Corte costituzionale

Sentenza n. 30/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/02/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del

22 ottobre 1997, relativa alla insindacabilità delle opinioni

espresse dal deputato Cesare Previti nei confronti di David M.

Sassoli, promosso con ricorso del giudice per le indagini preliminari

del Tribunale di Roma - ufficio VII, notificato il 21 febbraio 2000,

depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 11 del

registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2001 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Udito l'avv. Sergio Panunzio per la Camera dei deputati.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il giudice per le indagini preliminari (infra Gip) del

Tribunale di Roma, ufficio VII, ha proposto - con ordinanza in data

7 luglio 1999, depositata nella cancelleria della Corte il 16 luglio

1999, nel corso di un processo nei confronti del deputato Cesare

Previti, per il reato previsto e punito dagli artt. 595, primo e

terzo comma, cod. pen., e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 -

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della

Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata

dall'Assemblea nella seduta del 22 ottobre 1997 (documento IV-ter

n. 63/A), con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità delle

dichiarazioni rese dal parlamentare.

2. - Il ricorrente premette che si procede nei confronti del

deputato Cesare Previti per il reato di diffamazione aggravata in

danno di un giornalista, da lui indicato come "capace di mistificare

anche fatti notori per scarsa professionalità o per opportunità di

disinformazione strumentalizzata ad impegno in campagne politiche", e

che egli, con ordinanza del 16 febbraio 1998, aveva proposto

conflitto di attribuzione in relazione alla deliberazione con la

quale la Camera dei deputati, nella seduta del 22 ottobre 1997, aveva

dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento

penale concernevano opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio

delle sue funzioni.

La Corte, dopo avere dichiarato ammissibile il conflitto con

ordinanza n. 261 del 1998, successivamente, con la sentenza n. 35 del

1999, lo ha dichiarato improcedibile, in quanto il ricorso e

l'ordinanza che lo avevano dichiarato ammissibile, benché notificati

alla Camera dei deputati, non erano stati depositati nella

cancelleria della Corte entro i termini stabiliti dall'art. 26, terzo

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Il ricorrente espone, quindi, le argomentazioni che, a suo

avviso, indurrebbero a ritenere che "la dichiarazione di

improcedibilità conseguente ad un vizio meramente formale non

preclude la possibilità di investire la Corte costituzionale della

medesima questione" e propone nuovamente conflitto in relazione alla

predetta deliberazione.

Secondo il Gip, la funzione parlamentare, benché possa svolgersi

in forma libera, non comprenderebbe l'intera attività politica del

parlamentare, sicché, nel caso in esame, il fatto contestato al

deputato non potrebbe essere qualificato come opinione espressa

nell'esercizio di dette funzioni. Infatti, "tra la funzione svolta

dall'on. Previti e la circostanza strettamente personale" da cui sono

scaturite le dichiarazioni rese all'agenzia Ansa, non sarebbe

ravvisabile alcuna connessione, neppure in base agli atti

parlamentari, nei quali si accenna ad una "polemica essenzialmente e

squisitamente politica" originata da "una certa malizia" del

giornalista.

Il ricorrente conclude, infine, chiedendo che la Corte dichiari

che "non spetta alla Camera dei deputati deliberare

l'insindacabilità del fatto ascritto all'on. Previti - oggetto

dell'imputazione - poiché esso non ricade nell'ipotesi prevista

dall'art. 68, primo comma, della Costituzione".

3. - Nel giudizio preliminare di delibazione in camera di

consiglio, il ricorso è stato dichiarato ammissibile da questa Corte

con ordinanza n. 62 del 9 febbraio 2000, notificata - unitamente al

ricorso - alla Camera dei deputati il 21 febbraio 2000, depositata in

cancelleria il 29 febbraio 2000.

4. - La Camera dei deputati si è ritualmente costituita in

giudizio e, nell'atto di costituzione e nella memoria depositata in

prossimità dell'udienza pubblica, ha chiesto che il ricorso sia

dichiarato inammissibile o comunque infondato.

Preliminarmente, la resistente, dopo avere premesso che

spetterebbe esclusivamente alla Camera di appartenenza del

parlamentare al momento dei fatti stabilire se questi ultimi siano

insindacabili ex art. 68, primo comma, della Costituzione, eccepisce

l'inammissibilità del conflitto, dato che, all'epoca dei fatti per i

quali è in corso il processo penale, il deputato Cesare Previti era

membro del Senato della Repubblica.

