Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Antonio Manca

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 16

della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, promosso con

l'ordinanza 24 aprile 1956 del Tribunale di Bari nel procedimento

penale a carico di Palasciano Italino e di Scionti Renato, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 146 del 9 giugno 1956 ed

iscritta al n. 193 del Reg. Ord. 1956.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1956 la relazione del

Giudice Antonio Manca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Dario Foligno.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Palasciano Italino e Scionti Renato furono denunziati all'autorità

giudiziaria per il reato preveduto dall'art. 16, in relazione all'art.

5, della legge sulla stampa dell'8 febbraio 1948, n. 47.

Lo Scionti, come direttore, e il Palasciano, come condirettore

responsabile, furono incolpati di avere pubblicato, in Bari, il

periodico "La Voce", senza la registrazione prescritta dall'art. 5

della legge sulla stampa.

Nell'udienza del 24 aprile 1956 davanti al Tribunale di Bari,

presente il Palasciano ed assente lo Scionti, la difesa degli imputati

sollevò la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 5 e

16 della ricordata legge sulla stampa, con riferimento all'art. 21,

secondo comma, della Costituzione.

Il Tribunale, con ordinanza del 24 aprile 1956, ritenne la

questione di costituzionalità rilevante ai fini del decidere e non

manifestamente infondata; e, pertanto, sospendendo il giudizio, dispose

la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Osservò il Tribunale che l'art. 5 della legge sulla stampa non

esige, è vero, alcuna autorizzazione, nel significato tecnico

giuridico di controllo preventivo di merito da parte della pubblica

amministrazione; ma che tuttavia l'obbligo degli adempimenti, richiesto

ai fini della registrazione, non esclude la possibilità che, di fatto,

derivi una limitazione al diritto soggettivo di manifestare

pubblicamente il pensiero con lo scritto, per il periodo di tempo

necessario all'espletamento della formalità della registrazione.

L'ordinanza del Tribunale di Bari è stata notificata all'imputato

assente Scionti Renato il 3 maggio 1956, al Presidente del Consiglio

dei Ministri il 5 maggio 1956 e comunicata ai Presidenti delle Camere

del Parlamento. L'ordinanza è stata altresì pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale il 9 giugno 1956.

Davanti a questa Corte si è costituito il Presidente del

Consiglio, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto

depositato il 25 maggio 1956. Non si sono costituiti gli imputati.

L'Avvocatura osserva, in via preliminare, che, nei giudizi di

legittimità costituzionale, quando con un accertamento di carattere

formale è da escludere, come nel caso, l'esistenza o la

configurabilità di un contrasto fra la norma ordinaria e la norma

costituzionale, si possa dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

Sostiene nel merito l'infondatezza della questione sollevata con

l'ordinanza del Tribunale di Bari.

Nella memoria, depositata il 22 novembre 1956, l'Avvocatura dello

Stato precisa che l'obbligo della registrazione non rappresenta una

deroga alla disposizione dell'art. 21 secondo comma della Costituzione,

trattandosi di una formalità richiesta dall'interesse generale e che

non implica alcuna discrezionalità.

Contesta, d'altra parte, che il lasso di tempo, che eventualmente

possa verificarsi per l'adempimento della formalità della

registrazione, possa costituire limitazione, almeno temporanea, alla

libera manifestazione del pensiero.

Sostiene al riguardo che la libertà di stampa è una delle forme

in cui si manifesta la libertà di pensiero; che peraltro la libertà

di stampa ammette limitazioni in relazione al mezzo con cui viene

esercitata; che, essendosi ormai riconosciuta (con sentenza n. 3 della

Corte costituzionale in data 28 giugno 1956) la legittimità

dell'istituto del direttore responsabile, non può non ammettersi,

nell'interesse generale, un controllo circa l'esistenza in concreto di

questo organo, anche in relazione alla norma dettata dall'art. 21,

terzo comma, per l'indicazione dei responsabili. Considerato in diritto :

L'Avvocatura dello Stato deduce preliminarmente, come si è già

accennato, l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale ed osserva che l'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n.

47, sulla stampa, non prescrive alcuna autorizzazione, in senso

tecnico, ma soltanto determinati adempimenti per la registrazione del

giornale o del periodico. Ritiene quindi che un contrasto fra la norma

ordinaria e quella contenuta nell'art. 21, secondo comma, della

Costituzione sia da escludere in base al confronto fra le due norme; e

che manchi perciò il presupposto per l'esame, nel merito, della

questione sollevata dal Tribunale di Bari.

