stessa vicenda, cioè i presunti abusi contestati

al magistrato.

Ineccepibile risulta dunque, per la Camera dei deputati, la

relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, poi fatta

propria dal relatore nella seduta dell'Assemblea, secondo la quale l'

"antecedente logico di tutta la vicenda è costituito da un atto di

sindacato ispettivo" presentato dal deputato, atto cui "tutto il

resto ... si connette inscindibilmente".

A fronte di ciò, rileva la Camera, le contestazioni mosse dal

giudice ricorrente non sono fondate. Il giudice sembra distinguere,

nel contesto della pubblicazione, tra il fatto storico della denuncia

presentata dal padre del deputato e la menzione dell'interrogazione

parlamentare, che però, sempre secondo il giudice, sarebbe

"strumentale" in quanto preordinata a divulgare una vicenda privata.

Ma tale conclusione, si osserva, è errata: il fatto di rendere noto

che è stata presentata una altrui denuncia, nella quale si fa

menzione esplicita di una propria attività ispettiva è, per il

parlamentare, attività strettamente collegata all'interrogazione

medesima; interrogazione nella quale, inoltre, si prospettava anche

la possibilità di una denuncia da parte del magistrato, denuncia che

in effetti è successivamente intervenuta, cosicché darne conto

nell'articolo non ha altro significato che quello di ricollegarsi,

ancora, all'interrogazione.

Del resto, impedire al parlamentare di intervenire pubblicamente

su una questione che ha formato oggetto di una sua interrogazione

equivarrebbe si osserva ancora a far rivivere la vecchia teoria della

copertura costituzionale delle sole opinioni "intramurarie", tesi che

la Corte costituzionale ha già respinto.

Né ad avviso della Camera può avere rilievo la circostanza che

la denuncia cui si riferisce l'articolo sia stata presentata dal

padre del deputato Matacena: ciò non trasforma, come sostiene il

ricorrente, in vicenda privata un problema che è invece politico,

come è dimostrato dal fatto che il Ministro di grazia e giustizia ha

ritenuto di rispondere all'interrogazione.

Sussistono infine, si osserva, oltre ai presupposti sostanziali

per la dichiarazione di insindacabilità, i requisiti formali di

validità di essa: la Giunta ha proceduto in contraddittorio con il

deputato, e l'Assemblea ha deliberato, recependo le motivate

conclusioni della Giunta, dopo aver ascoltato le osservazioni del

relatore.

La Camera chiede pertanto che sia riconosciuta la sussistenza

degli elementi, sostanziali e procedurali, dell'insindacabilità,

che, conclude, è posta a presidio della rappresentanza e dunque del

corretto svolgimento della funzione parlamentare, secondo il disegno

della Costituzione.

4. - In prossimità dell'udienza, la Camera dei deputati ha

depositato una memoria nella quale si aggiungono ulteriori

argomentazioni sia per ribadire le eccezioni di carattere

processuale, sia quanto al merito del conflitto.

Nel merito, in particolare, la memoria della Camera si sofferma

sulle più recenti pronunce rese dalla Corte costituzionale in tema

di insindacabilità parlamentare (sentenze nn. 58, 56, 11 e 10 del

2000), per rilevare in primo luogo che, anche se tali decisioni

rappresentano per certi profili un mutamento di indirizzo rispetto

alla giurisprudenza precedente (mutamento del resto dichiarato, nella

sentenza n. 10), tuttavia esse si collocano a brevissima distanza da

una decisione di segno diverso (sentenza n. 417 del 1999), cosicché

non potrebbe dirsi, allo stato, che sia maturato un nuovo indirizzo

giurisprudenziale realmente consolidato, né che sia conclusa la

problematica determinazione dei criteri del giudizio sui conflitti

tra giudici e Parlamento, in riferimento all'art. 68 Cost.

Nel quadro della giurisprudenza costituzionale resa fino all'anno

1999, prosegue la Camera, non vi sarebbe alcun dubbio circa

l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione alle

dichiarazioni rese dal deputato Matacena, essendosi sempre

riconosciuto il nesso con la funzione parlamentare quando vi sia un

"complessivo contesto parlamentare" nel quale le opinioni sono state

manifestate (sentenza n. 417 del 1999 citata).

Tuttavia, prosegue la memoria, neppure l'indirizzo della

giurisprudenza costituzionale più recente può portare a diversa

conclusione; e al riguardo, la Camera svolge un raffronto con la

fattispecie decisa dalla sentenza n. 10 del 2000.

In questa decisione, si è affermato che le dichiarazioni esterne

sono coperte dalla garanzia costituzionale solo quando siano

"sostanzialmente riproduttive di un'opinione espressa in sede

parlamentare".

