Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/02/1984 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 14

della legge della Regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48 (Norme per la

disciplina degli scarichi delle acque di rifiuto) e art. 25, comma

primo, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle

acque dall'inquinamento) promossi con ordinanze emesse il 26 maggio, 14

maggio, 23 aprile, 5 aprile (n. 2) e 12 maggio 1982 (n. 2) dalla Corte

di cassazione nei procedimenti sui ricorsi proposti da Fraschini

Edoardo, Redaelli Riccardo, Gilardoni Luigi, Maggi Rodolfo, Severgnini

Arnaldo, Rusconi Camillo e Colombo Giuseppe, iscritte ai nn. 721, 906,

907, 908, 909, 910 e 911 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 74, 114, 135, 149 e 163 del

1983.

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice

relatore avv. Oronzo Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con sette ordinanze emesse rispettivamente in data 26 maggio 1982

(reg. ord. n. 721/1982), 14 maggio 1982 (reg. ord. n. 906/1982), 23

aprile 1982 (reg. ord. n. 907/1982), 5 aprile 1982 (reg. ord. n. 908 e

91/1982), 12 maggio 1982 (reg. ord. n. 909 e 910/1982), la Corte di

cassazione ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Lombardia 19

agosto 1974, n. 48, per preteso contrasto con l'art. 117 della

Costituzione.

Al riguardo, si osserva che la materia della tutela delle acque

dall'inquinamento non sarebbe specificamente compresa tra quelle

elencate nel ricordato art. 117, e che inoltre sarebbe dubbio che la

potestà legislativa regionale al riguardo possa configurarsi per

titolo derivante da profili di connessione della materia de qua con

altre, per le quali invece la norma costituzionale sopramenzionata

attribuisce alle regioni tale potestà; si sostiene ancora che una

siffatta potestà legislativa regionale non potrebbe ricavarsi dal

principio di evoluzione dell'ordinamento, per effetto della normativa

statale, attuata in sede di trasferimento di funzioni amministrative

alle regioni nella materia di loro competenza legislativa concorrente,

ex art. 118 della Costituzione.

Con altra ordinanza, emessa in data 5 aprile 1982 (reg. ord. n.

911/1982), la stessa Corte di cassazione, oltre la questione relativa

all'art. 14 della citata legge regionale della Lombardia, che viene

prospettata in termini coincidenti con quelli posti a base delle sei

ordinanze sopraindicate, solleva altresi questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, della legge 10

maggio 1976, n. 319, con riferimento agli artt. 25, secondo comma, e

27, primo comma, della Costituzione.

Viene prospettato al riguardo il dubbio interpretativo che tale

norma pone, osservando che o si ritiene che ai lini della

configurabilità del reato di cui all'art. 25 della legge n. 319 del

1976 debba essere presa in considerazione la sola condotta omissiva

successiva al 13 giugno 1976, data di entrata in vigore della citata

legge statale; ovvero si ritiene che il termine di adeguamento ai

limiti di cui alla tabella c della legge regionale, la cui inosservanza

integrerebbe il reato de quo, decorra dal settembre 1974; nel primo

caso si avrebbe violazione dell'art. 27 della Costituzione, mentre

nella seconda ipotesi risulterebbe leso l'art. 25 della Costituzione.

Non si è avuta costituzione di parte né intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Le sette ordinanze di cui in narrativa riguardano le stesse

norme o, comunque, la medesima disciplina; esse possono pertanto essere

decise con unica sentenza.

2. - La questione relativa alla prospettata incostituzionalità

dell'art. 14 della legge regionale della Lombardia 19 agosto 1974, n.

48, per preteso contrasto con l'art. 117 della Costituzione, è stata

recentemente esaminata dalla Corte con la sentenza n. 225 del 1983 e

dichiarata infondata, con riferimento ai medesimi profili oggi

sottoposti al suo esame. Poiché nelle ordinanze di rimessione,

peraltro antecedenti alla ricordata sentenza, la Corte di cassazione

non adduce argomenti nuovi o diversi a sostegno della prospettata

incostituzionalità, la questione stessa deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

3. - La questione attinente all'art. 25 della legge statale n. 319

del 1976 e, segnatamente, al dubbio interpretativo che la citata

disposizione porrebbe, pure affrontata da questa Corte nella sentenza

n. 225 del 1983, deve, in armonia con la recente giurisprudenza di

questa Corte, ribadita dalla citata sentenza, essere dichiarata

inammissibile.

Infatti, nella specie vengono identificate due possibili e diverse

interpretazioni della norma de qua, che pongono due diverse questioni

di legittimità costituzionale; ora, non è consentito ai giudici a quo

di ipotizzare, collocandole sul medesimo piano, interpretazioni

alternative delle norme e di ciascuna di esse denunciare il contrasto

con la Costituzione.

Diversamente opinando, verrebbe tra l'altro meno la possibilità di

verificare la rilevanza della questione, constatabile attraverso la

precisa indicazione della norma impugnata nella accezione che si

ritiene applicabile nel giudizio a quo. La questione pertanto, come

prospettata, è inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione

Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, sollevata, con riferimento all'art.

117 della Costituzione, con le ordinanze della Corte di cassazione (nn.

721, 906, 907, 908, 909, 910 e 911 del reg. ord. 1982) di cui in

epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 25, primo comma, della legge 10 maggio 1976,

n. 319, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27,

primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza (n. 911 del reg. ord.

1982) di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI

- GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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