In linea gradata, la Camera dei deputati deduce che il ricorso

sarebbe comunque inammissibile, in quanto è stato già dichiarato

improcedibile e non potrebbe essere riproposto, poiché il ricorrente

avrebbe consumato il relativo potere. A suo avviso, nonostante le

norme regolatrici del giudizio non prevedano alcun termine per la

proposizione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, il

conflitto si determina e definisce giuridicamente allorché la Corte

lo dichiara ammissibile, con provvedimento emanato nell'esercizio di

un'attività conformativa, in virtù della quale "il contrasto tra

poteri - fino a quel momento potenziale e latente in una dimensione

puramente politica - emerge nella sfera giuridico-costituzionale".

Inoltre, secondo la Camera dei deputati, il conflitto sarebbe

altresì inammissibile sia in quanto è stato proposto con ordinanza,

anziché con ricorso, sia in quanto difetterebbe dei requisiti

stabiliti dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e

dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale, poiché non sarebbero state indicate le specifiche

attribuzioni dell'autorità giudiziaria che si assumono lese e

neppure sarebbe stato chiesto l'annullamento della delibera di

insindacabilità.

Nel merito, ad avviso della Camera dei deputati, il conflitto

sarebbe infondato, dato che le opinioni espresse dal parlamentare si

inserirebbero in una più complessa vicenda all'interno della quale

egli ha difeso la propria figura politica mediante l'esercizio del

diritto di critica nei confronti del giornalista asseritamente

diffamato. D'altronde, le dichiarazioni oggetto del procedimento

sarebbero state rese all'interno di un "contesto

politicoparlamentare", anche in quanto riguarderebbero un giudizio

penale all'esito del quale il deputato era stato assolto e che era

stato oggetto di interrogazioni parlamentari. Pertanto, poiché il

nesso tra l'opinione e la funzione parlamentare non dipenderebbe "da

criteri formali propri dell'atto nel quale l'opinione si manifesta",

ma dovrebbe essere valutato in riferimento al "complessivo contesto

parlamentare" all'interno del quale è stata resa l'opinione, la

deliberazione di insindacabilità sarebbe immune dai vizi denunciati

dal ricorrente.

5. - All'udienza pubblica il difensore della Camera dei deputati

ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle

difese scritte. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è stato

sollevato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Roma - ufficio VII, nei confronti della Camera dei deputati in

riferimento alla deliberazione assunta nella seduta del 22 ottobre

1997 (documento IV-ter n. 63/A), con la quale si è stabilito che i

fatti contestati al membro del Parlamento Cesare Previti nel

procedimento penale in corso innanzi al predetto giudice concernono

opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e sono

pertanto insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione.

2. - Il conflitto è inammissibile.

La difesa della Camera dei deputati ha depositato, in sede di

costituzione in giudizio, apposita documentazione dalla quale risulta

che, all'epoca dei fatti per i quali è in corso il processo penale,

Cesare Previti non era deputato, bensì membro del Senato, cioè di

una Camera diversa da quella che ha adottato la delibera di

insindacabilità in oggetto.

Si pone dunque, preliminarmente ad ogni altra questione, il

problema se, in caso di mutamento della Camera di appartenenza del

parlamentare, la delibera di insindacabilità debba essere adottata

dalla Camera cui apparteneva il parlamentare al momento del fatto, o

invece dalla Camera, di cui fa parte il parlamentare, quando essa è

chiamata a deliberare.

A questo proposito la Corte costituzionale, in una vicenda

identica, ha affermato che è "alla Camera cui il parlamentare

appartiene al momento del fatto, e ad essa sola, che competono (...)

i poteri connessi alla prerogativa dell'insindacabilità" (sentenza

n. 252 del 1999). Da un lato, infatti, la prerogativa prevista

dall'art. 68, primo comma, della Costituzione tende a garantire, in

via primaria, non già la persona del parlamentare, ma piuttosto

l'indipendenza e l'autonomia delle Camere; dall'altro lato, la

riconducibilità delle opinioni espresse all'esercizio delle funzioni

parlamentari non può non spettare all'organo, di cui fa parte il

membro del Parlamento quando esprime le opinioni in questione.

Nel caso in esame, quindi, poiché le dichiarazioni del

parlamentare Cesare Previti, per le quali è in corso il processo

penale, sono state rese quando egli era membro del Senato,

evidentemente è questa l'unica Camera competente a pronunciarsi

sulla insindacabilità. L'inesistenza, pertanto, nella specie, di una

delibera della Camera competente fa venir meno, sotto il profilo

soggettivo, la materia del conflitto, comportando così la

dichiarazione di inammissibilità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato, proposto dal giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Roma - ufficio VII, nei confronti della Camera dei

deputati con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il il 26 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari