Corte costituzionale

Sentenza n. 302/1987

Altra decisione · depositata il 30/09/1987 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della provincia autonoma di

Bolzano, notificato il 3 gennaio 1978, depositato in Cancelleria il

12 gennaio 1978 ed iscritto al n. 1 del registro 1978, per conflitti

di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro per

l'Industria, il Commercio e l'Artigianato in data 23 dicembre 1976,

con il quale è stata autorizzata la Ditta Willi Reinstadler a

costruire una centralina idroelettrica in località Solda di Fuori,

nel comune di Stelvio;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1987 il Giudice relatore

Giuseppe Ferrari;

Udito l'avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di

Bolzano e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso del 3 gennaio 1978 il presidente della provincia

autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione con lo

Stato in quanto il Ministro dell'Industria, con decreto 23 dicembre

1976, ha autorizzato il sig. Willi Reinstadler a costruire una

piccola centralina idroelettrica destinata esclusivamente

all'approvvigionamento di un albergo di proprietà di questi. Assume

la provincia che la competenza amministrativa in tema di

utilizzazione di acque pubbliche sarebbe ad essa riservata dall'art.

9, n. 9, dello statuto del Trentino-Alto Adige (approvato con d.P.R.

31 agosto 1972, n. 670) ed infatti nessun rilievo era stato sollevato

dallo Stato all'atto del conferimento della competenza in materia di

impianti idroelettrici ad apposito ufficio provinciale operato con

l.prov.aut. di Bolzano del 4 settembre 1976, n. 40. Il ricorso

conclude chiedendo la declaratoria della competenza della provincia

autonoma in materia di autorizzazione alla costruzione di centrali

idroelettriche non relative a grandi derivazioni, con conseguente

annullamento dell'impugnato decreto.

2. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha sostenuto che

l'utilizzazione delle acque pubbliche va distinta dall'autorizzazione

alla produzione di energia elettrica, materia quest'ultima, a

differenza della prima, non trasferita dal Ministro dell'Industria

alla provincia autonoma, neppure in virtù delle norme d'attuazione

dello statuto di cui al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in ogni caso

successive al provvedimento denunziato nel ricorso, del quale ha

chiesto la reiezione. Considerato in diritto

1. - La provincia autonoma di Bolzano lamenta la lesione della

sfera di competenza legislativa ed amministrativa in materia di

centrali idroelettriche - non relative a grandi derivazioni - ad essa

riservata dall'art. 9, n. 9, dello statuto regionale (approvato con

d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). Sostiene infatti la ricorrente

provincia che il decreto del Ministro dell'Industria datato 23

dicembre 1976 avrebbe invaso il suddetto ambito di attribuzioni,

avendo autorizzato il signor Willi Reinstadler a costruire una

piccola centralina idroelettrica.

L'Avvocatura dello Stato esclude che dallo statuto e dalle

relative norme di attuazione derivino poteri ulteriori rispetto alla

facoltà di emanare norme legislative in tema di utilizzazione di

opere pubbliche.

2. - La questione è infondata.

La l. 29 maggio 1982, n. 308 ("norme sul contenimento dei consumi

energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e

l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili

diversi dagli idrocarburi"), art. 4, ha consentito la produzione di

energia elettrica per piccole potenze attraverso l'uso di fonti

rinnovabili, imponendo agli interessati soltanto l'onere di una

comunicazione diretta, tra gli altri destinatari, anche al Ministro

dell'industria. Viceversa, anteriormente, e quindi all'epoca in cui

è sorto il conflitto de quo, al Ministro da ultimo citato competeva

l'autorizzazione alla produzione dell'energia elettrica.

Ma tale provvedimento non interferiva in alcun modo con le

attribuzioni statutarie delle province autonome del Trentino-Alto

Adige in materia di utilizzazione di acque pubbliche, dalle quali la

attività produttiva del privato restava comunque condizionata.

La costruzione di un impianto a fini produttivi, tuttavia, prima

ancora di essere assoggettata a quanto stabilito dalla normativa

locale, veniva a rappresentare un'eccezione al generale regime

sancito dalla disciplina dell'industria elettrica fissata dalla l. 6

dicembre 1962, n. 1643 e dalla successiva normativa - sulla quale

questa Corte ha avuto recentemente occasione di soffermarsi con la

sentenza n. 182/1987 - secondo cui l'utilizzazione delle fonti

energetiche era riservata all'ENEL ovvero a ben determinati soggetti.

Il Ministro dell'industria, attraverso l'autorizzazione in

argomento, consentiva perciò una deroga a tale disciplina,

individuando i limiti e le condizioni entro le quali avrebbe potuto

esplicarsi l'iniziativa del singolo, senza alcun pregiudizio della

potestà legislativa provinciale concernente l'ulteriore profilo

idroelettrico. Alla provincia autonoma restava il compito di

disciplinare l'attività dei produttori, esercitando le proprie

funzioni amministrative sul diverso piano dell'utilizzazione - a

molteplici fini - delle acque pubbliche, come appunto avvenne

attraverso le competenze e gli organi di cui alla l. prov. Bolzano 4

settembre 1976, n. 40.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta al Ministro dell'industria di concedere

l'autorizzazione alla produzione di energia elettrica di cui al

ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Relatore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:302 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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