Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/01/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, primo e

quarto comma, 8, primo, secondo e quinto comma, 12, primo, secondo e

quarto comma, 13, primo comma, e 14, primo comma, della legge 12

giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei

servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della

persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di

garanzia della attuazione della legge), promosso con ricorso della

Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 14 luglio 1990,

depositato in cancelleria il 18 luglio successivo ed iscritto al n.

53 del registro ricorsi 1990;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi gli avvocati Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia

di Bolzano e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la

Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli articoli 4, primo e quarto comma, 8,

primo, secondo e quinto comma, 12, primo, secondo e quarto comma, 13,

primo comma e 14, primo comma, della legge 12 giugno 1990, n. 146

(Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici

essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona

costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di

garanzia della attuazione della legge), in riferimento agli artt. 8,

primo comma, nn. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23,

24, 25, 26, 27 e 29; 9, primo comma, nn. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10;

16, primo comma; 20; 52, secondo comma; e 87 dello Statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n.

670, ed alle relative norme di attuazione.

2. - La Provincia ricorrente appunta le proprie censure, in primo

luogo, contro l'art. 8, primo, secondo e quinto comma, della legge

sopraindicata, che detta norme in ordine alla adozione di

provvedimenti straordinari mediante una complessa procedura diretta

ad evitare che l'esercizio del diritto di sciopero da parte del

lavoratore, preposto a servizi pubblici essenziali, determini un

pregiudizio al godimento dei diritti costituzionalmente garantiti a

tutti i cittadini, all'uopo lamentando la invasione di proprie

competenze da parte di organi statali cui sarebbero affidati, a

prescindere dalla dimensione nazionale o locale dello sciopero,

interventi che ineriscono a materie riservate alla competenza,

esclusiva o concorrente, della Provincia.

Di conseguenza la Provincia ricorrente rivendica alla titolarità

dei propri organi (Presidente della giunta) quei poteri di intervento

per assicurare le prestazioni indispensabili nei servizi pubblici di

competenza provinciale, poteri che invece la prima delle norme

impugnate riserva ad un organo statale, qual'è il Commissario di

Governo, anche quando il conflitto sia di rilevanza soltanto locale e

non fuoriesca dai confini della Provincia.

Sotto altro profilo lo stesso art. 8 risulterebbe pure invasivo di

attribuzioni provinciali, poiché vi si ipotizza l'adozione di atti

da parte di organi statali per prevenire situazioni di "pericolo di

un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona

costituzionalmente garantiti", atti che per loro natura rientrano nel

novero dei provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di

sicurezza e igiene pubblica riservati, dall'art. 52, secondo comma,

dello Statuto speciale di autonomia, al Presidente della giunta

provinciale, cui sono pure affidate le attribuzioni spettanti

all'autorità di pubblica sicurezza in varie materie per effetto

dell'art. 20 del medesimo Statuto.

Sempre nell'ambito della prima censura viene poi specificato che

le attribuzioni del Commissario del Governo nella Provincia sono

tassativamente stabilite da norme costituzionali (art. 87 Statuto) e

consistono soltanto in compiti di coordinamento delle attribuzioni

statali e nella vigilanza dell'andamento dei relativi uffici, nonché

nella vigilanza sull'esercizio da parte della Provincia delle sole

funzioni delegate, restando pertanto esclusi altri compiti o funzioni

di coordinamento nei confronti della Provincia, dei suoi uffici,

degli enti e aziende provinciali e dei relativi dipendenti.

3. - Con altra censura la ricorrente denuncia la violazione di

proprie competenze da parte degli artt. 12, primo, secondo e quarto

comma, 13, primo comma, e 14, primo comma, della legge n. 146 del

1990 relativamente alla "Commissione di garanzia" ivi prevista e

disciplinata, che si configura come organo dello Stato che

illegittimamente interferisce nei servizi pubblici essenziali di

competenza provinciale e, in relazione ad essi, nei conflitti

collettivi di dimensione locale o comunque infraprovinciale.

La censura si appunta, altresì, contro le attribuzioni affidate

all'Ispettorato provinciale del lavoro, in ordine allo svolgimento

delle consultazioni dei lavoratori indette dalla Commissione di

garanzia, poiché il predetto Ispettorato è stato trasferito alla

Provincia dalle recenti norme di attuazione, approvate con d.P.R. 26

gennaio 1980, n. 197 (art. 4), e la legge impugnata non può quindi

attribuire ad uffici provinciali nuovi compiti, le cui spese gravano

oltretutto sul bilancio della ricorrente.

4. - Viene infine denunciato l'art.4, primo e quarto comma, della

legge impugnata, che, prevedendo la inflizione di sanzioni

disciplinari nei confronti dei lavoratori che si astengano dal lavoro

in violazione di quanto stabilito dall'art.2 della stessa legge in

tema di limiti all'esercizio del diritto di sciopero, nonché la

irrogazione da parte di organi statali di sanzioni amministrative a

carico dei datori di lavoro che non concordino le prestazioni

indispensabili tenuti ad assicurare, verrebbe ad incidere su

competenze provinciali, quali l'ordinamento degli uffici e del

relativo personale, quando i servizi pubblici essenziali sono erogati

da uffici della Provincia o da enti ed aziende da essa dipendenti.

Nello stesso tempo la ricorrente contesta che l'Ispettorato

provinciale di Bolzano debba inoltrare la "denunzia" delle infrazioni

compiute dai datori di lavori agli organi dello Stato, trattandosi,

come già detto, di un ufficio provinciale e non più statale.

5. - Si è costituito nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri, opponendosi al ricorso di cui ha chiesto il

rigetto.

In primo luogo la difesa dello Stato sottolinea che la legge

impugnata reca principi fondamentali e dà attuazione all'art. 40

della Costituzione.

Quanto alle singole censure, la stessa ne rileva la infondatezza,

dal momento che la disciplina dell'"esercizio del diritto di

sciopero" e, più specificamente, il "contemperamento" di detto

esercizio con il "godimento dei diritti delle persone

costituzionalmente garantiti" non attengono a materie di competenza

della Provincia e rimangono affidati allo Stato, dovendo i relativi

compiti e poteri di intervento svolgersi in modo unitario e prevenire

il pericolo di un pregiudizio grave ed imminente.

Né è sostenibile la invocata distinzione tra conflitti aventi

"rilevanza nazionale e interregionale" e quelli aventi "rilevanza

locale", come discrimine di competenza tra lo Stato e la Provincia,

dal momento che tale distinzione è affidata a valutazioni empiriche

da farsi caso per caso e non può escludersi che un conflitto

"locale" si espanda da un momento all'altro in una dimensione più

vasta. A questo proposito, anzi, va ricordato che, nel rispetto del

principio della leale cooperazione tra lo Stato e la Provincia, una

delle norme impugnate (art. 8, secondo comma) prevede l'obbligo di

"sentire" anche il Presidente della giunta regionale, qualora il

conflitto abbia rilevanza locale.

In più le rivendicate competenze provinciali, riconosciute dagli

artt. 20 e 52 dello Statuto, non appaiono lese dalle norme impugnate

perché non possono confondersi con le nuove attribuzioni che sono

state previste per la violazione di norme dettate allo scopo di

prevenire il verificarsi di eventi dannosi ai diritti della persona

costituzionalmente garantiti.

L'assunto, poi, che i compiti affidati alla Commissione di

garanzia, previsti dagli artt. 12, 13 e 14 della legge, dovrebbero

essere svolti da organi provinciali, è errato perché la predetta

Commissione non si identifica con un organo ministeriale o di

erogazione di servizi pubblici; essa è, piuttosto, un organismo

autonomo e imparziale rispetto agli enti erogatori e la circostanza

avvalora la tesi della estraneità della normativa impugnata rispetto

alle "materie" concernenti i servizi pubblici.

Quanto, infine, alla specifica doglianza relativa all'Ispettorato

provinciale del lavoro di Bolzano, va ricordato che, secondo la

costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'avvalimento di

un organo o ufficio (regionale o provinciale) da parte dello Stato

non contrasta con il principio dell'autonomia costituzionalmente

garantita.

6. - In prossimità dell'udienza la Provincia ricorrente ha

depositato una memoria, nella quale ribadisce quanto già esposto

nell'atto introduttivo. Considerato in diritto

1. - La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato varie norme

della legge 12 giugno 1990, n. 146, che disciplina il diritto di

sciopero nei servizi pubblici essenziali per la salvaguardia dei

diritti della persona costituzionalmente tutelati ed istituisce una

"Commissione di garanzia dell'attuazione della legge", per contrasto

con gli artt. 8, primo comma, nn.1, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 17,

18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 29; 9, primo comma, nn. 2, 3, 4, 5,

7, 8, 9 e 10; 16, primo comma; 20; 52, secondo comma; e 87 dello

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e "relative norme di

attuazione" non specificamente menzionate dalla ricorrente.

