Corte costituzionale

Sentenza n. 306/1996

Altra decisione · depositata il 24/07/1996 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, terzo

comma, 8, 13 e 14, primo comma, limitatamente alle parole "e 2",

della legge della Regione Siciliana, approvata il 24 marzo 1996, dal

titolo "Disposizioni integrative in materia di urbanistica e di

territorio e ambiente. Norme per il quartiere Ortigia di Siracusa.

Interventi per il quartiere fieristico di Messina. Deroga in favore

di imprese alberghiere", promosso con ricorso del Commissario dello

Stato per la Regione Siciliana, notificato il 1 aprile 1996,

depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 13 del

registro ricorsi 1996;

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1996 il giudice relatore

Valerio Onida;

Uditi l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il ricorrente, e

gli avvocati Francesco Castaldi e Francesco Torre per la Regione

Siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Commissario dello Stato presso la Regione Siciliana ha

impugnato gli artt. 2, terzo comma, 8, 13 e 14, primo comma,

limitatamente alle parole "e 2", della legge approvata dall'Assemblea

regionale siciliana il 24 marzo 1996 recante "Disposizioni

integrative in materia di urbanistica e di territorio e ambiente.

Norme per il quartiere Ortigia di Siracusa. Interventi per il

quartiere fieristico di Messina. Deroga in favore di imprese

alberghiere" per violazione degli artt. 9, 25 e 97 della

Costituzione, e 12 e 14 dello statuto speciale.

In particolare l'art. 2, terzo comma, della legge, che introduce un

meccanismo di silenzio-assenso nella procedura di rilascio del nulla

osta del presidente dell'ente Parco o dell'assessore regionale per il

territorio e l'ambiente ai fini della concessione o

dell'autorizzazione in sanatoria relativa ad opere abusive ricadenti

nei parchi regionali e nelle riserve naturali, violerebbe gli artt. 9

e 97 della Costituzione, in quanto applica il silenzio-assenso ad

attività amministrative ad elevata discrezionalità, mentre in

materia ambientale vi sarebbe sempre la necessità di una pronuncia

esplicita dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo

ambientale; l'art. 8, che detta norme di accelerazione delle

procedure in materia di autorizzazioni paesistiche - disponendo, tra

l'altro, che esse siano rilasciate dal comune nell'ambito del

procedimento di concessione o di autorizzazione edilizia, ovvero

autonomamente in caso di progetto esente da concessione o

autorizzazione, restando alla sovraintendenza competente per

territorio solo il potere di annullare le determinazioni comunali

entro 180 giorni -, ed esclude l'obbligo di formulare un piano

paesistico per le aree vincolate di dimensioni inferiori a 1000

ettari, violerebbe gli artt. 9 e 97 della Costituzione, in quanto il

trasferimento della competenza ai comuni, privi di adeguate strutture

tecniche, si tradurrebbe inevitabilmente in un indebolimento della

tutela del paesaggio; la stessa disposizione, poi, nel prevedere al

sesto comma che nelle more della adozione del piano paesistico le

sovraintendenze competenti emanino un regolamento contenente

prescrizioni, modalità e divieti relativi alle trasformazioni

dell'aspetto esteriore dei beni, violerebbe gli artt. 12 e 14 dello

statuto speciale ai cui sensi i regolamenti dovrebbero essere emanati

con decreto del Presidente del Governo regionale; l'art. 13 della

legge, che prevede la possibilità di attribuire la presidenza delle

commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro

l'inquinamento agli stessi dirigenti regionali preposti alla

segreteria delle commissioni medesime, facendo così coincidere

presidente e segretario della commissione, sarebbe in contrasto con

il principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art.

97 della Costituzione; l'art. 14, infine, in materia di scarichi

idrici nei sistemi fognari da parte degli insediamenti del settore

ittico-conserviero, nel consentire deroghe, anche in senso meno

restrittivo, ai limiti di accettabilità stabiliti dalla legge

regionale in conformità a quelli previsti dalla legge statale,

contrasterebbe con l'art. 9 della Costituzione, comportando un vulnus

al principio della tutela dell'ambiente, nonché con l'art. 25 della

stessa Costituzione, in quanto condurrebbe a legittimare condotte

sanzionate penalmente dalla legge statale.

2. - Il Presidente della Regione Siciliana, costituitosi in

giudizio, ha chiesto di respingere il ricorso come infondato

deducendo: quanto all'art. 2, terzo comma, della legge, che il

silenzio-assenso sarebbe previsto dalla legge quadro in materia di

aree protette, n. 394 del 1991, nonché da altre leggi anche statali

recenti, e che il termine di 180 giorni previsto dalla legge sarebbe

tale da consentire all'amministrazione di intervenire agevolmente;

quanto all'art. 8, che la legge non rimetterebbe esclusivamente ai

comuni il controllo sul rispetto del vincolo paesistico, ma solo lo

estenderebbe ad essi, lasciando ampi poteri in capo alle

sovraintendenze; che la limitazione dell'obbligo di pianificazione

alle sole aree di maggiore dimensione sarebbe ragionevole; che i

regolamenti la cui emanazione è attribuita alle sovraintendenze non

sarebbero quelli dell'esecutivo previsto dall'art. 12 dello statuto,

ma sarebbero analoghi ai regolamenti dei parchi e delle riserve;

quanto all'art. 13, che esso razionalizzerebbe l'organizzazione delle

commissioni provinciali consentendo che i segretari, aventi gli

stessi requisiti necessari per l'attribuzione delle funzioni di

presidente, possano essere nominati essi stessi presidenti delle

commissioni; quanto all'art. 14, che il vizio denunciato non

sussisterebbe in quanto la disposizione derogatoria, limitata ad uno

specifico settore tipico della storia industriale siciliana, avrebbe

carattere eccezionale e temporaneo; la legge prevederebbe criteri che

comportano comunque il rispetto dell'ambiente, ed opererebbe un

bilanciamento non irrazionale fra l'esigenza di tutela dell'ambiente

e quella di tutela del lavoro e dell'iniziativa economica privata;

quanto alla dedotta violazione dell'art. 25 della Costituzione, la

legge regionale inciderebbe sulla fattispecie penale solo

indirettamente, in via provvisoria e per una ipotesi assolutamente

specifica come quella relativa agli insediamenti del settore

itticoconserviero.

3. - Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 21

maggio 1996 è stata pubblicata la legge impugnata, come legge 18

maggio 1996, n. 34, con omissione delle disposizioni o parti di

disposizione impugnate dal Commissario dello Stato. Considerato in diritto Oggetto del giudizio di legittimità costituzionale promosso dal

Commissario dello Stato presso la Regione Siciliana sono gli artt.

2, terzo comma, 8, 13 e 14, primo comma, limitatamente alle parole "e

2", della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24

marzo 1996, per violazione degli artt. 9, 25 e 97 della Costituzione,

e 12 e 14 dello statuto speciale.

Come accennato nella premessa in fatto, dopo l'instaurazione del

presente giudizio la legge impugnata è stata promulgata come legge

18 maggio 1996, n. 34, con omissione di tutte le disposizioni o parti

di disposizione impugnate dal Commissario dello Stato.

Indipendentemente da ogni questione che si possa prospettare

intorno alla legittimità della promulgazione parziale delle leggi

regionali siciliane in pendenza del giudizio di costituzionalità

promosso nei confronti delle medesime dal Commissario dello Stato,

con omissione delle parti oggetto dell'impugnazione, secondo la

costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 205

del 1996, nn. 493, 395 e 64 del 1995) deve ritenersi cessata la

materia del contendere, in quanto l'avvenuto esaurimento del potere

promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e

contestuale rispetto al testo oggetto della deliberazione

legislativa, preclude definitivamente la possibilità che le parti

della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o

esplichino una qualsiasi efficacia, così privando di oggetto il

giudizio di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il presidente: Ferri

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:306 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari