Corte costituzionale

Sentenza n. 310/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1990 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

della Regione Abruzzo, riapprovata il 6 febbraio 1990, dal Consiglio

regionale avente per oggetto: "Intervento per la manifestazione 'Le

Maioliche cinquecentesche di Castelli'", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 febbraio

1990, depositato in cancelleria il 10 marzo successivo ed iscritto al

n. 16 del registro ricorsi 1990;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore

Giuseppe Borzellino;

Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente;

Motivazione

Ritenuto in fatto 1.1 - Con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,

notificato il 28 febbraio 1990 al Presidente della Giunta della

Regione Abruzzo, è stata impugnata la legge della Regione approvata

l'8 giugno 1989 e riapprovata, dopo il rinvio del Governo, il 6

febbraio 1990, recante "Intervento per la Manifestazione 'Le

Maioliche cinquecentesche di Castelli'", in relazione agli artt. 119

Cost.; 10, legge 16 maggio 1970, n. 281 e 22, legge 19 maggio 1976,

n. 335.

Con tale legge si è prevista l'erogazione di un contributo

finanziario, per il complessivo ammontare di 200 milioni, in favore

dello Archeoclub d'Italia - Sez. Pescara e del Comune di Castelli,

"allo scopo di consentire una adeguata realizzazione delle iniziative

culturali ed espositive nel quadro della manifestazione 'Le Maioliche

cinquecentesche di Castelli', interessante l'intero territorio

regionale".

1.2 - A copertura dell'onere finanziario, l'art. 3 della legge ha

destinato, per un corrispondente ammontare, il fondo globale iscritto

nel bilancio di previsione per l'esercizio 1989 al Cap. 324000.

Da ciò il rilievo del Governo secondo cui "il citato art. 3,

prevedendo la copertura della spesa - di natura corrente - con

risorse da attingere al fondo globale di cui al capitolo 324000

interamente alimentato con quota-parte di mutui contratti a pareggio

del bilancio, si pone in contrasto col principio di cui all'art. 10,

primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281".

Risulterebbe, infatti, violato, insieme con l'art. 119 Cost., il

precetto dell'art. 10 legge n. 281 del 1970 secondo cui le Regioni

possono contrarre (ed utilizzare) mutui esclusivamente per provvedere

a "spese di investimento", tra le quali non sarebbe suscettibile

d'essere classificata quella dell'impugnata norma regionale,

"risolventesi nella fornitura d'un servizio culturale alla

collettività". Considerato in diritto

1.1. - Con la legge oggetto d'esame la Regione Abruzzo provvede

alla realizzazione di talune iniziative culturali, aventi portata

internazionale, per la valorizzazione delle "Maioliche

cinquecentesche di Castelli", prodotto regionale storicamente tipico

ed esclusivo; si sopperisce all'onere di spesa (art. 3) attingendosi

a un fondo globale di bilancio alimentato con il ricavo dalla

contrazione di mutui.

1.2 - Il ricorrente oppone la violazione del precetto di cui

all'art. 119, primo comma, Cost., là dove è disposto che

l'autonomia finanziaria regionale è operante nelle forme e nei

limiti stabiliti da leggi della Repubblica: l'impiego dei cespiti

d'entrata alimentati da prestiti resta consentito, infatti, solo per

spese d'investimento (oltreché per l'assunzione di partecipazioni

finanziarie) ai sensi dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n.

281. Per contro - si osserva - l'impegno in esame costituirebbe mera

fornitura d'un servizio alla collettività e come tale non ricompreso

tra le spese assentibili.

2. - La questione non è fondata.

Va chiarito che il disposto dell'anzidetto art. 10, legge n. 281,

confermato per effetto dell'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n.

335 (con i principi fondamentali per il bilancio e la contabilità

delle regioni), è ispirato ad un ovvio criterio, inteso a

circoscrivere l'utilizzo dell'indebitamento pubblico a politiche

d'incremento (cfr. sentenza n. 159 del 1990).

Ma fra queste ultime possono annoverarsi, avuto riguardo - al di

là di limitate concezioni d'ordine patrimoniale - agli effetti

globali, le previsioni di cui in fattispecie. Non trattasi, invero,

di mera incidenza sul funzionamento dei normali servizi (come in

contrario mostra di ravvisare il ricorrente), bensì di intervento

sicuramente inteso alla conservazione e allo sviluppo della cultura

locale: testimonianza di una continuità di interessi, connessa alla

storia del territorio e al costume delle popolazioni.

In definitiva, perciò, come del resto è pacifico nell'ampio

contesto promozionale dei valori di ricerca, all'intervento descritto

ben può sopperirsi con i fondi in parola, senza violazione alcuna

dei precetti in adverso prospettati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo "Intervento per la

manifestazione 'Le Maioliche cinquecentesche di Castelli'", approvata

dal Consiglio regionale l'8 giugno 1989 e riapprovata il 6 febbraio

1990, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il

ricorso in epigrafe, in relazione agli artt. 119 Cost.; 10, legge 16

maggio 1970, n. 281; 22, legge 19 maggio 1976, n. 335.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:310 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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