Corte costituzionale

Sentenza n. 303/1995

Altra decisione · depositata il 06/07/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il

7 ottobre 1994, depositato in Cancelleria il 13 ottobre 1994, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro

delle risorse agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 1994

(Istituzione del repertorio degli stalloni delle razze equine puro

sangue inglese e trottatore italiano), ed iscritto al n. 37 del

registro conflitti 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi l'avv. Mario Loria per la Regione Toscana e l'Avvocato dello

Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione

Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello

Stato in relazione al decreto del Ministro delle risorse agricole,

alimentari e forestali 26 luglio 1994 (Istituzione del repertorio

degli stalloni delle razze equine puro sangue inglese e trottatore

italiano), con particolare riferimento agli artt. 1, 4, 6 e 8 dello

stesso.

Dopo aver ricordato le vicende normative in materia, la Regione

ricorrente segnala anzitutto l'erroneità del richiamo, contenuto

nella premessa del decreto oggetto del conflitto, all'art. 2, comma

2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che prevede la successione

del nuovo Ministero nei rapporti attivi e passivi facenti capo al

soppresso Ministero dell'Agricoltura, mentre nella fattispecie non

sussisterebbe alcun rapporto, né attivo né passivo in cui vi sia da

succedere, essendovi nel caso da istituire ex novo un repertorio di

stalloni. Ciò inficerebbe l'intero decreto, sotto il profilo delle

competenze esclusive che il decreto stesso attribuisce al Ministero,

tanto più che, in base alla legge richiamata, tra il "vecchio" e il

"nuovo" Ministero vi sarebbe stata una successione nei rapporti

giuridici sussistenti, e non invece un trasferimento di tutte le

funzioni del Ministero soppresso: per cui tutte le funzioni non

espressamente attribuite allo Stato dalla legge n. 491 del 1993

sarebbero da ritenere di competenza delle regioni.

Pertanto, in base agli artt. 117 e 118 della Costituzione, come

attuati dall'art. 66, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,

la materia disciplinata dal decreto oggetto del conflitto sarebbe di

competenza delle regioni, mentre allo Stato residuerebbe soltanto una

funzione di indirizzo e coordinamento, diversa da quella esercitata

con l'atto impugnato.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che il ricorso della Regione Toscana sia rigettato.

La difesa erariale, dopo aver richiamato la normativa in oggetto,

rileva che, prima dell'entrata in vigore della legge 15 gennaio 1991,

n. 30, la materia era regolata dalla legge 3 febbraio 1963, n. 127,

in base alla quale (art. 10) presso l' ex Ministero dell'agricoltura

ha operato una Commissione nazionale con il compito di autorizzare

per ciascun triennio l'istituzione di stazioni di fecondazione equina

e di approvare ogni anno la fecondazione con i cavalli di puro sangue

inglese e trottatore.

La competenza statale in materia non è mai stata messa in

discussione, ed infatti essa non è stata trasferita alle regioni né

dal d.P.R. n. 616 del 1977 né da altre leggi. Pertanto, la legge n.

30 del 1991 non avrebbe fatto altro che confermare la competenza

statale nella materia in esame: poiché non si è provveduto

all'emanazione del suddetto regolamento prima dell'abolizione del

Ministero dell'agricoltura, la competenza sostanziale e procedurale,

non esclusa dalla legge n. 491 del 1993 né attribuita alle singole

regioni, sarebbe passata al nuovo Ministero, essendovi un rapporto

giuridico e di vigilanza tra l'amministrazione competente, gli enti

pubblici preposti a tale settore e gli allevatori delle due razze

equine e le loro associazioni nazionali. Considerato in diritto

1. - La Regione Toscana solleva conflitto di attribuzione nei

confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro delle

risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1994 (Istituzione

del repertorio degli stalloni delle razze equine puro sangue inglese

e trottatore italiano), ritenendo che, in base alle disposizioni

vigenti, la competenza relativa alla tenuta dei libri genealogici dei

cavalli di razza puro sangue inglese e lottatore italiano spetti non

allo Stato bensì alle regioni.

2. - Gli argomenti a sostegno della tesi della competenza

regionale nella predetta materia possono così sintetizzarsi: a) in

attuazione del disposto dell'art. 117 della Costituzione - secondo

cui la regione ha potestà legislativa anche in materia di

"agricoltura e foreste" - il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 stabiliva

(art. 66, lettera d)) la competenza regionale in relazione al

"miglioramento e incremento zootecnico, al servizio diagnostico delle

malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei

centri di fecondazione artificiale"; b) ai sensi dell'art. 75 dello

stesso d.P.R. n. 616 del 1977 "sono comprese tra le funzioni

amministrative trasferite alle regioni quelle concernenti

l'ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per

l'ordinamento del servizio di monta e per la gestione dei depositi di

cavalli stalloni, nonché gli interventi tecnici per il miglioramento

delle produzioni equine"; c) a seguito di abrogazione della normativa

precedente mediante referendum abrogativo, la legge 4 dicembre 1993,

n. 491, ha stabilito (art. 1) che "il Ministero dell'agricoltura e

delle foreste è soppresso. Sono di competenza delle regioni tutte le

funzioni in materia di agricoltura e foreste ad esclusione di quelle

attribuite dalla presente legge al Ministero di cui all'art. 2, comma

1"; d) poiché in queste materie tassativamente attribuite dalla

citata legge al nuovo Ministero non è compresa la tenuta dei libri

genealogici dei cavalli di razza sopra indicati, essa rientrerebbe

nella competenza generale spettante alle regioni.

3. - Nonostante gli esposti elementi, questa Corte ritiene

prevalenti le argomentazioni a sostegno della tesi opposta: che,

cioè, la competenza nella specifica materia dei libri genealogici

dei cavalli da corsa spetti al nuovo Ministero delle risorse

agricole, alimentari e forestali.

Non è dubitabile anzitutto che detta peculiare materia competesse

allo Stato nel periodo anteriore alla citata legge n. 491 del 1993.

Ciò si deduce dal d.P.R. n. 616 del 1977, che alla lettera d)

dell'art. 71 menziona, fra le competenze dello Stato, "l'ordinamento

e la tenuta di registri di varietà e di libri genealogici, dei

relativi controlli funzionali, quando è richiesta la unicità per

tutto il territorio nazionale, la disciplina e il controllo di

qualità".

Anche le numerose direttive della Comunità europea (dal 1977 al

1990) - richiamate già da questa Corte nella sentenza n. 349 del

1991 - hanno assunto tra i propri obiettivi quelli inerenti al

controllo sulla qualità dei soggetti riproduttori delle diverse

razze e specie: controllo da attuare attraverso l'iscrizione degli

animali atti alla riproduzione in appositi libri genealogici

destinati a documentare le caratteristiche, le ascendenze e le

attitudini riproduttive.

"In attuazione delle direttive comunitarie" e "per gli effetti

dell'art. 117 della Costituzione", la legge 15 gennaio 1991, n 30

(Disciplina della riproduzione animale) ha stabilito tra l'altro

(art. 3, comma 3) che "i libri genealogici dei cavalli di razza puro

sangue inglese e trottatore sono istituiti e tenuti dagli enti ippici

di diritto pubblico", mentre "con decreto del Ministro

dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in

materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, morfologici ed

attitudinali, nonché le modalità per l'inserimento dei cavalli

delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei

sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale".

Queste disposizioni non risultano abrogate dalla legge n. 491 del

1993, che da una parte stabilisce, con formula peraltro di incerta

interpretazione, che il nuovo Ministero delle risorse agricole,

alimentari e forestali "succede in tutti i rapporti attivi e passivi,

non attribuiti alle singole regioni, ( ..) facenti capo al soppresso

Ministero" (art. 2, comma 2); mentre dall'altra demanda (art. 2,

comma 6) la competenza a concertare criteri e indirizzi fra diversi

Ministri e i Presidenti delle regioni e province autonome al

"Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali",

presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e

forestali. Tra le materie di competenza di questo Comitato permanente

nazionale si indicano espressamente "l'ordinamento e la tenuta dei

registri di varietà e dei libri genealogici", compresi i relativi

controlli funzionali".

La stessa legge n. 491 del 1993, all'art. 3, demanda ad altro

Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia presso il

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, la

competenza a verificare l'attuazione della normativa nazionale e

comunitaria; mentre sono demandate alla competenza di appositi

decreti ministeriali le modalità di funzionamento del Comitato

medesimo, nonché la creazione di una banca-dati comune.

Va, infine, osservato che in una materia (come quella dei libri

genealogici di speciali razze di cavalli da corsa) che richiede

l'unitarietà per tutto il territorio nazionale di strumenti di

raccolta di dati e di controlli, anche con riferimento ad obblighi

comunitari e internazionali, risulta confermata l'esigenza di un

coordinamento statale che costituisce la base logica

dell'orientamentonormativo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle

risorse agricole, alimentari e forestali, l'istituzione e la tenuta

del repertorio degli stalloni e delle razze equine puro sangue

inglese e trottatore italiano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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