Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1960

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/05/1960 · relatore Giuseppe Cappi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto

presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4250, promosso con ordinanza emessa

il 22 gennaio 1958 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento

civile vertente tra De Gennaro Adelchi e la Sezione speciale per la

riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la

trasformazione agraria in Puglia e Lucania, iscritta al n. 18 del

Registro ordinanze 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 101 del 26 aprile 1958.

Udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1960 la relazione del

Giudice Giuseppe Cappi;

uditi gli avvocati Raffaele Resta e Giuseppe De Gennaro, per De

Gennaro Adelchi, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per l'Ente di riforma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con scrittura privata 15 settembre 1942, redatta dal notaio

Macchiagodena che la sottoscriveva come teste, premesso che il 15

aprile precedente il maggiore pilota della aeronautica Raffaele Pepe e

la sig.na Antonietta De Gennaro si erano scambiati solenne e formale

promessa di matrimonio, il sig. Adelchi De Gennaro, padre della

fidanzata, "donava" alla medesima quattro terreni di varia estensione,

concedendone immediatamente il pieno possesso e il godimento. Nella

stessa scrittura il sig. De Gennaro si impegnava a trasformare la

suddetta donazione, dichiarata "in riguardo al prossimo futuro

matrimonio, in rogito notarile, o al termine della guerra in corso, o,

quanto meno, a miglior occasione, costituendo detti beni immobiliari in

dote o in patrimonio della nascente famiglia".

Il successivo 12 dicembre 1942, la De Gennaro e il Pepe celebravano

il matrimonio.

Il 17 novembre 1948, con rogito Macchiagodena, il sig. De Gennaro

donava i suddetti appezzamenti di terreno alla figlia Antonietta,

irrevocabilmente e senza riserva alcuna, a titolo di costituzione in

patrimonio familiare, col possesso legale "da oggi, avendone di già la

donataria il possesso materiale".

Successivamente, in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n.

841, la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo

sviluppo e l'irrigazione delle Puglie, Lucania e Molise pubblicava

contro il sig. Adelchi De Gennaro un piano di espropriazione nel quale

la parte della proprietà De Gennaro soggetta all'esproprio stesso

veniva calcolata in base ad una estensione terriera comprensiva anche

dei circa 45 ha trasferiti alla figlia.

In seguito ad opposizione del De Gennaro, la Sezione specializzata

per la riforma fondiaria pubblicava, il 29 settembre 1952, un secondo

piano di esproprio, nel quale, in parziale accoglimento del reclamo

proposto, la quota da espropriare veniva ridotta per la natura boschiva

di una parte dei terreni, ma non si riconoscevano efficaci i due

suddetti atti di trasferimento di beni alla figlia e con decreto

presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4250, pubblicato nel supplemento

ord. della Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1953, i terreni

oggetto del piano passavano in proprietà all'Ente riforma, che per

mezzo di suoi agenti ne prendeva possesso, per una estensione di Ha

11.07.76.

Con citazione 4 aprile 1955, il De Gennaro conveniva davanti al

Tribunale di Larino la Sezione speciale dell'Ente di riforma chiedendo

che fosse dichiarato illegittimo il decreto presidenziale 28 dicembre

1952, n. 4250, perché emesso in violazione della delega legislativa,

in quanto non erano stati calcolati in decurtazione i beni

precedentemente donati. Di conseguenza si chiedeva che l'Ente venisse

condannato a restituire al sig. De Gennaro i terreni espropriati, oltre

al risarcimento dei danni.

Chiedeva inoltre il De Gennaro che, nella ipotesi che i terreni non

fossero rilasciati, l'Ente fosse condannato al risarcimento dei danni.

Secondo l'attore, il decreto presidenziale impugnato avrebbe dovuto

essere dichiarato illegittimo in toto, giacché, se si fossero esclusi

dalla sua proprietà i terreni donati alla figlia, la proprietà stessa

non avrebbe superato il limite minimo richiesto per l'esproprio.

La Sezione convenuta, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello

Stato, si costituiva in giudizio, opponendosi alla domanda, pur non

contestando, senza tuttavia ammetterla espressamente, la circostanza

che la De Gennaro era entrata in possesso e godimento dei terreni

attribuitile con i due atti suddetti subito dopo la stipulazione del

primo.

Con sentenza 30 dicembre 1955, il Tribunale di Larino respingeva la

domanda del De Gennaro condannandolo alle spese. Riteneva il Tribunale

che la scrittura privata 15 settembre 1942 doveva considerarsi

radicalmente nulla come donazione; e quanto all'atto pubblico 17

novembre 1948, esso non poteva dare efficacia alla scrittura

precedente, mentre, considerato a sé, non poteva ritenersi "donazione

in contemplazione di matrimonio" agli effetti della esenzione

dall'esproprio.

