Corte costituzionale

Sentenza n. 313/2001

Altra decisione · depositata il 27/07/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi promossi con ricorsi della provincia autonoma di Bolzano

notificati il 19 luglio e il 13 novembre 1999, depositati in

cancelleria il 27 luglio e il 22 novembre 1999 per conflitti di

attribuzione sorti a seguito: a) del comportamento anche omissivo del

Ministro dei lavori pubblici e dell'Ente nazionale per le strade

(ANAS) in ordine ad atti, procedure e intese per consentire alla

provincia di Bolzano di esercitare le proprie attribuzioni in materia

di viabilità stradale e, in particolare, alle note del predetto ente

n. 1117 del 20 maggio 1999 della Direzione generale di Roma e n. 2169

del 20 maggio 1999 dell'ufficio di Bolzano; b) della nota dello

stesso ente, ufficio di Bologna, n. 3478 del 13 luglio 1999, della

successiva nota relativa ai compiti di vigilanza assegnati alla sua

"sezione staccata di Bolzano" e del provvedimento del medesimo ente

n. 6124 del 23 marzo 1999 di istituzione della predetta sezione

staccata, per l'esercizio di attività di vigilanza su diversi tratti

autostradali fra cui anche quello della "Autostrada del Brennero

S.p.A." ed iscritti ai nn. 22 e 39 del registro conflitti 1999.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2001 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la provincia

autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso depositato il 27 luglio 1999 (r. confl. n. 22

del 1999), la provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato "in relazione al

comportamento, anche omissivo, del Ministro dei lavori pubblici e

dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) in ordine agli atti, alle

procedure ed alle previe intese necessari per consentire alla

provincia stessa di esercitare pienamente le proprie attribuzioni in

materia di viabilità stradale", ed, in particolare, alla nota

dell'Ente nazionale per le strade - ANAS - Direzione generale di

Roma, prot. n. 1117, ed a quella dello stesso Ente - ufficio di

Bolzano, prot. n. 2169, entrambe del 20 maggio 1999.

Si osserva nel ricorso che, ad integrazione delle competenze

proprie, di rango esclusivo, in materia di urbanistica e piani

regolatori, di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse

provinciale e di espropriazione per pubblica utilità per tutte le

materie di competenza provinciale, attribuite alla provincia autonoma

di Bolzano, in base all'art. 8, numeri 15, 17 e 22, ed all'art. 16

dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e relative norme

di attuazione, il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320 (Norme

di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto

Adige, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente

della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province

autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato

in materia di viabilita), modificando quanto già stabilito nelle

precedenti norme, ha delegato alla provincia le funzioni in materia

di viabilità che erano rimaste allo Stato, attribuendo, inoltre,

alla stessa provincia i relativi poteri di pianificazione e di

esproprio (art. 19) e, conseguentemente, disponendo la soppressione

del compartimento ANAS di Trento con sede in Bolzano (art. 27, ottavo

comma), trasferendo ope legis alla provincia la proprietà di tutti i

beni immobili e mobili esistenti nel territorio provinciale

utilizzati dal compartimento ANAS e strumentali all'esercizio delle

funzioni delegate, e disponendo la successione della provincia allo

Stato ed all'ANAS in tutti i rapporti giuridici in atto con terzi

inerenti alle funzioni delegate (art. 29).

La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto stabilito

dalle anzidette norme di attuazione, lo Stato, e, per esso, l'ANAS,

non ha provveduto a consegnare alla provincia la documentazione

completa relativa alle occupazioni di terreni non ancora espropriati,

nonché quella relativa ai procedimenti espropriativi non ancora

esauriti o definiti; né a sopprimere il compartimento di Trento,

tuttora operante, salvo ad avere formalmente assunto la diversa

denominazione di "Ufficio di Bolzano"; non ha consegnato alla

provincia la documentazione relativa agli appalti di lavori pubblici

aggiudicati o affidati all'ANAS precedentemente alla data del

1° luglio 1998, necessaria a garantire il corretto svolgimento dei

lavori stessi, generando notevoli ritardi nelle procedure, quando non

il blocco totale delle stesse; non ha effettuato il rimborso

spettante alla provincia delle somme corrispondenti ai lavori

relativi ai predetti appalti, riconoscendo solo cifre inadeguate, non

suffragate da dati ufficiali; ed ancora, non ha trasferito i canoni

di concessioni e autorizzazioni su strade statali, spettanti alla

provincia.

