Corte costituzionale

Sentenza n. 301/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano

notificato il 27 giugno 1994, depositato in Cancelleria il 4 luglio

1994, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti del

Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del

tesoro e della funzione pubblica, 15 aprile 1994, nn. 130, 131 e 132

(quest'ultimo parzialmente modificato con decreto del Ministro della

pubblica istruzione del 28 agosto 1994) concernenti rispettivamente:

a) la rideterminazione del rapporto medio alunni/classi per gli

anni scolastici 1994-95 e 1995-96;

b) la formazione delle sezioni della scuola materna e delle

classi nelle scuole ed istituti di istruzione statali di ogni ordine

e grado per l'anno 1994-95;

c) la determinazione degli organici delle scuole ed istituti di

ogni ordine e grado per gli anni scolastici 1994-95 e 1995-96;

ed iscritto al n. 23 del registro conflitti 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia

autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la

Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione

nei confronti dello Stato in relazione ai decreti del Ministro della

pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della

funzione pubblica, 15 aprile 1994, nn. 130, 131 e 132 (quest'ultimo

parzialmente modificato con decreto del Ministro della pubblica

istruzione del 28 maggio 1994).

Con tali decreti sono stati stabiliti sia la disciplina del

rapporto medio alunni/classi (decreto n. 130), sia i criteri per la

formazione delle sezioni di scuola materna e delle classi nelle

scuole di istruzione di ogni ordine e grado. Ritiene al riguardo la

Provincia ricorrente che dette disposizioni illegittimamente operino

anche nel proprio ordinamento, in quanto si tratta di competenze che

le norme statutarie (artt. 8, n. 26; 9, n. 2; e 16 dello Statuto di

autonomia) e le relative norme di attuazione (artt. 1 e 4 del d.P.R.

10 febbraio 1983, n. 89) demandano alla competenza provinciale.

In particolare, dopo aver richiamato il contenuto delle norme

indicate, ritiene la Provincia che rientri nella propria competenza

la programmazione, oltre che della organizzazione delle attività

scolastiche, anche delle "conseguenti variazioni degli organici delle

scuole di istruzione elementare e secondaria": onde la competenza

dello Stato sarebbe limitata, in una prima fase, alla formazione

dell'intesa con la Provincia in ordine al piano ed ai criteri per la

determinazione degli organici del personale predisposti dalla stessa

Provincia, mentre in una fase successiva spetterà allo Stato

disporre conseguentemente le variazioni degli organici del personale.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in

subordine, infondato.

La difesa erariale, dopo aver premesso che il decreto

interministeriale n. 130 trova il proprio fondamento normativo

nell'art. 4, comma 11, della legge n. 537 del 1993; il decreto n. 131

nell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,

convertito nella legge 6 ottobre 1988, n. 426; il decreto n. 132

nell'art. 4, commi 12, 13 e 15 della citata legge n. 537 del 1993,

osserva che alla luce dell'art. 4 del d.P.R. n. 89 del 1983 momento

di reale rilievo istituzionale, con riguardo alla sfera di

attribuzioni conferite all'autonomia della Provincia di Bolzano, è

rappresentato dall'intesa con il Ministero della Pubblica istruzione.

Tale intesa, necessaria sotto diversi profili, è stata formalizzata

con nota ministeriale n. 31645/JR del 6 maggio 1994. Osserva al

riguardo la difesa erariale che questa è l'unica circostanza di

effettivo peso giuridico, rilevando solo formalmente il fatto che i

provvedimenti interministeriali siano di data anteriore all'atto

d'intesa, ma comunque posteriore alla data della deliberazione della

Giunta provinciale del 7 febbraio 1994, della quale il decreto n. 130

recepisce il contenuto.

Tale sequenza temporale, rileva l'Avvocatura dello Stato, non

avrebbe impedito alla Provincia di Bolzano di adottare le proprie

determinazioni in ordine alla formazione delle classi, determinazioni

contenute infatti nella deliberazione sopra citata, la quale ha

acquisito attitudine a conseguire gli effetti voluti con la

comunicazione del perfezionamento dell'intesa.

In conclusione, l'Avvocatura si ritiene che i decreti oggetto del

conflitto rispondano all'esigenza di una visione complessiva

dell'organizzazione della scuola, senza peraltro violare l'autonomia

provinciale, essendo state rispettate le apposite procedure previste

dalle norme di attuazione dello statuto speciale. Considerato in diritto

1. - La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato in relazione ai decreti del

Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del

tesoro e della funzione pubblica, 15 aprile 1994, nn. 130, 131 e 132

(quest'ultimo parzialmente modificato con decreto del Ministro della

pubblica istruzione del 28 maggio 1994).

A giudizio della ricorrente, infatti, non spetterebbe allo Stato

disciplinare, limitatamente alla Provincia di Bolzano: la

determinazione del rapporto medio alunni/classi, la formazione delle

sezioni di scuola materna e delle classi delle scuole di istruzione

elementare e secondaria, anche se da ciò discendono la

determinazione e la variazione dei relativi organici del personale,

di competenza dello Stato.

2. - Il sollevato conflitto è inammissibile.

La Provincia di Bolzano deduce che i decreti denunziati siano

invasivi della propria competenza in materia di scuola materna, di

istruzione elementare e secondaria, stabilita dagli artt. 8, 9 e 16

dello Statuto speciale e dagli artt. 1 e 4 delle norme di attuazione

(d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89) dello Statuto stesso.

La disposizione contenuta nell'ultimo articolo citato stabilisce

in particolare che, "all'istituzione di scuole elementari e di

istituti e scuole d'istruzione secondaria nonché dei corsi

finalizzati al rilascio di titoli di studio provvede la Provincia in

base a piani da essa predisposti e d'intesa con il Ministero della

pubblica istruzione in ordine agli oneri per il personale a carico

dello Stato e alle conseguenti variazioni degli organici delle scuole

di istruzione elementare e secondaria. Le variazioni degli organici

sono disposte dai competenti organi dello Stato".

3. - Pur dovendosi riconoscere che, in applicazione delle

anzidette norme, tutte le attribuzioni dell'amministrazione dello

Stato in materia di scuola materna, elementare e secondaria (ivi

comprese le competenze relative al piano di rideterminazione del

rapporto allievi-classi) siano di competenza, nel territorio della

provincia di Bolzano, degli organi della Provincia stessa, d'intesa

con il Ministero della pubblica istruzione, questa Corte ritiene che

nella specie i denunziati decreti interministeriali non risultano

lesivi di detta ripartizione di competenze.

Ed invero tali decreti interministeriali, efficaci in sede

nazionale, fanno espressamente salve le competenze della Provincia

autonoma di Bolzano; al riguardo, già prima della loro emanazione,

la Giunta provinciale di Bolzano, con delibera 7 febbraio 1994, n.

649, aveva indicato i criteri ritenuti più idonei per la

determinazione del rapporto alunni-classi, con espresso riferimento

alla necessità di "acquisire l'intesa del Ministero della pubblica

istruzione ai sensi dell'art. 4 ..".

A seguito delle rispettive manifestazioni di volontà, il

Ministro, con lettera 6 maggio 1994, comunicava al Presidente della

Giunta provinciale di Bolzano "l'assenso di questo Ministero sui

criteri e i parametri numerici deliberati" dalla Giunta e "recepiti

nel piano di rideterminazione dei rapporti medi tendenziali approvati

con il decreto interministeriale 15 aprile 1994, n. 130" (sia pure

"suggerendo" e "raccomandando" delle piccole variazioni), ed allegava

le tabelle delle variazioni organiche del personale, il cui onere

economico è a carico dello Stato.

I decreti denunziati, pertanto, costituiscono - insieme alla

delibera della Giunta provinciale e alla lettera del Ministro -

soltanto atti preparatori dell'intesa prevista dalla legge per la

definitività del piano di rideterminazione del rapporto medio

alunni-classi nella Provincia di Bolzano e non possono pertanto

ritenersi lesivi delle competenze invocate in questa sede.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto sollevato, con il ricorso

indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano nei

confronti dello Stato, in relazione ai decreti del Ministro della

pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della

funzione pubblica, 15 aprile 1994, nn. 130, 131 e 132 (quest'ultimo

parzialmente modificato con decreto del Ministro della pubblica

istruzione 28 maggio 1994).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:301 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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