Con atto 4 marzo 1956, il De Gennaro proponeva appello alla Corte

di Napoli, insistendo nei motivi già dedotti e nelle conclusioni

formulate davanti al Tribunale, chiedendo inoltre che la questione di

legittimità del decreto presidenziale impugnato fosse rimessa al

giudizio della Corte costituzionale.

Con ordinanza 22 gennaio 1958, la Corte di appello di Napoli

provvedeva in conformità a tale richiesta.

Secondo la Corte d'appello, nessun dubbio poteva aversi, anzitutto,

sulla rilevanza della questione sollevata, mentre, a prescindere da

altri argomenti dedotti dal De Gennaro, la questione non poteva

ritenersi manifestamente infondata, dopo che la Corte costituzionale,

con la sentenza n. 78 del 1957, aveva riscontrato una differenza tra la

"donazione in contemplazione di matrimonio" prevista dalle leggi di

riforma fondiaria e la fattispecie disciplinata nel Codice civile (art.

785). Riconosceva la ordinanza che nel caso deciso con tale sentenza

l'atto formale di donazione, sebbene non vi facesse espresso

riferimento, era stato stipulato prima delle nozze, mentre, nella

fattispecie in esame, l'atto pubblico era stato posto in essere dopo il

matrimonio. Si doveva tuttavia considerare che la documentazione

offerta dall'appellante - pure se priva di autonoma rilevanza per

difetto di forma (scrittura privata 15 settembre 1942) - dimostrava

tuttavia che l'atto pubblico non aveva fatto "che sanzionare una

situazione sorta prima del matrimonio ed in considerazione di questo".

Notificata e pubblicata l'ordinanza nelle forme di rito, la Sezione

speciale dell'Ente di riforma e il De Gennaro si costituivano davanti a

questa Corte, presentando brevi deduzioni e successivamente più estese

memorie.

La Sezione speciale di riforma nelle sue argomentazioni difensive,

svolte dall'Avvocatura generale dello Stato, fa anzitutto richiamo alle

sentenze della Corte costituzionale 16 maggio 1957, n. 78 (causa

Cuttano), e 25 novembre 1958, n. 73 (causa Boscarelli). In queste

sentenze si era esaminata la questione della portata della espressione

"donazioni in contemplazione di matrimonio", contenuta nell'art. 20

della legge stralcio. Nel primo caso (Cuttano) si trattava di una

donazione che in fatto si dimostrava essere stata posta in essere

riguardo ad un determinato futuro matrimonio, per quanto l'atto formale

non contenesse menzione del matrimonio contemplato.

Nel secondo caso (Boscarelli) il padre donava congiuntamente ai tre

figli che "espressamente accettavano" alcuni immobili e si aggiungeva

che la donazione aveva "carattere definitivo e irrevocabile e che era

fatta in contemplazione del matrimonio già avvenuto del figlio

Pasquale e dei matrimoni dei figli Michele e Rosario che quanto prima

avverranno" (era poi accaduto che dei due ultimi solo il Boscarelli

Michele in prosieguo si era sposato).

Nel primo caso la donazione fu ritenuta opponibile, nel secondo no.

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, sia nell'una che

nell'altra sentenza risulta affermato e ribadito il principio che

l'art. 20 della legge stralcio è conforme all'art. 785 Cod. civ. nel

richiedere che le donazioni siano fatte in riguardo di un matrimonio

determinato e futuro, secondo l'intento del legislatore di salvare la

efficacia delle donazioni compiute per facilitare la formazione di

nuove famiglie e non già di quelle compiute a favore di famiglie già

costituite.

Nella specie, osserva l'Avvocatura, l'atto di donazione era stato

fatto dopo il matrimonio, mentre nessun valore poteva attribuirsi, al

riguardo, alla scrittura privata 15 settembre 1942.

L'atto di costituzione di patrimonio familiare, poi, secondo

l'Avvocatura, è del tutto diverso, per contenuto, per natura, per

effetti, dall'atto di donazione in contemplazione di matrimonio. Si

tratta di un istituto a sé, ben configurato nel Codice, con finalità

sue proprie, che il legislatore della riforma agraria ben avrebbe

potuto - se lo avesse voluto - espressamente richiamare.

L'Avvocatura concludeva quindi nelle deduzioni per l'infondatezza

delle questioni di costituzionalità.

