Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/03/1967 · relatore Antonino Papaldo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio

1965, n. 162, promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1966 dal

Tribunale di Casale Monferrato nel procedimento penale a carico di

Bertolli Angelo, iscritta al n. 241 del Registro ordinanze 1966 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28

gennaio 1967.

Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 20 ottobre 1966 nel procedimento penale a

carico di Bertolli Angelo, il Tribunale di Casale Monferrato ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12

febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle

frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", in

relazione all'art. 76 della Costituzione, in quanto in base alla legge

delega 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il

28 ottobre 1964 ed entrata in vigore il 12 novembre (quindicesimo

giorno successivo alla sua pubblicazione), il termine utile di tre mesi

fissato al Governo per l'emanazione delle norme delegate sarebbe venuto

a scadere il giorno 11 febbraio, e non il 12 febbraio 1965, data sotto

la quale è stato emanato il provvedimento delegato denunziato, e in

relazione all'art. 73 della Costituzione, per effetto del ritardo

(diciannove giorni dalla promulgazione) nella pubblicazione della legge

delegante.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata, ma nessuno si è costituito in questa sede. Considerato in diritto :

Secondo il Tribunale, la regola generale dies a quo non computatur

in termino non sarebbe applicabile al caso in questione, in quanto il

primo giorno di entrata in vigore della legge non si presenterebbe come

dies a quo, ma come primo giorno utile per avvalersi delle facoltà

delegate. Per quanto quel Giudice non lo dica espressamente, il suo

pensiero è chiaro nel senso che, dovendosi computare nel termine il

giorno 12 novembre 1964, la scadenza dei tre mesi, assegnati dalla

legge delega, si sarebbe verificata il giorno 11 febbraio 1965 e non il

giorno 12 dello stesso mese, data in cui è stata emanata la legge

delegata.

La Corte osserva che è esatto che fin dal primo giorno il Governo

avrebbe potuto esercitare la delega; ma ciò non significa che nel

computo dei termini si potesse decampare dalle regole generali valevoli

per tale computo: regole che, non rientrando in questo caso nelle

eccezioni previste dalle leggi, non possono essere disattese.

Tali regole, che trovano espressione precipua nell'art. 155 del

Codice di procedura civile, sono nel senso che se il termine è a

giorni o ad ore, nel computo si escludono il giorno e l'ora iniziali;

se il termine è a mesi o ad anni si osserva il calendario comune. Il

che significa, in base alla comune e tradizionale applicazione del

principio, che il termine di tre mesi, avendo avuto inizio il giorno 12

novembre 1964, data di entrata in vigore della legge delega, ebbe

compimento, secondo il calendario, nello stesso giorno 12 del mese in

cui il termine di tre mesi venne a scadere, cioè il 12 febbraio

dell'anno successivo.

La seconda questione di costituzionalità dello stesso decreto,

sollevata, con riferimento all'art. 73 della Costituzione, sotto il

profilo del ritardo nella pubblicazione della legge delegante, è stata

da questa Corte risolta, nel senso della non fondatezza, con la

sentenza n. 13 del 1 febbraio 1967. Onde, non essendo stati addotti,

Con l'ordinanza in esame, nuovi o diversi motivi di illegittimità, la

stessa questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del D. P. R 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la

repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti,

vini ed aceti" in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e

manifestamente infondata quella sollevata in riferimento all'art. 73

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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