Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1967

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/03/1967 · relatore Aldo Sandulli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 1d.lgs. 203/1945

applicata al caso

  • art. 83d.lgs. 203/1945

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto

legislativo 12 aprile 1945, n. 203, contenente norme sulla composizione

della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, e

dell'art. 83, terzo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, delle

leggi sulle elezioni comunali, promosso con ordinanza emessa l'8 luglio

1966 dal Consiglio di Stato in s.g. Sezione V - sul ricorso di Dantonia

Rocco contro Tresso Alberto, iscritta al n. 186 del Registro ordinanze

1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 271 del

29 ottobre 1966.

Udita nella camera di consiglio del 19 gennaio 1967 la relazione

del Giudice Aldo Sandulli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 8 luglio-27 agosto 1966 intervenuta in un giudizio

vertente tra Dantonia Rocco e Tresso Alberto, e riguardante le

operazioni relative alle elezioni comunali del Comune di Front Canavese

svoltesi nel novembre 1964, il Consiglio di Stato in sede

giurisdizionale (Sezione V) ha rimesso a questa Corte la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 83, terzo comma, del T.U. 16

maggio 1960, n. 570, che prevede la competenza della Giunta provinciale

amministrativa a conoscere dei ricorsi contro le decisioni dei Consigli

comunali in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali, e

dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 203, che regola

la composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede

giurisdizionale, per contrasto con gli artt. 101, secondo comma, e 108,

secondo comma, della Costituzione. Ciò in quanto, dei cinque membri

che compongono la Giunta in sede giurisdizionale, tre sono funzionari

statali e non si trovano in condizione di indipendenza dal Governo,

mentre gli altri due sono emanazione dei Consigli provinciali e non si

trovano in condizione di indipendenza dai Consigli stessi e dai partiti

politici cui appartengono; e in quanto sia i primi che i secondi non

offrono sufficienti garanzie di imparzialità nei giudizi.

L'ordinanza è stata notificata alle parti in causa il 14 settembre

1966 e al Presidente del Consiglio dei Ministri il giorno successivo.

Essa è stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento il

20 settembre 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 29

ottobre 1966.

Nessuno si è costituito nel giudizio davanti a questa Corte.

Pertanto la causa è stata trattata in camera di consiglio ai sensi

dell'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte. Considerato in diritto :

1. - Nelle more del presente giudizio di legittimità

costituzionale è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1966, n. 1147,

contenente modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale

amministrativo, la quale ha fatto venir meno la competenza delle Giunte

provinciali amministrative preesistente nella materia di tale

contenzioso. Ma in base all'art. 8 di tale legge questa non ha

applicazione per i giudizi che - come quello nel quale è stata

proposta la presente questione di legittimità costituzionale - abbiano

già superato, al momento della entrata in vigore della legge, la fase

di competenza della Giunta. Pertanto il sopravvenire della nuova legge

non determina la necessità di rinviare gli atti al Consiglio di Stato

per un riesame della rilevanza della questione alla luce della legge

sopravvenuta.

2. - Per quanto proposta in un giudizio in materia elettorale, e

con riferimento alla competenza della Giunta provinciale amministrativa

in tale materia, la questione rimessa a questa Corte riguarda la

composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede

giurisdizionale, regolata dall'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile

1945, n. 203, e comune a tutte le competenze giurisdizionali spettanti

a tale organo nell'anzidetta composizione.

3. - Il primo profilo sotto il quale la questione viene proposta è

quello della mancanza di indipendenza e di imparzialità del giudice -

quindi del contrasto con gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma

secondo, della Costituzione - pel fatto che tre dei cinque componenti

della Giunta sono funzionari statali e non si trovano in condizioni di

indipendenza dal Governo.

Tali componenti sono, in base all'impugnato art. 1, il prefetto (o

chi ne fa le veci), che presiede la Giunta, e due consiglieri di

prefettura (ora, in base alle innovazioni introdotte dal T.U. sullo

statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10

gennaio 1957, n. 3, due funzionari della carriera prefettizia - e cioè

appartenenti alla carriera direttiva dell'Amministrazione dell'interno

- aventi, di norma, la qualifica di direttori di sezione). Questi

ultimi vengono designati al principio di ogni anno dal prefetto e

vengono sostituiti, in caso di assenza o di impedimento, da un

supplente designato tra gli stessi funzionari e allo stesso modo (art.

1 cit., comma secondo, e art. 9, comma secondo, decreto legislativo 4

aprile 1944, n. 111).

Con la sentenza n. 55 del 1966 questa Corte ebbe già a constatare

che, in base alla legislazione vigente, tanto il prefetto (o il suo

vicario), quando gli anzidetti funzionari di prefettura si trovano in

posizione di dipendenza gerarchica dal potere esecutivo, il quale è

anche competente ad adottare nei loro confronti i provvedimenti

relativi alla carriera, allo stato giuridico, ai trasferimenti; che i

prefetti sono i principali strumenti operativi del Governo in sede

locale e che il Governo dispone della possibilità di collocarli a

disposizione e a riposo con provvedimento pienamente discrezionale; che

gli altri due funzionari di prefettura sono a loro volta dipendenti

diretti del prefetto, il quale è altresì competente a redigerne i

rapporti informativi. Tali constatazioni la Corte ebbe ad effettuare in

una controversia nella quale si discuteva della legittimità

costituzionale delle disposizioni relative alla composizione dei

Consigli di prefettura in sede giurisdizionale, dei quali egualmente

facevano parte il prefetto (o il suo vicario) e due funzionari di

prefettura dello stesso rango di quelli che entrano a far parte delle

Giunte provinciali amministrative. Dalla riferita constatazione,

riguardante la posizione dei tre funzionari in questione, e dalle

modalità, assolutamente discrezionali, della destinazione di essi al

consesso giurisdizionale e della loro sostituzione - affatto analoghe a

quelle relative ai Consigli di prefettura e considerate nella ricordata

sentenza - , risulta chiaramente che i funzionari stessi - i quali

costituiscono la maggioranza dei componenti della Giunta - non si

trovano in posizione di indipendenza rispetto al Governo, e che, per di

più, due di essi si trovano in posizione di stretta subordinazione

rispetto al presidente del consesso.

Ciò è sufficiente a far escludere che le Giunte provinciali

amministrative (non diversamente da quanto la Corte ebbe ad affermare

per i Consigli di prefettura) possano esser considerate organi

giurisdizionali indipendenti.

Il pericolo poi che la mancanza di indipendenza possa degenerare in

mancanza di imparzialità non è difficile a intuire, quando si

considerino le materie spettanti alla giurisdizione di quest'organo,

tra le quali rientrano le controversie sulle elezioni amministrative, i

provvedimenti delle amministrazioni locali autonome, e persino

provvedimenti dell'autorità governativa locale.

4. - Siccome le affermazioni che precedono sono sufficienti a far

dichiarare l'illegittimità della attuale composizione della Giunta

provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, quale risulta

regolata dall'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 203,

può considerarsi assorbita ogni altra questione riguardante la

composizione stessa.

5. - Poiché le disposizioni riguardanti la competenza delle Giunte

provinciali amministrative in sede giurisdizionale e quelle riguardanti

la procedura davanti ad esse trovano applicazione anche per altre

giurisdizioni - le prime per la Giunta giurisdizionale amministrativa

per la Valle d'Aosta (art. 2 decreto legislativo 15 novembre 1946, n.

367), le altre per quest'ultima e per i tribunali regionali

amministrativi di recente istituzione (rispettivamente, art. 5 del

decreto legislativo citato e art. 83/11 del T.U. 16 maggio 1960, n.

570, introdotto con l'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147) - ,

la Corte ritiene di non dovere estendere anche ad esse la presente

dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Ciò vale per lo stesso terzo comma dell'art. 83 del T.U. n. 570

del 1960 impugnato in questa sede.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto

legislativo 12 aprile 1945, n. 203, contenente norme integrative del

decreto legislativo 4 aprile 1944, n. 111, per quanto riguarda la

composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede

giurisdizionale e per la risoluzione dei ricorsi in materia di tributi

locali.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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