Al di là di possibili considerazioni critiche che potrebbero

svolgersi riguardo a questo indirizzo che sembra tener conto di un

dato estrinseco-formale più che di una corrispondenza di sostanza

osserva la resistente che nel caso all'esame della Corte sussiste

comunque proprio la stessa riproduzione delle dichiarazioni rese in

sede parlamentare: nell'interrogazione del 31 luglio 1996 del

deputato Matacena, si formulava espressamente l'invito al Presidente

del Consiglio dei Ministri e al Ministro di grazia e giustizia a

valutare se la percezione dell'indennità di missione da parte del

dott. Macrì, applicato alla direzione distrettuale antimafia di

Reggio Calabria, nonostante la sua residenza nella medesima città,

integrasse il reato di truffa e fosse perciò meritevole di denuncia

penale; nell'atto di sindacato ispettivo l'eventualità di una

denuncia era dunque esplicitamente prospettata, e nella successiva

dichiarazione resa all'esterno nulla si aggiunge, riferendosi

soltanto che in effetti una denuncia, relativa allo stesso

comportamento contestato in sede parlamentare, era stata presentata.

A fronte di tale evidente identità di sostanza, prosegue la

Camera, la pretesa del giudice ricorrente, espressa nel ricorso, di

definire la "congrua" divulgazione dell'attività parlamentare,

fissandone perfino il tipo di atto, i tempi e così via, in una sorta

di "decalogo" della divulgazione stessa, è, per la Camera,

inaccettabile: una impostazione del genere svuoterebbe di significato

la garanzia costituzionale dell'insindacabilità, affidandone la

delimitazione proprio al potere giudiziario, sovente contrapposto a

quello che dalla garanzia è assistito, e pertanto simile

impostazione deve essere, in conclusione, respinta. Considerato in diritto

1. - Il presente conflitto di attribuzione è stato promosso dal

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio

Calabria contro la Camera dei deputati, in relazione alla delibera

della Camera stessa del 9 dicembre 1998 con la quale si è affermata

l'insindacabilità - alla stregua dell'art. 68, primo comma, Cost. -

delle affermazioni contenute in un articolo di giornale ascritto al

deputato Amedeo Matacena, affermazioni per le quali, come riferito

nell'esposizione dei fatti di causa, è in corso un procedimento per

diffamazione a mezzo stampa, pendente presso l'ufficio giudiziario

ricorrente. Ritiene il giudice ricorrente che la deliberazione

impugnata della Camera dei deputati sia espressione di una concezione

dell'insindacabilità parlamentare più ampia di quella che la

Costituzione prevede, circoscritta alle opinioni espresse e ai voti

dati nell'esercizio delle funzioni, e su questa premessa ricorre per

conflitto di attribuzione.

2. - La difesa della Camera dei deputati eccepisce

preliminarmente l'irricevibilità dell'atto introduttivo del giudizio

e l'inammissibilità del conflitto: l'irricevibilità, per avere il

giudice ricorrente utilizzato la forma dell'ordinanza, in luogo di

quella del ricorso, prescritta dagli artt. 37, quarto comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, e 26 delle norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale; l'inammissibilità, per

avere trascurato di esporre, sia pure sommariamente, le ragioni del

conflitto, attraverso l'indicazione delle norme costituzionali che

regolano la materia, conformemente a quanto previsto nel medesimo

art. 26, ora ricordato.

Le eccezioni non sono fondate. Quanto all'irricevibilità, è

sufficiente richiamare gli argomenti con i quali questa Corte ha

ritenuto, per l'ipotesi di conflitto promosso dall'Autorità

giudiziaria, che l'atto introduttivo sia idoneo a promuovere il

giudizio per conflitto di attribuzione tutte le volte in cui esso

corrisponda, nel contenuto, al ricorso quale disciplinato dalla legge

(per tutte, sentenza n. 10 del 2000) e, nella specie, tale

corrispondenza non è né contestata né contestabile. Quanto

all'inammissibilità, dedotta rilevando la mancata esposizione delle

ragioni costituzionali del conflitto - carenza che discenderebbe

dall'omessa indicazione delle norme costituzionali identificative

delle attribuzioni giurisdizionali difese in giudizio -, basta

rilevare in contrario che la prospettata violazione dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione, quando comporti, in ipotesi,

un'estensione abusiva della garanzia al di là dei casi ai quali si

riferisce, si traduce di per sé in una violazione delle attribuzioni

dell'Autorità giudiziaria, quali determinate dalla Costituzione.

Essendo l'art. 68, primo comma, della Costituzione posto al confine

tra protezione del parlamentare e ambito della giurisdizione, ogni

estensione non consentita dell'una ridonda automaticamente in lesione

della sfera di attribuzioni dell'altro e viceversa, con la

conseguenza che l'indicazione dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione è sufficiente a ritenere adempiuto l'onere di indicare

la norma costituzionale che regola la materia, delimitando le

attribuzioni costituzionali in discussione nel presente giudizio,

secondo la previsione dell'art. 26 delle norme integrative e

dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953.

3. - Nel merito, il ricorso per conflitto di attribuzione

proposto dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

di Reggio Calabria non è fondato.

3.1. - Trattandosi di valutare l'applicabilità della prerogativa

parlamentare prevista dal primo comma dell'art. 68 della Costituzione

a dichiarazioni rese da un membro del Parlamento a un organo di

stampa, dichiarazioni dunque rilasciate al di fuori dell'esercizio di

attività parlamentari tipiche, l'intero problema si risolve nello

stabilire se - ciò non di meno - esse siano "identificabili come

espressioni di attività parlamentare" (sentenze nn. 10 del 2000 e

329 del 1999) e quindi siano da ricomprendere nella sfera delle

attività dei membri del Parlamento assistite dalla garanzia

costituzionale.

Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte,

ai fini di tale identificazione non basta la semplice comunanza di

argomenti, oggetto di attività parlamentari tipiche e di

dichiarazioni fatte al di fuori di esse, né basta la

riconducibilità di queste ultime dichiarazioni a un medesimo

"contesto politico" (sentenze nn. 375 del 1997, 329 del 1999 e 58 del

2000, nonché n. 56 del 2000). Occorre invece che la dichiarazione

possa essere qualificata come "espressione di attività parlamentare"

(sentenze nn. 10 e 11 del 2000), il che normalmente accade se e in

quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significati tra le

dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività

parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse

nell'ambito di queste ultime.

Nell'ordinario svolgimento della vita democratica e del dibattito

politico (sentenze nn. 10 e 56 del 2000), questo la sostanziale

corrispondenza e quindi il carattere divulgativo - è infatti il

criterio che consente di identificare le dichiarazioni rese al di

fuori di quelle attività e ciononostante riconducibili o inerenti

alla funzione parlamentare, distinguendole così da quelle che

ricadono nel diritto comune a tutti i cittadini e proteggendole

tramite la speciale garanzia dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, senza con ciò determinare situazioni ingiustificate di

privilegio personale (sentenza n. 375 del 1997). L'attività dei

membri delle Camere nello Stato democratico rappresentativo è per

sua natura destinata infatti a proiettarsi al di fuori delle aule

parlamentari, nell'interesse della libera dialettica politica che è

condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative

(sentenze nn. 11 e 56 del 2000).

3.2. - Nella specie, il contenuto delle dichiarazioni affidate

alla stampa dal deputato Matacena corrisponde a quanto affermato

dallo stesso nell'interrogazione parlamentare presentata il 31 luglio

1996. In essa si richiama l'attenzione del Ministro di grazia e

giustizia sul percepimento di determinate somme a titolo di

indennità di missione da parte di un magistrato, percepimento che

l'interrogante presume indebito; si ipotizza la necessità di

promuovere la restituzione delle somme medesime e si sollecita la

presentazione di una denuncia all'Autorità giudiziaria sulla base

della ritenuta rilevanza penale del comportamento tenuto dal

magistrato. Parallelamente, nell'articolo di stampa, attribuito al

deputato interrogante, si riferisce dell'esistenza

dell'interrogazione e della risposta del Ministro e si dà notizia di

una denuncia, sporta dal padre del deputato nei confronti del

magistrato, riguardante gli stessi fatti oggetto dell'atto

parlamentare. Né la strutturazione dell'articolo a stampa - cioè

l'utilizzazione del contenuto di un atto altrui per richiamare il

contenuto di un atto parlamentare -; né l'indicazione, accanto al

contenuto principale, di circostanze di contorno, di per sé prive di

autonomo significato, come quella, riferita nell'esposizione in

fatto, relativa a un precedente contenzioso tra la famiglia del

deputato e il magistrato in questione, valgono a negare la

sostanziale corrispondenza tra il contenuto di questo e il contenuto

di atti parlamentari precedenti. E tale corrispondenza con atti

compiuti ed ammessi nell'esercizio della funzione di parlamentare

rende irrilevante la ragione, ritenuta dal ricorrente di natura

personale, che può, ipoteticamente, aver mosso il deputato a

promuovere la pubblicazione dell'articolo di stampa in questione.

4. - Riconosciuta così la riconducibilità dell'attività

incriminata a quella a garanzia della quale è posto l'art. 68, primo

comma, della Costituzione, il giudizio sul conflitto di attribuzione

proposto dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

di Reggio Calabria contro la Camera dei deputati deve risolversi a

favore di quest'ultima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare

l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, delle dichiarazioni espresse dal deputato Amedeo

Matacena, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera in

data 9 dicembre 1998.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il relatore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:320 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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