Corte costituzionale

Sentenza n. 304/2002

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/07/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della deliberazione

legislativa statutaria adottata, in seconda votazione, il 24 luglio

2001 dal Consiglio regionale della Regione Marche e recante

"Disciplina transitoria in attuazione dell'articolo 3 della legge

costituzionale 22 novembre 1999, n. 1", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 7 settembre 2001,

depositato in cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 38 del

registro ricorsi 2001.

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2002 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del

Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Grassi per la Regione

Marche.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Governo della Repubblica ha proposto questione di

legittimità costituzionale della deliberazione legislativa

statutaria adottata, in seconda votazione, il 24 luglio 2001 dal

Consiglio regionale della Regione Marche e recante "Disciplina

transitoria in attuazione dell'articolo 3 della legge costituzionale

22 novembre 1999, n. 1", denunciandone il contrasto con gli

artt. 122, ultimo comma, e 126, terzo comma, della Costituzione,

nonché con l'art. 5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale

22 novembre 1999, n. 1, recante "Disposizioni concernenti l'elezione

diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia

statutaria delle Regioni".

In via preliminare l'Avvocatura rammenta che la deliberazione

legislativa impugnata non è stata ancora promulgata, in ossequio al

dettato dell'art. 123, comma 3, della Costituzione e che dal tenore

delle disposizioni costituzionali non è dato comprendere se essa

possa essere promulgata in pendenza di giudizio costituzionale,

quando siano decorsi i tre mesi previsti per la richiesta di

referendum confermativo e qualora questo non sia stato richiesto, né

è possibile dedurre se, in pendenza del giudizio costituzionale,

possa essere fissata la data della consultazione referendaria.

L'art. 1 dell'atto impugnato dispone che, fino alla approvazione

del nuovo statuto regionale, nel caso di morte o impedimento

permanente del Presidente della Giunta regionale, il vicepresidente,

nominato ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), della legge

costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, subentra al presidente

nell'esercizio delle relative funzioni.

L'Avvocatura dello Stato contesta innanzitutto il meccanismo di

approvazione delle modifiche statutarie al quale si è dato corso. Si

osserva in proposito che l'art. 123 della Costituzione attribuisce al

legislatore regionale la potestà di approvare e modificare lo

statuto, e da ciò dovrebbe desumersi che sia consentito solo

approvare uno statuto organico, salva successiva sua modifica, mentre

resterebbe preclusa la possibilità di emendare lo statuto vigente,

così da dare vita ad un testo statutario "misto". Ciò

corrisponderebbe all'esigenza di rendere manifesto il disegno

istituzionale complessivo, sia al corpo elettorale eventualmente

interpellato mediante consultazione referendaria, sia allo stesso

Governo della Repubblica legittimato a ricorrere dinanzi a questa

Corte.

La difesa erariale sostiene inoltre che la deliberazione

impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 122, ultimo comma, con

l'art. 126, terzo comma, Cost. e con l'art. 5, comma 2, lettera b),

della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, disposizioni,

queste, che collegano alla morte, all'impedimento permanente e alle

dimissioni volontarie del Consiglio regionale l'effetto automatico

dello scioglimento del Consiglio regionale, con la conseguente

necessità di procedere a nuove elezioni. Secondo l'Avvocatura

sarebbe sottratta alla potestà statutaria delle Regioni ogni

possibilità di incidere sull'automatismo di tale regola, come

intende fare invece la deliberazione impugnata. Il carattere

transitorio della disposizione, soggiunge la difesa del Presidente

del Consiglio, non sarebbe tale da far venire meno i denunciati vizi

di costituzionalità.

2. - Si è costituito in giudizio, per la Regione Marche, il

Presidente della Giunta regionale.

La difesa della Regione contesta in primo luogo l'argomento

secondo il quale l'art. 123 ammetterebbe solo la approvazione di un

testo statutario organico, replicando che sul piano logico come su

quello normativo non sarebbe possibile escludere che la Regione

approvi modifiche statutarie parziali, perché ciò equivarrebbe a

negare ad essa la stessa autonomia statutaria, che così come

potrebbe essere esplicata in pieno con l'approvazione di un intero

statuto, allo stesso modo potrebbe essere esercitata anche per

approvare norme che lo emendino solo in parte. Il pericolo, paventato

dall'Avvocatura, di interventi plurimi e frammentari che tolgano ogni

organicità al testo statutario risulterebbe d'altro canto

scongiurato sia per la particolarità della fattispecie disciplinata

dalla deliberazione impugnata, sia per il carattere provvisorio di

detta delibera.

Dopo aver premesso che la regola per la quale in caso di mozione

di sfiducia, dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte

del Presidente della Giunta si procede alla indizione di nuove

elezioni costituisce espressione del sistema di governo regionale,

come delineato dall'art. 122, ultimo comma, della Costituzione, la

difesa regionale osserva però che lo stesso art. 122 mantiene la

scelta del meccanismo di elezione del Presidente della Giunta

regionale in capo alla Regione, quando afferma che esso è eletto a

suffragio universale e diretto "salvo che lo statuto regionale

disponga diversamente". Da tale disposizione potrebbe desumersi che

ogni Regione sia autorizzata ad adottare un sistema di governo che

preveda il subentro del vicepresidente in caso di morte o impedimento

permanente del Presidente della Giunta. Né la disposizione così

posta potrebbe essere in alcun modo equiparata all'ipotesi di

dimissioni volontarie del presidente o di mozione motivata di

sfiducia, perché in entrambi questi casi viene a spezzarsi il

rapporto fiduciario che deve sussistere tra Consiglio regionale e

Presidente della Giunta, mentre nell'ipotesi di subentro del

vicepresidente la relazione fiduciaria non ne verrebbe intaccata.

Ulteriore conferma della legittimità della disposizione

statutaria impugnata dovrebbe trarsi dal rilievo che l'art. 123

attribuisce alla Regione la potestà di determinare, con lo statuto,

la propria forma di governo. Il richiamo alla necessità di

armonizzare la potestà statutaria con la Costituzione, in effetti,

non postulerebbe una assoluta aderenza al modello tratteggiato dalle

norme costituzionali, ma implicherebbe la possibilità di una

autonoma capacità di interpretazione dei principi costituzionali da

parte della Regione. Anche sotto questo profilo dovrebbe dunque

riconoscersi che la deliberazione impugnata costituisce una

integrazione del tutto logica e coerente, oltre che temporalmente

delimitata, delle previsioni costituzionali in materia di forma di

governo regionale.

3. - In prossimità della data fissata per la pubblica udienza la

Regione Marche ha presentato ulteriori memorie, nelle quali, dopo

aver dato atto che la legge statutaria oggetto del giudizio non è

stata ancora promulgata, sostiene che il nuovo articolo 123 della

Costituzione non impone che l'esercizio della potestà statutaria si

realizzi uno actu, ma consente interventi modificativi sugli statuti

previgenti approvati con legge statale. Sarebbe dunque da considerare

legittimo ogni intervento di integrazione dello statuto che presenti

i caratteri di un atto di esercizio della potestà statutaria

conferita dal nuovo art. 123 della Costituzione. La "novità" dello

statuto, continua la difesa regionale, da un punto di vista logico

non richiederebbe necessariamente l'approvazione di un testo organico

che sostituisca integralmente il vecchio e non potrebbe essere negata

di fronte al concreto esercizio, sia pure parziale, della nuova

potestà statutaria riconosciuta alle Regioni. Se si riflette sulla

natura del nuovo statuto regionale e sul suo rapporto con quello

vigente, secondo la difesa delle Marche, non potrebbe dubitarsi della

legittimità della delibera impugnata. In effetti, secondo la

Regione, il nuovo statuto, così come il vecchio, è una "fonte

sub-costituzionale a competenza materiale riservata", che si colloca

in posizione sovraordinata rispetto alle altre fonti primarie e

quindi condiziona la validità delle leggi regionali, analogamente a

quanto avveniva nel regime precedente la riforma del Titolo V, parte

II, della Costituzione. Nonostante il diverso procedimento di

formazione e l'ampliamento del relativo ambito materiale, quindi, lo

statuto avrebbe conservato integra la propria natura, la propria

collocazione nel sistema delle fonti normative, nonché la propria

funzione istituzionale. In questi termini, una novella parziale

effettuata successivamente alla entrata in vigore della legge

costituzionale n. 1 del 1999 dovrebbe considerarsi legittima quanto

quella effettuata prima, unico elemento di diversità tra le due

fattispecie essendo la fonte abilitata a porre in essere la revisione

statutaria.

Quanto alla ipotizzata violazione, da parte della delibera

impugnata, dell'art. 126, ultimo comma, della Costituzione, la

Regione rileva che la regola aut simul stabunt aut simul cadent in

esso posta sarebbe diretta a disciplinare il rapporto tra presidente

e Consiglio solo nel contesto di una forma di governo autonomamente

definita dallo statuto e di una legge elettorale che preveda

l'elezione diretta del Presidente della Giunta, ed afferma che

nessuna di queste condizioni ricorrerebbe nel caso di specie. La

Regione Marche, infatti, non ha ancora adottato uno statuto organico

che definisca la propria forma di governo, né una legge elettorale

regionale, a causa dell'inerzia del legislatore statale, cui compete,

ai sensi dell'art. 122, primo comma, della Costituzione la

definizione dei principi della legislazione elettorale regionale. Non

ricorrerebbero dunque i presupposti per l'applicazione, alla

disciplina transitoria impugnata, dell'art. 126, ultimo comma, della

Costituzione. In ogni caso, anche a ritenere che esso possa trovare

applicazione, la difesa della Regione contesta che l'elezione del

Presidente della Giunta regionale, come disciplinata dalla legge

23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli

delle Regioni a statuto ordinario) e dall'art. 5, primo comma, della

legge costituzionale n. 1 del 1999, possa essere considerata

tecnicamente "a suffragio universale e diretto". Affinché una

elezione presenti tali caratteristiche, occorrerebbe "che il

candidato risulti eletto non soltanto da tutti i soggetti titolari

della capacità elettorale attiva, ma anche che la scelta avvenga

direttamente ed immediatamente, senza dunque che questa sia filtrata

o mediata da altri meccanismi o organi o procedure". Ciò

postulerebbe che la manifestazione del voto si esprima sulla base di

una scheda che propone all'elettore solo la scelta di un capo

dell'Esecutivo, cosa che attualmente non accade. L'art. 5 poc'anzi

citato, del resto, non parla mai né di elezione diretta, né di

suffragio universale e diretto, ma introduce la indicazione popolare

del presidente della Giunta all'interno di un sistema elettorale che

prevede che il presidente risulti eletto in quanto capolista della

lista regionale dei candidati al Consiglio che ha ottenuto il maggior

numero di voti. La stessa legge elettorale, continua la Regione, reca

previsioni incompatibili con il sistema della elezione diretta del

presidente. Segnatamente, l'art. 2 della legge n. 43 del 1995, nel

disporre che - qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per

una lista provinciale, il voto si intende validamente espresso anche

a favore della lista regionale collegata - dimostrerebbe come al

capolista possano essere attribuiti anche voti non espressamente

indirizzati a lui, tradendo così la logica della elezione a

suffragio universale e diretto. Su queste premesse la difesa della

Regione Marche conclude che, in mancanza di un sistema di elezione

diretta, la regola simul stabunt simul cadent non possa trovare

applicazione. Proprio l'inapplicabilità dell'art. 126, ultimo comma,

nella vigenza dell'attuale sistema elettorale, avrebbe indotto il

legislatore costituzionale ad introdurre una apposita disposizione

transitoria diretta a vincolare anche l'elezione attuale del

presidente al regime della caduta contestuale con il Consiglio.

Sarebbe questa disposizione transitoria, non già l'art. 126, ultimo

comma, ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei nuovi

statuti regionali e delle nuove leggi regionali, posto che giova

ricordare - la deliberazione impugnata opera all'interno di un

sistema nel quale è ancora vigente la legge elettorale n. 43 del

1995. La deliberazione impugnata, secondo la Regione, si

collocherebbe tuttavia nel campo di applicazione non del primo, ma

del secondo comma, lettera b), dell'art. 5 della legge costituzionale

n. 1 del 1999. Tale disposizione - che a differenza di quella del

comma 1, definisce un regime transitorio "fino all'entrata in vigore

dei nuovi statuti", indipendentemente dalla intervenuta adozione

della legge elettorale regionale - sarebbe diretta a disciplinare le

situazioni nelle quali continua ad applicarsi un sistema elettorale

definito dalla legge statale vigente e non è stato ancora approvato

un nuovo statuto organico. Sarebbe dunque la stessa disposizione

costituzionale testé menzionata ad autorizzare il legislatore

regionale, nell'esercizio della sua nuova potestà statutaria, a

porre deroghe alla regola simul stabunt simul cadent.

Anche ad ammettere che l'art. 126, ultimo comma, della

Costituzione si debba applicare alla deliberazione legislativa

impugnata, l'introduzione di deroghe alla contestuale permanenza in

carica di presidente e Consiglio rientrerebbe, secondo la difesa

della Regione, nella competenza che il nuovo art. 123 riconosce allo

statuto in materia di forma di governo. Il limite della "armonia" con

la Costituzione, al quale è soggetta la potestà statutaria,

dovrebbe infatti essere riferito alle scelte di fondo che ispirano la

Carta, non già al rispetto formale di singole, puntuali disposizioni

costituzionali. In tale prospettiva, la disciplina impugnata non

potrebbe definirsi "orientata contro la Costituzione", in quanto

sarebbe diretta semplicemente ad integrare il precedente statuto

senza pregiudicare le scelte da effettuare con il nuovo. In un quadro

di autonomia nel quale lo stesso legislatore costituzionale consente

allo statuto di introdurre deroghe alla elezione diretta del

Presidente, continua la Regione, dovrebbe a fortiori considerarsi

legittima una modifica come quella oggetto di impugnativa, che non

pone in questione il rapporto fiduciario tra Giunta e Consiglio

regionale, e quindi non compromette la finalità stabilizzatrice alla

quale tende la regola simul stabunt simul cadent. Il subentrare del

vicepresidente nelle ipotesi di morte o impedimento permanente del

presidente, infatti, non inciderebbe in alcun modo sul rapporto di

fiducia, ma anzi consentirebbe a tale rapporto di proseguire,

nonostante le vicende naturali che coinvolgano la persona fisica del

Presidente della Giunta. Considerato in diritto

1. - Viene all'esame di questa Corte la questione di legittimità

costituzionale della deliberazione legislativa statutaria adottata,

in seconda votazione, il 24 luglio 2001 dal Consiglio regionale della

Regione Marche e recante "Disciplina transitoria in attuazione

dell'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1",

il quale dispone che, fino alla approvazione del nuovo statuto

regionale, nel caso di morte o impedimento permanente del Presidente

della Giunta regionale, il vicepresidente, nominato ai sensi

dell'art. 5, comma 2, lettera a), della legge costituzionale

22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta

del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle

Regioni), subentra al Presidente nell'esercizio delle relative

funzioni. Il Governo della Repubblica ne denuncia il contrasto con

gli artt. 122, ultimo comma, e 126, terzo comma, della Costituzione,

nonché con l'art. 5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale

n. 1 del 1999.

Poiché si tratta del primo ricorso proposto ai sensi

dell'art. 123 della Costituzione, nel testo risultante dalla

revisione operata con la legge costituzionale n. 1 del 1999, occorre

preliminarmente chiarire, ai fini della ammissibilità della

questione, che il termine per promuovere il controllo di legittimità

costituzionale dinanzi a questa Corte decorre dalla pubblicazione

notiziale della delibera statutaria e non da quella, successiva alla

promulgazione, che è condizione per l'entrata in vigore.

Ancor prima di scendere nell'esegesi delle singole proposizioni

costituzionali, va detto che una soluzione diversa da quella appena

indicata non potrebbe certo fondarsi su una esigenza di simmetria con

il giudizio di legittimità sulle leggi regionali, che ormai, a

seguito della revisione dell'art. 127 Cost., così come risultante

dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo

V della parte seconda della Costituzione), è successivo alla entrata

in vigore della legge. Ragioni di coerenza sistematica inducono a

negare che il valore della legge regionale - inteso nel senso

convenzionale di trattamento giuridico - sia in tutto assimilabile a

quello degli statuti regionali, la peculiarità dei quali si fa

evidente se si considerano le diverse innovazioni che li hanno

coinvolti. Il legislatore del 1999 ha introdotto un procedimento

aggravato di formazione dell'atto, imponendo al Consiglio regionale

due successive deliberazioni a maggioranza assoluta, adottate ad

intervallo non minore di due mesi; ha escluso il controllo preventivo

del Governo, lasciando però che ad esso restasse assoggettata la

generalità delle leggi regionali ed ha previsto in sua vece uno

speciale controllo di legittimità da parte della Corte

costituzionale; ha infine prefigurato una eventuale consultazione

referendaria, sicché può dirsi che il procedimento di formazione

richiami il modello che l'art. 138 della Costituzione delinea per le

leggi di revisione costituzionale.

Complessivamente considerata, la disciplina posta dall'art. 123

è chiara nelle sue linee portanti e realizza un assetto normativo

unitario e compatto, in cui ciascuna previsione è assistita da una

propria ragione costituzionale, e tutte si legano tra loro in un

vincolo di coerenza sistematica, che disvela il ponderato equilibrio

delle scelte del legislatore costituzionale. Da un lato, le istanze

autonomistiche sono state pienamente appagate con l'attribuzione allo

statuto di un valore giuridico che lo colloca al vertice delle fonti

regionali e con la scomparsa dell'approvazione parlamentare;

dall'altro, il principio di legalità costituzionale ha ricevuto una

protezione adeguata alla speciale collocazione dello statuto nella

gerarchia delle fonti regionali: la previsione di un controllo di

legittimità costituzionale in via preventiva delle deliberazioni

statutarie è intesa infatti ad impedire che eventuali vizi di

legittimità dello statuto si riversino a cascata sull'attività

legislativa e amministrativa della Regione, per le parti in cui

queste siano destinate a trovare nello statuto medesimo il proprio

fondamento esclusivo o concorrente.

Ebbene, se si considera la essenziale posizione che,

nell'art. 123 Cost., assume l'impugnazione governativa dinanzi alla

Corte costituzionale e si tiene conto delle istanze alle quali tale

posizione corrisponde, la tesi sostenuta dalla difesa regionale,

secondo cui la modifica dell'art. 127 Cost. avrebbe comportato

l'assimilazione del regime giuridico degli statuti a quello delle

"ordinarie" leggi regionali, non può essere accolta. Pieno

riconoscimento di autonomia statutaria e controllo preventivo di

legittimità costituzionale rappresentavano, nel sistema della legge

costituzionale n. 1 del 1999, un binomio inscindibile, che la

successiva modificazione del trattamento delle leggi regionali non ha

minimamente scalfito e che conserva la sua autonoma ragion d'essere

anche dopo l'ampia revisione del Titolo V della parte II e la

connessa modificazione del regime di impugnazione delle leggi

regionali.

2. - Il quadro sistematico poc'anzi tratteggiato non è

contraddetto dall'esegesi delle disposizioni costituzionali

coinvolte.

L'art. 123, secondo comma, della Costituzione dopo aver

disciplinato il procedimento di formazione dello statuto regionale ed

aver statuito che per tale peculiare legge non è richiesta

l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo, dispone

che "il Governo della Repubblica può promuovere la questione di

legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla

Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione".

Il successivo comma prevede che lo statuto "è sottoposto a

referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne

faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un

quinto dei componenti il Consiglio regionale" e stabilisce che "lo

statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato

dalla maggioranza dei voti validi".

La parola pubblicazione, utilizzata nel terzo comma, indica un

evento che è anteriore alla promulgazione dello statuto (e quindi

anche alla pubblicazione cosiddetta necessaria che ne determina

l'entrata in vigore) e che funge da momento iniziale per il decorso

del termine per richiedere referendum. È a questo punto assai arduo

immaginare, in assenza di una esplicita indicazione in tal senso da

parte del legislatore costituzionale, che quella stessa parola

"pubblicazione", che compare nel comma precedente e che ha,

anch'essa, la funzione di scandire l'iniziale decorso di un termine

(quello entro il quale il Governo della Repubblica può promuovere la

questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali),

abbia un significato totalmente disomogeneo e stia ad indicare non

una pubblicazione a fini notiziali, ma la pubblicazione successiva

alla promulgazione, la cui funzione, di per sé, non è quella di

provocare l'apertura di termini, ma l'entrata in vigore degli atti

normativi.

L'interpretazione testuale induce dunque a ritenere che il

termine pubblicazione di cui ai commi secondo e terzo indichi forme

di pubblicità notiziale; conclusione non dissimile suggerisce

l'architettura logica dell'art. 123 della Costituzione. Le diverse

disposizioni delle quali la disciplina degli statuti regionali si

compone sono poste in una successione che corrisponde pienamente

all'articolazione del controllo in due fasi procedimentali distinte

ed autonome: il giudizio di legittimità e il referendum. Ad

accogliere la tesi che il giudizio della Corte debba avvenire su

deliberazioni statutarie già entrate in vigore, la sequenza

procedimentale, che nell'art. 123 ha un andamento logicamente

coerente, ne risulterebbe rovesciata: sarebbe infatti disciplinato

prima, nel secondo comma, un controllo di legittimità temporalmente

successivo, e quindi, nel terzo, una consultazione popolare avente ad

oggetto quello stesso atto la cui validità potrebbe essere, in tutto

o in parte, negata dalla Corte costituzionale. Proprio quest'ultima

considerazione, insieme agli argomenti testuali e sistematici dei

quali si è detto, rende ragione della simmetria tra la collocazione

topografica delle disposizioni e la successione temporale delle

attività in esse previste.

In conclusione, il ricorso proposto dal Governo prima che la

deliberazione statutaria sia entrata in vigore, ma nei trenta giorni

dalla pubblicazione notiziale della deliberazione stessa sul

bollettino ufficiale della Regione, è da ritenere ammissibile.

3. - Una prima censura investe la deliberazione del Consiglio

regionale della Regione Marche per aver essa disposto una modifica

solo parziale dello statuto. La potestà di "approvare e modificare

lo statuto", ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, autorizzerebbe

solo l'approvazione di uno statuto organico e la sua successiva

modifica, ma non comprenderebbe la possibilità di emendare lo

statuto ancora vigente, approvato con legge statale. La molteplicità

di atti normativi autodefinentisi statuti - ragiona la difesa

erariale - in assenza di uno statuto interamente prodotto dalla

Regione potrebbe far sorgere difficoltà interpretative

insormontabili e rendere oscuro il disegno istituzionale complessivo

sia al Governo, legittimato a ricorrere innanzi alla Corte

costituzionale, sia al corpo elettorale nell'eventuale fase

referendaria.

Nessuno di tali rilievi può essere accolto, a partire dalla idea

alla quale la censura è ispirata, che guarda ai vecchi e tuttora

vigenti statuti come pura espressione di potestà statale e non

ravvisa in essi, nella sostanza, una manifestazione di autonomia

regionale, nonostante la loro imputazione formale e nonostante i

limiti assai più pregnanti entro i quali li costringeva l'originaria

formulazione dell'articolo 123 della Costituzione. Deliberati dal

Consiglio regionale, quegli statuti erano bensì approvati con legge

statale, ma non potevano da questa essere emendati né

successivamente modificati unilateralmente. Si può certo dire che le

norme in essi contenute non erano interamente disponibili dalle

Regioni, ma oggi, dopo l'innovazione introdotta dalla legge

costituzionale n. 1 del 1999, lo sono divenute: solo la legge

regionale, con il peculiare procedimento previsto dal nuovo

articolo 123 della Costituzione, può modificarle o sostituirle. Se

esse sono destinate a sopravvivere in tutto o in parte e per un

periodo transitorio più o meno lungo, ciò accade per una scelta

ascrivibile alla Regione. E se ne può dedurre che il vecchio

contenuto degli statuti risultante dalle leggi statali di

approvazione e quello nuovo che prenderà vita nelle future

deliberazioni statutarie sono unificati dal potere, che solo alle

Regioni è attribuito, di disporne: ciò che li rende, nel loro

insieme e senza possibilità alcuna di distinguerli in ragione della

diversa provenienza, espressione di autonomia.

Quanto poi all'argomento speso dalla difesa statale, per il quale

la frammentarietà di plurimi interventi di revisione statutaria

creerebbe disorientamento nell'elettorato e nel Governo perché

renderebbe incerto e precario il disegno riformatore complessivo, si

tratta di un rilievo inidoneo a fondare un onere costituzionale di

revisione totale degli statuti regionali vigenti e che mostra la sua

inconsistenza se appena si considera che anche in riferimento al

procedimento di revisione costituzionale è fisiologico, e comunque

comprovato dalla prassi applicativa dell'art. 138 della Costituzione,

che l'elettorato possa essere chiamato a pronunciarsi su proposte di

revisione parziale.

Del resto una limitazione tanto grave della potestà normativa

regionale di grado più elevato, che resterebbe paralizzata finché

non prendesse forma nella approvazione di un testo integralmente

sostitutivo di quello vigente, non potrebbe certo essere affermata

argomentando da presunti inconvenienti pratici derivanti

dall'esercizio frazionato dell'autonomia statutaria. In assenza di

statuizioni costituzionali esplicite che siano dirette a limitarne la

portata, il conferimento alle Regioni di tale autonomia non può non

incorporare il potere di determinarne le modalità ed i tempi di

esercizio.

4. - Con una seconda censura, il Governo lamenta che la

deliberazione statutaria impugnata, nel prevedere che in via

transitoria, e segnatamente fino alla approvazione del nuovo statuto

regionale, il vicepresidente della Giunta regionale subentra al

Presidente nell'esercizio delle relative funzioni, nel caso di morte

o impedimento permanente di quest'ultimo, sarebbe in contrasto con

gli artt. 122, ultimo comma, e 126, terzo comma, Cost., nonché con

l'art. 5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale 22 novembre

1999, n. 1.

La questione è fondata.

L'art. 126, terzo comma, della Costituzione dispone:

"L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del

Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto,

nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le

dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della

Giunta e lo scioglimento del Consiglio".

Analoga è la formulazione dell'art. 5, comma 2, lettera b),

della legge costituzionale n. 1 del 1999, dettato in relazione al

periodo transitorio ("fino alla entrata in vigore dei nuovi

statuti").

Il significato delle due disposizioni è evidente: con esse si

tende a garantire, mediante il vincolo del simul stabunt, simul

cadent la stabilità dell'esecutivo regionale. Identiche nella ratio

le due previsioni normative si differenziano per la loro sfera

temporale di operatività. L'art. 5, comma 2, lettera b), contiene la

disciplina transitoria, destinata a permanere fino a quando,

nell'esercizio dell'autonomia statutaria loro riconosciuta

dall'art. 123, primo comma, le Regioni compiranno la scelta in ordine

alla propria forma di governo. Solo in quel caso sarà loro

consentito esercitare la facoltà prevista dall'ultimo comma

dell'art. 126 e optare per un sistema di elezione del Presidente

della Giunta regionale diverso dal suffragio diretto, ciò che le

scioglierà dall'osservanza del vincolo costituzionale di cui si

parla.

Non vale l'obiezione della difesa regionale secondo cui il

sistema elettorale che l'art. 5, comma 1, della legge costituzionale

n. 1 del 1999 impone alle Regioni fino alla adozione dei nuovi

statuti e delle nuove leggi elettorali non darebbe luogo ad una vera

e propria elezione del Presidente della Giunta a suffragio diretto.

Quale che sia la risposta tecnicamente corretta a tale quesito, il

fatto stesso che anche per il periodo transitorio si sia inteso

rendere operante il principio del simul stabunt, simul cadent

dimostra che, nella valutazione del legislatore costituzionale,

l'elezione del Presidente della Giunta è assimilabile, quanto a

legittimazione popolare acquisita dall'eletto, ad una vera e propria

elezione a suffragio diretto.

Neppure rileva in questa sede il prospettato problema se, per

compiere autonome scelte circa il proprio sistema elettorale, le

Regioni debbano attendere la determinazione dei principi fondamentali

da parte della legge statale, ai sensi dall'art. 122, primo comma,

Cost., o se, di fronte all'inerzia del legislatore nazionale, possano

desumere tali principi dalle leggi statali attualmente vigenti.

5. - Alla luce delle considerazioni fin qui svolte è agevole

verificare se la deliberazione statutaria impugnata debba essere

scrutinata sul parametro dell'art. 5 della legge costituzionale n. 1

del 1999 o se, come sostiene la difesa regionale, il regime da tale

disposizione previsto sia venuto a cessare proprio a causa

dell'esercizio, seppure parziale, della potestà statutaria. È

sufficiente a tal fine rilevare che la Regione Marche, con la sua

parziale innovazione statutaria, non ha operato quella diversa scelta

in ordine alla forma di governo regionale che sola avrebbe potuto

esonerarla dall'osservanza della regola stabilizzatrice che la

Costituzione e la disciplina transitoria impongono nel caso di

elezione diretta del vertice dell'esecutivo. Con lo stabilire che,

nel caso di morte o impedimento permanente del Presidente della

Giunta, non si proceda a scioglimento del Consiglio ed a nuove

elezioni, ma gli subentri un vicepresidente, la disposizione

censurata comporta una puntuale violazione della disposizione di

rango costituzionale contenuta nel più volte menzionato art. 5,

comma 2, lettera b).

La circostanza che la deliberazione impugnata sia stata adottata

nella forma statutaria non vale a superare il vizio di legittimità

dal quale essa è affetta. L'articolo 123 della Costituzione

assoggetta attualmente la potestà statutaria regionale al solo

limite dell'"armonia con la Costituzione" con formulazione meno

stringente di quella precedente, che richiedeva anche l'armonia con

le "leggi della Repubblica". Da ciò la difesa regionale ha tratto

argomento per sostenere che il limite di legittimità degli statuti

dovrebbe essere riferito ai valori di fondo che ispirano la

Costituzione. L'armonia, si ragiona, esigerebbe solo che lo statuto

non sia "orientato contro la Costituzione" e non ne pregiudichi i

principi generali, ma non escluderebbe la possibilità di derogare a

sue singole norme.

Neppure questo ordine di considerazioni può essere accolto. Il

riferimento all'"armonia", lungi dal depotenziarla, rinsalda

l'esigenza di puntuale rispetto di ogni disposizione della

Costituzione, poiché mira non solo ad evitare il contrasto con le

singole previsioni di questa, dal quale non può certo generarsi

armonia, ma anche a scongiurare il pericolo che lo statuto, pur

rispettoso della lettera della Costituzione, ne eluda lo spirito.

Tutto in conclusione può dirsi della deliberazione statutaria in

questione, adottata in aperto contrasto con la disciplina

costituzionale transitoria dell'art. 5, comma 2, lettera b), tranne

che essa sia "in armonia" con la Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della deliberazione

legislativa statutaria adottata, in seconda votazione, il 24 luglio

2001 dal Consiglio regionale della Regione Marche e recante

"Disciplina transitoria in attuazione dell'articolo 3 della legge

costituzionale 22 novembre 1999, n. 1".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:304 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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