Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1962

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/04/1962 · relatore Gaspare Ambrosini

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 29

ottobre 1954, n. 1073, e del D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 ottobre 1960 dal Tribunale di Belluno nel

procedimento penale a carico di Passuello Alessandro ed altri, iscritta

al n. 94 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 6 del 7 gennaio 1961;

2) ordinanza emessa 11 novembre 1960 dal Tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Contadini Elio, iscritta al n. 95 del

Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 6 del 7 gennaio 1961;

3) ordinanza emessa il 23 dicembre 1960 dalla Corte di appello di

Roma nel procedimento penale a carico di Iannilli Pompeo, iscritta al

n. 2 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 31 del 4 febbraio 1961.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri:

udita nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1961 la relazione del

Giudice Gaspare Ambrosini;

uditi l'avv. Fulvio Tecca Martini, per Contadini Elio, l'avv. Mario

Martignetti, per Iannilli Pompeo, e il sostituto avvocato generale

dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 28 ottobre 1960 nel procedimento penale a

carico di Passuello Alessandro ed altri, il Tribunale di Belluno ha

proposto, su istanza della difesa degli imputati, la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 30, terzo comma, e 47 del T.U.

delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale dei semi oleosi e

degli oli da essi ottenuti, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1954, n.

1217, in quanto, dice testualmente l'ordinanza: "l'art. 30, terzo

comma, del T.U. citato, che riproduce l'art. 24 del D.P.R. 11 luglio

1953, n. 495, estende l'ipotesi del delitto previsto dall'art. 47 del

T.U. derivante dall'art. 16 del D.L. 30 ottobre 1952, n. 1323, oltre i

limiti posti dall'art. 2 della legge delega 20 dicembre 1952, n. 2385,

con conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione".

L'ordinanza è stata ritualmente notificata al Presidente del

Consiglio dei Ministri il 3 dicembre 1960 e comunicata ai Presidenti

della Camera e del Senato; ed è stata pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale del 7 gennaio 1961, n. 6.

Non si è avuto intervento in giudizio del Presidente del Consiglio

dei Ministri, né costituzione nell'interesse delle parti.

Avanti al Tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di

Contadini Elio, la difesa dell'imputato aveva sollevata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47 del T. U. 22 dicembre

1954, n. 1217, adducendo che, mentre l'art. 2 della legge 20 dicembre

1952, n. 2385, che delega il Governo a coordinare e disciplinare la

materia, dà facoltà di punire le violazioni con l'ammenda, i suddetti

artt. 46 e 47 prevedono la multa.

Con ordinanza emessa l'11 novembre 1960 il Tribunale ha accolto

l'istanza della difesa del Contadini ed ha proposto la questione di

legittimità costituzionale limitatamente all'art. 46 suddetto,

rilevando di non proporre la questione anche per l'art. 47, in quanto,

relativamente a questo, pendeva già procedimento avanti la Corte

costituzionale.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata al Presidente del

Consiglio dei Ministri il 24 novembre 1960, comunicata ai Presidenti

della Camera e del Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6

del 1961.

Non ha avuto luogo intervento del Presidente del Consiglio; si è

costituita in giudizio la parte privata.

Nelle deduzioni a stampa depositate in cancelleria il 10 gennaio

1961, la difesa del Contadini, premessa la differenza che intercorre

tra la multa e l'ammenda, mette in rilievo che il D.L. 30 ottobre 1952,

n. 1323, concernente norme per nuovo accertamento dell'imposta di

fabbricazione di oli di seme, puniva le infrazioni con la pena della

multa, ma che la legge 20 dicembre 1952, n. 2385, mentre con l'art. 1

convertì il D.L. in legge, con l'art. 2 delegò il Governo ad emanare

norme integrative e complementari, per la violazione delle quali

previde la pena soltanto dell'ammenda, e con l'art. 3 fece al Governo

un'altra ampia delega per emanare un testo unico di tutte le

disposizioni in materia. Ma nell'emanare il testo unico il legislatore

delegato non avrebbe potuto, assume la difesa del Contadini, dettare

per le violazioni delle norme complementari ed integrative della

disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi la pena della

multa in luogo di quella dell'ammenda, che era la sola prevista

dall'art. 2 della stessa legge, cosicché l'art. 46 del T.U. avrebbe

sorpassato i limiti della delega previsti dall'art. 2 suddetto e

sarebbe per ciò costituzionalmente illegittimo in relazione all'art.

76 della Costituzione. Si richiama in proposito la sentenza del 5 marzo

1959, n. 20, di questa Corte.

