Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1961

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/06/1961 · relatore Nicola Jaeger

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 3 aprile 1959,

recante "Agevolazioni per l'ammasso volontario di vini, mosti ed uve da

mosto", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione

siciliana, notificato l'11 aprile 1959, depositato nella cancelleria

della Corte costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto al n. 9 del

Registro ricorsi 1959.

Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione

siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 26 aprile 1961 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

uditi il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per il

ricorrente, e gli avvocati Leopoldo Piccardi e Giuseppe Guarino, per il

Presidente della Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato in data 11 aprile 1959 al Presidente della

Regione siciliana e depositato nella cancelleria di questa Corte il 18

aprile 1959, il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana ha

impugnato la legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del

3 aprile 1959, recante "Agevolazioni per l'ammasso volontario di vini,

mosti e uva da mosto", comunicata il 6 aprile 1959 al Commissario

dello Stato agli effetti dell'art. 28 dello Statuto siciliano. Del

deposito del ricorso nella cancelleria è stata data notizia nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 24 aprile 1959, e nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 30 aprile 1959,

dal Presidente della Corte costituzionale.

Nel ricorso si osserva che il primo comma dell'art. 3 della legge

impugnata autorizza, per l'esercizio in corso (1958-59), la complessiva

spesa di 275 milioni, e che nel secondo comma, invece, si dispone che

l'onere viene fronteggiato "mediante iscrizione nello stato di

previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario

1959-60". Secondo il ricorrente si avrebbe violazione dell'art. 81

della Costituzione, anche per la mancanza di ogni precisazione del

capitolo sul quale dovrebbe far carico la spesa. Si conclude, quindi,

perché sia dichiarata la illegittimità costituzionale dell'intera

legge.

Il Presidente della Regione siciliana si costituiva in giudizio

mediante deposito delle deduzioni in cancelleria in data 8 maggio 1959,

contestando in via pregiudiziale la competenza della Corte

costituzionale, perché il giudizio sui ricorsi proposti dallo Stato

contro le leggi siciliane deve ritenersi riservato alla competenza

esclusiva dell'Alta Corte per la Regione siciliana. Nel merito, la

difesa della Regione contesta gli argomenti addotti nel ricorso,

osservando che l'art. 81 si limita a stabilire che "ogni altra legge

che importa nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi

fronte"; aggiunge che la legge impugnata ottempera a tale adempimento,

indicando che l'onere viene fronteggiato mediante iscrizione nel

bilancio della spesa della Regione siciliana, rubrica "agricoltura", e

che tale indicazione deve ritenersi sufficiente, essendo preclusa ogni

ulteriore indagine di merito, una volta che non sì contesta

l'esistenza della rubrica; in quanto, poi, agli esercizi futuri,

afferma che corrisponde alla prassi normale che la specificazione dei

capitoli sia operata dalla legge di approvazione del bilancio.

Conclude, pertanto, perché il ricorso sia dichiarato inammissibile e

irricevibile e subordinatamente respinto perché infondato.

In data 26 novembre 1959 la difesa dello Stato ha depositato una

memoria, nella quale - dopo aver affermato che il testo dell'art. 3

della legge impugnata subì notevoli modificazioni nel corso dell'iter

legislativo - si formulano diverse ipotesi sul significato da

attribuire alle sue disposizioni, per concludere che, quale che sia la

interpretazione accolta, esse sono sicuramente in contrasto con la

norma contenuta nell'art. 81 della Costituzione.

La difesa della Regione ha depositato una memoria in data 13 aprile

1961, nella quale, dopo avere riaffermato la tesi della incompetenza

della Corte costituzionale, aggiungendo che la propria costituzione nel

presente giudizio non implica acquiescenza alla tesi dell'assorbimento

da parte della Corte costituzionale della competenza dell'Alta Corte

per la Sicilia, espone la seguente premessa di fatto.

Essa afferma che la legge 12 maggio 1959, n. 22, autorizzava

complessivamente, per l'esercizio in corso, una spesa di 275 milioni e

stabiliva che ai predetti oneri si facesse fronte mediante iscrizione

nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio

finanziario 1959-60, rubrica "agricoltura". La legge 8 gennaio 1960, n.

4, che ha approvato il bilancio per l'esercizio 1959-60, ha previsto lo

stanziamento di queste somme con appositi capitoli nn. 640 e 641 della

parte straordinaria; e questa legge non è stata impugnata.

Ciò premesso, la difesa della Regione aggiunge che i fondi di cui

a tali capitoli sono stati integralmente erogati e che i capitoli

stessi sono stati di conseguenza eliminati dal bilancio successivo. E

poiché la legge 12 maggio 1959, n. 22, ha avuto esecuzione per intero

ed ha esaurito i suoi effetti, sarebbe venuto a cessare ogni interesse

concreto e attuale del ricorrente ad ottenere la eliminazione della

legge impugnata. L'eventuale accertamento della illegittimità

costituzionale di questa legge non produrrebbe l'automatica caducazione

del bilancio e delle erogazioni, ma farebbe sorgere soltanto una causa

di invalidità successiva di questi atti, che di per sé non potrebbe

incidere né sulla loro esistenza, né sulla loro efficacia.

Sulla considerazione del fatto che la legge è entrata in vigore il

30 maggio 1959, la difesa della Regione sostiene che, secondo la

volontà della legge, l'inciso "esercizio in corso" significava in

realtà quello 1959-60. Pertanto, la questione di costituzionalità

dovrebbe essere impostata nei seguenti termini: se una legge possa

autorizzare delle spese per il futuro, provvedendo alla copertura con

la semplice autorizzazione alla iscrizione delle somme nei

corrispondenti bilanci futuri. Senonché, sempre secondo la difesa

della Regione, non sarebbe necessario affrontare ai fini della causa

un problema così complesso, trattandosi di un caso di specie nel

quale la Regione avrebbe utilizzato l'unico espediente, tecnicamente

corretto e costituzionalmente ineccepibile, a sua disposizione.

Le stesse conclusioni sono state ribadite all'udienza, nel corso

della discussione orale. Considerato in diritto :

1. - La difesa della Regione ha ritenuto opportuno riproporre in

questo giudizio la tesi della incompetenza della Corte costituzionale

rispetto a tutte le controversie già demandate al giudizio dell'Alta

Corte per la Regione siciliana, e l'ha svolta ampiamente nella

discussione orale, con l'aggiunta di nuovi profili, non tutti

rigorosamente giuridici. La difesa dello Stato ha replicato

richiamando il carattere temporaneo della competenza dell'Alta Corte e

la necessità che l'organo di giurisdizione costituzionale sia unico e

identico per tutto lo Stato e non venga ad essere neppure frazionato

in più organi a struttura, almeno parzialmente, diversa.

La Corte, che ha risolto da tempo e ripetutamente la questione, non

può non richiamare la motivazione della sentenza n. 38 del 27 febbraio

1957 e riaffermare che il principio della unicità della giurisdizione

costituzionale, coessenziale alla struttura dello Stato, non tollera

deroghe o attenuazioni di alcun genere.

2. - Anche la eccezione di inammissibilità (o improcedibilità)

del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dalla

difesa della Regione, non può ritenersi fondata. Qualunque opinione si

voglia accogliere in tema di interesse ad agire rispetto ai giudizi di

legittimità costituzionale proposti in via principale, non è dubbio

che nella specie sussiste l'interesse dello Stato ad ottenere

l'accertamento della legittimità della legge impugnata e che la tesi,

secondo la quale tale interesse sarebbe venuto meno proprio perché la

Regione ha dato applicazione alla stessa legge, che era stata

denunciata come illegittima, non può essere accolta.

La Corte ha avuto già occasione di rilevare (sentenza n. 9 del 25

febbraio 1958, e precedenti ivi richiamati) che il termine di venti

giorni, di cui al primo comma dell'art. 29 dello Statuto della Regione

siciliana, ha carattere meramente ordinatorio e che, correlativamente,

il termine di trenta giorni, di cui al secondo comma dello stesso

articolo, crea non già un obbligo perentorio di promulgazione e

pubblicazione immediata, ma soltanto una facoltà della Regione di

promulgare e pubblicare la legge anche in pendenza del proposto

giudizio di legittimità; ha soggiunto che mentre da un lato

l'esercizio di tale facoltà rientra nell'apprezzamento, e, quindi,

nella responsabilità degli organi della Regione, la successiva

decisione della Corte, che eventualmente dichiari la illegittimità

costituzionale della legge, opera giuridicamente nella pienezza dei

suoi effetti, del tutto identici a quelli che avrebbe, se la

promulgazione e la pubblicazione non fossero avvenute.

3. - Nel merito, la difesa della Regione ha sostenuto che l'inciso

"esercizio in corso" contenuto nel primo comma dell'art. 3 della legge

impugnata deve essere interpretato come riferito all'esercizio 1959-60,

posto che la legge stessa non avrebbe potuto trovare concreta

attuazione prima del 30 giugno 1959. La Corte non ritiene di poter

accogliere una interpretazione correttiva del genere, neppure se si

trattasse, come fu detto all'udienza, di una svista del legislatore.

Il disegno di legge era stato presentato all'Assemblea dal

Presidente della Regione in data 19 dicembre 1958, riveduto e

presentato con la relazione dalla Commissione legislativa il 18 marzo

1959, approvato dall'Assemblea il 3 aprile 1959, rimanendo

costantemente immutata la formula, che faceva riferimento

all'esercizio in corso. Del resto, anche al momento della

promulgazione della legge (12 maggio 1959) mancavano quasi due mesi

all'inizio dell'esercizio 1959-60, per designare il quale l'uso del

termine "in corso" sarebbe stato assolutamente improprio.

Il vero è, però, che sussiste una patente violazione della norma

contenuta nell'art. 81 della Costituzione, comunque si interpreti

quell'inciso, perché la legge non indica in alcun modo con quali mezzi

si sarebbe dovuto far fronte alle spese occorrenti per applicare la

legge.

È esatta l'affermazione della difesa della Regione, che nella

legge di bilancio 8 gennaio 1960, n. 4, furono indicate ai capitoli 640

e 641, rubrica "agricoltura-interventi straordinari", le somme di lire

175 milioni per "contributi ai produttori di uve da mosto che

conferiscono l'uva o il mosto all'ammasso volontario presso consorzi,

cantine sociali e loro consorzi o enopoli e cantine sociali gestite

dall'Istituto regionale della vite e del vino" (con richiamo all'art. 1

della legge regionale 12 maggio 1959, n. 22) e di lire 100 milioni

quale "somma destinata per l'assunzione a carico della Regione delle

eventuali passività risultanti dal conto speciale previsto dal primo

comma dell'art. 11 della legge regionale 22 giugno 1957, n. 34" (con

richiamo all'art. 2 della legge suddetta, impugnata nel presente

giudizio). Senonché tali iscrizioni non solo non sarebbero mai

sufficienti a sanare la violazione della norma dell'art. 81 della

Costituzione, ma - se è vero che in base ad esse furono fatte anche le

erogazioni, come ha affermato la difesa della Regione - aggravano

ancor più, di fatto, quella violazione.

La Corte costituzionale ha avuto più volte occasione di precisare

il significato delle disposizioni dell'art. 81 della Costituzione. Ha

così chiarito che in tale articolo il quarto comma forma sistema con

il terzo, e che mentre quest'ultimo dispone che con la legge di

approvazione del bilancio non sì possono stabilire "nuovi tributi e

nuove spese", e cioè non si possono aggiungere spese e tributi a

quelli contemplati dalla legislazione sostanziale preesistente, il

quarto comma dispone che ogni legge sostanziale che importi "nuove o

maggiori spese" deve indicare i mezzi per farvi fronte, e cioè che non

possono emanarsi disposizioni, che importino per l'erario oneri di più

ampia portata rispetto a quelli derivanti dalla legislazione

preesistente, se non venga provveduto con legge sostanziale anche alla

indicazione dei mezzi destinati alla copertura dei nuovi oneri (sent.

n. 66 del 16 dicembre 1959).

Essa ha poi chiarito che l'obbligo del legislatore regionale di

indicare i mezzi di copertura di una nuova o maggiore spesa non può

ritenersi assolto mediante l'autorizzazione a iscrizioni nel bilancio

(sent. n. 16 del 23 marzo 1961). Tali iscrizioni non producono, e non

possono produrre, alcun effetto di per sé, ove non trovino

corrispondenza in una legge sostanziale che preveda la spesa, nonché i

mezzi per farvi fronte.

Infine, non merita accoglimento la tesi, secondo la quale la

mancata impugnazione della legge del bilancio da parte del Commissario

dello Stato importerebbe sanatoria dei vizi già denunciati da questo.

Se in un bilancio sono stati inclusi alcuni capitoli senza la

dovuta osservanza del disposto dell'art. 81, non è necessario

promuovere un'azione per impugnarli, né emettere una dichiarazione di

illegittimità di essi, proprio perché quella iscrizione, di per sé,

non determina alcuna modificazione dell'ordinamento giuridico.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della

Regione;

dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana il 3 aprile 1959, promulgata, in

pendenza del ricorso in questa sede, il 12 maggio 1959 (n. 22) e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 28, del

15 maggio 1959.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

PRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1961:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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