Inoltre, alla stessa provincia sono stati consegnati solo parte

dei beni immobili e mobili, e delle stesse strade statali, ad essa

trasferiti dalle citate norme di attuazione del 1997, individuati

tramite elenchi descrittivi, formati unilateralmente, senza far

precedere la consegna dei beni strumentali all'esercizio delle

funzioni delegate dalla intesa con la provincia, prescritta

dall'art. 29, quinto comma, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme

di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto

Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) e dall'art. 8,

secondo comma, del d.P.R. n. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di

attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in

materia trasferimento alle province autonome di Trento e Bolzano dei

beni demaniali e patrimoniali delle Stato e della regione). Né sono

state attuate le intese prescritte dai commi ottavo e nono

dell'art. 29 del citato d.P.R. n. 381 del 1974 per ciò che attiene

alla quantificazione dei rimborsi spettanti alla provincia per i

lavori di appalto, ivi contemplati.

A seguito del protrarsi di tali inadempienze, si osserva nel

ricorso, il Presidente della giunta provinciale di Bolzano aveva

invitato l'ANAS, con nota prot. n. RvG/32.02/ANAS/6420 del 15 ottobre

1998, a desistere da ogni azione volta alla riscossione della tassa

di concessione afferente alle strade statali, e, con successiva nota

prot. n. 3.1.17.00/PP/ ML/parere/1989/2705 del 19 ottobre 1998,

l'assessore provinciale ai lavori pubblici di Bolzano aveva invitato

lo stesso ente a provvedere alla consegna dei beni strumentali

all'esercizio delle funzioni delegate trattenuti dall'ANAS. Ma,

neanche a seguito di ciò, alcuna iniziativa era stata assunta per

realizzare la prescritta intesa con la provincia al fine della

individuazione dei beni di spettanza provinciale non compresi nel

precedente elenco, che si sarebbero dovuti inserire in un successivo

elenco integrativo, ai sensi del primo comma dell'art. 11 del d.P.R.

n. 115 del 1973, espressamente richiamato dal quinto comma

dell'art. 29 del d.P.R. n. 381 del 1974.

Il Presidente della provincia autonoma di Bolzano aveva, infine,

notificato, in data 21 aprile 1999, un atto di diffida al Ministro

dei lavori pubblici, all'amministratore dell'ANAS, nonché al

dirigente amministrativo del compartimento della viabilità del

Trentino-Alto Adige dell'ANAS, invitandoli a provvedere alla

esecuzione della richiamata disciplina del d.P.R. n. 381 del 1974

entro il termine di trenta giorni. A tale atto di diffida hanno

risposto l'ANAS - Direzione generale - con la nota prot. n. 1117 del

20 maggio 1999 e l'ufficio di Bolzano con la nota prot. n. 2169,

recante la stessa data. Nelle note che la provincia impugna, si

afferma che continua ad essere operante un ufficio ANAS di Bolzano,

per esercitare nel territorio provinciale le funzioni assertivamente

residue dell'ente, e la vigilanza sulla rete autostradale delle

regioni del Nord Est, e che l'ANAS ha mantenuto nella propria

disponibilità gli immobili utili alle funzioni residue, non delegate

dal decreto legislativo n. 320 del 1997 (funzioni in realtà, secondo

la provincia, inesistenti, in quanto le uniche funzioni che

l'art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974, come modificato

dal d.lgs. n. 320 del 1997, mantiene allo Stato, e cioè quelle in

materia di autostrade, non riguardano la provincia in questione,

poiché l'autostrada del Brennero non è statale, ma privata,

appartenendo ad una S.p.A. cui partecipa la provincia).

I descritti comportamenti, secondo la provincia ricorrente,

violerebbero, oltre le proprie specifiche competenze, il principio di

leale cooperazione - che trova fondamento nell'art. 5 della

Costituzione, ed è fondamentale principio di regolazione dei

rapporti fra Stato, regioni e province autonome - soprattutto con

riferimento alla mancata intesa per la redazione di un elenco

integrativo dei beni da trasferire.

Quanto alla circostanza che il conflitto riguarda materia

delegata, la ricorrente richiama la giurisprudenza costituzionale che

ha considerato ammissibile il conflitto anche in tali materie,

purché si tratti di delega devolutiva, quale sarebbe la delega in

questione caratterizzata dalla mancanza di poteri concorrenti rimasti

allo Stato, e che costituirebbe una necessaria integrazione di

funzioni proprie della provincia.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo

per la inammissibilità del ricorso, non essendo stato impugnato

alcun atto dello Stato, e non potendosi, in particolare, considerare

tali le due note dell'ANAS indicate nel ricorso, che costituirebbero

semplici comunicazioni. Nel merito, l'Avvocatura ha richiesto la

dichiarazione di manifesta infondatezza del ricorso.

3. - Con ricorso depositato in data 22 novembre 1999 (r. confl.

n. 39 del 1999), la stessa provincia autonoma ha sollevato altro

conflitto di attribuzione, strettamente collegato al precedente,

riprendendo i rilievi già svolti in esso, ed, inoltre, impugnando la

nota dell'ANAS - ufficio speciale per le Autostrade di Bologna - del

13 settembre 1999, prot. n. 3478, diretta, tra gli altri soggetti, ad

"ANAS - Sezione staccata di Bolzano dell'ufficio speciale Autostrade

di Bologna -, contenente la convocazione ad una riunione da tenersi a

Bologna il 23 settembre 1999, nel cui ordine del giorno figura, al

primo posto, la "istituzione della sezione staccata di Bolzano", e

nella quale si preannuncia una illustrazione di compiti della

suddetta sezione; nonché la successiva nota dello stesso ufficio,

pervenuta alla provincia il 24 settembre 1999, avente ad oggetto

"sezione staccata di Bolzano", ed il provvedimento, non portato a

conoscenza della provincia, ma citato nella predetta nota n. 6124 del

23 marzo 1999, con il quale è stata istituita preso la sede ANAS di

Bolzano una sezione staccata dell'ufficio speciale Autostrade di

Bologna, con il compito di esercitare la vigilanza su diversi tratti

autostradali, fra cui anche quello della "Autostrada del Brennero

S.p.A.".

Tali atti sono, ad avviso della provincia, lesivi delle proprie

attribuzioni costituzionali sotto un duplice profilo: anzitutto,

perché con essi viene ribadita la permanente esistenza di un ufficio

ANAS di Bolzano, presso la cui sede, infatti, è stata anche

istituita la sezione staccata di Bolzano dell'ufficio speciale

Autostrade di Bologna. Il secondo profilo attiene, appunto, alla

istituzione di quest'ultima sezione staccata di Bolzano, che appare

singolare alla ricorrente, la quale rileva, al riguardo, che la

località prescelta è del tutto eccentrica rispetto al baricentro

della rete autostradale del Nord Est d'Italia: sicché, a suo avviso,

il vero intento di tale istituzione sarebbe quello di costituire un

paravento per cercare di giustificare la permanenza in Bolzano anche

del locale ufficio ANAS, cioè del compartimento ANAS di Trento con

sede in Bolzano, in realtà non soppresso. Quanto meno, osserva

conclusivamente la provincia, l'istituzione della nuova sezione di

cui si tratta avrebbe dovuto essere preceduta da una procedura

collaborativa fra l'ANAS e la provincia stessa.

4. - Anche in tale giudizio si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri, che ha concluso per la inammissibilità anche

di tale ricorso, per non essere stato impugnato alcun atto dello

Stato, e per non configurarsi, nella specie, un vero e proprio

conflitto, sotto il profilo di una lamentata lesione di competenze

della provincia, ma solo il rilievo del mancato conferimento di beni

sui quali la ricorrente assume di avere un diritto.

Nel merito, il ricorso sarebbe infondato in quanto, per un verso,

il compartimento ANAS di Trento è stato effettivamente soppresso,

mentre l'ufficio dell'ANAS attualmente esistente in Bolzano

ottempererebbe solo alle necessità di interrelazione con entrambe le

province competenti per territorio; per altro verso, la operatività

attuale della sezione staccata dell'ufficio speciale per le

Autostrade con competenza per le regioni del nord est si

giustificherebbe in relazione alla necessità di continuare ad

esercitare le funzioni residue, che non potrebbero essere

autonomamente dismesse. Quanto agli immobili rivendicati,

l'Avvocatura osserva che l'ANAS ha mantenuto nella propria

disponibilità gli immobili non strumentali alle funzioni trasferite,

con una valutazione derivata dall'esame della situazione di fatto

esistente alla data del trasferimento. La documentazione disponibile

riferita ai beni indicati come strumentali, come quella relativa ai

lavori in corso, è stata consegnata. Con riferimento, poi, ai canoni

di licenze e concessioni, l'ANAS si sarebbe limitato a censire le

posizioni amministrative irregolari, e costituire in mora i

contravventori, riscuotendo le somme dovute per il solo periodo

precedente il trasferimento delle funzioni delegate.

Infine, con riferimento al problema della inadeguatezza degli

importi destinati ai lavori trasferiti, l'Avvocatura rileva che tale

valutazione della provincia non sarebbe suffragata da alcun elemento

probatorio. Del resto, osserva la difesa dello Stato, i lavori di cui

si tratta sono sostenuti da provvedimenti di finanziamento generali,

decreti di impegno delle somme, contratti che costituiscono l'esito

delle procedure per l'affidamento, fatti salvi ulteriori oneri

rilevati in corso di esecuzione. Tutti i lavori sono suffragati,

aggiunge l'Avvocatura, dalla documentazione attinente al procedimento

dell'appalto pubblico.

In definitiva, i rilievi mossi dalla provincia ricorrente sul

punto sarebbero di dettaglio e risolvibili sul piano degli ordinari

rapporti tra enti.

5. - Nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza,

la difesa della provincia autonoma di Bolzano ha depositato una

memoria, con la quale insiste per l'accoglimento dei ricorsi,

sottolineando la principale propria doglianza, che riguarda il

mancato rispetto, da parte dell'ANAS, mediante i comportamenti

omissivi e attivi individuati nei ricorsi, delle procedure

partecipative predisposte dalle norme di attuazione dello statuto di

autonomia, e, in particolare, delle disposizioni relative alla previa

intesa per la redazione degli elenchi descrittivi dei beni

strumentali, inerenti al demanio stradale, trasferiti alla provincia.

Si fa presente nella memoria che la posizione passiva ed

attendista dell'ANAS contrasta con il significato e la funzione delle

intese. La provincia ricorda poi, che non si fa questione di

vindicatio rerum essendo la proprietà dei beni di cui si discute

già passata ope legis alla stessa, e contesta la eccezione di

inammissibilità formulata dall'Avvocatura generale dello Stato per

la presunta mancanza di un formale atto amministrativo, osservando

che l'attitudine a produrre conflitto di attribuzione va riconosciuta

a qualsiasi comportamento che effettivamente possa significare

invasione dell'altrui sfera di competenza, e ricordando, al riguardo,

alcune sentenze della Corte costituzionale. Né può sostenersi,

rileva la provincia, che l'inammissibilità deriverebbe dal fatto che

gli atti e comportamenti contestati risalgono all'ANAS e non allo

Stato, in quanto detto ente è quello che sotto l'alta vigilanza

ministeriale esercita tutti i compiti di gestione delle strade ed

autostrade di proprietà dello Stato. Considerato in diritto

1. - Con un primo ricorso per conflitto di attribuzioni (r.

confl. n. 22 del 1999) la provincia autonoma di Bolzano contesta che

spetti allo Stato, e per esso all'ANAS - senza aver attivato

procedure di cooperazione ed avere effettuato le prescritte previe

intese con la provincia autonoma di Bolzano - dare unilateralmente

esecuzione al decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320 (Norme di

attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige,

recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della

Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province autonome di

Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di

viabilita), ed in particolare, che spetti allo Stato:

- non procedere alla redazione di un eventuale elenco

integrativo dei beni trasferiti alla provincia, e di non consegnare

alla stessa beni già di appartenenza statale esistenti sul

territorio provinciale con la relativa documentazione;

- mantenere nel territorio provinciale il compartimento ANAS

di Trento con sede in Bolzano, sia pure con la nuova denominazione di

Ente nazionale per le strade - ufficio di Bolzano;

- continuare a riscuotere canoni per concessioni ed

autorizzazioni su strade statali oggi di competenza provinciale;

- non consegnare e trattenere la documentazione relativa alle

occupazioni di terreni non ancora espropriati, nonché quella

relativa ai procedimenti espropriativi non ancora esauriti o

definiti;

- non consegnare la documentazione relativa agli appalti di

lavori pubblici aggiudicati o affidati dall'ANAS precedentemente alla

data del 1° luglio 1998;

- non procedere alla quantificazione circa il rimborso

spettante alla provincia autonoma di Bolzano delle somme

corrispondenti ai lavori relativi agli appalti da eseguirsi a

decorrere dal 1° luglio 1998.

2. - Con un successivo ricorso per conflitto di attribuzioni (r.

confl. n. 39 del 1999) la provincia autonoma di Bolzano contesta che

spetti allo Stato, e, per esso, all'ANAS:

mantenere operante in Bolzano l'ufficio ANAS, contrariamente

a quanto stabilito dall'art. 28, ottavo comma, del d.P.R. n. 381 del

1974;

istituire, presso la sede del suddetto ufficio, anche una

sezione staccata dell'ufficio Autostrade di Bologna; e, in subordine,

che spetti ad esso istituirla al di fuori di procedure collaborative

con la provincia autonoma di Bolzano.

3. - Stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva i due

ricorsi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

4. - In via preliminare, deve essere esaminata la eccezione,

proposta dall'Avvocatura generale dello Stato, di inammissibilità

dei ricorsi, in quanto non rivolti direttamente nei confronti di atti

dello Stato, ma nei confronti di atti dell'ANAS.

Ai fini della dimostrazione della infondatezza della eccezione è

sufficiente rilevare che gli atti impugnati provengono da un ente

strumentale dello Stato, al quale lo stesso Stato aveva in precedenza

affidato la gestione delle strade statali e di tutti i rapporti

relativi alle stesse nella provincia di Bolzano, e al quale competeva

l'esercizio delle funzioni da trasferire e la disponibilità dei beni

e della documentazione da mettere a disposizione della provincia,

nonché la responsabilità immediata del trasferimento.

In altri termini, gli atti ed i comportamenti significanti,

dotati di efficacia e rilevanza esterna e diretti ad esprimere in

modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data

competenza (v. sentenza n. 211 del 1994), asseritamente menomativi

delle competenze provinciali fondate sulla delega, che si ricollega

alle competenze attribuite dallo statuto speciale in materia di

espropriazioni, comunicazioni e trasporti, provengono da ente facente

parte del sistema ordinamentale statale; pertanto sono - sul piano

dei rapporti Stato-provincia autonoma - imputabili allo Stato, che ne

mantiene la titolarità, e sono suscettibili di essere impugnati con

ricorso per conflitto di attribuzione.

Inoltre deve essere sottolineato che il ricorso, nel suo nucleo

fondamentale, si duole della violazione del c.d. statuto della

delega, regolato da norme di attuazione dello statuto speciale,

deducendo l'inosservanza della disciplina fissata per regolare anche

proceduralmente i rapporti tra Stato e regione (o provincia autonoma)

costituzionalmente garantiti.

5. - I ricorsi sono fondati, solo parzialmente, nei limiti

appresso precisati.

Innanzi tutto i profili dei due ricorsi attinenti al mantenimento

o alla istituzione di un ufficio in Bolzano dell'Ente nazionale per

le strade, quale ne sia la denominazione, sono privi di fondamento,

in quanto attengono ad un potere di organizzazione statale. Infatti

non si può negare che lo Stato, una volta soppresso il compartimento

ANAS di Trento con sede a Bolzano, possa autonomamente organizzarsi

per quanto riguarda le proprie funzioni relative alle autostrade, a

parte le esigenze di coordinamento con le province autonome, e le

relazioni intense nella fase di passaggio.

È da sottolineare, al riguardo, che le autostrade sono

espressamente escluse dalla delega di funzioni dall'art. 1, comma 1,

lettera b), del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320, che ha modificato

l'art. 19 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381. Né vale rilevare che non

esistevano nella regione autostrade in mano pubblica statale in

quanto lo Stato ha conservato poteri, anche di vigilanza, sulle

autostrade private, da chiunque gestite ancorché con società a

partecipazione locale.

Nello stesso tempo lo Stato, nell'esercizio dei suoi poteri di

organizzazione, ha ritenuto di affidare all'ufficio di Bolzano di

nuova istituzione, quale sezione staccata dell'ufficio speciale per

le autostrade di Bologna, una operatività per le funzioni sulle

autostrade delle regioni del nord est, scelta che non comporta alcuna

lesione o pregiudizio dell'autonomia della provincia di Bolzano, non

interferendo nella sfera di competenza provinciale, e rientrando

nella libera ed autonoma discrezionalità di localizzazione della

sede distaccata nell'ambito del territorio in cui devono essere

svolte le funzioni. Di conseguenza, non vi era neppure l'esigenza di

una procedura di collaborazione con la provincia nella scelta e nella

localizzazione della sede.

Egualmente privo di fondamento risulta il profilo del conflitto

relativo ai canoni di concessione, licenze e autorizzazioni su strade

statali, in quanto è risultato non contestato che l'ANAS ha inteso

censire le posizioni amministrative irregolari e costituire in mora i

contravventori risultanti tali, perseguendo l'obiettivo di una

complessiva regolarità di consegne, procedendo a riscuotere le somme

dovute, limitatamente al periodo precedente al trasferimento delle

funzioni delegate alla provincia autonoma, cioè nell'esercizio di

compiti rimasti allo Stato. Ciò è sufficiente per escludere, in

fatto, sul punto specifico, ogni lesione della sfera di competenze

provinciali.

6. - Un esame separato meritano le altre censure formulate dalla

provincia di Bolzano, che lamentano la mancanza di intesa, o comunque

di una sua partecipazione in una serie di operazioni ed attività

inerenti al trasferimento di funzioni e beni in materia di viabilità

stradale ed incombenti allo Stato.

Preliminarmente deve essere chiarito che resta al di fuori

dell'ambito del presente giudizio qualsiasi rivendicazione di beni

specifici (v. sentenza n. 309 del 1993; n. 111 del 1976), siano

questi beni immobili o mobili o semplicemente documenti. Infatti,

dall'esame dei ricorsi nel loro complesso e dal collegamento dei vari

motivi di impugnazione, risulta che la provincia non fa valere una

questione attinente alla titolarità del diritto di proprietà o di

disposizione di determinati beni, né chiede l'accertamento

dell'appartenenza o della disponibilità di questi beni.

La provincia richiede, invece, la declaratoria di spettanza della

facoltà di partecipare all'esercizio di determinate funzioni

attraverso una "intesa" o un intervento nell'accertamento "in

contraddittorio". E certamente la controversia intorno alla spettanza

di tale potere di partecipazione è idonea a produrre un conflitto

attuale di attribuzione tra Stato e regione o provincia, rimesso alla

definizione di questa Corte (v. sentenza n. 444 del 1994).

Del resto, nei conflitti di attribuzione tra regione (o

provincia) e Stato anche un comportamento omissivo, seguito da un

atto esplicito sostanzialmente di rifiuto o da un provvedimento

incompleto o da atto sostanzialmente elusivo - soprattutto, come

nella specie, a seguito di diffida e atto emanato in risposta - deve

ritenersi idoneo a produrre una immediata lesione o menomazione di

attribuzioni, suscettibile di tutela attraverso il ricorso per

conflitto, come, ad esempio, un indebito rifiuto di adottare un

provvedimento o tenere un comportamento, necessari perché la regione

(o la provincia autonoma) sia posta in grado di esplicare una

attribuzione costituzionalmente ad essa spettante (sentenza n. 111

del 1976).

7. - Nel caso di cui si discute la procedura di "intesa" o in

"contraddittorio" è prevista espressamente nelle norme di attuazione

contenute nel d.lgs. n. 320 del 1997, similmente, del resto, ai casi

più rilevanti di affidamento di nuove funzioni accompagnato da

trasferimenti di beni e di rapporti in corso alle regioni o province

ad autonomia speciale.

Infatti, in primo luogo, l'art. 1 delle norme di attuazione dello

statuto speciale (d.lgs. n. 320 del 1997) prevede che "i dati

necessari per la quantificazione delle somme spettanti alle province

autonome ai sensi del presente articolo sono accertati in

contraddittorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dalle

province autonome e dal Ministero dei lavori pubblici".

L'intesa con le province autonome è, inoltre, specificatamente

prevista nell'art. 3 del citato d.lgs. n. 320, sia per la consegna

dei "beni immobili,... beni mobili registrati e ... altri beni mobili

esistenti nel territorio delle province autonome di Trento e Bolzano,

strumentali all'esercizio delle funzioni delegate" in ordine al

riparto dei beni stessi; sia per la consegna della "documentazione

amministrativa, concernente gli affari non ancora esauriti"; sia per

l'accertamento degli appalti di lavori pubblici aggiudicati o

affidati dall'ANAS precedentemente al 1° luglio 1998 (decorrenza

della delega) ai connessi fini degli "obblighi e debiti maturati in

relazione ai lavori eseguiti fino alla data" anzidetta "a carico

esclusivo dell'ANAS". La stessa "intesa" è prescritta infine per

definire "per ciascun appalto, lo stato di esecuzione dei lavori, le

obbligazioni in capo all'ANAS e le modalità di rimborso dei relativi

oneri" per le somme corrispondenti ai lavori da eseguirsi a decorrere

dal 1° luglio 1998 con determinati limiti, per gli "appalti affidati

dall'ANAS prima di detta data e non ricompresi nel programma

triennale 1997/1999".

Di conseguenza deve essere dichiarato che non spetta allo Stato,

e per esso all'Ente nazionale per le strade, procedere al riparto e

alla consegna dei beni strumentali all'esercizio delle funzioni

delegate, alla consegna della documentazione amministrativa

concernente gli affari non ancora esauriti, all'accertamento degli

appalti dei lavori pubblici, aggiudicati o affidati precedentemente

al 1° luglio 1998 ed alla definizione, per ciascun appalto, dello

stato di esecuzione dei lavori, delle obbligazioni in capo all'ANAS e

delle modalità di rimborso dei relativi oneri, senza la

partecipazione della provincia autonoma di Bolzano al relativo

procedimento, secondo le previsioni del d.lgs. 2 settembre 1997,

n. 320.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara che non spetta allo Stato, e per esso all'Ente

nazionale per le strade, procedere al riparto e alla consegna dei

beni strumentali all'esercizio delle funzioni delegate, alla consegna

della documentazione amministrativa concernente gli affari non ancora

esauriti, all'accertamento degli appalti dei lavori pubblici,

aggiudicati o affidati precedentemente al 1° luglio 1998 ed alla

definizione, per ciascun appalto, dello stato di esecuzione dei

lavori, delle obbligazioni in capo all'ANAS e delle modalità di

rimborso dei relativi oneri, senza la partecipazione della provincia

autonoma di Bolzano al relativo procedimento, secondo le previsioni

del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320; consequenzialmente

annulla per tale parte, la nota dell'Ente nazionale per le strade -

ANAS - Direzione generale di Roma, prot. n. 1117, e quella dello

stesso Ente - ufficio di Bolzano, prot. n. 2169, entrambe del

20 maggio 1999;

Rigetta per il resto, i ricorsi per conflitto di attribuzioni

proposti dalla provincia autonoma di Bolzano contro lo Stato con gli

atti indicati in premessa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:313 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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