Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1997

Altra decisione · depositata il 10/02/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione della legge 15 dicembre 1972,

n. 772, recante "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di

coscienza", così come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n.

695, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "essere ammessi

a", comma 2 ("I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti

ad una concezione generale della vita basata su profondi

convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal

soggetto.") e comma 3, limitatamente alla parola "comunque";

articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "entro 60 giorni

dall'arruolamento", e comma 2 ("Gli abili ed arruolati, ammessi al

ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla

legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal

comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro

il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.");

articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: "sentito il

parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei

motivi addotti dal richiedente"

articolo 4;

articolo 8, comma 6, limitatamente alle parole: ", sentita, nei

casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'articolo

4", iscritto al n. 99 del registro referendum;

Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Udito l'avvocato Giovanni Pitruzzella per i presentatori Bernardini

Rita e Sabatano Mauro.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352, e successive modifiche e integrazioni, ha esaminato la richiesta

di referendum popolare presentata il 28 settembre 1995 da tredici

cittadini elettori sul seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogata la legge 15 dicembre 1972, n. 772,

recante "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza",

limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 1, limitatamente

alle parole: "essere ammessi a", comma 2 ("I motivi di coscienza

addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della

vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali

professati dal soggetto.") e comma 3, limitatamente alla parola

"comunque"; articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "entro

60 giorni dall'arruolamento", e comma 2 ("Gli abili e gli arruolati

(recte: Gli abili ed arruolati), ammessi al ritardo e al rinvio del

servizio militare per i motivi previsti dalla presente legge (recte:

dalla legge), che non avessero presentato domanda nei termini

stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi

di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle

armi."); articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: "sentito il

parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei

motivi addotti dal richiedente"; articolo 4; articolo 8, comma 6,

limitatamente alle parole: ", sentita, nei casi di cui al quarto

comma, la commissione prevista dall'articolo 4?".

2. - Con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996, l'Ufficio centrale,

verificata la conformità a legge della richiesta di referendum, ne

ha dichiarato la legittimità, provvedendo all'integrazione formale

del quesito con l'indicazione esplicita della legge 24 dicembre 1974,

n. 695, modificativa della legge n. 772 del 1972 oggetto della

richiesta, e stabilendo altresì la denominazione della richiesta

medesima nei seguenti termini: "Obiezione di coscienza al servizio

militare: abolizione dei limiti per essere ammessi al servizio civile

in luogo del servizio militare".

3. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,

il presidente di questa Corte ha fissato il giorno 8 gennaio 1997 per

la conseguente deliberazione in camera di consiglio, dandone

comunicazione ai presentatori della richiesta di referendum e al

Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 33, secondo

comma, della legge n. 352 del 1970.

Con successiva ordinanza del 20 dicembre 1996, l'Ufficio centrale

ha provveduto alla correzione degli errori materiali contenuti nel

quesito, quali sopra indicati.

4. - Nell'imminenza della camera di consiglio, il comitato

promotore del referendum ha depositato una memoria nella quale,

illustrate e argomentate le finalità e le conseguenze

dell'iniziativa, si conclude per l'ammissibilità della richiesta.

Obiettivo della stessa è quello di affermare il diritto soggettivo

a svolgere il servizio militare non armato o il servizio alternativo

civile, in sostituzione della disciplina che attualmente qualifica il

riconoscimento dell'obiezione di coscienza come ammissione a un

beneficio.

Esclusa la sussistenza di alcuno dei limiti espressamente stabiliti

dall'art. 75 della Costituzione, si osserva nella memoria che non

solo non esistono motivi di rilevanza costituzionale che si oppongono

al riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare

come diritto, ma che piuttosto tale configurazione sarebbe coerente

sia con i principi costituzionali che apprestano la tutela della

coscienza individuale (artt. 2, 19, 21 della Costituzione), quali

enucleati anche dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn.

467 del 1991 e 164 del 1985), sia con le linee direttive

dell'ordinamento, nazionale e internazionale; a tale ultimo riguardo,

si richiamano le diverse iniziative di riforma legislativa della

materia, e il rilievo che, in questa prospettiva, assumono le norme

contenute in convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (art.

9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali; art. 18 del Patto internazionale sui diritti civili e

politici) nonché la risoluzione assunta il 19 gennaio 1994 dal

Parlamento europeo circa l'obiezione di coscienza come vero e proprio

diritto.

Sotto altro profilo, la difesa del comitato promotore illustra la

sussistenza dei requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità del

quesito.

Analizzata alla luce del dato letterale, dei lavori preparatori e

della giurisprudenza amministrativa - solo parzialmente correttiva

degli ambiti di discrezionalità amministrativa in tema di

riconoscimento dell'obiezione -, la normativa oggetto del quesito

evidenzia un omogeneo "principio abrogando", vale a dire quello della

configurazione dell'obiezione come "ammissione a un beneficio"

attraverso un vaglio di carattere discrezionale, reso esplicito

dall'onere di adduzione dei motivi dell'obiezione e dal controllo

dell'apposita commissione in ordine alla "fondatezza e sincerità"

dei motivi addotti. Eliminate le correlative disposizioni, ne

deriverebbe - osserva il comitato - l'inversa affermazione della

titolarità di un diritto soggettivo.

La completezza del quesito referendario, così, viene a delinearsi

proprio in ragione dell'indicazione, in esso, di tutte le norme che

sono espressione del ricordato principio abrogando e che variamente

qualificano o presuppongono una posizione affievolita di tutela

dell'obiezione di coscienza.

Né la residua disciplina, una volta depurata dei riferimenti

accennati, potrebbe in alcun modo giustificare una permanente

discrezionalità dell'amministrazione nell'ammettere l'obiettore al

servizio non armato o a quello civile, giacché rimarrebbe soltanto

una verifica, priva di connotati discrezionali, di carattere

negativo, in ordine alla insussistenza delle tassative condizioni

ostative indicate nella legge.

Al corpo elettorale - conclude la difesa dei promotori - è offerta

una chiara alternativa, tra il mantenimento dell'attuale impostazione

in termini di "beneficio" e la configurazione di un automatico

riconoscimento di un preesistente diritto: anche il requisito di

chiarezza del principio abrogativo è dunque soddisfatto.

5. - Nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 è intervenuto,

per i presentatori del referendum, l'avvocato Giovanni Pitruzzella,

che ha insistito per l'ammissibilità dell'iniziativa. Considerato in diritto

1. - La richiesta di referendum abrogativo di alcune parti della

legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento

dell'obiezione di coscienza) concerne le disposizioni che subordinano

la decisione del Ministro per la difesa sulle domande di coloro che,

adducendo i motivi indicati nell'art. 1, secondo comma, della legge,

chiedono di essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio

militare nei modi previsti dalla legge stessa (servizio militare non

armato o servizio sostitutivo civile), all'acquisizione del parere di

una commissione, nominata con decreto ministeriale, circa la

fondatezza e la sincerità dei motivi di coscienza fatti valere dai

richiedenti.

2. - La richiesta di referendum abrogativo è ammissibile.

Il significato unitario del quesito referendario, estraneo alle

materie indicate dal secondo comma dell'art. 75 della Costituzione,

consiste all'evidenza nell'eliminazione delle norme che prevedono e

organizzano il riscontro sulla validità delle motivazioni degli

obiettori di coscienza, sia quanto a fondatezza (rispetto alle

indicazioni del secondo comma dell'art. 1) sia quanto a sincerità, e

da tale riscontro fanno dipendere la decisione del Ministro

sull'accoglimento della domanda di ammissione al servizio militare

non armato o al servizio sostitutivo civile.

Indipendentemente da ogni valutazione circa le conseguenze

dell'eventuale approvazione popolare della domanda referendaria in

questione e circa il possibile mutamento di qualificazione giuridica

della pretesa dell'obiettore di coscienza, nel passaggio dal testo

attuale della legge a quello che ne residuerebbe, si deve osservare

che tali conseguenze e tale mutamento, una volta effettuato il

referendum con esito positivo, deriverebbero come effetto di sistema

da un'operazione in se stessa conforme alla natura abrogativa

dell'istituto previsto dall'art. 75 della Costituzione.

In nessun caso, infine, potrebbe ritenersi che la presenza di una

valutazione sulla validità delle motivazioni di coscienza, come

condizione dell'accesso ai modi di soddisfacimento dell'obbligo del

servizio militare previsti dalla legge n. 772 del 1972, costituisca

imprescindibile attuazione dell'art. 52 della Costituzione, né che

la vigente configurazione dell'obiezione di coscienza rappresenti

l'unico possibile equilibrio, conforme alla Costituzione, tra le

esigenze individuali e quelle collettive che si esprimono

nell'obbligo del servizio militare, obbligo configurabile dalla legge

in ordine tanto ai "modi" quanto ai "limiti" del suo assolvimento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante "Norme

per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza", così come

modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, limitatamente alle

seguenti parti:

articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "essere ammessi

a", comma 2 ("I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti

ad una concezione generale della vita basata su profondi

convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal

soggetto.") e comma 3, limitatamente alla parola "comunque";

articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "entro 60 giorni

dall'arruolamento", e comma 2 ("Gli abili ed arruolati, ammessi al

ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla

legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal

comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro

il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.");

articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: "sentito il

parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei

motivi addotti dal richiedente";

articolo 4;

articolo 8, comma 6, limitatamente alle parole: ", sentita, nei

casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'articolo

4"; richiesta dichiarata legittima con ordinanza dell'11-13 dicembre

1996 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la

Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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