Corte costituzionale

Sentenza n. 318/1990

Altra decisione · depositata il 05/07/1990 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

citata

  • art. 17legge 67/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Piemonte notificato

il 17 marzo 1990, depositato in Cancelleria il 27 successivo, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione del

C.I.P.E. del 19 dicembre 1989 concernente "Ammissione al

finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili

ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n.

67" limitatamente al punto 20, nn. 190 e 191 ed iscritto al n. 9 del

registro conflitti 1990;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1990 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Valerio Onida per la Regione Piemonte e l'Avvocato

dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 17 marzo 1990 la Regione Piemonte

ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato,

avverso la deliberazione del C.I.P.E. del 19 dicembre 1989,

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1990, e

concernente "Ammissione al finanziamento di progetti di investimento

immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della

legge 11 marzo 1988 n. 67", limitatamente al punto 20, nn. 190 e 191,

in quanto invasiva della competenza in materia di assistenza

sanitaria ed ospedaliera costituzionalmente attribuita alla Regione.

Premette la ricorrente che l'art. 17, comma 31, della legge n.

67/1988 (Legge finanziaria 1988) ha autorizzato per il 1989 una spesa

di 3.500 miliardi "per le stesse finalità di cui all'art. 21 della

legge 26 aprile 1983, n. 130", cioè "per il finanziamento di

progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante

interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e

nelle infrastrutture nonché per la tutela di beni ambientali e

culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria".

Il successivo comma 34 dello stesso art. 17 stabilisce che "al

fine di promuovere la tempestiva realizzazione di programmi

coordinati di investimento il C.I.P.E.... può deliberare nella

stessa seduta in cui approva l'assegnazione dei fondi ai sensi

dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sugli altri progetti

immediatamente eseguibili giudicati ammissibili al finanziamento dal

Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici... a valere sulle

risorse finanziarie recate dalle leggi di settore e dalla legge 1°

marzo 1986, n. 64".

L'art. 20 della stessa legge finanziaria n. 67/1988 - contenuto

nel distinto capo dedicato alle "disposizioni in materia sanitaria" -

ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi

per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del

patrimonio sanitario pubblico nonché per la realizzazione di

residenze per gli anziani e soggetti non autosufficienti. Il

finanziamento degli interventi, per un importo complessivo di 30.000

miliardi, viene effettuato mediante mutui contratti dalle Regioni, il

cui ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato. I

criteri generali per la programmazione degli interventi, da

finalizzare a obiettivi indicati dalla legge, dovevano essere

definiti dal Ministro della sanità, che vi ha provveduto con d.m. 29

agosto 1989, n. 321. Spettava successivamente alle Regioni, entro

quattro mesi dalla pubblicazione del decreto predetto, predisporre

"il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con

la specificazione dei progetti da realizzare (art. 20, comma 4)".

Al C.I.P.E. è attribuita la competenza di determinare le quote di

mutuo da contrarre da parte delle Regioni nei diversi esercizi e poi

di approvare il programma nazionale, predisposto dal Ministero della

sanità sulla base dei programmi regionali. Le Regioni, a loro volta,

devono presentare infine "in successione temporale i progetti

suscettibili di immediata realizzazione". Tali progetti sono

sottoposti al vaglio di conformità da parte del Ministero della

sanità e ad approvazione del C.I.P.E. che decide sentito il Nucleo

di valutazione per gli investimenti pubblici (art. 20, comma 5).

Ciò premesso, osserva la ricorrente che i due procedimenti di

programmazione e di finanziamento, disciplinati rispettivamente

dall'art. 17, commi 31 e 34, e dall'art. 20, sono del tutto distinti,

e diversi per presupposti, forme, soggetti, modalità di svolgimento,

e per fonti di finanziamento. Con la delibera impugnata il C.I.P.E.

ha invece operato una commistione fra i due gruppi di disposizioni,

approvando ai sensi dell'art. 17, comma 34, alcuni progetti da

finanziare con i fondi di cui all'art. 20. In particolare, la

delibera, al punto 20, approva fra gli altri progetti "da finanziare

a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge

11 marzo 1988, n. 67" due progetti di edilizia ospedaliera

localizzati in Piemonte. Progetti per i quali la giunta aveva

richiesto il finanziamento con i fondi FIO, ai sensi dell'art. 17,

comma 31, della legge n. 67/1988, non con i fondi per gli interventi

in materia di edilizia ospedaliera, stanziati dall'art. 20 della

stessa legge, e destinati ad essere impiegati secondo programmi

regionali deliberati ai sensi del comma 4 dello stesso art. 20.

Deduce quindi la Regione di non lamentare il fatto in sé

dell'avvenuto finanziamento dei due progetti, bensì il fatto che il

C.I.P.E. abbia finanziato i due progetti in questione con l'utilizzo

di una larga parte della quota spettante al Piemonte per i programmi

di edilizia ospedaliera, del tutto al di fuori dei procedimenti di

programmazione prescritti dall'art. 20.

Il C.I.P.E. ha invero deliberato il finanziamento ai sensi

dell'art.17, comma 34, il quale prevede l'approvazione di progetti "a

valere sulle risorse finanziarie recate dalle leggi di settore", ma

fra le "leggi di settore" non può essere incluso anche l'art. 20

della stessa legge n. 67/1988, poiché è di tutta evidenza che,

quando l'art. 17, comma 34, rinvia a "leggi di settore", non rinvia a

disposizioni della stessa legge n. 67, bensì a leggi particolari

preesistenti, che prevedessero finanziamenti statali diretti di

progetti di opere.

L'art. 20 invece prevede uno speciale procedimento per

l'approvazione e il finanziamento dei progetti di edilizia

ospedaliera, che passa attraverso: a) la formulazione di criteri

generali da parte del Ministro della sanità, b) la formulazione di

programmi da parte della Regione, c) l'approvazione del programma

nazionale, e, infine, d) la presentazione, da parte della Regione,

dei progetti suscettibili di immediata valutazione: e prevede

altresì la competenza consultiva e istruttoria di appositi organismi

di settore per l'esame dei programmi e dei progetti (Nucleo di

valutazione per l'economia sanitaria: secondo comma; vaglio di

conformità del Ministero della sanità: quinto comma). Ma tutto ciò

è stato trascurato dal C.I.P.E., che ha preteso di omettere l'intera

procedura prevista dall'art. 20, e di approvare direttamente i

progetti utilizzando le risorse destinate dall'art. 20 all'edilizia

ospedaliera.

Ne consegue - secondo la ricorrente - l'invasione della sfera di

competenza in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera

costituzionalmente attribuita alla Regione.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi per il

tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha resistito al ricorso. Considerato in diritto

1. - La Regione Piemonte ha promosso conflitto di attribuzione nei

confronti dello Stato, avverso la deliberazione del C.I.P.E. del 19

dicembre 1989 - concernente "Ammissione al finanziamento di progetti

di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17,

commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988 n. 67" ritenendola, al punto

20, nn. 190 e 191, invasiva della competenza attribuita alla Regione

in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera dall'art. 117 della

Costituzione, e precisata nel senso della potestà programmatoria

dagli artt. 11 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Deduce la ricorrente che essa aveva chiesto il finanziamento dei

due progetti (concernenti strutture ospedaliere) considerati dalla

deliberazione nella parte impugnata, ai sensi dell'art. 17, comma 31,

della legge n. 67 del 1988 (disposizione che autorizza, per il 1989,

una spesa di 3.500 miliardi per il finanziamento di progetti

immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse

economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia, nelle

infrastrutture, per la tutela dei beni ambientali e culturali, per

opere di edilizia universitaria e scolastica). E lamenta che il

C.I.P.E. - richiamandosi alla facoltà, prevista dal comma 34 del

citato art. 17, di approvare, nella stessa seduta dedicata

all'approvazione dei progetti di cui al comma 31, altri progetti

immediatamente eseguibili a valere sulle risorse finanziarie recate

da leggi di settore - abbia invece finanziato i due progetti

utilizzando larga parte della quota spettante al Piemonte sui fondi

stanziati dall'art. 20 della legge n. 67 del 1989 (concernente il

finanziamento, per complessivi 30.000 miliardi, di un programma

pluriennale di interventi per la ristrutturazione edilizia e

l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico). In

tal modo il C.I.P.E. avrebbe omesso interamente il procedimento

previsto dalla predetta disposizione, al quale le Regioni sono

chiamate a partecipare nell'esercizio delle funzioni programmatorie

ad esse spettanti (secondo i commi quarto e quinto del citato art.

20, le Regioni predispongono, secondo i criteri generali formulati

con decreto del Ministro della sanità, programmi di interventi,

sulla base dei quali il Ministro redige il programma nazionale, da

approvare a cura del C.I.P.E.), ed avrebbe operato in modo da

frustrare le relative competenze regionali, da essa esercitate con

deliberazione del Consiglio regionale del 30 gennaio 1990.

2. - Successivamente alla proposizione del ricorso - al quale il

Presidente del Consiglio dei ministri ha resistito, costituendosi per

il tramite dell'Avvocatura dello Stato - il C.I.P.E., con

deliberazione del 12 aprile 1990, ha adottato "determinazioni

interpretative" della delibera impugnata.

L'atto dispone che "l'operatività" della delibera, nella parte

impugnata dalla Regione Piemonte, è "subordinata al perfezionamento

della procedura di approvazione del programma pluriennale" dell'art.

20, comma quinto, della legge n. 67 del 1988, e prevede che il

C.I.P.E., in sede di approvazione di detto programma, provvederà

alla ripartizione definitiva della somma di L. 7.481 miliardi di cui

alla delibera 13 ottobre 1989 (che tale somma determinava entro il

limite di 10.000 miliardi previsto dall'art. 20, comma quinto, della

legge n. 67 del 1988, per i mutui da assumere per il triennio

1988-1990), definendo la compatibilità finanziaria tra dette quote

di riparto e le determinazioni di cui al punto 20 della delibera 19

dicembre 1989.

Poiché con il provvedimento sopravvenuto il C.I.P.E. riconosce la

fondatezza delle censure mosse contro la deliberazione impugnata

dalla Regione Piemonte (che della mancata osservanza del procedimento

di cui all'art. 20 della legge n. 67 del 1988 si era appunto doluta)

e condiziona l'operatività di essa a un riesame della situazione, da

effettuare nelle forme procedimentali prima neglette, il detto

provvedimento sopravvenuto si risolve in una revoca della

deliberazione impugnata, con riserva di futura nuova determinazione,

avverso la quale la Regione potrà, ove ne ricorrano i presupposti,

muovere eventuali doglianze.

Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:318 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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