Corte costituzionale

Sentenza n. 311/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1990 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, in relazione

all'art. 4, della legge della Regione Lazio riapprovata il 14

febbraio 1990 dal Consiglio regionale, avente per oggetto:

"Disciplina del sistema informativo regionale", promosso con ricorso

del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 marzo

1990, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 20

del registro ricorsi 1990;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato, per il ricorrente, e

l'avv. Achille Chiappetti per la Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Consiglio della Regione Lazio, con deliberazione n. 297

del 20 dicembre 1986, approvava lo studio di fattibilità per la

realizzazione di un sistema informativo automatizzato presentato

dalla ditta ISED S.p.A. e, nella seduta del 6 dicembre 1989, una

legge recante la disciplina del sistema informativo regionale.

Dopo avere precisato all'art. 4 che i criteri e le linee

programmatiche per l'attuazione del sistema informativo e le

caratteristiche progettuali di massima erano indicate nel suddetto

studio, la citata legge, all'art. 5 stabiliva che, in attuazione del

progetto di cui al precedente art. 4, la Giunta regionale avrebbe

deliberato annualmente un programma operativo che avrebbe

individuato: a) i settori e le aree di attività; b) gli interventi e

i soggetti tenuti a realizzarlo; c) le modalità e gli strumenti di

attuazione; d) i piani di formazione del personale interessato; e) le

risorse finanziarie.

Il Governo rinviava la legge al Consiglio regionale per il

riesame osservando che l'art. 5 della stessa, autorizzando la Giunta

regionale a deliberare un programma operativo annuale, attribuiva ad

essa una potestà regolamentare di spettanza del Consiglio ai sensi

dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione.

Il Consiglio regionale, nella seduta del 14 febbraio 1990,

riapprovava la legge apportandovi alcune modifiche.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso del 17

marzo 1990, ha impugnato l'art. 5 in relazione all'art. 4 della

stessa legge, nella formulazione successiva al rilievo.

Deduce che il Consiglio regionale si è limitato ad apportare al

testo dell'art. 5 modifiche solamente formali, sostituendo alla

denominazione "programma operativo" quella di "previsione degli

interventi operativi ed attuativi" lasciando, però, inalterata la

sostanza delle deliberazioni attribuite alla Giunta regionale, le

quali deliberazioni costituiscono esercizio di potestà regolamentare

e ciò in contrasto con l'art. 121 della Costituzione.

Aggiunge che il contenuto della deliberazione consiliare è

l'approvazione di un semplice studio di fattibilità recante solo

indicazioni di larga massima. Sono, invece, affidate alla Giunta

attività di pianificazione e programmazione implicanti rilevanti

scelte strategiche e sostanziali; previsioni di carattere normativo

in ordine agli obiettivi da perseguire ed i vincoli da rimuovere; la

deliberazione di piani di definizione dei settori e delle aree di

attività da informatizzare; la scelta degli interventi e dei

soggetti tenuti a realizzarli; delle modalità e degli strumenti di

attuazione nonché delle risorse finanziarie.

Trattasi di attività normativa di spettanza del Consiglio

regionale. Tanto che le determinazioni inerenti al subsistema già

ipotizzato nel citato studio di fattibilità sono state effettuate

con deliberazione consiliare (n. 363 del 28 maggio 1987).

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta

regionale. Egli ha osservato che i compiti attribuiti alla Giunta

regionale, secondo quanto risulta dalla stessa legge e dall'art. 5 in

particolare, hanno natura esecutiva ed operativa così come le

attività ad essa demandate.

Peraltro, in base alle successive disposizioni della stessa

legge, le dette attività devono svolgersi secondo i precisi criteri

stabiliti dal Consiglio regionale (artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12), sotto

il suo costante controllo (artt. 6, ultimo comma, 8, secondo comma) e

nei limiti di spesa da esso stabiliti.

Ha concluso per la infondatezza o la inammissibilità della

questione. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 5 della legge

regionale del Lazio, approvata il 6 dicembre 1989 e riapprovata il 14

febbraio 1990, il quale demanda alla Giunta regionale le

deliberazioni annuali degli interventi operativi ed attuativi del

sistema informativo regionale in conformità dei criteri e delle

linee programmatiche di cui all'art. 4 della stessa legge e secondo

lo studio di fattibilità approvato dal Consiglio regionale il 20

dicembre 1986 (deliberazione n. 297), attribuisca o meno alla detta

Giunta regionale potestà regolamentare, in contrasto con l'art. 121

della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

Gli interventi operativi ed attuativi dei criteri e delle linee

programmatiche per la realizzazione del sistema informativo regionale

nonché delle caratteristiche progettuali di massima per la

introduzione dei processi di informazione, già deliberati dal

Consiglio regionale, hanno natura meramente esecutiva. Lo si evince

con assoluta certezza dall'esame valutativo delle attività demandate

alla Giunta regionale elencate nell'art. 5 ora impugnato. Esse

consistono nella individuazione dei settori e delle aree di

attività; nella scelta dei soggetti tenuti a realizzare gli

interventi necessari; nella determinazione delle modalità e degli

strumenti di attuazione; nella compilazione dei piani di formazione

del personale; nell'utilizzazione delle risorse finanziarie già

individuate e specificate nella stessa legge regionale (art. 14). La

Giunta regionale, in definitiva, predispone ed appresta le strutture

umane e materiali e ogni altro mezzo per attuare e rendere

funzionante il sistema informativo scelto e indicato nelle linee

fondamentali dal Consiglio regionale. Essa opera in una visione

organica ed integrata tenendo anche conto delle disposizioni e degli

indirizzi dello Stato in materia. Sono predeterminati dal Consiglio

regionale non solo i criteri da osservare ma anche i traguardi da

raggiungere e sono inoltre previsti appositi controlli dello stesso

Consiglio regionale al quale la Giunta presenta ogni anno una

relazione sullo stato di attuazione dei progetti e dei programmi

operativi (artt. 6 e 8, legge regionale cit.). Alla Regione,

peraltro, è riservata la promozione delle attività degli enti

regionali strumentali, delle unità sanitarie locali, degli enti

territoriali e di qualsiasi altro ente locale anche per quanto

riguarda i dati utili e necessari per lo svolgimento delle funzioni

di programmazione e di attuazione. La stessa Regione tiene i rapporti

con gli enti e con lo Stato. In verità la legge regionale è molto

complessa ed articolata nella determinazione delle competenze della

Giunta e del Consiglio regionale che tiene ben distinte. Alla Giunta

non è affatto conferita una potestà regolamentare ma è demandato

il compimento soltanto di atti esecutivi ed attuativi. Ciò,

peraltro, è conforme a quanto dispone lo Statuto della Regione Lazio

secondo cui (art. 22, nn. 1 e 2, legge 22 maggio 1971, n. 346) spetta

alla Giunta regionale l'attuazione dei programmi approvati dal

Consiglio regionale e la esecuzione delle deliberazioni prese dallo

stesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5 della legge della Regione Lazio riapprovata il 14

febbraio 1990 recante "Disciplina del sistema informativo regionale",

in relazione all'art. 4 della stessa legge sollevata, in riferimento

all'art. 121 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei

Ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:311 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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