Corte costituzionale

Sentenza n. 319/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/07/1995 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 novembre

1952, n. 2491 (Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo

della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania,

sezione speciale per la riforma fondiaria, di terreni di proprietà

di Ostuni Adriano fu Saverio, in Comune di Palagianello), promosso

con ordinanza emessa il 20 maggio 1994 dal Tribunale di Taranto nel

procedimento civile vertente tra Petruzzi Pietro e l'Ente regionale

di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) ed altro, iscritta al n.

451 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica al n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Petruzzi Pietro e di D'Erchia

Cosimo, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore

Riccardo Chieppa;

Udito l'avvocato Costantino Ventura per D'Erchia Cosimo;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da P. Petruzzi

contro l'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) per

sentir dichiarare di sua proprietà una parte dei terreni siti nel

Comune di Palagianello, intestati alla ditta A. Ostuni ed espropriati

in virtù del d.P.R. 29 novembre 1952, n. 2491, il Tribunale di

Taranto ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del suddetto

decreto presidenziale per eccesso di delega rispetto alla legge 21

ottobre 1950, n. 841.

In particolare, il remittente premette che:

a) in attuazione delle leggi di riforma fondiaria 12 maggio

1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, con d.P.R. 29 novembre 1952,

n. 2491, erano stati espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente

per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in

Puglia e Lucania, sezione speciale per la riforma fondiaria, i

terreni succitati ed in particolare quelli ricompresi nella

particella 22, foglio 17, della estensione di ettari 53, 16, 46;

b) che il Petruzzi aveva convenuto dinanzi al Tribunale l'ERSAP

assumendo di essere esclusivo titolare - sia per acquisto a titolo

derivativo che per usucapione - di una porzione della suddetta

particella 22 della estensione di ettari 2, 22, 45, erroneamente

intestata in catasto alla ditta A. Ostuni e aveva per conseguenza

chiesto che fosse dichiarato di sua proprietà il suolo

illegittimamente espropriato;

c) che il Collegio - ritenendo essenziale ai fini della

decisione accertare l'effettivo proprietario del suolo, avuto

riguardo "alla reale situazione esistente all'epoca del provvedimento

ablatorio e non alla situazione apparente e di carattere meramente

indicativo risultante dalle certificazioni catastali" - aveva ammesso

la prova per testi richiesta dall'attore;

d) che all'esito della suddetta prova la causa era stata

rimessa al Collegio per la decisione.

Ciò premesso, il remittente deduce la rilevanza della proposta

questione ai fini della definizione del giudizio principale poiché

la prova, da parte dell'attore, del diritto di proprietà, aveva dato

esito positivo evidenziando la "effettiva sussistenza della

usucapione dedotta come titolo di acquisto dell'immobile per effetto

di un possesso animo domini esercitato da tempo immemorabile dal

medesimo Petruzzi, dal suo dante causa e dagli antenati di

quest'ultimo".

2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito P.

Petruzzi, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale

sia accolta sulla base di argomentazioni analoghe a quelle formulate

nell'ordinanza di rimessione.

2.1. - Si è, altresì, costituito C. D'Erchia, parte nel giudizio

a quo, il quale chiede che la proposta questione sia dichiarata

inammissibile e comunque non fondata.

In particolare si sostiene che è "pregiudiziale acquisire un

esatto accertamento della identità catastale tra i terreni

espropriati e quelli rivendicati, nonché una prova, certa e

inconfutabile, del possesso ininterrotto ultratrentennale da parte

dei danti causa del Petruzzi alla data del decreto di esproprio",

indagini che rivestendo carattere pregiudiziale rispetto alla

questione di legittimità costituzionale sarebbero allo stato prive

di "convincente soluzione".

Nell'imminenza dell'udienza la parte privata C. D'Erchia ha

depositato memoria illustrativa con la quale riafferma e svolge le

tesi sostenute nell'atto introduttivo.

