Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1976

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/02/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi 27 Ottobre

1966, n. 910 (provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel

quinquennio 1966-1970) e successive modificazioni; 14 agosto 1971, n.

817 (disposizioni per il finanziamento delle provvidenze per lo

sviluppo della proprietà coltivatrice); 20 ottobre 1971, n. 912

(finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del

centro-nord per l'anno finanziario 1971); e 6 dicembre 1971, n. 1044

(piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il

concorso dello Stato), promosso con ricorso del Presidente della Giunta

provinciale di Bolzano, notificato il 19 febbraio 1972, depositato in

cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi

1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1975 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Umberto Coronas, per la Provincia di Bolzano, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso del 19 febbraio 1972 la Provincia autonoma di

Bolzano rappresentata e difesa dall'avv. prof. Giuseppe Guarino ha

chiesto a questa Corte di voler dichiarare, per contrasto con gli artt.

5, nn. 5, 6, 21, 25 e 26; e 39, nella parte in cui istituisce l'art. 68

ter, della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e per contrasto

con l'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5,

l'illegittimità costituzionale delle leggi 27 ottobre 1966, n. 910, 14

agosto 1971, n. 817, 20 ottobre 1971, n. 912 e 6 dicembre 1971, n.

1044.

Nel relativo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, che a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato ha

eccepito l'inammissibilità ed in subordine la non fondatezza del

ricorso ed ha avanzato le conseguenti richieste.

2. - Ha sostenuto, anzitutto, la Provincia ricorrente che le

quattro leggi denunciate prevedono una vasta gamma di interventi

statali in materia di competenza locale e contengono "una serie di

norme dirette a coordinare gli interventi statali con quelli regionali

nei settori interessati", prevedendo allo scopo l'esplicazione diretta

delle competenze legislative ed amministrative delle Regioni in

materia, la partecipazione degli organi regionali alla elaborazione dei

programmi, la stessa predisposizione dei programmi medesimi, e

l'erogazione, a favore delle Regioni o di enti in esse operanti, di

sovvenzioni e finanziamenti statali. E però tali leggi non contengono

alcun rifermento alle province autonome del Trentino-Alto Adige, dotate

di proprie competenze legislative ed amministrative, a carattere

primario, nelle materie medesime.

Orbene, codeste leggi, sempre che si ritenga che vincolino la

Provincia di Bolzano al di là dei limiti di cui al preambolo dell'art.

4 della legge costituzionale n. 5 del 1948, sarebbero in contrasto con

l'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1971 e con l'art. 13 della

legge costituzionale n. 5 del 1948 secondo cui alla Provincia spetta la

competenza legislativa ed amministrativa nelle seguenti materie:

urbanistica e piani regolatori (n. 5); tutela del paesaggio (n. 6);

agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed

ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie

sperimentali, servizi antigrandine, bonifica (n. 21); assistenza e

beneficenza pubblica (n. 25), e scuola materna (n. 26).

Secondo la Provincia ricorrente, poi, sarebbero costituzionalmente

illegittime, perché poste in violazione del citato art. 68 ter dello

Statuto e dei principi in tema di finanziamento degli enti territoriali

costituzionali, le parti delle dette leggi in cui essa Provincia, in

materia di competenza alla stessa riservata, è esclusa dalla

ripartizione dei fondi tra le Regioni, e in cui è disposta

l'erogazione dei mezzi finanziari statali a vantaggio di soggetti ed

enti operanti nell'ambito dei settori di competenza provinciale

riservata, e non a favore della Provincia affinché essa possa

impiegarli in base alle sue scelte politico-discrezionali.

3. - Ha osservato, in contrario, l'Avvocatura generale dello Stato

che nella specie mancano radicalmente i presupposti per la richiesta

declaratoria di illegittimità costituzionale.

Le nuove norme costituzionali di cui si è lamentata la lesione,

infatti, non potrebbero mai applicarsi immediatamente alle materie

disciplinate dalle leggi denunciate e pertanto queste, almeno fino

all'emanazione delle indispensabili norme di attuazione, dovrebbero

continuare a trovare applicazione.

E ove mai alcune di tali norme costituzionali, fossero ritenute

d'immediata applicazione, non sarebbe configurabile la questione di

legittimità costituzionale proposta dalla Provincia perché il

contrasto si risolverebbe in base ai principi della successione delle

norme nel tempo e gli interessi della Provincia costituzionalmente

garantiti dovrebbero essere tutelati contro i concreti atti delle

autorità statali che si ritenessero lesivi delle competenze riservate

alla Provincia stessa.

4. - All'udienza del 26 novembre 1975 per la Provincia ricorrente

l'avv. Umberto Coronas e per la Presidenza del Consiglio dei ministri

l'avv. Giorgio Azzariti hanno insistito nelle precedenti e rispettive

ragioni e richieste. Considerato in diritto :

1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Provincia

autonoma di Bolzano assume che siano costituzionalmente illegittime per

contrasto con gli artt. 5, nn. 5, 6, 21, 25, e 26, e 68 ter (istituito

con l'art. 39) della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e con

l'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, le leggi:

27 ottobre 1966, n. 910 (provvedimenti per lo sviluppo

dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) e successive modificazioni;

14 agosto 1971, n. 817 (disposizioni per il finanziamento delle

provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice); 20 ottobre

1971, n. 912 (finanziamento degli interventi straordinari nelle zone

depresse del centro-nord per l'anno finanziario 1971); e 6 dicembre

1971, n. 1044 (piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido

comunali con il concorso dello Stato).

2. - Nell'intestazione del ricorso e nelle conclusioni si

denunciano come costituzionalmente illegittime le dette quattro leggi e

quindi tutte le norme di ciascuna di esse.

Senonché, nei due motivi vengono in sostanza mossi rilievi solo

relativamente ad alcune parti di codeste leggi. La Provincia

ricorrente, infatti, in motivazione, si riporta alle "norme dirette a

coordinare gli interventi statali con quelli regionali nei settori

interessati", (ed in particolare agli artt. 38, 39, 53 e 54 della legge

n. 910 del 1966; 1, 2, 4, 5 e 6 della legge n. 1044 del 1971; 4 della

legge n. 817 del 1971; e 1 e 2 della legge n. 912 del 1971) e mette in

evidenza che "alcun riferimento contengono i testi normativi sopra

indicati alle provincie autonome del Trentino-Alto Adige, dotate di

proprie competenze legislative ed amministrative, a carattere primario,

nelle materie medesime" (primo motivo); ed aggiunge che le disposizioni

delle citate quattro leggi sarebbero incostituzionali "nella parte in

cui escludono dalla ripartizione dei fondi tra le Regioni la Provincia

di Bolzano, in materia di competenza ad essa riservata (cfr. artt. 2

legge n. 912/1971; 1 e 2 legge n. 1044/1971); sia per la parte in cui

dispongono l'erogazione dei mezzi finanziari statali non a favore della

Provincia... bensì direttamente a vantaggio di soggetti ed enti

operanti nell'ambito dei settori di competenza... provinciale riservata

(cfr. artt. 22, 32, 40, 54, 55 legge n. 910/1966; 2 legge n. 817 del

1971" (secondo motivo).

Per le indicate parti di dette leggi, poi non è evidenziato, e per

altro non esiste, un rapporto di essenzialità con le rimanenti parti

delle stesse leggi.

Si potrebbe, per ciò, ritenere che le questioni in effetti siano

prospettate nei termini specificati in motivazione.

3. - Le questioni, relative a norme di leggi statali emanate in

epoca anteriore all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1

del 1971, si fondano sul preteso contrasto di quelle norme con

disposizioni statutarie risultanti dalla legge costituzionale n. 5 del

1948 ovvero sostituite o istituite con la legge costituzionale n. 1 del

1971.

In particolare, le ripetute norme violerebbero, come si è sopra

ricordato, l'art. 5, nn. 5, 6, 21, 25 e 26 e l'art. 13 della legge

costituzionale n. 5 del 1948 (primo motivo) e l'art. 39 istitutivo

dell'art. 68 ter, della legge costituzionale n. 1 del 1971 e dei

principi in tema di finanziamento degli enti territoriali

costituzionali (secondo motivo).

Lo Stato, in sostanza, avrebbe legiferato in materie riservate con

la legge costituzionale n. 1 del 1971 alla competenza provinciale

primaria.

In considerazione di ciò (stando la Corte all'assunto della

Provincia ricorrente e prescindendo dalla valutazione del contenuto e

della portata delle disposizioni statutarie di raffronto), deve dirsi

qui operante il principio di continuità di cui allo art. 92 dello

Statuto speciale (ed ora all'art. 105 del t.u. del 1972) secondo il

quale "nelle materie attribuite alla comptenza della regione o della

provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi

regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato". E deve

ritenersi correlativamente che la competenza legislativa statale è

limitata non dall'esistenza delle disposizioni statutarie invocate

dalla provincia ricorrente ma dal concreto esercizio della potestà

legislativa della Provincia stessa su ciascuna delle materie ad essa

attribuite.

E per tanto il ricorso risulta inammissibile per difetto di

interesse.

4. - Ulteriore conseguenza di quanto precede è che non rileva il

fatto che, a proposito della legge di cui si tratta, la competenza

legislativa provinciale specificamente invocata dalla ricorrente possa

non confliggere con quella spettante allo Stato, stante che quelle

leggi sarebbero relative ad interventi difettanti solo di coordinamento

con le attribuzioni della Provincia; ed altresì il fatto che

relativamente ad una legge (la n. 1044 del 1971), almeno di una delle

competenze provinciali (e cioè di quella in materia di scuola materna)

non sarebbe ipotizzabile una invasione, stante che la materia degli

asili-nido è distinta da quella della scuola materna e neppure vi

rientra come specie a genere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe proposto in

riferimento agli artt. 5, nn. 5, 6, 21, 25, e 26, e 68 ter (istituito

con l'art. 39) della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e con

l'art. 13 della legge costituzionale 26 novembre 1948, n. 5, dalla

Provincia di Bolzano nei confronti: della legge 27 ottobre 1966, n.

910 (provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio

1966-1970) e successive modificazioni;

della legge 14 agosto 1971, n. 817 (disposizioni per il

finanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà

coltivatrice);

della legge 20 ottobre 1971, n. 912 (finanziamento degli interventi

straordinari nelle zone depresse del centro-nord per l'anno finanziario

1971); e

della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (piano quinquennale per

l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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