La difesa del De Gennaro chiede invece che il decreto presidenziale

impugnato sia dichiarato costituzionalmente illegittimo, con ogni

legale conseguenza.

Già nel giudizio davanti al Tribunale e alla Corte di appello la

difesa del De Gennaro aveva discusso a lungo le questioni controverse,

contestando la tesi che "le donazioni in contemplazione di matrimonio",

ai sensi delle leggi di riforma, siano solo quelle "riguardo ad un

determinato futuro matrimonio" previste nell'art. 785 Cod. civile. Al

riguardo - accompagnando i suoi richiami con numerose citazioni di

dottrina - esaminò diverse disposizioni di legge (art. 805 Cod. civ.;

art. 61 legge registro; art. 3 T.U. sulla imposta straordinaria sul

patrimonio; ecc.) nelle quali si parla di donazioni obnuziali, ma in

senso che non coinciderebbe con quello dell'art. 785 Codice civile.

In questa sede la difesa del De Gennaro, senza ripetere le

deduzioni precedenti, sottolinea tuttavia particolarmente il fatto che,

mentre l'art. 785 Cod. civ. parla di "donazioni riguardo ad un

determinato futuro matrimonio", gli aggettivi "determinato" e "futuro"

non vengono ripetuti nell'art. 20 della legge stralcio.

Una importanza decisiva dovrebbe poi annettersi alla scrittura

privata 15 settembre 1942 e al parere della Commissione parlamentare di

cui all'art. 5 della legge Sila. La scrittura privata 15 settembre

1942, invero, benché nulla per difetto di forma, costituirebbe pur

sempre un atto di liberalità, un donativo - tanto più importante se

considerato nelle circostanze del momento (guerra e promesso sposo

ufficiale d'aviazione combattente) - mentre il generale sconvolgimento

degli anni seguenti sarebbe stato più che sufficiente a spiegare come

mai solo nel 1948 si addivenne alla stipulazione dell'atto pubblico con

il quale i beni donati furono costituiti in patrimonio familiare.

Quanto, infine, alle due sentenze della Corte costituzionale sopra

menzionate, esse, secondo la difesa del De Gennaro, si integrerebbero a

vicenda, confermando la fondatezza della sua tesi. Considerato in diritto :

1. - L'Avvocatura dello Stato ha sollevato un'eccezione di

improponibilità e inammissibilità; ma ciò ha fatto per la prima

volta soltanto in memoria e senza la menoma motivazione. La Corte non

può quindi occuparsi che della questione di legittimità

costituzionale, che formò oggetto del giudizio di merito e

dell'ordinanza di rinvio: se, cioè, gli atti di liberalità compiuti

dal sig. Adelchi De Gennaro a favore della figlia Antonietta possano

valere ad escludere dall'esproprio i beni che ne formarono oggetto, e

ciò in base all'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

2. - La Corte ritiene che la questione di legittimità

costituzionale sia fondata.

La donazione obnuziale, che risale al diritto romano, fu

considerata anche dalle successive legislazioni e da ultimo dalla

nostra, la quale - nell'art. 785 del vigente Codice civile così la

definisce: "Donazione fatta in riguardo di un determinato futuro

matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di

entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi; si perfeziona senza

bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il

matrimonio".

La materia acquistò un carattere di maggiore attualità con le

recenti leggi di riforma agraria che, in determinati casi, esentarono

dall'esproprio le donazioni obnuziali. Per il caso di specie va

ricordato l'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, che è del

seguente tenore: "... ai fini della presente legge sono inefficaci di

diritto, nei confronti degli enti incaricati dell'attuazione della

legge medesima, tutti gli atti tra vivi a titolo gratuito, posteriori

al 10 gennaio 1948, ad eccezione delle donazioni in contemplazione di

matrimonio e di quelle a favore di enti morali di beneficenza,

assistenza ed istruzione".

Non manca in dottrina qualche opinione la quale, basandosi sulla

differenza fra la formulazione dell'art. 785 del Codice civile e quella

del su trascritto art. 20 della legge n. 841, sostiene che le

donazioni obnuziali previste da detta legge si riferiscono anche a

quelle fatte dopo la celebrazione del matrimonio. Si citano al riguardo

gli artt. 167, 437 e 805 Cod. civ. dai quali si dedurrebbe la

possibilità di donazioni obnuziali senza distinguere fra anteriori e

posteriori al matrimonio.

La Corte ritiene che nella specie non occorra risolvere il punto

suindicato, se, cioè, la donazione, agli effetti della legge stralcio,

possa essere anche posteriore al matrimonio, giacché la questione può

venire decisa con altre considerazioni, le quali portano a concludere

che la donazione in esame si riferiva a un matrimonio futuro e

determinato, come previsto dall'art. 785 Cod. civile.