In particolare si sostiene che contrastano con gli art. 8, 9 e 16

dello Statuto - che attribuiscono alla competenza, legislativa e

amministrativa, della Provincia determinate materie cui ineriscono i

servizi pubblici essenziali, oggetto della disciplina - l'art. 8

della legge impugnata, nei commi primo, secondo e quinto, secondo

cui, in caso di fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente

ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, per il mancato

funzionamento dei servizi pubblici essenziali a seguito dello

sciopero, il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano,

qualora sia rimasto infruttuoso il suo tentativo di conciliazione,

sentito il Presidente della Giunta provinciale nonché i sindaci,

emana ordinanza motivata diretta a garantire le prestazioni

indispensabili, imponendo all'ente erogatore misure idonee ad

assicurare il funzionamento del servizio: tali competenze, secondo la

ricorrente, spetterebbero alla Provincia e non al Commissario del

Governo, organo dello Stato.

Il medesimo art. 8 contrasterebbe, altresì, con gli artt. 52 e 20

dello Statuto, perché i provvedimenti contingibili ed urgenti, del

tipo di quelli ipotizzati dalla nuova disciplina, e le attribuzioni,

spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, sarebbero da tali

norme statutarie riservati al Presidente della Giunta provinciale,

nonché con l'art. 87 dello Statuto, che tassativamente indica i

compiti del Commissario del Governo, tra i quali non possono

annoverarsi quelli considerati nella norma impugnata.

Si deduce, altresì, il contrasto con le norme statutarie, che

riconoscono alla Provincia la speciale autonomia, dell'art.12, primo,

secondo e quarto comma, che istituisce la Commissione di garanzia per

l'attuazione della legge e ne indica la composizione, configurandola

come organo dello Stato, nonché degli artt. 13, primo comma, e 14,

primo comma, che ne fissano i compiti, reputandosi illegittimo che un

organo statale interferisca nei servizi pubblici, che ineriscono a

materie provinciali, anche nell'ipotesi che lo sciopero sia soltanto

locale.

Altro contrasto si ravvisa tra l'art. 14, primo comma, della legge

impugnata, nella parte in cui affida all'Ispettorato provinciale del

lavoro di sovraintendere alla consultazione tra i lavoratori

interessati allo sciopero, e l'art. 4 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n.

197 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino- Alto

Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di

igiene e sanità, approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474), che ha

trasferito alla Provincia il predetto ufficio, ritenendosi

illegittimo che lo Stato affidi ad un ufficio provinciale compiti, la

cui spesa per di più grava sul bilancio provinciale.

Viene infine dedotto il contrasto con le norme statutarie, in

precedenza elencate, in particolare con quelle in tema di competenza

provinciale sull'ordinamento degli uffici e del relativo personale,

nonché in tema di gestione dei servizi affidati alla Provincia,

dell'art. 4, primo e quarto comma, che prevede l'irrogazione di

sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori, che esercitino il

diritto di sciopero senza osservare i limiti previsti dalla legge,

nonché l'irrogazione di sanzioni amministrative a carico dei

preposti al settore, che non concordino le prestazioni indispensabili

che si sia tenuti ad assicurare.

2. - Ai fini dell'inquadramento delle questioni di legittimità

costituzionale, prospettate dalla Provincia autonoma di Bolzano, è

necessario sottolineare che, come si riconosce anche da parte della

ricorrente, la legge 12 giugno 1990, n. 146, costituisce attuazione

dell'art. 40 della Costituzione, regolando l'esercizio del diritto di

sciopero dei lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali, per

contemperarlo con i diritti della persona costituzionalmente

tutelati.

Oggetto delle norme impugnate è, quindi, il diritto di sciopero,

la cui disciplina è riservata allo Stato, tenuto conto dell'esigenza

di una sua regolamentazione omogenea in tutto il territorio

nazionale, in modo da assicurare all'intera comunità una garanzia

uniforme dei diritti fondamentali della persona, in vista dei quali

la legge ha, appunto, introdotto limiti e condizioni alla

possibilità di ricorso allo sciopero da parte di alcune categorie di

lavoratori.

