Corte costituzionale

Sentenza n. 303/2000

Altra decisione · depositata il 19/07/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della

delibera legislativa della Regione Liguria, riapprovata il 9 dicembre

1997, recante "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38

"Autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati " promosso

con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il

24 dicembre 1997, depositato in Cancelleria il 3 gennaio 1998 ed

iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1998.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

Udito nell'udienza pubblica del 23 maggio 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Udito l'avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso

notificato il 24 dicembre 1997, depositato il 3 gennaio 1998, ha

impugnato la legge della Regione Liguria recante "Modifiche alla

legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 "Autorizzazione e vigilanza

sui presidi sanitari privati " approvata il 7 ottobre 1997,

riapprovata a maggioranza assoluta il 9 dicembre 1997, a seguito del

rinvio da parte del Governo, in riferimento all'art. 6, primo comma,

lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del

servizio sanitario nazionale).

2. - Il ricorrente premette che l'atto impugnato ha ad oggetto la

modificazione della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38, mediante

l'introduzione nella rubrica del titolo VI delle parole "e dei

terapisti della riabilitazione-fisioterapisti" nonché attraverso

l'inserimento di un art. 60-bis il quale dispone che non sono

soggetti ad autorizzazione gli studi professionali dei terapisti

della riabilitazione-fisioterapisti. Ad avviso della difesa erariale,

quest'ultima norma violerebbe l'art. 6, primo comma, lettera q),

della legge n. 833 del 1978, che riserva alla competenza dello Stato

la fissazione dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche

e sanitarie ausiliarie ed il contrasto non sarebbe escluso dalla

circostanza che la norma disciplina i requisiti professionali dei

terapisti della riabilitazione-fisioterapisti mediante rinvio alla

regolamentazione stabilita dalla legge dello Stato. Secondo il

ricorrente, la norma impugnata sarebbe altresì viziata anche in

quanto introduce un'eccezione alla regola dell'autorizzazione per

l'apertura degli studi professionali "che non consentirebbe la

verifica dei requisiti della normativa nazionale cui formalmente essa

rinvia".

3. - La Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta

regionale, si è costituita nel giudizio, eccependo l'infondatezza

del ricorso.

La resistente sostiene che la norma impugnata non disciplinerebbe

i requisiti per l'esercizio della professione di terapista della

riabilitazione-fisioterapista, bensì si limiterebbe a recare

disposizioni concernenti i locali in cui essa viene svolta. Inoltre,

a suo avviso, rientrerebbe comunque nella competenza della Regione

regolamentare tale profilo dell'attività che, peraltro, sarebbe

stato disciplinato in conformità del d.m. 14 settembre 1994, n. 741.

Infatti, siffatto decreto ministeriale, stabilendo che il

fisioterapista può svolgere autonomamente attività terapeutica -

anche se "con "riferimento alle prescrizioni mediche" -, nonché

esercitare "attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche

o private, in regime di dipendenza o libero-professionale" permette

che egli svolga attività professionale anche all'interno di uno

studio privato.

4. - La Regione Liguria, con istanza depositata in prossimità

dell'udienza pubblica, fuori termine, ha chiesto che la Corte

dichiari cessata la materia del contendere in quanto la legge

regionale 30 luglio 1999, n. 20 - regolarmente vistata dal

Commissario del Governo e pubblicata nel Bollettino ufficiale della

Regione - ha espressamente abrogato la legge regionale n. 38 del

1986, che era stata parzialmente modificata con la legge regionale

impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso

contro la delibera legislativa della Regione Liguria (Modifiche alla

legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 "Autorizzazione e vigilanza

sui presidi sanitari privati") approvata il 7 ottobre 1997 e

riapprovata a maggioranza assoluta il 9 dicembre 1997 a seguito del

rinvio operato dal Governo.

La delibera legislativa impugnata si compone di due articoli

espressamente destinati, anche nell'intitolazione, all'inserimento

nel testo della precedente legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38,

in quanto l'art. 1 aggiunge al titolo della rubrica del titolo VI di

quest'ultima, che è dedicata agli ambulatori e studi professionali

medici, le parole "e dei terapisti della

riabilitazione-fisioterapisti" e l'art. 2 aggiunge un art. 60-bis che

disciplina gli studi professionali dei terapisti della

riabilitazione-fisioterapisti, escludendo, al pari degli studi

professionali medici - dei quali si tratta appunto all'art. 60 della

legge n. 38 - ogni forma di autorizzazione.

Secondo il ricorrente, la delibera legislativa censurata

eccederebbe dalla sfera di attribuzioni regionali, giacché si

porrebbe in contrasto con l'art. 6, primo comma, lettera q della

legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario

nazionale), sia in quanto disciplinerebbe i requisiti per l'esercizio

di una professione sanitaria - materia di competenza statale - sia in

quanto introdurrebbe un'eccezione alla regola dell'autorizzazione per

l'apertura degli studi professionali, impedendo così l'accertamento

del possesso dei requisiti stabiliti dalla legge statale, alla quale

peraltro formalmente rinvia.

2. - Successivamente alla proposizione del ricorso è stata

approvata e regolarmente pubblicata nel Bollettino ufficiale della

Regione Liguria la legge regionale 30 luglio 1999, n. 20, recante

"Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i

presidi sanitari e sociosanitari, pubblici e privati. Recepimento del

d.P.R. 14 gennaio 1997". L'art. 24, comma 1, di detta legge ha

espressamente abrogato la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38,

alla cui parziale modifica era appunto diretta la delibera

legislativa impugnata.

La sopravvenuta abrogazione della legge, nel cui testo dovevano

essere inseriti gli articoli della delibera legislativa in esame,

unitamente al fatto che la legge regionale abrogatrice ha regolato ex

novo l'intera materia, prevedendo specifiche procedure di

autorizzazione e di accreditamento per le strutture sanitarie,

rendono palese che le disposizioni denunciate, in quanto inautonome

rispetto alle norme della legge abrogata, che intendevano modificare,

e in quanto ormai prive dell'oggetto della loro potestà regolativa,

non potranno produrre effetti per il futuro, così come non ne hanno

prodotti per il passato.

In questo quadro normativo, in conformità alla consolidata

giurisprudenza costituzionale, ricorrono dunque i presupposti perché

sia dichiarata la cessazione della materia del contendere (ex

plurimis sentenze n. 138 del 2000 e n. 205 del 1996).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla

questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa

della Regione Liguria approvata il 7 ottobre 1997 e riapprovata, a

seguito di rinvio governativo, il 9 dicembre 1997, recante "Modifiche

alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 "Autorizzazione e

vigilanza sui presidi sanitari privati" sollevata dal Presidente del

Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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