Corte costituzionale

Sentenza n. 307/1988

Altra decisione · depositata il 17/03/1988 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il

20 giugno 1987, depositato in Cancelleria il 6 luglio successivo ed

iscritto al n. 17 del Registro Ricorsi 1987, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della

Repubblica 19 marzo 1987 trasmesso all'Amministrazione regionale dal

Provveditorato agli Studi di Siena con nota 5326 di prot. del 27

aprile 1987, contenente la nomina del Direttore dell'Istituto

"Tommaso Pendola di Siena";

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Uditi l'avv. Giuseppe Morbidelli per la Regione Toscana e

l'Avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 20 giugno 1987, la Regione Toscana

ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in

relazione al d.P.R. 19 marzo 1987 (trasmesso all'Amministrazione

regionale dal Provveditorato agli Studi di Siena in data 27 aprile

1987), con il quale è stato nominato il direttore dell'Istituto per

sordomuti "Tommaso Pendola" di Siena.

La ricorrente premette che l'Istituto, fondato nel 1828 da Padre

Tommaso Pendola delle Scuole Pie, è una istituzione pubblica di

assistenza e beneficenza, avendo - ai sensi dell'art. 2 dello statuto

approvato con R.D. del 14 luglio 1895 - l' "iscopo di accogliere,

educare ed istruire gratuitamente sordomuti poveri di ambo i sessi",

e che, in forza della delega contenuta nell'art. 13 della legge

regionale 7 luglio 1976, n. 15 (come modificato dall'art. 9 della

legge regionale 30 maggio 1978, n. 35), il Comune di Siena aveva già

provveduto, con delibera del 23 maggio 1985, alla nomina di un

commissario straordinario in sostituzione degli organi statutari

dell'ente, nomina poi prorogata, con successive delibere, fino al 14

agosto 1987, al fine di consentire una modifica dello statuto nella

parte relativa alla commissione amministratrice e al direttore.

Ciò premesso, la ricorrente deduce che il decreto presidenziale

impugnato invade la sfera di competenza regionale in materia di IPAB,

garantita dagli artt. 117 e 118 Cost. e 13, 17 e 22 del d.P.R. n. 616

del 1977, in forza dei quali tutte le funzioni amministrative

concernenti dette istituzioni sarebbero attribuite alle regioni.

In contrario, non potrebbe dedursi, prosegue la ricorrente, che la

nomina del direttore resti esclusa dal novero delle competenze

regionali perché non corrispondente a una funzione amministrativa

prevista da una norma generale ed astratta, ma a un potere attribuito

singolarmente dallo statuto dell'ente al Capo dello Stato: l'atto di

nomina del direttore costituisce, infatti, espressione del potere di

organizzazione delle IPAB, che non spetta più allo Stato.

Né, infine, conclude la Regione Toscana, è rilevante la

circostanza che la competenza del Presidente della Repubblica sia

prevista dallo statuto dell'ente, in quanto l'Istituto Pendola è un

ente pubblico il cui statuto, approvato con regio decreto,

costituisce fonte del diritto, come tale destinata a cedere alle

fonti superiori di livello costituzionale e di normazione primaria

qual è il d.P.R. 616/77.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in

giudizio, conclude in via principale per l'inammissibilità del

ricorso, deducendo che il potere di nomina del direttore della IPAB

in questione trova la sua fonte esclusivamente nella volontà del

fondatore e che quindi la competenza rivendicata dalla ricorrente non

è garantita dalla Costituzione: è richiamata in tal senso la

sentenza di questa Corte n. 195 del 1987. In subordine, l'Avvocatura

conclude per l'infondatezza.

3. - L'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato,

proposta dalla ricorrente, è stata respinta dalla Corte con

ordinanza n. 487 del 1987.

4. - Nell'imminenza dell'udienza la Regione Toscana ha depositato

memoria aggiuntiva, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

La ricorrente deduce, in primo luogo, che i principi affermati

dalla Corte nella sentenza n. 195 del 1987 non sarebbero applicabili

alla fattispecie, in quanto l'Istituto Tommaso Pendola, oltre alla

veste formale, avrebbe assunto anche la natura sostanziale di ente

pubblico, perdendo l'originaria impronta privatistica. Comunque, da

un punto di vista più generale, anche ponendo l'accento sulla

volontà dei fondatori, non potrebbe trascurarsi la necessità di una

interpretazione storico-evolutiva delle previsioni statutarie.

L'attribuzione della competenza per la nomina del direttore

dell'istituto al Re andrebbe cioè intesa non come attribuzione di un

potere a titolo personale, bensì quale conferimento di un potere al

capo dell'esecutivo, cioè come una sorta di rinvio dinamico

all'autorità pubblica che allora era titolare dei poteri di

vigilanza; con la conseguenza che, con il nuovo ordinamento

costituzionale e con il trasferimento alle regioni delle funzioni

amministrative nelle materie indicate nell'art. 117 Cost., si sarebbe

verificata una successione delle regioni stesse nell'universitas

delle situazioni e relazioni anteriormente facenti capo allo Stato, e

quindi anche in tutte le funzioni sulle IPAB. Considerato in diritto La Regione Toscana, come detto in narrativa, ha sollevato

conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al

Decreto del Presidente della Repubblica emanato il 19 marzo 1987, con

il quale, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, è

stato nominato il direttore dell'Istituto per sordomuti "Tommaso

Pendola" di Siena, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, dello statuto

dell'ente, approvato con R.D. del 14 luglio 1895.

Ad avviso della ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe

lesivo della sfera di attribuzioni ad essa riservata dagli artt. 117

e 118 Cost., nonché dagli artt. 13, 17 e 22 del d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616, in base ai quali tutte le funzioni amministrative

concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

sarebbero state trasferite alle regioni.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per la

inammissibilità del ricorso, richiamando la sentenza di questa Corte

n. 195 del 1987.

Risulta alla Corte che, successivamente alla proposizione del

ricorso, come preannunciato dalla difesa della Regione Toscana nello

stesso atto introduttivo, il Consiglio regionale della Toscana ha

approvato la proposta - formulata dal Consiglio comunale di Siena di

modificazione degli artt. 4, 7, 8, 10, 32, 33 e 35 dello statuto

dell'Istituto Pendola di Siena.

In particolare, per quanto qui interessa, l'art. 4 è stato

modificato nel senso di separare la figura del direttore

dell'Istituto da quella di Presidente della Commissione

amministratrice (in precedenza accomunate), ed è previsto che

quest'ultima è composta da un Presidente e da quattro membri eletti

dal Consiglio comunale di Siena e provvede alla nomina del direttore

"da scegliere tra persone dotate di adeguati requisiti di

preparazione professionale in relazione alle finalità proprie

dell'Ente".

Inoltre, nella stessa delibera, il Consiglio regionale ha

approvato la seguente norma transitoria: "Fino alla nomina del nuovo

direttore prevista dall'art. 4 dello statuto così come modificato

dal presente atto, le funzioni di direttore saranno svolte

dall'attuale titolare della carica nominato in conformità del

soppresso art. 4 dello statuto medesimo".

La delibera è stata resa esecutiva con decisione della

Commissione di controllo del 18 dicembre 1987.

Da quanto esposto discende che la norma statutaria sulla quale si

fonda il provvedimento impugnato non è più in vigore, mentre la

Regione ricorrente con l'approvazione della citata norma transitoria

si è preoccupata di regolare la posizione del direttore nominato in

base all'originario testo dell'art. 4 dello Statuto riconoscendo

così implicitamente la legittimità della nomina stessa.

Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere del

presente giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:307 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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