L'esigenza di una disciplina omogenea emerge dall'esame della

giurisprudenza costituzionale che si è occupata del diritto di

sciopero. Essa, difatti, anche se fino ad ora non ha riguardato tale

diritto nella prospettiva del riparto delle competenze tra Stato e

regioni, si è in più occasioni soffermata a delineare le

caratteristiche di quel diritto, ammettendo la possibilità di sue

particolari limitazioni, relativamente agli addetti ai servizi

pubblici essenziali, proprio in ragione della tutela di interessi

generali assolutamente preminenti che trovano diretta protezione in

principi consacrati dalla Costituzione (sentenza n. 123 del 1962),

ovverosia di una tutela che attiene alla soddisfazione di interessi

assolutamente essenziali (sentenza n. 124 del 1962) o di valori

fondamentali legati alla integrità della vita e della personalità

dei singoli, principi e limitazioni, cioè, diretti ad evitare la

compromissione di funzioni da considerare essenziali per il loro

carattere di preminente interesse generale (sentenze n. 31 del 1969,

n. 290 del 1974, n. 222 del 1976, n. 125 del 1980 e n. 165 del 1983).

È dunque proprio la finalità di interesse generale, riguardante

l'intera collettività nazionale, perseguita da questa disciplina

regolatrice del diritto di sciopero, a giustificare l'intervento

della legislazione statale, per cui si spiega perché detta

disciplina in qualche modo possa interferire con materie

statutariamente attribuite alla Provincia autonoma. A parte che, a

differenza di quanto sembrerebbe ritenere la ricorrente, né la

regolamentazione, né l'organizzazione, né le modalità in concreto

di erogazione dei servizi pubblici, attinenti a materie di competenza

provinciale, costituiscono l'oggetto della disciplina, una eventuale

interferenza che dovesse ravvisarsi con tali aspetti sarebbe,

infatti, giustificata "poiché non può negarsi che l'esercizio delle

competenze legislative provinciali (o regionali) incontra in ogni

caso precisi limiti costituzionali posti a presidio di

imprescindibili esigenze unitarie" (sentenza n. 217 del 1988) che

attengono a fondamentali regole della civile convivenza, rifiutando

qualsiasi frazionamento territoriale (sentenza n. 49 del 1987).

3.1. - Alla luce delle considerazioni che precedono, non sono

fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla

Provincia autonoma di Bolzano.

Seguendo l'ordine secondo cui esse sono state prospettate, per

quel che riguarda l'art. 8, primo, secondo e quinto comma, è da

disattendere - in riferimento a tutte le norme dello Statuto

richiamate nell'epigrafe del ricorso ed in particolare agli artt. 8,

9 e 16, espressamente menzionati, che elencano le competenze della

Provincia autonoma - la censura di illegittimità riferita

all'attribuzione al Commissario del Governo, anziché ad un organo

della Provincia, anche quando si tratti di conflitti collettivi di

dimensioni locali, della competenza ad esperire preventivamente il

tentativo di conciliazione fra le parti e ad emanare, qualora tale

tentativo risulti infruttuoso, ordinanza motivata diretta a garantire

le prestazioni indispensabili, imponendo all'ente erogatore misure

idonee ad assicurare il funzionamento del servizio.

In proposito si deve considerare, in primo luogo, che, per i

servizi pubblici che attengono a materie di competenza provinciale,

la norma impugnata tiene conto dell'esigenza di assicurare il

necessario raccordo con le esigenze locali. Essa, difatti, prevede

che, quando il conflitto abbia rilevanza locale, ai fini

dell'emanazione dell'ordinanza diretta a garantire le prestazioni

indispensabili, debbano essere sentiti il presidente della Giunta

regionale (ed ovviamente, per la Provincia autonoma, il presidente

della Giunta provinciale) nonché i sindaci competenti per

territorio, in quel quadro di leale collaborazione, indispensabile

ogni qualvolta si tratti di armonizzare fra loro competenze spettanti

a diversi livelli di governo.

In secondo luogo, l'attribuzione della competenza ad un organo

dello Stato, anche quando si tratti di un conflitto a dimensione

locale, è giustificata da quella già segnalata esigenza di

uniformità della tutela di diritti costituzionalmente garantiti,

uniformità che risulterebbe compromessa da un frazionamento

istituzionale di competenze. L'attribuzione di queste ad organi dello

Stato comporta, invece, la possibilità di determinare criteri

omogenei, tali da assicurare interventi unitari per l'individuazione

delle prestazioni indispensabili onde garantire una tutela uniforme:

possibilità, questa, che sarebbe compromessa ove la competenza fosse

attribuita agli organi della Provincia.

