Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1973

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/03/1973 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

dell'Umbria, notificato il 3 novembre 1972, depositato in cancelleria

il 18 successivo ed iscritto al n. 25 del registro conflitti 1972, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro per

l'agricoltura e le foreste 30 giugno 1972, con il quale è stata

prorogata sino al 30 aprile 1973 la gestione straordinaria del

Consorzio agrario provinciale di Perugia.

Visto l'atto di costituzione del Ministro per l'agricoltura e le

foreste;

udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1973 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti;

uditi l'avv. Aldo Piras, per la Regione dell'Umbria, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il

Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 3 novembre 1972 il Presidente della

Regione dell'Umbria ha elevato conflitto di attribuzione contro il

Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del

Ministro per l'agricoltura e le foreste 30 giugno 1972 - pubblicato per

estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 22 luglio

1972 - con il quale è stata prorogata sino al 30 aprile 1973 la

gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Perugia

confermandosi nell'incarico di commissario governativo il dott.

Ferdinando Vitale.

La Regione ricorrente denuncia l'invasione della propria sfera di

competenza e violazione dell'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 1

e 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, rilevando che le funzioni di

vigilanza e tutela esercitate dagli organi statali centrali e

periferici sugli enti, consorzi, istituzioni e organizzazioni, operanti

in materia di agricoltura nell'ambito territoriale di una singola

Regione, sono stati trasferiti alle Regioni a statuto ordinario.

L'unico potere che lo Stato si è riservato, attribuendolo

specificamente al Ministero per il tesoro, è quello di nomina di un

componente del Collegio dei revisori per le ipotesi in cui negli enti

in questione permangono interessi finanziari dello Stato.

Riguardo ai consorzi agrari provinciali la Regione precisa inoltre

che essi, per effetto del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235,

hanno assunto la forma di persone giuridiche private (società

cooperative a r.1.) e prevalentemente privata è l'attività dagli

stessi svolta, pur potendo esplicare attività "per conto e

nell'interesse dello Stato" (art. 2, n. 8, del citato decreto

legislativo). In considerazione di ciò i consorzi sono soggetti alla

disciplina ed ai controlli generici, propri di ogni società

cooperativa, prevista dagli artt. 2514 e 2542 e segg. del codice

civile. L'esclusione di ogni competenza statale riguardo alla gestione

dei consorzi risulterebbe, peraltro, dall'art. 4 del d.P.R. n. 11 del

1972, nel quale non vi è traccia di una possibilità di incidenza

nell'attività dei consorzi, se non in relazione a rapporti

internazionali con la Comunità economica europea o nel quadro della

programmazione nazionale.

Conclude pertanto la difesa della Regione chiedendo che la Corte -

previa declaratoria di competenza della Regione dell'Umbria in ordine

all'esercizio delle funzioni di vigilanza e di tutela, nonché dei

controlli previsti dagli artt. 2542 e segg. del codice civile sul

Consorzio agrario provinciale di Perugia - annulli il decreto

ministeriale impugnato.

Nel presente giudizio si è costituito, su delega del Presidente

del Consiglio dei ministri, il Ministro per l'agricoltura e le foreste,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nelle deduzioni, depositate in cancelleria il 22 novembre 1972,

l'Avvocatura eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del

ricorso in quanto notificato il 3 novembre 1972 e perciò tardivamente.

Precisa al riguardo che il decreto impugnato è stato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1972 ed era comunque a conoscenza

della Regione il 7 agosto successivo, data quest'ultima nella quale

veniva adot tata dalla Giunta regionale la deliberazione n. 658 di

impugnativa del provvedimento.

Ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il termine

di 60 giorni per la notifica del ricorso scadeva quindi il 20 settembre

1972 o, al più, il 6 ottobre successivo. Né potrebbe invocarsi nella

specie la sospensione dei termini prevista dalla legge 7 ottobre 1969,

n. 742, giacché la giurisprudenza della Corte ha escluso

l'applicabilità di detta sospensione per i giudizi di

costituzionalità, in ossequio al principio dell'autonomia e

specialità del processo costituzionale (sentenze 15 del 1967 e 18 del

1970).

Nel merito l'Avvocatura sostiene che i consorzi agrari, pur avendo

dimesso il loro carattere pubblicistico per assumere la qualità di

soggetti di diritto privato, continuano a svolgere prevalentemente

funzioni di interesse generale. I compiti ad essi assegnati valgono a

qualificarli come strumenti della politica economica dello Stato che ha

riservato alla propria competenza esclusiva la materia concernente

l'intervento per la regolazione del mercato agricolo (art. 4, lett. m,

d.P.R. n. 11 del 1972).

E per il tramite dei consorzi agrari che lo Stato attua la propria

politica di mercato, sia per quanto riguarda gli interventi di sua

diretta competenza, sia per quanto concerne le iniziative e le

attività necessarie per l'applicazione dei regolamenti comunitari

relativi all'organizzazione dei mercati, alla prestazione dei servizi,

allo scambio dei prodotti e dei beni strumentali per l'esercizio

dell'agricoltura e alla politica di sostegno dei prezzi'.

