Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1962 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 70 del T.U.

del 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), promosso con

ordinanza emessa il 24 marzo 1961 dal Pretore di Borgo S. Lorenzo nel

procedimento penale a carico di Casini Bruno, iscritta al n. 60 del

Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 124 del 20 maggio 1961.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 7 marzo 1962 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Presso la Pretura di Borgo S. Lorenzo pendeva procedimento penale a

carico di Casini Bruno per violazione dell'art. 70 del Codice della

strada, per aver guidato una trattrice agricola trainante una

trebbiatrice e relativo rimorchio con una lunghezza complessiva di

convoglio di m. 23, e senza che le operatrici agricole trainate fossero

munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice stessa. Il

Pretore, con ordinanza del 24 marzo 1961, a seguito dei rilievi fatti

dall'interessato in base alla circolare 8 luglio 1959 del Ministro dei

lavori pubblici, la quale disponeva una deroga, per il periodo della

trebbiatura, alle condizioni prescritte per il traino dall'art. 70,

sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale in ordine

alla parte di questa norma concernente la potestà di deroga concessa

all'autorità amministrativa. Riferendosi agli artt. 70 e 76 della

Costituzione, l'ordinanza prospetta il dubbio che l'art. 70 del Codice

stradale, nel consentire di derogare alle disposizioni legislative in

materia di traino, abbia attribuito all'autorità amministrativa una

funzione di carattere legislativo. Secondo la stessa ordinanza, né

l'art. 70, né altre norme del Codice stradale e del suo regolamento

esecutivo enunciano i criteri, i limiti, le modalità cui dovrebbe

essere subordinata la concessione delle deroghe, con la conseguenza che

tale facoltà di deroga verrebbe esercitata senza controlli e limiti, e

con la possibilità di modificare anche la norma legislativa,

realizzandosi così, ad opera dell'autorità amministrativa, una

funzione sostanzialmente legislativa.

L'ordinanza del Pretore, regolarmente notificata e comunicata, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1961, n. 124.

Il 19 aprile 1961 si è costituito in giudizio, con atto di intervento

e deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Nelle sue deduzioni l'Avvocatura ritiene che il precetto dello

impugnato art. 70 dovrebbe intendersi nei termini seguenti: "È vietato

il traino su strada, per mezzo di trattrici agricole di più macchine

agricole se queste non siano provviste di dispositivi di frenatura

comandati dalla trattrice o se la lunghezza del convoglio superi i m.

14, 'salvo che tale traino sia eccezionalmente autorizzato' ".

L'Avvocatura si sofferma, inoltre, a considerare i motivi per i

quali la potestà di concedere la deroga sarebbe stata disposta e i

gravi danni che, in difetto, avrebbe potuto subire in pratica la

agricoltura. Si conclude chiedendo che si dichiari non fondata la

proposta questione di legittimità costituzionale. Considerato in diritto :

L'affermazione dell'ordinanza, secondo la quale l'art. 70 del

Codice stradale, col dare all'autorità amministrativa potestà di

accordare deroghe alle disposizioni in esso contenute, sarebbe in

contrasto con gli artt. 70 e 76 della Costituzione, non ha fondamento.

La norma impugnata non ha attribuito all'autorità amministrativa, come

nell'ordinanza si assume, funzioni di carattere legislativo, e le

invocate norme della Costituzione non possono riguardare la materia in

esame. Fra le molteplici esigenze del traffico stradale, il T.U. del

15 giugno 1959, n. 393, ha dovuto prendere in considerazione quella

relativa alla circolazione delle trattrici agricole; e poiché la

sicurezza del traffico può subire notevoli intralci e pericoli dalla

circolazione di trattrici trainanti più macchine operatrici, la norma

dell'impugnato art. 70 ha inteso, appunto, disporre limiti a detta

circolazione: limiti che riguardano i dispositivi di frenatura, da

comandarsi dalla stessa trattrice, e la lunghezza del convoglio, che

normalmente non dovrebbe superare i metri quattordici. Ma poiché era

prevedibile, per la stessa qualità e destinazione dei veicoli cui

queste disposizioni si riferivano, che si sarebbero presentate

circostanze ed esigenze particolari tali da richiedere una qualche

modificazione alla disciplina in quel modo stabilita, lo stesso art.

70, evidentemente considerando come rispondenti soltanto a criteri

normali e generalissimi le limitazioni da esso disposte, ha dato

facoltà all'Amministrazione di provvedere in modo diverso in caso di

necessità. Con ciò l'art. 70 non ha fatto altro che procedere ad una

attribuzione di competenza amministrativa al fine di soddisfare

esigenze particolari del settore agricolo, valutabili per loro natura

secondo criteri tecnici e contingenti. La stessa norma stabilisce che

le relative disposizioni siano emanate su richiesta del Ministero

dell'agricoltura e foreste, vale a dire a seguito di una concreta

valutazione delle particolari necessità dei lavori agricoli, e inoltre

con provvedimento di altro Ministero, competente nella materia del

traffico.

Pertanto, il precetto dell'art. 70 del Codice stradale contiene in

se stesso la delimitazione del suo contenuto, e deve intendersi, anche

dal punto di vista penale, nel senso che i conduttori delle trattrici

hanno l'obbligo di attenersi alle caratteristiche in via generale

fissate in detto articolo, ovvero a quelle che l'autorità

amministrativa, in virtù della stessa norma, eventualmente stabilisca

in riguardo a particolari esigenze e nell'interesse dell'agricoltura.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 70 del T.U. del 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada),

proposta con ordinanza del 24 marzo 1961 del Pretore di Borgo S.

Lorenzo, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINOPAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNICASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI

- ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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