Corte costituzionale

Sentenza n. 312/1999

Altra decisione · depositata il 16/07/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della

circolare del Ministero delle risorse agricole, alimentari e

forestali n. 6 del 18 aprile 1997, avente ad oggetto "Attuazione

delle disposizioni comunitarie sulla nuova organizzazione comune dei

mercati nel settore degli ortofrutticoli. Regolamento CE n. 2200/1996

del Consiglio del 28 ottobre 1996 e successivi regolamenti di

applicazione della Commissione", promosso con ricorso della Regione

Veneto, notificato il 18 luglio 1997, depositato in cancelleria il 23

successivo ed iscritto al n. 41 del registro conflitti 1997.

Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999 il giudice relatore

Gustavo Zagrebelsky;

Udito l'avv. Fabio Lorenzoni per la Regione Veneto.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Veneto

ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato, in relazione

alla circolare del Ministero delle risorse agricole, alimentari e

forestali del 18 aprile 1997, n. 6 (pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale del 30 maggio 1997, n. 124), avente a oggetto "Attuazione

delle disposizioni comunitarie sulla nuova organizzazione comune dei

mercati agricoli nel settore degli ortofrutticoli. Regolamento CE n.

2200/1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e successivi regolamenti

di applicazione della Commissione", per violazione dell'art. 71,

lettera b), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; degli artt. 2, 12 e 17

della legge 23 agosto 1988, n. 400; degli artt. 4 e 5 della legge 9

marzo 1989, n. 86; dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997,

n. 143; degli artt. 97 e 118 della Costituzione; nonché del

principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.

Nel dare attuazione alle norme comunitarie sulla nuova

organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, la

circolare in questione avrebbe demandato a livello regionale il

riconoscimento delle organizzazioni di produttori e la vigilanza

sulle stesse, nonché la disciplina sugli interventi di mercato e

sulle modalità di controllo. Trattandosi, tuttavia, di materia di

competenza statale (in base all'art. 71, lettera b), del d.P.R. n.

616 del 1977 e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 143

del 1997), si sarebbe in presenza di una delega di funzioni

amministrative alle regioni che sarebbe dovuta avvenire con legge, e

non con circolare, secondo il disposto dell'art. 118, secondo comma,

della Costituzione.

La circolare si presenterebbe poi come un vero e proprio

"regolamento di indirizzo e coordinamento" e, come tale, avrebbe

dovuto rispettare la normativa che disciplina gli atti di natura

regolamentare e il recepimento degli atti comunitari (artt. 2 e 17

della legge n. 400 del 1988; art. 5, comma 2, della legge n. 86 del

1989), che assumerebbero pertanto il carattere di norme interposte

nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale. La circolare, al

contrario, non costituisce una figura autonoma e determinata di atto

amministrativo, ma un mezzo di comunicazione o notificazione di un

atto a carattere normativo o, comunque, generale. La circolare in

questione, anziché limitarsi a coordinare l'attività degli uffici,

appare volta a regolare nel dettaglio il mercato nel settore degli

ortofrutticoli.

Sarebbe violato anche il principio di leale collaborazione tra lo

Stato e le regioni, non essendo stata la circolare preceduta da una

previa intesa, anche alla luce dell'art. 2 del decreto legislativo n.

143 del 1997: in particolare, il raccordo avrebbe dovuto realizzarsi

in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, ai sensi dell'art.

12 della legge n. 400 del 1998. Considerato in diritto La Regione Veneto solleva conflitto di attribuzione nei confronti

dello Stato, in relazione alla circolare del Ministero delle risorse

agricole, alimentari e forestali del 18 aprile 1997, n. 6 (Attuazione

delle disposizioni comunitarie sulla nuova organizzazione comune dei

mercati agricoli nel settore degli ortofrutticoli. Regolamento CE n.

2200/1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e successivi regolamenti

di applicazione della Commissione), per violazione dell'art. 71,

lettera b), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; degli artt. 2, 12 e 17

della legge 23 agosto 1988, n. 400; degli artt. 4 e 5 della legge 9

marzo 1989, n. 86; dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997,

n. 143; degli artt. 97 e 118 della Costituzione; nonché del

principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni.

Nelle more del giudizio è entrata in vigore la legge 24 aprile

1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti

dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge

comunitaria 1995-1997), il cui art. 40, dando attuazione ai

regolamenti CE n. 2200/1996 e n. 2201/1996 del Consiglio del 28

ottobre 1996, stabilisce che: a) il Ministero per le politiche

agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento

dell'attuazione dei regolamenti in questione e responsabile

dell'attività di controllo; b) le modalità dei controlli da

effettuare da parte delle regioni e delle province autonome sono

definite con decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano; c) il riconoscimento delle

organizzazioni dei produttori è operato dalle regioni o dalle

province autonome.

Essendo tale disposizione venuta a sostituire la normativa oggetto

del presente conflitto e non risultando che la circolare impugnata

abbia prodotto effetti, deve constatarsi la cessazione della materia

del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto

di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto nei confronti dello

Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:312 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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