Corte costituzionale

Sentenza n. 309/1994

Altra decisione · depositata il 15/07/1994 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

della Regione Abruzzo riapprovata il 22 febbraio 1994, avente per

oggetto: "Intervento finanziario per la copertura dei disavanzi delle

aziende di trasporto pubblico locale", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 18 marzo 1994,

depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 32 del

registro ricorsi 1994;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1994 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il ricorrente;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso

notificato il 18 marzo 1994 e depositato il 24 marzo successivo, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti

della legge della Regione Abruzzo riapprovata con delibera del 22

febbraio 1994, avente il titolo "Intervento finanziario per la

copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale".

Dopo aver premesso che la legge impugnata era stata riapprovata a

maggioranza assoluta a seguito del rinvio governativo, il ricorrente

osserva che l'ultimo testo legislativo deliberato non si adegua

interamente ai rilievi formulati dal Governo. Infatti, la norma

finanziaria non sarebbe stata modificata nel senso comportato dalle

censure governative, volte a segnalare l'omessa assicurazione dei

mezzi di copertura delle spese derivanti dall'ammortamento dei mutui

decennali che la Giunta regionale è autorizzata a contrarre in vista

del ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto

pubblico locale, relativamente agli esercizi successivi al 1993 del

bilancio pluriennale 1993/1995.

Pertanto, il Presidente del Consiglio ha chiesto la pronuncia di

incostituzionalità e l'annullamento dell'art. 5 della legge

impugnata e, conseguentemente, dell'intero testo legislativo,

adducendo la violazione dell'art. 81 della Costituzione, in

riferimento all'art. 1 della legge 19 maggio 1976, n. 335 (Principi

fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e

contabilità delle regioni).

La Regione Abruzzo non si è costituita in giudizio.

2. - Con atto successivo, il ricorrente, dando atto

dell'approvazione, avvenuta il 29 marzo 1994 a maggioranza assoluta,

di una ulteriore delibera legislativa disciplinante la medesima

materia, intitolata "Interventi finanziari per la copertura dei

disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale", ha affermato

che, in conseguenza di quest'ultima delibera, risulterebbero emendate

le illegittimità costituzionali denunciate nel ricorso ed ha,

pertanto, richiesto che sia dichiarata la cessazione della materia

del contendere. Considerato in diritto Con delibera legislativa riapprovata a maggioranza assoluta in

data 29 marzo 1994, intitolata "Intervento finanziario per la

copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale",

la Regione Abruzzo ha sostituito la disciplina contenuta nella

delibera impugnata, inserendo una norma di copertura finanziaria

conforme alle esigenze fatte valere con le censure contenute nel

rinvio governativo e ribadite nel ricorso in esame.

Pertanto, la delibera impugnata si intende implicitamente revocata

e di conseguenza va accolta, in conformità alla giurisprudenza

costante di questa Corte (v., ad esempio, sentt. nn. 236 del 1988, 94

del 1991 e 206 del 1993), la richiesta della parte ricorrente che sia

dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:309 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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