Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1966

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/04/1966 · relatore Nicola Jaeger

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, da n. 2664 a n. 2666, e

18 dicembre 1952, da n. 3104 a n. 3110, promosso con ordinanza emessa

il 26 maggio 1964 dalla Corte d'appello di Cagliari nel procedimento

civile vertente tra Dussoni Maria, l'Ente per la trasformazione

fondiaria e agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.) ed il Ministero

dell'agricoltura e foreste, iscritta al n. 156 del Registro ordinanze

1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 del

26 settembre 1964.

Visti gli atti di costituzione di Dussoni Maria, dell'E.T.F.A.S. e

del Ministero dell'agricoltura e foreste;

udita nell'udienza pubblica del 2 febbraio 1966 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per la Dussoni, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'E.T.F.A.S. ed il

Ministero dell'agricoltura e foreste.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione notificato il 7 aprile 1953 la signora Maria

Dussoni vedova Arangino conveniva davanti al Tribunale di Cagliari

l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna

(E.T.F.A.S.) ed il Ministero dell'agricoltura e foreste, chiedendo che

- previa rimessione alla Corte costituzionale per la dichiarazione di

illegittimità costituzionale di tre decreti 29 novembre e di sette

decreti 18 dicembre 1952 del Presidente della Repubblica - l'Ente

convenuto fosse condannato alla restituzione di numerose proprietà

terriere espropriate ad essa attrice a favore dello stesso Ente

mediante i decreti suddetti, che l'attrice asseriva viziati da eccesso

di delega rispetto alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernendo

vaste estensioni boschive non comprese nei limiti previsti dall'art. 5

della legge stessa, perché situate ad elevata altitudine e in gran

parte insuscettibili di trasformazione agraria e gravate da vincolo

idrogeologico.

Il Tribunale, ritenuta manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale, rigettava la domanda della attrice e

condannava questa nelle spese, con sentenza 17 maggio-24 luglio 1963.

La Corte d'appello di Cagliari, cui fece ricorso l'attrice con atto

notificato il 20 ottobre 1963, ha riconosciuto invece parzialmente

fondata la doglianza della signora Dussoni, e con ordinanza emessa il

26 maggio 1964 ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte,

per il giudizio sulla legittimità costituzionale dei decreti sopra

indicati.

L'ordinanza veniva notificata alle parti ed al Presidente del

Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere; per

disposizione del Presidente della Corte costituzionale essa era quindi

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 26 settembre

1964, n. 238.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell'agricoltura e delle

foreste e l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna

(E.T.F.A.S.), rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello

Stato, nonché la signora Maria Dussoni vedova Arangino.

Il Ministero e l'E.T.F.A.S. concludevano perché la questione di

legittimità costituzionale fosse dichiarata infondata. Nelle deduzioni

depositate il 15 ottobre 1964 a sostegno di tali conclusioni

l'Avvocatura generale dello Stato rileva che, secondo le vedute della

Corte di appello di Cagliari, il combinato disposto degli articoli 5

della legge n. 841 del 1950 e 7 della legge n. 333 del 1951

attribuirebbe al legislatore delegato un potere vincolato e non

discrezionale. A parere dell'Avvocatura, che si richiama al testo di

una sentenza della Corte costituzionale (n. 66 del 1957), il Governo

disporrebbe invece in siffatti casi di una larga discrezionalità,

deducibile dalle espressioni usate negli atti legislativi. Essa

aggiunge poi alcuni rilievi, che concernono il merito, l'entità

dell'esproprio e la natura e la posizione delle superfici boschive

espropriate.

La difesa della signora Dussoni-Arangino dà atto nelle proprie

deduzioni, che recano la data del 2 ottobre 1964, che la Corte di

appello aveva dichiarato manifestamente infondata la questione

concernente l'esproprio di terreni soggetti al vincolo idrogeologico;

essa rileva però che la Corte stessa ha ritenuto che l'art. 5 della

"legge stralcio", consentendo soltanto l'esproprio dei boschi "in

pianura o in lieve pendio", pone un limite oggettivo alla facoltà del

legislatore delegato, la quale non avrebbe potuto quindi essere

esercitata nei casi in cui, come nella specie, i terreni assoggettati

allo scorporo presentassero una pendenza variabile dal 20 al 40 per

cento. Afferma infine che da un certificato dell'Ispettorato

dipartimentale del Corpo forestale della Provincia di Nuoro, prodotto

in giudizio e richiamato nell'ardinanza della Corte di appello,

risulterebbe che gran parte, se non la totalità, della superficie

boschiva espropriata è costituita da terreni impervi e con forte

pendenza.

Chiede di conseguenza che la Corte costituzionale voglia dichiarare

incostituzionali i decreti presidenziali denunciati.

In data 20 gennaio 1966 le parti hanno depositato le loro memorie,

nelle quali ribadiscono gli argomenti già esposti. L'Avvocatura

generale dello Stato insiste sul punto che il potere degli Enti di

riforma e del legislatore delegato è discrezionale, tanto a norma

della c.d. "legge stralcio", quanto secondo la "legge Sila"; e

sostiene, in punto di fatto, che la espropriazione' a danno della

signora Dussoni comprese soltanto 64 ha. di terreni boschivi, vale a

dire una percentuale dell'1,40 per cento del totale, corrispondente ad

Ha. 4.566: si trattava pertanto di insulae boscose sperdute in una

estensione enorme, la cui esenzione dall'esproprio avrebbe pregiudicato

gravemente le finalità della riforma.