Nella memoria a stampa la difesa del Contadini prospetta un altro

motivo di incostituzionalità, rilevando che il Testo unico in

questione fu emanato in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1073, la

quale fu approvata dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei

Deputati in sede deliberante e non con la procedura normale di esame e

di approvazione diretta da parte della Camera per i disegni di legge in

materia di delegazione legislativa, secondo prescrive l'art. 72,

ultimo comma, della Costituzione.

La Corte di appello di Roma, nel procedimento penale a carico di

Iannilli Pompeo, accogliendo l'istanza della difesa dell'imputato, ha

proposto con ordinanza del 23 dicembre 1960 la questione di

legittimità costituzionale del D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, e

della legge delega 29 ottobre 1954, n. 1073, per due motivi: 1) perché

l'avvenuta proroga della delega legislativa di cui alla legge 20

dicembre 1952, n. 2385, successivamente alla scadenza del termine

previsto dalla legge stessa, importerebbe la violazione dell'art. 76

della Costituzione; 2) perché sarebbe stato violato anche l'art. 72,

ultimo comma, della Costituzione, in quanto l'approvazione della nuova

legge delega del 29 ottobre 1954, n. 1073, fu disposta dalla

Commissione finanze e tesoro della Camera dei Deputati in sede

deliberante, anziché dall' Assemblea in seduta plenaria.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata al Presidente del

Consiglio dei Ministri il 29 dicembre 1960, comunicata ai Presidenti

della Camera e del Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4

febbraio 1961, n. 31.

Con atto del 17 gennaio 1961 è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato. Preliminarmente è stato dedotto che la questione di

legittimità costituzionale proposta dalla Corte di appello di Roma è

irrilevante ai fini della definizione del processo penale a carico

dell'imputato, in quanto, anche ammessa l'illegittimità costituzionale

della legge delegante e di quella delegata, non per ciò verrebbero

meno né le norme originarie, da cui traggono fonte gli artt. 30 e 47

del T.U., e cioè gli artt. 15, comma primo, e 16, comma terzo, del

D.L. 30 ottobre 1952, n. 1323, né le norme sopravvenute al Testo

unico, e cioè le norme del D.P.R. 20 dicembre 1956, n. 1380,

convertito in legge 13 febbraio 1957, n. 12, che conterrebbero un

rinvio ricettizio idoneo ad attribuire efficacia formale alla norma

dell'art. 30 del citato Testo unico.

Nel merito l'Avvocatura dello Stato rileva che non vi è violazione

dell'art. 76 della Costituzione per il fatto che si proroghi con altra

legge il termine posto da una legge delegante, né vi è violazione

dell'art. 72, ultimo comma, della Costituzione, in quanto esso riguarda

la legge di delegazione in senso stretto, non anche la legge che si

limiti a prorogare il termine indicato nella legge delegante.

La difesa della parte privata, costituitasi in giudizio, ha

insistito per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle

norme impugnate, rilevando che il termine previsto nella legge delega

20 dicembre 1952, n. 2385, non poteva essere prorogato dopo la sua

scadenza, e che tale proroga poteva essere data solo attraverso una

proposta di legge di delegazione legislativa per la quale fosse

adottata la procedura normale d'esame e di approvazione diretta da

parte della Camera, prescritta dall'art. 12, ultimo comma, della

Costituzione.

Nella discussione orale l'Avvocato dello Stato ha ribadito le tesi

esposte nelle deduzioni e nella memoria ed ha sollevato l'eccezione di

inammissibilità della questione adducendo che il Testo unico in esame

non ha valore di legge. Considerato in diritto :

Le tre cause, trattate congiuntamente all'udienza, possono essere

decise, data l'identità dell'oggetto, con unica sentenza.

Comprensiva ed assorbente, di fronte alle questioni di legittimità

costituzionale proposte con l'ordinanza del Tribunale di Belluno e con

quella del Tribunale di Roma, è la questione proposta dalla Corte

d'appello di Roma, che, a differenza delle precedenti, non riguarda

articoli specifici del Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da

essi ottenuti emanato col decreto del Presidente della Repubblica del

22 dicembre 1954, n. 1217, ma investe tutto il Testo unico con la legge

del 29 ottobre 1954, n. 1073, in base alla quale esso Testo unico venne

emanato.

Sull'eccezione pregiudiziale, sollevata dall'Avvocatura dello

Stato, di irrilevanza, ai fini della definizione del processo penale a

carico dell'imputato, della questione di legittimità costituzionale

proposta dalla Corte d'appello di Roma, va ricordato che è massima

costante di questa Corte, confermata da ultimo nella sentenza n. 78 del

22 dicembre 1961, che il giudizio sulla rilevanza spetta esclusivamente

al giudice a quo, e che, quindi, non compete alla Corte se non

controllare che il giudizio sia stato formulato e motivato.

Ora, nell'ordinanza in esame, la rilevanza della proposta questione

di legittimità costituzionale appare adeguatamente valutata, non solo

perché la Corte d'appello ne ha indicato chiaramente i motivi, ma

anche perché a tale conclusione è arrivata accogliendo, malgrado

l'opposizione del Pubblico Ministero, l'istanza del difensore

dell'imputato, che, nel sollevare la questione, aveva messo

espressamente in rilievo "che il giudizio non può essere definito

indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità

costituzionale sollevata".

Priva di fondamento è, quindi, l'eccezione pregiudiziale

dell'Avvocatura dello Stato.

Ugualmente infondata è l'eccezione di inammissibilità che la

Avvocatura dello Stato ha prospettato nella difesa orale, adducendo che

il Testo unico impugnato deve ritenersi di carattere compilatorio e di

perfezionamento tecnico, e che perciò non ha il valore di atto avente

forza di legge e conseguentemente non può formare oggetto di giudizio

di legittimità costituzionale.

Ma è da osservare in contrario che, a parte ogni questione sul

valore in genere dei vari tipi di testi unici, non vi ha dubbio che il

Testo unico impugnato ha carattere legislativo, sia per la forma,

perché emanato nella forma di decreto legislativo in base alla delega

disposta dall'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1073, sia per la

sostanza, data l'ampiezza della delega in virtù della quale il Governo

fu facultato ad emanare il Testo unico delle disposizioni concernenti

la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da

essi ottenuti, "apportando alle disposizioni stesse le modificazioni

necessarie per il loro coordinamento e la loro migliore formulazione,

nonché per il perfezionamento tecnico delle misure di vigilanza e di

controllo".

Nel merito, dei due motivi addotti dalla Corte d'appello di Roma

per proporre la questione di legittimità costituzionale del Testo

unico approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, e della

legge del 29 ottobre 1954, n. 1073, in base alla quale tale Testo unico

fu emanato, è d'uopo esaminare in precedenza il motivo che investe

all'origine la legittimità di questa legge in riguardo al procedimento

della sua formazione.

La legge del 1954, n. 1073, che, dopo la scadenza del termine

prefissato per l'emanazione del Testo unico previsto nell'art. 3 della

legge delega del 20 dicembre 1952, n. 2385, fissa un nuovo termine

entro il quale il Governo può esercitare la potestà delegatagli, deve

considerarsi anch'essa avente il carattere di legge delega. Come tale,

il relativo disegno di legge doveva essere sottoposto alla procedura

prescritta dall'ultimo comma dell'art. 72 della Costituzione, che per

taluni disegni di legge di particolare importanza, tra i quali quelli

di "delegazione legislativa", prescrive che deve sempre essere adottata

"la procedura normale di esame e di approvazione diretta della Camera".

Orbene, nel caso in esame, questa procedura non fu seguita.

Infatti, come risulta dal Bollettino sommario e Bollettino delle

Commissioni della Camera dei Deputati del 13 ottobre 1954, n. 203 (pag.

1, col. 1), il suddetto disegno di legge fu approvato dalla IV

Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera "in sede

legislativa", cioè con la procedura abbreviata prevista dal terzo

comma dello stesso art. 72; e ciò in contrasto con la norma

dell'ultimo comma suindicato.

Né varrebbe, al fine di limitare in qualche modo l'applicazione di

questa norma, configurare vari tipi di delegazione legislativa,

giacché qualsiasi tipo rientra nella materia della delegazione, che

senza alcuna eccezione è attribuita dall'ultimo comma dell'art. 72

della Costituzione "all'esame ed all'approvazione diretta della

Camera".

La legge del 29 ottobre 1954, n. 1073, è, pertanto,

costituzionalmente illegittima; e conseguentemente illegittimo è il

Testo unico del 22 dicembre 1954, n. 1217, che fu in base a questa

legge emanato.

Data la conclusione cui è pervenuta la Corte, non occorre prendere

in esame l'altro motivo di illegittimità costituzionale addotto

nell'ordinanza della Corte d'appello di Roma.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunziando con unica sentenza sui tre procedimenti riuniti

indicati in epigrafe:

respinge le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura

generale dello Stato;

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge del 29 ottobre

1954, n. 1073, e del Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da

essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in

riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari