Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1993

Altra decisione · depositata il 04/02/1993 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione della legge 6 febbraio 1948, n.

29, recante "norme per la elezione del Senato della Repubblica",

limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 17

secondo comma, così come modificato dall'art. 1 della legge 23

gennaio 1992, n. 33, limitatamente alle parole "comunque non

inferiore al 65 per cento del loro totale";

Articolo 18

primo comma, limitatamente alle parole "alla segreteria del

Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la

proclamazione del candidato e, nel caso contrario";

Articolo 19

primo comma, limitatamente alle parole "o delle comunicazioni di

avvenuta proclamazione";

secondo comma, limitatamente alle parole "presentatisi nei

collegi";

terzo comma, così modificato dall'art. 1 della legge 28 aprile

1967, n. 262, limitatamente alla parola "suddetti";

ultimo comma, limitatamente alla parola "soltanto" nonché alle

parole "il candidato che in detto collegio ha ottenuto il maggior

numero di voti validi, e", iscritto al n. 50 del registro referendum.

Viste le ordinanze del 10 e 15 dicembre 1992 con le quali

l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Paolo Barile, Nicolò Lipari e Valerio Onida,

per i presentatori del referendum.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di Cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 16 settembre 1991 da Mariotto Giovanni

Segni, Augusto Antonio Barbera ed altri diciassette cittadini

elettori, sui seguenti quesiti:

Volete voi che sia abrogata la legge 6 febbraio 1948, n. 29,

recante "norme per l'elezione del Senato della Repubblica",

limitatamente alle parti seguenti:

art. 17, secondo comma, limitatamente alle parole "al 65 per

cento dei votanti";

art. 18, primo comma, limitatamente alle parole "alla segreteria

del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la

proclamazione del candidato e, nel caso contrario";

art. 19, primo comma, limitatamente alle parole "o delle

comunicazioni di avvenuta proclamazione"; secondo comma,

limitatamente alle parole "presentatisi nei collegi"; terzo comma,

modificato dall'art. 1 della legge 26 aprile 1967, n. 262,

limitatamente alla parola "suddetti"; ultimo comma, limitatamente

alla parola "soltanto" nonché alle parole "il candidato che in detto

collegio ha ottenuto il maggior numero di voti validi, e"

2. - L'Ufficio centrale, verificata la regolarità della richiesta

e dopo avere modificato, con ordinanza del 10 dicembre 1992 - in

considerazione della intervenuta legge 23 gennaio 1992, n. 33 -

l'oggetto del quesito relativo all'art. 17, secondo comma, della

legge n. 29 del 1948, nei termini seguenti: "comunque non inferiore

al sessantacinque per cento del loro totale", ne ha dichiarato la

legittimità, con ordinanza del 15 dicembre 1992.

3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio

centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13

gennaio 1993 per la conseguente deliberazione, dandone regolare

comunicazione.

4. - In data 24 dicembre 1992 i presentatori della richiesta di

referendum hanno depositato una memoria a sostegno

dell'ammissibilità dello stesso.

Una memoria di intervento è stata depositata anche dal "Comitato

per la difesa ed il rilancio della Costituzione", nella veste di

soggetto controinteressato all'ammissione del referendum proposto.

5. - Ad integrazione delle difese scritte, nella camera di

consiglio del 13 gennaio 1993 sono stati uditi, per i promotori del

referendum, gli avvocati Paolo Barile, Nicolò Lipari e Valerio

Onida. Considerato in diritto

1. - Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile

l'intervento del "Comitato per la difesa ed il rilancio della

Costituzione" per le medesime ragioni già indicate nella sentenza n.

47 del 1991, contro le quali la memoria depositata dal Comitato non

ha addotto nuovi argomenti pertinenti alla questione della

legittimazione a interloquire sulla ammissibilità della richiesta di

referendum.

2. - Ai fini di tale giudizio occorre prendere le mosse dai

criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, e più

specificamente dalle premesse fissate dalla sentenza ora citata,

relativa a una richiesta avente oggetto e finalità analoghi a quella

in esame, ma formulata in termini diversi.

Sono assoggettabili a referendum popolare anche le leggi

elettorali relative ad organi costituzionali o di rilevanza

costituzionale, alla duplice condizione che i quesiti siano omogenei

e riconducibili a una matrice razionalmente unitaria, e ne risulti

una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa

da garantire, pur nell'eventualità di inerzia legislativa, la

costante operatività dell'organo.

Quando siano rispettate tali condizioni, è di per sé irrilevante

il modo di formulazione del quesito, che può anche includere singole

parole o singole frasi della legge prive di autonomo significato

normativo, se l'uso di questa tecnica è imposto dall'esigenza di

"chiarezza, univocità e omogeneità del quesito" e di "una parallela

lineare evidenza delle conseguenze abrogative", sì da consentire

agli elettori l'espressione di un voto consapevole.

3. - Il fine intrinseco dell'atto abrogativo proposto e le

conseguenze dell'abrogazione sono apprensibili con chiarezza e

compiutezza dal primo quesito, concernente l'art. 17, secondo comma,

della legge n. 29 del 1948, nel testo modificato dalla legge n. 33

del 1992. Fine intrinseco è l'eliminazione del quorum del 65 per

cento dei voti validi prescritto nell'inciso finale per la

proclamazione dell'eletto nel collegio, che finora ha reso di fatto

inoperante, tranne in uno o due casi isolati, il criterio

maggioritario enunciato nella prima parte del comma; conseguenza

dell'abrogazione è la sostituzione del sistema attuale con un

sistema misto prevalentemente maggioritario, e precisamente

maggioritario con unico turno per i 238 seggi da assegnare nei

collegi, proporzionale per i restanti 77 seggi aggiuntivi (pari a

circa il 25 per cento del totale di 315).

Questa conseguenza si produce necessariamente in base alla

disciplina residua dell'art. 17, secondo comma, senza alterare "la

sequenza temporale delle operazioni relative all'assegnazione dei

seggi, così come disciplinata nell'art. 19" (cfr. sent. n. 47 del

1991 cit., punto 5 in diritto): il candidato designato dal voto

maggioritario è proclamato eletto dal presidente dell'ufficio

elettorale circoscrizionale, a norma dell'art. 17, prima dell'inizio

delle operazioni regolate dall'art. 19, non, alla fine di queste, dal

presidente dell'ufficio regionale a norma dell'ultimo comma dell'art.

19, come prevedeva la richiesta referendaria del 1990 dichiarata

inammissibile. Il significato normativo dell'art. 19 viene ridefinito

alla stregua di una rilettura della legge che valorizza la potenziale

coerenza funzionale della sua struttura logico-sistematica col

principio maggioritario corretto, in una certa misura, dal principio

proporzionale. Con tale principio non appare incompatibile nemmeno

l'art. 9, che prescrive la presentazione delle candidature "per

gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione".

4. - Le ulteriori modifiche della legge n. 29 del 1948, proposte

in ordine agli artt. 18 e 19, sono strettamente conseguenziali

all'abrogazione parziale dell'art. 17, secondo comma, nei termini e

con gli esiti suddetti.

La più importante investe l'art. 19, secondo comma, espungendo

l'inciso "presentatisi nei collegi", il quale determina

l'inutilizzabilità, ai fini del calcolo della cifra elettorale dei

singoli gruppi di candidati, di tutti i voti espressi nei collegi in

cui è avvenuta la proclamazione dell'eletto ai sensi dell'art. 17.

Nel sistema risultante dall'abrogazione del quorum del 65 per cento,

l'assegnazione di tutti i 238 seggi col criterio maggioritario

comporterebbe l'azzeramento dei voti validi espressi dagli elettori,

rendendo impossibile l'assegnazione dei restanti 77 seggi col

criterio proporzionale. La soppressione dell'inciso modifica la

regola in guisa da escludere dalla base di calcolo i soli voti

ottenuti dai candidati proclamati eletti nei collegi col sistema

maggioritario.

Tale modifica - oltre a richiedere una lieve correzione formale

dell'art. 19, terzo comma, dove non ha più senso l'aggettivo

"suddetti", essendo caduto il suo referente nel comma precedente -

esige a sua volta che, venuta meno l'alternativa del "caso contrario"

prevista nell'art. 18, primo comma, l'incidenza su questa norma

dell'abrogazione del quorum del 65 per cento sia rovesciata nel senso

di prevedere in ogni caso l'invio immediato di un esemplare del

verbale delle operazioni dell'ufficio circoscrizionale all'ufficio

regionale, senza di che questo non sarebbe in grado di calcolare le

cifre elettorali di gruppo. Non per ciò il Senato resta escluso da

ogni comunicazione: resta fermo l'obbligo dei presidenti degli uffici

circoscrizionali di dare immediata notizia alla segreteria del Senato

dell'avvenuta proclamazione degli eletti col sistema maggioritario

(art. 17, terzo comma).

All'alternativa formulata nell'art. 18, primo comma, è correlata,

in termini invertiti, l'alternativa prevista nell'art. 19, primo

comma, la quale, pertanto, deve pure essere eliminata, non potendo

più verificarsi il caso di invio all'ufficio elettorale regionale

soltanto della comunicazione di avvenuta proclamazione ai sensi

dell'art. 17, anziché di un esemplare del verbale delle operazioni

elettorali dell'ufficio circoscrizionale.

Infine la richiesta in esame provvede coerentemente a modificare

l'ultimo comma dell'art. 19 sostituendo all'attuale fattispecie, che

non avrebbe più senso dopo l'eliminazione del quorum del 65 per

cento, l'ipotesi di parità di voti conseguiti dai candidati più

votati in un collegio. Provvede allora alla proclamazione

dell'eletto, dopo gli opportuni accertamenti, il presidente

dell'ufficio regionale scegliendo il candidato più anziano di età.

5. - La Corte non si nasconde che la normativa di risulta può dar

luogo ad inconvenienti, ad esempio per ciò che riguarda, da un lato,

la diseguale proporzione in cui l'uno e l'altro sistema di elezione

sarebbero destinati ad operare nelle singole regioni, dall'altro -

fermi restando gli artt. 9, secondo comma, e 28 della legge n. 29 del

1948 - gli effetti che il passaggio al sistema maggioritario semplice

determina in caso di ricorso alle elezioni suppletive, secondo la

legge 14 febbraio 1987, n. 31, al fine di ricoprire i seggi rimasti

vacanti per qualsiasi causa, e in particolare per effetto di

eventuali opzioni effettuate da candidati eletti in più collegi o

eletti contemporaneamente al Senato e alla Camera dei deputati. Ma

questi aspetti non incidono sull'operatività del sistema elettorale,

né paralizzano la funzionalità dell'organo, e pertanto non mettono

in causa l'ammissibilità della richiesta di referendum. Nei limiti

del divieto di formale o sostanziale ripristino della normativa

abrogata dalla volontà popolare (sent. 468 del 1990), il legislatore

potrà correggere, modificare o integrare la disciplina residua.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 17,

secondo comma, 18, primo comma, 19, primo, secondo, terzo e ottavo

comma, della legge 6 febbraio 1948, n. 29 (norme per la elezione del

Senato della Repubblica), modificata dalla legge 23 gennaio 1992, n.

33 (modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione

del Senato della Repubblica), richiesta dichiarata legittima

dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione

con ordinanza del 15 dicembre 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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