Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1993

Altra decisione · depositata il 04/02/1993 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (Disciplina

organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), iscritto al

n. 49 del registro referendum;

Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Udito l'avv. Massimo Severo Giannini per il presentatore Giovanni

Negri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata da Negri Giovanni, Becchi Ada, Dutto Mauro,

Calderisi Giuseppe e Lavaggi Ottavio il 13 gennaio 1992 sul seguente

quesito: "Volete che siano abrogati gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

16, 17 e 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64 recante: "Disciplina

organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno?".

Con ordinanza del 15 dicembre 1992, l'ufficio centrale, verificata

la regolarità della richiesta, l'ha dichiarata legittima.

2. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'ufficio

centrale, il presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13

gennaio 1993 per la conseguente deliberazione, dandone regolare

comunicazione.

Il presentatore Giovanni Negri, rappresentato e difeso dall'avv.

prof. Massimo Severo Giannini, ha depositato memoria nella quale

chiede che questa Corte rinvii la decisione, in quanto la legge 19

dicembre 1992, n. 488 (che ha convertito in legge, con modificazioni,

il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415), pur disponendo

l'abrogazione delle norme oggetto della richiesta referendaria,

contiene tuttavia una delega al Governo per provvedere alla

riorganizzazione delle strutture operanti per il Mezzogiorno, con

conseguente opportunità di attendere che il Governo eserciti detta

delega.

3. - Nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 è stato udito

l'avv. prof. Massimo Severo Giannini, il quale non ha insistito per

il rinvio della decisione e, quanto all'ammissibilità del referendum, si è rimesso alle determinazioni di questa Corte. Considerato in diritto

1. - Oggetto della richiesta di referendum abrogativo in esame -

sulla cui ammissibilità questa Corte è chiamata a pronunciarsi -

sono gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1°

marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario

nel Mezzogiorno).

Gli artt. da 1 a 8 costituiscono l'intero titolo I della legge

(Obiettivi ed organizzazione del nuovo intervento straordinario nel

Mezzogiorno) e disciplinano la programmazione dell'intervento e gli

organismi ed enti che devono concorrere ad attuarlo; gli artt. 16, 17

e 18 sono a loro volta inseriti alla fine del titolo II (Disposizioni

agevolative per le attività produttive e norme finanziarie) e

contengono, rispettivamente, disposizioni riguardanti il personale

(degli organismi dell'intervento straordinario), disposizioni finali

e transitorie e disposizioni finanziarie.

Gli artt. da 9 a 15, non investiti dalla richiesta di referendum,

prevedono, invece, una serie di incentivi ed agevolazioni di varia

natura per le attività produttive.

La richiesta deve essere ammessa.

Il quesito referendario coinvolge, infatti, come s'è visto, un

complesso normativo riconducibile ad una matrice razionalmente

unitaria e possiede quindi i necessari requisiti di chiarezza,

omogeneità ed univocità (individuati da questa Corte sin dalla

sentenza n. 16 del 1978), mirando essenzialmente alla soppressione

dell'intervento straordinario, così come disciplinato dalla legge in

esame, e degli organismi preposti alla sua attuazione.

Né è dato ravvisare alcuna delle altre cause ostative

all'ammissibilità dei referendum, previste espressamente nell'art.

75, secondo comma, della Costituzione o desumibili dall'ordinamento

costituzionale.

2. - Nel corso dell'attuale giudizio è sopravvenuta la legge 19

dicembre 1992, n. 488 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge

1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento

straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle

attività produttive), la quale, all'art. 4, così dispone: "Ferme

restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 1, della

legge 1° marzo 1986, n. 64, e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993

delle norme di cui all'art. 17, commi 1 e 10, della legge medesima,

sono soppressi con decorrenza 1° maggio 1993 gli articoli 1, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della citata legge 1° marzo 1986, n. 64".

Ciò rilevato, ogni valutazione e decisione in ordine alla

incidenza di tale nuova normativa sul procedimento referendario

spettano, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr.

sentenze numeri 251 del 1975, 16 e 68 del 1978, 30 e 31 del 1980, 22

del 1981, 35 del 1985), all'ufficio centrale per il referendum ai

sensi dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970. Da tale indirizzo

giurisprudenziale la Corte non ha motivo di discostarsi, tanto più

che nella fattispecie la norma abrogatrice avrà effetto, come s'è

visto, soltanto dal 1° maggio 1993.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della

legge 1° marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento

straordinario nel Mezzogiorno), dichiarata legittima con ordinanza

del 15 dicembre 1992 dall'ufficio centrale per il referendum

costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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