Ciò comunque non senza considerare che, in presenza del principio

di libertà di circolazione (artt. 16 e 120 della Costituzione) dei

cittadini nell'ambito della Repubblica, l'interruzione di pubblici

servizi essenziali si riflette sull'intera collettività e non solo

sulle popolazioni locali.

Non può, poi, tralasciarsi il profilo, posto in evidenza

dall'Avvocatura generale dello Stato, circa la difficoltà di

individuare in modo preciso il carattere meramente locale di un

conflitto di lavoro, ben potendosi da un momento all'altro una

determinata vertenza sindacale estendere dai confini nei quali in un

primo tempo si manifesti. Ciò fa ancor più comprendere l'esigenza

dell'attribuzione di queste funzioni solo agli organi dello Stato

stante la possibilità, in questo modo, dell'avocazione da parte

dell'autorità centrale di iniziative eventualmente già avviate

dall'organo statale locale. Detta possibilità verrebbe ostacolata

se, prima dell'estendersi della vertenza, alle predette iniziative,

in sede locale, dovessero provvedere le autorità della Provincia

autonoma, sottratte ad ogni potestà di avocazione da parte dello

Stato.

3.2. - Ad uguali conclusioni di infondatezza si deve pervenire

anche per la questione che investe le norme già esaminate, in

riferimento agli artt. 20, 52 e 87 dello Statuto speciale. Da tutto

quanto si è avuto modo di osservare in precedenza, è da escludersi

che si verta nella materia della pubblica sicurezza e,

specificamente, nei settori in cui sono attribuiti poteri

all'autorità provinciale dall'art. 20 dello Statuto, o che si tratti

di attività inerenti al potere di adozione di provvedimenti

contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica

di spettanza provinciale, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto stesso.

Per quel che riguarda il primo profilo si osserva che, come si è

già avuto modo di rilevare, le norme impugnate hanno come oggetto

proprio non quello della sicurezza pubblica, la cui nozione ha nel

nostro ordinamento un contenuto ben definito, bensì la

regolamentazione del diritto di sciopero per il suo contemperamento

con i diritti della persona costituzionalmente tutelati e, quindi,

nessuna commistione o confusione potrebbe farsi tra oggetti così

distinti fra loro, per asserire una qualche incidenza delle norme

denunciate sulla disciplina della sicurezza pubblica cui si riferisce

l'art. 20 dello Statuto.

Parimenti inconferente è il riferimento all'art. 52 dello Statuto

stesso, che attribuisce al Presidente della Giunta provinciale di

adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di

sicurezza ed igiene pubblica. Le norme impugnate, da un canto, non

hanno per oggetto queste materie e, dall'altro, non si prefiggono di

disciplinare il potere di ordinanza contingibile ed urgente che, nel

nostro ordinamento, ha anch'esso una ben definita nozione, in

relazione all'esigenza di sopperire con immediatezza, in sede locale,

ad evenienze imprevedibili rispetto alle quali non sia possibile far

ricorso, data l'urgenza, ai poteri ordinari. La disciplina posta

dalle norme in esame è, invece, attributiva di poteri tipici e non

straordinari, non inquadrabili quindi in quella nozione, per cui non

può dirsi violata la competenza attribuita al Presidente della

Provincia autonoma dall'art. 52 citato.

Quanto poi alla asserita violazione dell'art. 87 dello Statuto,

relativamente alle funzioni del Commissario del Governo, va rilevato

che, una volta riconosciutasi la spettanza allo Stato della

disciplina che costituisce oggetto della legge impugnata, quando di

taluni compiti sono stati investiti i Prefetti, quali organi

periferici dello Stato, correttamente nella Provincia autonoma di

Bolzano degli stessi compiti è stato investito il "corrispondente

organo" dello Stato.

4.1. - Nessuna delle numerose norme statutarie e di attuazione,

invocate dalla ricorrente nell'epigrafe del ricorso e genericamente

richiamate nella censura, risulta poi violata dagli artt. 12, primo,

secondo e quarto comma, 13, primo comma, e 14, primo comma, che

istituiscono la "Commissione di garanzia" e ne definiscono i compiti

e le funzioni. Come risulta dalla sua stessa denominazione, si è in

presenza di un organo che non esercita alcuna funzione che concerna

la regolamentazione, l'organizzazione o l'erogazione di servizi

pubblici essenziali, ma che è "neutrale" rispetto a quegli aspetti.

La Commissione di garanzia si inserisce nella dialettica del

conflitto fra il datore di lavoro e le forze sindacali per verificare

l'esatta applicazione della legge regolatrice del diritto di sciopero

in questo settore. È quindi naturale che, anche se il conflitto

riguardi solo l'ambito locale, quella funzione di garanzia venga

assolta da un organo dello Stato, non essendo stato indicato, né è

possibile rinvenire, alcuno specifico parametro dello Statuto idoneo

a sostenere la pretesa della ricorrente di vedersi attribuita detta

funzione.

4.2. - Per quel che concerne, poi, la possibilità - prevista

dall'art. 14 della legge in esame - che la Commissione di garanzia si

avvalga dell'Ispettorato provinciale del lavoro, ai fini della

consultazione dei lavoratori da essa disposta ai sensi dello stesso

art. 14, appare priva di fondamento la censura secondo cui, essendo

detto Ispettorato un organo della Provincia (art. 4 del d.P.R. 26

gennaio 1980, n. 197), la legge dello Stato, attribuendogli quei

compiti e gravando, in tal modo, di spese il bilancio della

Provincia, violerebbe la competenza esclusiva di questa a

disciplinare i suoi uffici (art. 8, n. 1, dello Statuto).

In proposito si deve rilevare che la norma impugnata prevede che

la Commissione di garanzia possa utilizzare per gli scopi anzidetti

gli Ispettorati provinciali del lavoro. Il fatto che nella Provincia

autonoma di Bolzano l'Ispettorato sia organo di questa, non può

costituire un motivo ostativo, nel quadro del principio della leale

collaborazione, affinché la Commissione - che esplica una funzione

di garanzia, relativamente ad interessi di portata generale - possa

svolgere in modo uniforme i propri compiti, utilizzando un organo del

tipo di quelli di cui si avvale nel restante territorio dello Stato.

Si è, difatti, in presenza di un delicato compito di garanzia in

relazione a concorrenti, fondamentali esigenze della collettività,

per il cui assolvimento - tenuto conto del lievissimo onere economico

che, anche per la presumibile sporadicità degli interventi, esso

può comportare - appare perciò legittimo che lo Stato chiami a

collaborare la Provincia autonoma, attraverso un suo organo

specificamente idoneo al particolare adempimento.

5.1.1. - Anche l'ultima censura, che investe l'art. 4 della legge

in esame, deve essere disattesa. Nella prima parte di essa la

ricorrente sostiene l'illegittimità costituzionale sia del primo

comma di detto articolo, che prevede sanzioni disciplinari nei

confronti dei lavoratori, che si astengano illegittimamente dal

lavoro, sia del quarto comma, che prevede sanzioni amministrative per

i preposti ai settori dei servizi pubblici essenziali, che violino le

disposizioni indicate nell'art. 2 della legge. La previsione di

siffatte sanzioni e l'attribuzione agli organi dello Stato del potere

di irrogarle, anche quando i lavoratori siano dipendenti da uffici e

aziende della Provincia autonoma, o quando si tratti di

amministratori pubblici, contrasterebbero, secondo la ricorrente, con

competenze della Provincia.

Osserva la Corte che, per quanto riguarda il profilo della censura

concernente la previsione di sanzioni disciplinari a carico dei

lavoratori dipendenti, la legge non ha introdotto sanzioni

disciplinari nuove, limitandosi ad enunciare il principio della

proporzionalità delle sanzioni stesse rispetto alla "gravità

dell'infrazione". Se la norma impugnata ha creato una nuova figura di

illecito disciplinare, consistente nell'illegittimo esercizio del

diritto di sciopero, ciò si giustifica con l'esigenza di unitarietà

della disciplina in esame che, essendo diretta a contemperare fra

loro valori costituzionalmente rilevanti, di interesse generale,

esige previsioni uniformi anche sul terreno delle conseguenze che

possano derivare dalle sue violazioni e, quindi, anche relativamente

a quel che concerne il regime delle sanzioni e la loro astratta

previsione.

Circa poi l'ulteriore profilo della censura concernente la

concreta irrogazione, nei confronti dei lavoratori dipendenti, delle

sanzioni previste dal primo comma dell'art. 4, la doglianza muove da

una premessa che non trova riscontro nella norma impugnata. Difatti

questa, nell'occuparsi delle sanzioni per i lavoratori che si

avvalgano illegittimamente dello sciopero, non attribuisce il potere

di irrogarle ad organi dello Stato, come invece sembra ritenere la

ricorrente. In mancanza di una espressa previsione del genere, non

può esservi alcun dubbio che la norma non abbia inteso derogare

all'ordinario regime delle competenze in materia disciplinare, come

previsto dall'ordinamento degli uffici e del relativo personale, con

la conseguenza che il potere di irrogazione di dette sanzioni per i

lavoratori dipendenti resta attribuito agli organi amministrativi

istituzionalmente competenti. Quindi per la Provincia autonoma non si

verifica alcuna interferenza da parte di organi amministrativi dello

Stato, per cui viene meno il presupposto stesso della doglianza.

5.1.2. - Le considerazioni già formulate dimostrano

l'infondatezza anche del profilo della censura - sul quale peraltro

la ricorrente non sembra insistere nella memoria difensiva - che

investe il quarto comma dell'art. 4 della legge impugnata, il quale

dispone che sia il Ministro della funzione pubblica o il Ministro del

lavoro ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste

per i "preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni

pubbliche e i legali rappresentanti, o i preposti a unità produttive

da essi formalmente delegati, degli enti e delle imprese erogatrici

dei servizi", e, quindi, anche quando i preposti siano pubblici

amministratori.

In proposito si osserva che il tipo di sanzioni, indicato nella

normativa denunciata, attiene alla violazione di comportamenti, che

sono prescritti dalla legge in esame per tutti i preposti al settore

dei servizi pubblici essenziali, siano essi amministratori pubblici,

responsabili e dirigenti di aziende pubbliche o di imprese private.

Nella astratta previsione della legge è quindi irrilevante il titolo

della preposizione; il che spiega, dati i più volte enunciati motivi

ispiratori della legge e le illustrate esigenze di uniformità,

nonché in mancanza di una espressa previsione di competenze

provinciali nello Statuto di autonomia, l'attribuzione ad un organo

centrale dello Stato del potere di irrogarle in concreto.

Per quel che riguarda in particolare gli amministratori pubblici,

va poi considerato che si è in presenza di un sistema di sanzioni

amministrative completamente nuovo, che non trova riscontro nella

normativa precedente relativa allo status di tali soggetti; per di

più, nelle norme dello Statuto speciale di autonomia non vi è alcun

riferimento che - come quello che riguarda l'ordinamento degli uffici

e che può valere solo per i lavoratori dipendenti, la cui situazione

è stata salvaguardata dalla legge - possa costituire sostegno alla

pretesa della ricorrente. Si deve difatti escludere che nel rapporto

tra organi della Provincia ed amministratori pubblici possa

ravvisarsi una potestà disciplinare di carattere generale, del tipo

di quella che sussiste nei confronti dei dipendenti degli uffici

amministrativi e, quindi, nessuna competenza istituzionale della

Provincia può ritenersi violata.

5.2. - Resta la parte finale della censura, relativa

all'attribuzione, alla pari degli altri Ispettorati provinciali del

lavoro, anche a quello di Bolzano, organo della Provincia autonoma,

del compito di segnalare agli organi ministeriali l'innosservanza, da

parte dei preposti al settore, degli obblighi previsti dalla legge ai

fini della irrogazione delle sanzioni. In proposito possono essere

richiamate non solo le considerazioni svolte in precedenza, circa le

particolari finalità unitarie perseguite dalla legge, ma anche il

reciproco dovere d'informazione fra Stato e regioni (sentenza n. 550

del 1990), che è espressione del principio di leale cooperazione tra

i vari livelli di governo, in vista del generale interesse della

collettività nazionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 4, primo e quarto comma; 8, primo, secondo e quinto

comma; 12, primo, secondo e quarto comma; 13, primo comma; 14, primo

comma, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del

diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla

salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della

legge), sollevate, in riferimento agli artt. 8, primo comma, nn. 1,

3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, e 29;

9, primo comma, nn. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10; 16, primo comma; 20;

52, secondo comma; e 87 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative

norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il

ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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