Corte costituzionale

Sentenza n. 309/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/06/1990 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 15d.P.R. 915/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge

Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18 (Prime norme per la disciplina

dello smaltimento dei rifiuti, in attuazione del decreto del

Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915), promosso con

ordinanza emessa il 28 settembre 1989 dal Pretore di Torino nel

procedimento penale a carico di Conti Giovanni ed altro, iscritta al

n. 25 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Visto l'atto di costituzione di Piola Secondo nonché l'atto di

intervento della Regione Piemonte;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Uditi l'avv. Umberto Minni per Piola Secondo e l'avv. Gustavo

Romanelli per la Regione Piemonte.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Torino, nel corso del procedimento penale a

carico di Conti Giovanni e Piola Secondo, imputati del reato previsto

dall'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere

effettuato lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi

senza autorizzazione, con ordinanza del 28 settembre 1989 (R.O. n. 25

del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 15 della legge regionale del Piemonte 2 maggio 1986, n. 18,

il quale, pur prevedendo per lo stoccaggio provvisorio in azienda una

forma di autorizzazione, colpisce la mancanza di essa solo con una

sanzione amministrativa anziché con una sanzione penale come prevede

invece la legge statale (art. 26 d.P.R. n. 915 del 1982).

Il Pretore non condivide l'interpretazione della disposizione

regionale, suggeritagli dalle parti, secondo cui lo stoccaggio

provvisorio in azienda è una fattispecie diversa da quella di cui

all'art. 16 del d.P.R. n. 915 del 1982, e ritiene che la diversa

sanzione prevista in caso di mancanza di autorizzazione violi l'art.

25 della Costituzione ed, inoltre, l'art. 117 della Costituzione, in

quanto la Regione non ha il potere di introdurre, rimuovere o variare

con proprie leggi la disciplina penale apprestata dalla legge

statale.

2. - L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

3. - Nel giudizio si è costituita la parte privata, la quale ha

rilevato che lo stoccaggio provvisorio di cui all'art. 16 del d.P.R.

n. 915 del 1982 è quello che si attua presso colui che effettua lo

smaltimento e non presso colui che produce il rifiuto; che per

quest'ultimo la Regione Piemonte ha previsto un regime autorizzatorio

più agile di quello statale così come lo ha previsto per i fanghi e

i liquami, tenendo conto delle quantità presumibili e del ben

diverso impatto che può derivare.

Ha, poi, rilevato che la fattispecie in esame è diversa da quella

di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 1989, in

quanto in quest'ultima la legge regionale non prevedeva alcuna

autorizzazione; che la Regione aveva interpretato il disposto

dell'art. 16 del d.P.R. in esame nel senso che esso regola

l'attività dello smaltitore e non del produttore del rifiuto fin

dalla entrata in vigore del suddetto decreto (circolare n. 5/ECO del

15 febbraio 1983) e, poi, aveva emanato una apposita normativa.

Ha concluso quindi per la infondatezza della questione.

4. - Nel giudizio è intervenuto anche il Presidente della Giunta

Regionale del Piemonte, il quale ha rilevato che la disposizione

impugnata è suppletiva di quella statale e non ne pregiudica

l'applicabilità.

Ha, poi, osservato che la fase di stoccaggio provvisorio in

azienda è diversa da quella dello smaltimento vero e proprio dei

rifiuti, e che spetta alla Regione legiferare in materia quando il

legislatore statale non ha compiutamente tenuto conto delle modalità

tipologiche delle singole fasi connesse alle precauzioni da prendere

per i c.d. rifiuti speciali.

Ha concluso per la infondatezza della questione. Considerato in diritto

1. - Il giudice remittente dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge regionale del

Piemonte 2 maggio 1986, n. 18, il quale, pur prevedendo nei

precedenti comma (primo e secondo) una forma di autorizzazione per lo

stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi in azienda, ha

ridotto l'ambito applicativo dell'art. 16 del d.P.R. n. 915 del 1982,

in quanto colpisce colui che lo effettua senza autorizzazione con una

sanzione amministrativa al posto di quella penale come dispone la

suddetta legge statale.

Sicché risulterebbero violati gli artt. 25 e 117 della

Costituzione perché la Regione, pur avendo in materia potestà

normativa, non ha il potere di modificare o rimuovere le norme penali

previste dalla legge statale.

2. - La questione è fondata.

Il giudice a quo ha interpretato l'art. 16 del d.P.R. n. 915 del

1982 nel senso che esso regola, tra le altre fasi dello smaltimento

dei rifiuti tossici e nocivi, lo stoccaggio provvisorio sia se

effettuato nell'azienda che produce i rifiuti sia altrove da terzi.

Ha ritenuto che per detta fase occorre l'autorizzazione e che il

terzo comma del citato articolo colpisce colui che ha effettuato lo

stoccaggio senza autorizzazione con la sola sanzione amministrativa

anziché una penale come invece dispone la legge statale (art. 26 del

d.P.R. n. 915 del 1982).

Ha escluso che la disposizione regionale abbia carattere

suppletivo nel senso di aggiungere la sanzione amministrativa a

quella penale della legge statale, il che trova riscontro nei lavori

preparatori ove tale carattere della disposizione citata è escluso.

In tale situazione, quindi, risulta effettivamente alterato il

sistema apprestato dalla legge statale essendosi sostituita alla

sanzione penale una amministrativa.

Come più volte affermato da questa Corte (sentenze nn. 370 del

1989 e 43 del 1990), la fonte del potere punitivo risiede solo nella

legislazione statale e le Regioni non hanno il potere di comminare,

rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste in una data

materia; non possono cioè interferire negativamente con il sistema

penale statale considerando penalmente lecita un'attività che,

invece, è penalmente sanzionata nell'ordinamento nazionale.

Pertanto, la norma denunciata deve essere ritenuta

costituzionalmente illegittima perché importa violazione degli artt.

25 e 117 della Costituzione; consegue che lo stoccaggio provvisorio

anche in azienda senza autorizzazione è punito ai sensi dell'art. 26

del d.P.R. n. 915 del 1982.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 15, terzo

comma, della legge della Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18 (Prime

norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, in attuazione

del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.

915).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:309 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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