Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1968 · relatore Giuseppe Chiarelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 55d.P.R. 250/1949

usata come parametro

citata

  • art. 56d.P.R. 250/1949

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del D.P.R.

19 maggio 1949, n. 250, contenente norme di attuazione dello Statuto

speciale per la Sardegna, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio

1966 dal Tribunale di Tempio Pausania nel procedimento civile vertente

tra le Società Gilpa e Sugherificio italiano, il Comune di Olbia e la

Regione autonoma della Sardegna, iscritta al n. 132 del Registro

ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 226 del 10 settembre 1966.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma della Sardegna;

udita nell'udienza pubblica del 28 febbraio 1968 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per la Regione sarda.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento civile vertente davanti al Tribunale di Tempio

Pausania tra la Società anonima immobiliare Gilpa e la Società a.r.l.

Sugherificio italiano ed il Comune di Olbia e Regione autonoma della

Sardegna, fu già rimessa a questa Corte, con precedente ordinanza di

quel Tribunale, la questione di legittimità costituzionale, sollevata

dalle attrici in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dell'art.

55 delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna,

che estende all'Amministrazione regionale le funzioni dell'Avvocatura

dello Stato.

La Corte ritenne la questione infondata, con sentenza n. 119 del

1963. Avendo le parti riassunto il giudizio davanti al Tribunale, il

Collegio ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità

costituzionale del medesimo art. 55, in riferimento all'art. 56 dello

Statuto speciale e all'art. 70 della Costituzione.

Si assume nell'ordinanza che il procedimento di formazione della

legge previsto dall'art. 56 dello Statuto configura una particolare

forma di delegazione legislativa, e che nell'articolo impugnato deve

ravvisarsi un eccesso dal potere legislativo delegato, in quanto il suo

contenuto non trova riferimento specifico nelle norme o istituti

contemplati dello Statuto e limita l'autonomia della Regione.

Conseguentemente si sarebbe anche violato l'art. 70 della Costituzione,

perché l'organo amministrativo delegato avrebbe esercitato una

funzione attribuita alle Camere.

L'ordinanza è stata notificata e comunicata a norma di legge.

Con deduzioni 17 giugno 1966 si è costituita in giudizio la

Regione autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dall'Avvocatura

generale dello Stato. Si contestano dalla Regione le affermazioni

dell'ordinanza, sia quanto alla natura delle norme di attuazione, dai

cui limiti non avrebbe esorbitato la disposizione impugnata, sia quanto

all'asserita violazione dell'autonomia regionale. Le norme contenute

nel citato art. 55 corrisponderebbero invece alla finalità di

attuazione dello Statuto, in quanto completano l'ordinamento organico

della Regione, senza incidere sui suoi poteri dispositivi dei rapporti

sostanziali e senza limitare la tutela degli interessi regionali nel

caso di conflitto con gli interessi dello Stato.

Gli argomenti della Regione sono stati sviluppati in successiva

memoria e nella trattazione orale della causa. Considerato in diritto :

Con la questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio

dal Tribunale di Tempio Pausania si pone in dubbio che le norme

dell'art. 55 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, che estendono

all'Amministrazione regionale sarda le funzioni dell'Avvocatura dello

Stato, possano considerarsi di attuazione dello Statuto, in quanto non

troverebbero un riferimento specifico nelle norme o istituti da questo

contemplati, e inoltre limiterebbero l'autonomia della Regione. Esse

pertanto avrebbero travalicato i confini del potere legislativo

delegato con l'art. 56 dello Statuto e sarebbero conseguentemente in

contrasto con l'art. 70 della Costituzione.

La questione non è fondata.

Questa Corte ha avuto già occasione di rilevare in numerose

decisioni come gli articoli degli Statuti regionali che prevedono

l'emanazione di norme di attuazione contengono una speciale

attribuzione di potestà legislativa, da esercitare con le forme e il

procedimento in essi stabiliti.

Si è inoltre precisato che tale attribuzione di potestà

legislativa non ha per oggetto l'emanazione di norme di mera esecuzione

dello Statuto. Con essa, infatti, non si voleva che fossero stabilite

semplicemente, come in un regolamento, quelle disposizioni più

dettagliate che occorrono per l'applicazione di una legge (sentenza n.

20 del 1956), ma si voleva fossero emanate - per riferirci qui soltanto

alle disposizioni di attuazione di contenuto organizzativo - norme

legislative corrispondenti alla necessità di assicurare un

collegamento tra le attività e i servizi trasferiti alla Regione e

quelli che rimangono allo Stato; di evitare duplicazioni di attività e

di uffici; in sintesi, di dar vita, nell'ambito delle ben definite

autonomie regionali, a una organizzazione dei pubblici uffici e delle

pubbliche funzioni che si armonizzi con l'organizzazione dello Stato,

nell'unità dell'ordinamento amministrativo generale (sentenza n. 14

del 1962).

Nel quadro di questo coordinamento tra l'organizzazione

amministrativa dello Stato e quella della Regione rientra la estensione

a quest'ultima delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato. In sostanza,

con tale estensione si è messo a disposizione della Regione

l'attività tecnica di un organo istituzionalmente destinato alla

rappresentanza e difesa anche delle amministrazioni pubbliche non

statali, quando ne sia autorizzato da disposizioni di legge o di

regolamento o di altro provvedimento approvato con decreto del Capo

dello Stato (art. 43 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611).

Né le norme impugnate oltrepassano i limiti delle materie

disciplinate dallo Statuto, in quanto con esse si prevede un mezzo di

attuazione della tutela di diritti e di interessi già appartenenti

allo Stato, e dallo Statuto attribuiti alla Regione.

Del pari senza fondamento è l'asserita violazione dell'autonomia

regionale.

Più che la norma costituzionale, la contraddizione non avrebbe

consentito che il patrocinio degli interessi regionali fosse affidato

all'Avvocatura nei casi di contrasto di interessi tra la Regione e lo

Stato. Ma l'art. 55 esplicitamente stabilisce che le sue disposizioni

non si applicano nei giudizi in cui sono parti l'Amministrazione dello

Stato e le Amministrazioni regionali, salvo il caso di litisconsorzio

attivo, e dispone inoltre che, nel caso di litisconsorzio passivo, la

Regione può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura solo quando non

vi sia conflitto di interessi tra Stato e Regione.

In tal modo è salvaguardata l'autonomia della Regione, mentre alla

sua discrezionalità è affidata la valutazione dell'esistenza di un

contrasto di interessi, nell'esercizio della facoltà di avvalersi

dell'Avvocatura nei litisconsorzi passivi con lo Stato.

Né va taciuto che l'art. 5 del citato testo unico consente alla

Regione di affidare la propria difesa agli avvocati del libero foro,

anche fuori delle ipotesi di conflitto.

D'altra parte, com'è stato rilevato dalla difesa della Regione,

l'attività consultiva e contenziosa dell'Avvocatura dello Stato non

limita i poteri dispositivi della Regione sui rapporti sostanziali.

La lunga e incontrastata attuazione che hanno avuto le norme

impugnate dimostra del resto che la stessa Regione non ha mai visto in

esse una lesione della propria autonomia, e ciò è confermato dal

comportamento della Regione nel presente giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 55 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, contenente norme di

attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, proposta con

l'ordinanza citata in epigrafe, in riferimento all'art. 56 dello

Statuto sardo e all'art. 70 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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