Dai lavori preparatori si ricava che, nel disciplinare la materia,

la legge 21 ottobre 1950, n. 841, si era ispirata sia al criterio del

favor familiae, sia a quello di opporre un freno ai tentativi di

eludere le disposizioni delle leggi agrarie.

Nella specie è indubbio lo scopo del donante di favorire la nuova

famiglia, e d'altro canto sussistono elementi per dimostrare che nessun

pericolo di elusione esiste e che il matrimonio, in considerazione del

quale la donazione fu fatta, era futuro e determinato. Al riguardo

valgono le osservazioni contenute in questo brano dell'ordinanza della

Corte di Napoli: "La donazione è bensì posteriore al matrimonio;

viene però offerta una documentazione che, se è priva di una autonoma

rilevanza per difetto di forma, vale tuttavia, in concorso con altri

elementi, a dimostrare che la stipulazione notarile non fece che

sanzionare una situazione di fatto sorta storicamente prima del

matrimonio ed in considerazione di questo".

A dir vero, l'atto pubblico di donazione del 17 novembre 1948 fu

preceduto da una privata scrittura del 15 settembre 1942, anteriore al

matrimonio, che fu celebrato il giorno 12 dicembre successivo. È

indubbio che questa scrittura del 1942, sulla cui data e regolarità

quale scrittura privata l'Avvocatura non ha sollevato eccezioni di

sorta, contiene una chiara manifestazione di volontà di donazione

obnuziale. È del pari certo e non contestato ex adverso che la

donazione ebbe immediato effetto, con la trasmissione del pieno

possesso e godimento dei beni alla donataria, l'apposizione di termini

lapidei nei confini, ecc. Infine, la stessa scrittura è espressamente

richiamata nell'atto pubblico del 1948, che riguarda esattamente gli

stessi beni. Sussiste pertanto quel legame ideale e formale fra i due

atti, che la Corte di Napoli ha posto in luce, traendone la

convinzione, con l'accertamento dei dati di fatto suindicati, che la

donazione, oltre ad essere sicuramente fatta in contemplazione di un

matrimonio determinato, si riferiva altresì ad un matrimonio futuro.

Ove poi si consideri che nella scrittura del 1942 era già prevista

la costituzione dei beni donati in patrimonio familiare, appare sempre

più evidente l'indissolubile legame esistente fra i due atti e la loro

unità sostanziale. Del tutto gratuita è la ipotesi, affacciata

dall'Avvocatura, che con l'atto pubblico del 1948 il De Gennaro non

abbia inteso attuare l'impegno assunto con la scrittura privata; come

pure è frutto di evidente errore l'affermazione della stessa

Avvocatura che il matrimonio, anziché due mesi dopo la scrittura

privata, come risulta dall'atto dello stato civile, sia stato celebrato

addirittura sei anni dopo.

3. - Le suesposte considerazioni sono confortate da altri argomenti

non privi di un certo valore. Il primo è costituito dal parere

unanime, a favore dell'esclusione dall'esproprio dei beni donati dal De

Gennaro, espresso dalla Commissione interparlamentare istituita con

l'art. 5 legge 12 maggio 1950, n. 230. La difesa si diffuse a lungo su

questo punto, sostenendo anzi l'efficacia vincolante di detto parere,

sulla cui esistenza l'Avvocatura non sollevò eccezione. Ben vero che

tale parere è obbligatorio ma non vincolante; tuttavia anche questa

Corte (sentenza n. 78 del 1957) ebbe a riconoscere che il parere della

Commissione interparlamentare può essere "particolarmente rilevante

anche per la conoscenza degli elementi di fatto".

4. - Nelle sue deduzioni la difesa del De Gennaro addusse anche

alcuni argomenti sussidiari, fondati, a suo avviso, sull'articolo 805

Cod. civ., sull'art. 61 della vigente legge di registro e sul T.U. 9

maggio 1950 relativo all'imposta straordinaria sul patrimonio. La Corte

ritiene di non doversi soffermare su tali argomenti, in quanto le altre

considerazioni, fondate principalmente sull'interpretazione razionale

delle disposizioni di legge in materia, convincono che nella specie la

donazione che formò oggetto della causa deve ritenersi esclusa

dall'esproprio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica n. 4250 in data 28 dicembre 1952, in

riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma,

della Costituzione, in relazione all'art. 20, primo comma, della legge

21 ottobre 1950, n. 841, in quanto ha disposto la espropriazione di un

fondo donato in contemplazione di matrimonio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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