Corte costituzionale

Sentenza n. 310/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1988 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 59d.P.R. 382/1980

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, secondo

comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza

universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione

organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 13

novembre 1986 dal T.A.R. per la Sicilia-Sezione staccata di Catania

sui ricorsi riuniti proposti da Rascona' Concetta contro

l'Università degli Studi di Messina ed altro, iscritta al n. 193 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione della Pubblica

Istruzione;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Carlo Tonello per l'Amministrazione

della Pubblica Istruzione.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza 13 novembre 1986 il T.A.R. per la Sicilia,

sezione staccata di Catania, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 59, secondo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980

n. 382 sul riordinamento della docenza universitaria per contrarietà

agli artt. 76 e 77 Cost.

L'incidente di costituzionalità è insorto nel corso di un

giudizio promosso da Rascona' Carmela per l'annullamento del

provvedimento adottato dal Rettore dell'Università di Messina che

l'aveva esclusa dalla partecipazione alla seconda tornata dei giudizi

di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori

universitari bandita con D.M. 22 dicembre 1982, in quanto tale

tornata, ai sensi del cit. art. 59, era riservata a coloro i quali,

avendo partecipato alla prima tornata, non avessero conseguito il

giudizio di idoneità.

Secondo il giudice a quo la norma denunziata è illegittima per

eccesso di delega, "ponendosi al di fuori dei principi e criteri

direttivi contenuti nella legge di delega 21 febbraio 1980, n. 28".

L'art. 7, primo comma, di questa legge istituisce il ruolo dei

ricercatori universitari, e nei comma ottavo e seguenti detta i

principi e i criteri cui deve conformarsi il Governo, in sede di

prima applicazione della legge, per inquadrare nel nuovo ruolo il

personale "precario" delle Università (contrattisti, borsisti, ecc.)

senza concorso, previo soltanto un giudizio di idoneità. Il comma

undicesimo prevede il bando di due tornate di giudizi di idoneità

"aperte a tutti gli aventi diritto", e il comma successivo dispone

che "se l'interessato non presenta domanda per partecipare al

giudizio di idoneità, il relativo rapporto è risolto di diritto".

Ad avviso del T.A.R. siciliano, l'eccesso di delega consiste in ciò,

che, mentre la legge delegante ricollega alla mancata partecipazione

alla prima tornata soltanto l'estinzione del rapporto di servizio con

l'Università, invece la norma delegata vi riconnette anche la

perdita della legittimazione a partecipare alla seconda tornata.

Questa viene ridotta a una prova di appello per coloro che non

abbiano ottenuto il giudizio di idoneità nella tornata precedente,

mentre anche la seconda tornata, a norma dell'art. 7 della legge di

delega, deve essere aperta a tutti gli aventi diritto.

In sostanza, per gli aventi diritto che non hanno fatto domanda di

partecipare alla prima tornata dei giudizi di idoneità verrebbe a

determinarsi una situazione analoga a quella del personale precario

non più in servizio alla data del bando, ma in possesso dei

requisiti di cui all'art. 7, nono comma, della legge n. 28 del 1980,

in presenza dei quali esso era tuttavia ammesso a partecipare al

giudizio di idoneità.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte non si è costituita la parte

privata. Si è costituita l'Amministrazione della Pubblica

Istruzione, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato,

mentre non ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei

Ministri.

L'Avvocatura contesta l'assunto dell'ordinanza di rimessione che

denuncia un vizio di eccesso di delega nella norma denunziata. Essa

ritiene invece "razionale la previsione che subordina alla

partecipazione alla prima tornata dei giudizi di idoneità anche

l'ulteriore partecipazione alla successiva tornata. Non si

giustificherebbe altrimenti l'estinzione dei rapporti in corso".

Pertanto l'espressione "due tornate di giudizi di idoneità... aperte

a tutti gli aventi-diritto", usata nel comma undicesimo dell'art. 7

della legge di delega, non può essere intesa nel senso di "una

ultrattività della legittimazione a partecipare ai giudizi di

idoneità di coloro che per una ben precisa e libera scelta hanno

manifestato in modo non equivoco un palese disinteresse alla

prosecuzione della loro attività nel mondo universitario".

Nessun argomento in contrario - soggiunge l'Avvocatura - può

desumersi dal confronto fra la categoria dei titolari di contratti,

assegni, ecc. in servizio alla data del bando della prima tornata con

la categoria del personale precario già cessato, ma avente tuttavia

titolo di partecipazione in forza del servizio prestato (art. 7, nono

comma, della legge n. 28 del 1980), "per il quale si ripropongono in

via interpretativa le stesse preclusioni derivanti dalla ratio della

norma di delega (art. 7, dodicesimo comma) e dalla ratio stessa della

previsione per cui la mancata partecipazione alla prima tornata dei

giudizi determina una preclusione definitiva, per carenza di

interesse, all'ulteriore partecipazione al giudizio di idoneità".

Correttamente perciò il legislatore delegato ha interpretato la

seconda tornata dei giudizi di idoneità come una prova di appello

per un eventuale insuccesso nella prima tornata, e non quale

possibilità alternativa rimessa alla discrezionale valutazione del

candidato. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77

Cost., non è fondata.

L'art. 7, dodicesimo comma, della legge delega 21 febbraio 1980,

n. 28 per il riordinamento della docenza universitaria, dispone: "I

contratti, gli assegni, le borse di studio, gli incarichi e le

supplenze di cui all'ottavo comma sono prorogati per coloro che erano

in servizio al 31 ottobre 1979 fino all'espletamento della seconda

tornata dei giudizi di idoneità e, per coloro che sono dichiarati

idonei, fino all'inquadramento in ruolo. Se l'interessato non

presenta domanda per partecipare al giudizio di idoneità nella prima

tornata, il relativo rapporto è risolto di diritto. Tale rapporto è

risolto di diritto anche per coloro che non superano il giudizio di

idoneità neppure nella seconda tornata".

Da tale complesso di disposizioni si argomenta chiaramente che,

salva l'eccezione prevista nel precedente comma nono, il rapporto di

servizio in corso è un presupposto di legittimazione a partecipare

al giudizio di idoneità, coerentemente con la funzione di questo di

consentire, in via eccezionale, l'inquadramento nel ruolo dei

ricercatori del personale universitario precario addetto alla ricerca

scientifica e a compiti didattici integrativi dei corsi di

insegnamento ufficiali.

Pertanto gli interessati che non hanno partecipato alla prima

tornata dei giudizi di idoneità, con conseguente estinzione ope

legis del loro rapporto di servizio alla scadenza del termine di

presentazione della domanda, non sono legittimati a partecipare alla

seconda tornata, appunto per difetto di titolo. In altre parole, come

correttamente ha interpretato l'art. 59, secondo comma, del decreto

delegato 11 luglio 1980, n. 382, la seconda tornata è prevista dalla

legge delega come prova d'appello, in funzione di repêchage per

coloro che, avendo partecipato alla prima tornata, non abbiano

conseguito il giudizio di idoneità.

L'opposta interpretazione sostenuta nell'ordinanza di rimessione

è confutabile anche con l'argomento della reductio ad absurdum. Se

l'art. 7, comma dodicesimo, della legge n. 28 avesse voluto scindere

l'estinzione del rapporto, collegata alla mancata partecipazione alla

prima tornata, dalla perdita della legittimazione a partecipare alla

seconda tornata, la norma produrrebbe una irrazionale disparità di

trattamento tra coloro che non hanno presentato domanda di

partecipazione alla prima tornata e coloro che, avendola presentata,

non hanno conseguito il giudizio di idoneità: pur essendo, per

ipotesi, legittimati gli uni e gli altri a partecipare alla seconda

tornata, e quindi entrambi bisognosi di sostegno economico per

l'ulteriore periodo di preparazione, tale sostegno sarebbe negato ai

primi dalla norma che solo per essi dispone l'immediata estinzione

del rapporto.

2. - A rincalzo della sua tesi il giudice a quo richiama il comma

nono dell'art. 7, che prevede una categoria di soggetti per i quali

la legittimazione a partecipare al giudizio di idoneità non è

legata alla titolarità attuale di un rapporto di servizio con

l'Università. L'argomento è inconferente. Concorrendo i requisiti

ivi indicati, il comma nono equipara il personale universitario

precario già cessato dal servizio a quello ancora in servizio alla

data in cui vengono banditi i giudizi di idoneità. Ma anche per

questa categoria vale poi il limite risultante dal comma dodicesimo,

per cui sono esclusi dalla seconda tornata coloro che, avendone

diritto, non hanno domandato di partecipare alla prima.

3. - L'interpretazione che fa emergere questo limite trova

conferma anche sul piano dell'interpretazione storica. L'art. 7,

comma dodicesimo, del disegno di legge delega per il riordino della

docenza universitaria nel testo inizialmente approvato dalla Camera

dei deputati il 19 dicembre 1979, nella parte che qui interessa,

disponeva semplicemente: "Se l'interessato non presenta domanda per

partecipare al giudizio di idoneità, il relativo rapporto è risolto

di diritto". Non era prevista l'estinzione automatica del rapporto

per coloro che non presentassero domanda di partecipazione alla prima

tornata. Così formulata, la norma avrebbe potuto essere interpretata

nel senso che la seconda tornata dei giudizi di idoneità fosse

aperta sia, come prova di appello, a coloro che avessero partecipato

senza successo alla prima, sia, come unica prova senza appello, a

coloro che alla prima non si fossero presentati.

Proprio per impedire una simile interpretazione, che avrebbe

introdotto una facoltà di scelta tra due opzioni manifestamente

squilibrate, il Senato ha ripristinato il testo originario del

disegno di legge proposto dal Governo, che è poi divenuto il testo

di legge definitivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 59, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di

formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"),

sollevata, in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dal

T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:310 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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