Corte costituzionale

Sentenza n. 303/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/07/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, secondo

comma, e 21, sesto comma, della legge della Regione Lombardia 5

dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con

ordinanza emessa il 9 ottobre 1993 dal Pretore di Brescia nel

procedimento civile vertente tra Zandonini Virginia ed il Comune di

Brescia, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile instaurato avverso un

provvedimento comunale di decadenza dall'assegnazione di alloggio di

edilizia residenziale pubblica, per essere divenuta l'assegnataria

proprietaria di altri immobili, il Pretore di Brescia, con ordinanza

del 9 ottobre 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 108 della

Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli art. 21,

sesto comma, e 22, secondo comma, della legge della Regione Lombardia

5 dicembre 1983 n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) che, nel rinviare la

seconda norma alla prima e quest'ultima al tredicesimo,

quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. 30

dicembre 1972 n. 1035 per il ricorso (al Pretore) avverso il

provvedimento amministrativo suddetto, innoverebbero il regime delle

competenze dell'autorità giudiziaria ordinaria, estendendo il

rimedio giurisdizionale previsto nella legge statale ad ipotesi, non

solo non espressamente da quella contemplata, ma rispetto alle quali

il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria sarebbe addirittura

escluso alla stregua del tradizionale criterio del riparto delle

giurisdizioni basato sulla diversità delle situazioni soggettive

tutelate. Considerato in diritto

1.1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale

degli artt. 22, secondo comma, e 21, sesto comma, della legge della

Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 in riferimento all'art. 108

della Costituzione. La violazione del parametro invocato viene

ravvisata, relativamente alla prima norma, in quanto stabilisce che

al provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio di

edilizia residenziale pubblica si applica la seconda, anch'essa

impugnata, in quanto prevede, per la diversa ipotesi di ricorso

contro il provvedimento di annullamento dell'assegnazione, che "si

applicano il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma

dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035", ovverosia le

norme statali che disciplinano il rimedio giurisdizionale del ricorso

innanzi al Pretore.

1.2. - Preliminarmente va considerato che il giudice a quo,

nonostante che all'epoca della rimessione dell'incidente di

costituzionalità fosse già intervenuta l'abrogazione delle norme

denunciate, per effetto della legge regionale 4 maggio 1990, n. 28

(rispettivamente, artt. 23 e 22, secondo comma), ha evidentemente

ritenuto la perdurante rilevanza della questione di legittimità

costituzionale delle norme impugnate, reputando che il nuovo regime

determinato dall'abrogazione non esplichi effetti sui rapporti

pregressi e sui giudizi in corso al momento della intervenuta

modifica legislativa.

2. - Nel merito la questione è fondata.

È ormai giurisprudenza consolidata di questa Corte che è

precluso alle regioni (e alle province autonome) non solo di

riprodurre, ma anche di richiamare nelle loro leggi norme statali che

dispongono in materia di giurisdizione e recano la disciplina

processuale dei ricorsi alle autorità giurisdizionali ordinaria e

amministrative, in primo luogo perché, per la loro natura, tali

materie esulano dalle competenze regionali, essendo appunto oggetto

di riserva di legge statale a termini del parametro invocato. In ogni

caso qualunque intervento regionale in dette materie, anche se in

ipotesi si limitasse, per mere finalità sistematiche e di chiarezza,

al richiamo di normativa statale già di per sé applicabile - il

che, nella specie, non è, avendo per di più le norme regionali

impugnate esteso il rimedio del ricorso al Pretore ad un'ipotesi di

decadenza (a causa della perdita dei requisiti richiesti per

l'assegnazione, per essere l'interessata risultata proprietaria di

altri immobili) diversa da quella disciplinata dalla norma statale

richiamata (e riferita alla mancata occupazione dell'alloggio nel

termine prescritto) - comporta un'inammissibile novazione della fonte

che, si ripete, è riservata al legislatore nazionale (sentenze nn.

505 e 589 del 1991, 594 del 1990, 727 del 1988, 203 del 1987).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 22, secondo

comma, e 21, sesto comma, della legge della Regione Lombardia 5

dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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