Conclude, pertanto, l'Avvocatura chiedendo che la Corte voglia

dichiarare inammissibile o, subordinatamente, respingere il ricorso in

oggetto.

In data 8 febbraio 1973 la difesa della Regione ha depositato in

cancelleria una memoria nella quale respinge l'eccezione di

inammissibilità per tardività del ricorso sollevata dall'Avvocatura

osservando che i principi affermati dalla Corte sull'inapplicabilità

ai propri giudizi della sospensione dei termini nel periodo feriale

sono riferibili soltanto ai giudizi relativi alla impugnazione di una

legge e non anche a quelli per conflitto di attribuzione nei quali

oggetto dell'impugnativa è un atto amministrativo.

I termini per produrre ricorso nei conflitti di attribuzione sono

disposti con legge ordinaria (legge 11 marzo 1953, n. 87) rispetto alla

quale la legge sulla sospensione dei termini si presenta come omogenea

sia dal punto di vista della gerarchia delle fonti, sia per la natura

delle situazioni regolate. Nei conflitti la discussione verte sulla

legittimità o meno di un atto amministrativo: trattasi cioè di

ipotesi analoga a quella che si verifica dinanzi ai giudici

amministrativi in sede di impugnativa di atti amministrativi.

In ogni caso, ritiene la difesa, la sospensione del processo

durante le ferie è diritto dell'esercente le professioni legali e solo

questi può rinunciarvi svolgendo la propria attività nel relativo

periodo.

Insiste, pertanto, sull'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto :

1. - L'Avvocatura generale dello Stato ha in via preliminare

eccepito l'inammissibilità del ricorso della Regione dell'Umbria

perché proposto fuori termine. Dopo aver ricordato che in tema di

conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni l'art. 39, comma secondo,

della legge 11 marzo 1953, n. 87, stabilisce che il termine per

produrre ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione,

pubblicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto impugnato, l'Avvocatura

rileva che detto termine nella specie è stato superato in quanto il

decreto impugnato figura pubblicato per estratto nella Gazzetta

Ufficiale n. 190 del 22 luglio 1972 ed era comunque a conoscenza della

Regione il 7 agosto successivo, data nella quale la Giunta regionale

deliberava di impugnarlo, mentre il ricorso risulta notificato il 3

novembre 1972. Aggiunge l'Avvocatura che ad escludere la tardività del

ricorso non gioverebbe richiamare la legge 7 ottobre 1969, n. 742,

sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale giacché

la Corte ha avuto modo di escludere l'applicabilità di dette

sospensioni ai propri giudizi di costituzionalità (sentenze n. 15 del

1967 e n. 18 del 1970).

2. - L'eccezione è fondata.

Con le precedenti decisioni - la prima riferentesi ad un giudizio

di legittimità costituzionale di una legge dello Stato proposta in via

diretta dalla Regione Trentino-Alto Adige e la seconda relativa ad un

giudizio per conflitto di attribuzione sorto fra lo Stato e la Regione

della Sardegna - questa Corte ha ritenuto di dovere escludere

l'applicabilità ai propri giudizi della sospensione dei termini

processuali nel periodo feriale prevista dalla legge 14 luglio 1965, n.

818. E ciò in relazione alla peculiarità dei giudizi di

costituzionalità, alla autonomia della loro disciplina processuale,

all'esigenza della loro rapida definizione.

Questa pronuncia va confermata e ribadita nei confronti della nuova

legge n. 742 del 1969 che viene ora in esame poiché la formulazione

letterale dell'art. 1 - molto più precisa di quella adottata nel

corrispondente articolo della legge n. 818 del 1965 - non lascia ombra

di dubbio che il legislatore abbia inteso escludere i giudizi di

costituzionalità dall'ambito di applicazione della normativa sulla

sospensione dei termini. Si specifica invero nel citato articolo che la

sospensione si riferisce al "decorso dei termini processuali relativi

alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative".

Sulla base di siffatta chiara disposizione sono da disattendere le

argomentazioni addotte dalla difesa della Regione in ordine

all'applicabilità della legge di cui trattasi ai giudizi per conflitto

di attribuzione davanti alla Corte e va conseguentemente dichiarata

l'inammissibilità del ricorso indicato in epigrafe.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per tardività il ricorso proposto dal

Presidente della Regione dell'Umbria con atto notificato al Presidente

del Consiglio dei ministri in data 3 novembre 1972 avverso il decreto

30 giugno 1972 del Ministro per l'agricoltura e le foreste, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 22 luglio 1972,

con il quale è stata prorogata fino al 30 aprile 1973 la gestione

straordinaria del commissario governativo del Consorzio agrario

provinciale di Perugia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1973.

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO-ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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