È da obiettare peraltro che, per risolvere tale questione, è

necessario, interpretando la disposizione dell'art. 5, stabilire se,

data la natura giuridica della registrazione, sussista, o meno,

incompatibilità fra lo stesso art. 5 e la norma costituzionale. E

poiché si tratta di indagine che attiene al contenuto della legge

ordinaria, è chiaro che l'eccezione di inammissibilità, nel senso

prospettato dall'Avvocatura, non può essere accolta.

Nel merito la Corte osserva che l'art. 21 della Costituzione, nel

primo comma, riconosce, in linea generale, a tutti il diritto di

manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e

ogni altro mezzo di diffusione. Nel secondo comma, per quanto riguarda

in particolare la stampa, stabilisce che non può essere soggetta ad

autorizzazioni o censure. Cioè a quei provvedimenti preventivi che,

rimessi al potere discrezionale dell'autorità amministrativa,

potrebbero eventualmente impedire la pubblicazione degli scritti

destinati al pubblico, come appunto i giornali e i periodici, ai quali

si riferiscono le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge sulla

stampa sopra citata.

L'articolo dispone, nel primo comma, che nessun giornale o

periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la

cancelleria del Tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione

deve effettuarsi. Nel secondo comma, fra i documenti necessari per

ottenere la registrazione (art. 5, nn. 1, 2, 3 e 4), richiede una

dichiarazione, con le firme autenticate, del proprietario e del

direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome

e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa

giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo

e la natura della pubblicazione. Stabilisce, nel penultimo comma, che

il Presidente del Tribunale, o un giudice da lui delegato, verificata

la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni,

l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla

cancelleria.

Da queste disposizioni si desume che la registrazione è disposta

in seguito all'accertamento della rispondenza tra una situazione di

fatto e le norme legislative. Ma non vi è margine di discrezionalità

per l'organo competente ad emettere il provvedimento, poiché, come si

è ricordato, l'autorità giudiziaria verificata la regolarità dei

documenti, ordina l'iscrizione. Si tratta perciò di un provvedimento

di natura giuridica sostanzialmente diversa dall'autorizzazione

amministrativa di carattere discrezionale, alla quale, ai sensi

dell'art. 21, secondo comma, della Costituzione, non può essere

subordinata la stampa.

È altresì da tener presente che la competenza a ordinare la

registrazione non è devoluta ad un organo della pubblica

amministrazione, bensì al Presidente del Tribunale; cioè

all'autorità giudiziaria, cui la Costituzione affida la tutela dei

diritti di libertà dei cittadini, come risulta dagli artt. 13, 14, 15

e dallo stesso art. 21, terzo comma.

Inoltre sostanziale differenza, quanto alla finalità, si riscontra

fra le disposizioni della legge ordinaria e la norma costituzionale.

Questa è diretta a rimuovere ogni ostacolo preventivo alla libertà di

manifestazione del pensiero, l'altra ad identificare preventivamente i

responsabili dei reati commessi a mezzo della stampa ed a reprimere gli

abusi della stampa clandestina, come si desume anche dall'art. 16 della

stessa legge, contenente le sanzioni per la violazione degli obblighi

imposti dall'art. 5.

Tutto ciò chiarisce che le disposizioni contenute negli artt. 5 e

16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, emanata dallo stesso legislatore

costituente, non sono incompatibili con l'art. 21, secondo comma, della

Costituzione. Se ne ha conferma del resto nel terzo comma dello stesso

art. 21, che ammette il sequestro, per atto motivato dell'autorità

giudiziaria, sia nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa

espressamente lo autorizzi, sia nel caso di violazione delle norme che

la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili; vale a

dire nel caso di violazione delle norme dell'art. 5.

Né ha alcun fondamento il rilievo, che si legge nell'ordinanza del

Tribunale di Bari, circa una eventuale limitazione di fatto, che

potrebbe derivare alla libertà di stampa, per il periodo di tempo

necessario all'espletamento della formalità della registrazione.

Escluso, infatti, che questa si sostanzi in un provvedimento emanato

discrezionalmente da una autorità amministrativa, l'eventuale ritardo,

oltre i quindici giorni indicati nel penultimo comma dell'art. 5,

riguarda, se mai, il funzionamento dell'ufficio giudiziario; e non può

far sorgere alcuna questione di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta l'eccezione di inammissibilità dedotta dall'Avvocatura

dello Stato;

dichiara non fondata la questione sollevata, con ordinanza 24

aprile 1956 del Tribunale di Bari, sulla legittimità costituzionale

delle norme contenute negli artt. 5 e 16 della legge sulla stampa 8

febbraio 1948, n. 47, in riferimento alle norme dell'articolo 21

secondo comma della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari