Corte costituzionale

Sentenza n. 32/2000

Altra decisione · depositata il 07/02/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di

referendum popolare per l'abrogazione della legge 3 giugno 1999, n.

157, recante "Nuove norme in materia di rimborso delle spese per

consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle

disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e

partiti politici", limitatamente agli articoli 1, 2 e 3; giudizio

iscritto al n. 114 del registro referendum.

Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato conformi a legge le richieste;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Udito l'avvocato Achille Chiappetti per i presentatori Daniele

Capezzone e altri e Gianfranco Fini e altri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la

Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352, e successive modifiche e integrazioni, esaminate due richieste

di referendum popolare - presentate, rispettivamente, il 9 settembre

1999 da Gianfranco Fini e altri ventidue cittadini elettori e il 28

settembre 1999 da Rita Bernardini e altri sette cittadini elettori -

concernenti l'abrogazione parziale della legge 3 giugno 1999, n.

157, ha verificato la regolarità delle richieste e, con ordinanza

del 7-13 dicembre 1999, ne ha dichiarato la legittimità,

disponendone la concentrazione e stabilendo la seguente denominazione

del referendum: "Rimborso delle spese per consultazioni elettorali e

referendarie: Abrogazione".

Le richieste di referendum hanno per oggetto il seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogata la legge 3 giugno 1999, n. 157 recante

"Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni

elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni

concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti

politici", limitatamente agli articoli 1, 2 e 3 ?".

2. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,

il Presidente di questa Corte ha fissato, per la conseguente

deliberazione, la camera di consiglio del 13 gennaio 2000, dandone

comunicazione ai presentatori delle richieste di referendum e al

Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 33, secondo

comma, della legge n. 352 del 1970.

3. - Nell'imminenza della camera di consiglio i presentatori delle

due richieste di referendum hanno depositato due memorie, di identico

contenuto, sostenendo che il quesito referendario si presenta chiaro

e omogeneo, corrispondente all'effetto abrogativo che ne deriverebbe

in caso di esito positivo della consultazione: eliminare i rimborsi

pubblici per le spese elettorali e referendarie dei movimenti e

partiti politici, sì che essi sostengano le spese solo con mezzi

propri o giovandosi di erogazioni liberali private. I presentatori

sottolineano inoltre che l'oggetto del quesito è completo e

unitario, e che nessuna incidenza possono avere i rinvii ad altre

fonti normative contenuti nell'art. 2 della legge n. 157 del 1999,

trattandosi di mere disposizioni di richiamo destinate a rimanere

inoperanti una volta abrogato l'istituto del rimborso stesso. Del

resto, rilevano le memorie, norme analoghe di contribuzione pubblica

ai partiti politici sono state già oggetto in passato di due

richieste referendarie, entrambe dichiarate ammissibili (sentenze nn.

16 del 1978 e 30 del 1993); nessuna preclusione all'ammissibilità

del referendum sussiste dunque, concludono i presentatori.

4. - Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 è stato

ascoltato, in rappresentanza dei presentatori, l'avvocato Achille

Chiappetti che ha ribadito gli argomenti a favore dell'ammissibilità

delle richieste referendarie. Considerato in diritto Le richieste di referendum abrogativo oggetto di esame sono dirette

all'abrogazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n.

157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni

elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni

concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti

politici). Le disposizioni indicate (artt. 1 e 2) contengono la

disciplina del rimborso per le spese elettorali sostenute da

movimenti o partiti politici nelle campagne per il rinnovo del Senato

della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo

e dei consigli regionali, nonché del rimborso delle spese sostenute

dai comitati promotori di referendum abrogativi e prescrivono (art.

3) la destinazione di una quota parte delle somme ricevute alla

promozione della partecipazione politica delle donne. La restante

parte della legge, non sottoposta alle richieste di referendum

abrogativo, contiene la previsione di agevolazioni per le erogazioni

liberali a favore di partiti e movimenti politici, nonché norme

transitorie per regolare le situazioni pendenti formatesi sotto la

precedente legge 2 gennaio 1997, n. 2, e relative norme di copertura

finanziaria.

Le disposizioni degli artt. 1, 2 e 3 costituiscono dunque un corpo

normativo omogeneo, all'interno della legge che li contiene, e si

prestano quindi a essere investite dalle richieste di referendum

abrogativo parziale, la cui ammissibilità risulta dall'inesistenza

di limiti e impedimenti costituzionali - derivanti esplicitamente

dall'art. 75 della Costituzione o implicitamente dal sistema

costituzionale di cui esso fa parte - invocabili nella specie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibili le richieste di referendum popolare per

l'abrogazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157

(Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni

elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni

concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti

politici), dichiarate legittime e concentrate in un unico quesito,

con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il

referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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