È intervenuto, fuori termine, il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato. Considerato in diritto

1. - Questa Corte è chiamata a decidere se il d.P.R. 29 novembre

1952, n. 2491, espropriativo di terreni intestati in catasto a A.

Ostuni e siti nel Comune di Palagianello (Taranto), violi, in

riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, i criteri

direttivi contenuti nella legge-delega 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d.

Legge Stralcio: Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione

ed assegnazione dei terreni ai contadini), per avere assoggettato ad

espropriazione beni non appartenenti al destinatario del

provvedimento espropriativo, in quanto precedentemente usucapiti da

altro soggetto.

2. - Preliminarmente si rileva che l'indagine volta ad accertare

la reale titolarità del diritto di proprietà ricadente sui terreni

espropriati, indispensabile ai fini della soluzione della questione

di costituzionalità, è stata compiuta dal giudice a quo il quale -

nell'ordinanza che solleva la presente questione - dichiara che la

prova fornita al riguardo dall'attore "ha dato esito positivo"

evidenziando "la effettiva sussistenza dell'usucapione per effetto di

un possesso animo domini esercitato da tempo immemorabile dall'attore

stesso e dai suoi danti causa" (e relativo al terreno corrispondente

alla particella 22 del foglio 17 del catasto di Palagianello,

ricompresa nell'espropriazione decretata nei confronti di A. Ostuni).

3. - Ciò premesso, la questione è fondata.

La legge 21 ottobre 1950, n. 841 (art. 4, secondo e quarto comma),

richiede quale vero e proprio presupposto legittimante l'esercizio

della procedura espropriativa che l'espropriazione debba essere

effettuata, ricorrendo le condizioni prescritte, nei confronti di

soggetti che siano proprietari dei terreni assoggettati ad esproprio:

ciò che si evince, come affermato da questa Corte, dalla lettera

stessa delle norme in armonia con il sistema della legge: in numerosi

articoli di essa ricorrono, infatti, le locuzioni "proprietà

terriera privata" e "proprietario" usate in senso tecnico-giuridico

(sentenze n. 8 e n. 57 del 1959, n. 21 del 1967, n. 3 del 1987). Ne

deriva che l'avere la legge di esproprio identificato come

proprietario quello risultante dalle certificazioni catastali, altro

essendo il vero dominus da usucapione, configura eccesso di delega

nei riguardi del bene oggetto di contestazione. È, infatti,

giurisprudenza costante di questa Corte il principio per cui "alle

intestazioni catastali può attribuirsi valore soltanto indicativo"

circa la titolarità di diritti reali. Invero, nel nostro

ordinamento, le scritture catastali non rivestono valore probatorio

ai fini dell'accertamento della proprietà privata. Pertanto, nel

contrasto tra intestazioni catastali e giuridica prova dell'acquisto

del diritto di proprietà, quest'ultima deve prevalere agli effetti

di cui trattasi. L'espropriazione in esame poteva, perciò,

legittimamente effettuarsi solo riguardo alle porzioni di terreno che

appartenevano ai soggetti espropriati.

Il decreto presidenziale impugnato, in quanto ha compreso

nell'esproprio terreni intestati alla ditta A. Ostuni e che a quella

ditta non appartenevano (identificati nell'ordinanza di rimessione

con particella 22, foglio 17, Comune di Palagianello), ha, pertanto,

certamente esorbitato dai limiti della delega di cui all'art. 4 della

legge n. 841 del 1950 e va conseguentemente dichiarato, per questa

parte, illegittimo per violazione degli artt. 76 e 77 della

Costituzione.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale non travolge le

restanti parti del decreto aventi autonoma efficacia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del d.P.R. 29 novembre

1952, n. 2491 (Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo

della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania,

sezione speciale per la riforma fondiaria, di terreni di proprietà

di Ostuni Adriano fu Saverio, in Comune di Palagianello), nella parte

in cui ha incluso nell'espropriazione terreni non appartenenti al

soggetto espropriato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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