La difesa della Dussoni-Arangino riafferma invece che le furono

espropriati ben ha. 231.31.04 di boschi (oltre ad ha. 33.99.68 di

colture equiparate), siti in una delle zone più impervie e scoscese

della Sardegna, aventi pendenze variabili dal 20-25 per cento al 30-35

per cento, e perfino al 40 per cento, e soggetti a vincolo

idrogeologico per ha. 64.80.80. Contesta poi che la legge conferisca

all'Ente espropriante la illimitata valutazione discrezionale da esso

pretesa ed esercitata al punto, da ritenere in "lieve pendio" terreni

aventi una pendenza dal 20 al 40 per cento. Essa conclude, pertanto,

contestando non solo la interpretazione attribuita dall'Avvocatura

dello Stato alle norme vigenti ed alla sentenza della Corte

costituzionale già ricordata, ma anche i dati di fatto, quantitativi e

qualitativi, concernenti i beni espropriati ed insistendo nelle

conclusioni già formulate.

Nella udienza pubblica del 2 febbraio 1966 i difensori delle parti

hanno illustrato oralmente gli argomenti addotti nelle deduzioni e

nelle memorie scritte. Considerato in diritto :

L'Avvocatura generale dello Stato e la difesa della signora Maria

Dussoni vedova Arangino hanno insistito, tanto nelle memorie scritte

quanto nel corso della discussione orale, sui dati di fatto concernenti

i caratteri dei beni oggetto della espropriazione, sulle loro misure e,

in particolare, sul grado di pendenza dei terreni espropriati.

Nella ordinanza di rimessione la Corte di appello di Cagliari non

ha omesso di dare atto espressamente che "nella specie, risulta che non

pochi dei terreni boschivi espropriati hanno una pendenza che varia dal

20-25 al 30-35 e 40 per cento", richiamando un certificato

dell'Ispettorato dipartimentale del Corpo forestale della Provincia di

Nuoro in data 10 aprile 1953.

La stessa Corte ha pure aggiunto una propria valutazione

conclusiva, osservando che "trattasi, evidentemente, di pendenze per

cui, anche ammesso un certo grado di discrezionalità di apprezzamento

da parte del legislatore delegato, è da escludere, nel modo più

assoluto, la qualificazione di lievi".

La soluzione del quesito sulla legittimità del provvedimento del

legislatore delegato dipende pertanto esclusivamente dalla

interpretazione della norma contenuta nell'art. 5 della legge 21

ottobre 1950, n. 841 (così detta legge "stralcio"), redatta nei

termini seguenti: "Sono, di regola, esclusi dall'esproprio i boschi.

L'Ente ha tuttavia facoltà di espropriare i boschi in pianura o in

lieve pendio, suscettibili di trasformazioni agrarie ed esenti dal

vincolo idrogeologico".

A quanto risulta dagli atti di causa, riguardo al vincolo

idrogeologico non è sorta questione; si è discusso ampiamente,

invece, a proposito del concetto di boschi "in lieve pendio",

considerato dalla legge come equiparabile - ai fini della

espropriazione - a quello di boschi "in pianura".

Dal testo legislativo si ricava che la regola è data dalla

esclusione della espropriazione dei boschi in genere, mentre sono

ammessi - in via di eccezione alla regola stessa - procedimenti

espropriativi concernenti alcuni tipi di boschi in pianura. Questo

termine avrebbe potuto però essere interpretato alla lettera, come

richiedente un perfetto livellamento della superficie boschiva,

raramente esistente in natura; e perciò la legge ha voluto equiparare

ai boschi in piano quelli che si presentassero in "lieve pendio",

sempre che fossero "suscettibili di trasformazioni agrarie".

Poiché si tratta di eccezioni, è fin troppo evidente che

l'interprete è tenuto ad intendere queste norme nel modo più

rigoroso, e quindi a considerare "lieve" solo quella pendenza,

calcolata rispetto all'estensione del bosco, che si discosti in misura

minima dal piano e consenta la trasformazione agraria.

Quel "certo grado di discrezionalità di apprezzamento da parte del

legislatore delegato", di cui fa parola la ordinanza della Corte di

appello, può essere consentito, ma solo entro i limiti tracciati dalle

osservazioni esposte fin qui e conseguenti al carattere del

provvedimento, eccezionale rispetto alla regola, che in via generale

esclude i boschi dalla espropriazione. Né occorre soffermarsi sui

motivi di tale esclusione, che risponde alla esigenza di salvare quanto

più è possibile il patrimonio forestale, tanto più nei casi in cui

il giudice di merito ritenga di escludere la possibilità o la

convenienza della trasformazione agraria, in base al disposto dell'art.

5 della c.d. legge stralcio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, nn. 2664 a 2666, e 18

dicembre 1952, nn. 3104 a 3110, in relazione all'art. 5 della legge 21

ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della

Costituzione, nelle parti in cui essi hanno compreso nella quota da

espropriare alla signora Maria Dussoni vedova Arangino anche terreni

boschivi con pendenze talmente elevate da non consentirne la

trasformazione agraria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari