Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/01/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale del d.P.R. 24 gennaio

1953, n. 18 ("Trasferimento in proprietà all'Ente per la

colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del

Fucino di terreni di proprietà della Società anonima azienda

agraria della 'Castelluccia', con sede in Roma, in comune di Roma");

del d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4160 ("Trasferimento in proprietà

all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di

terreni di proprietà di Siotto Giuseppe fu Luigi, in comune di

Illorai"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 maggio 1978 dal Tribunale di Roma nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Ente per la colonizzazione

della Maremma tosco-laziale e Manzolini Ettore, iscritta al n. 72 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 87 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 18 aprile 1979 dal Tribunale di Nuoro nel

procedimento civile vertente tra Casu Domenicangela e l'Ente per la

trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, iscritta al n. 771

del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 13 dell'anno 1981;

Visti gli atti di costituzione dell'Ente regionale di sviluppo

agricolo nel Lazio e di Casu Domenicangela;

Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avvocato Emilio Romagnoli per l'Ente regionale di sviluppo

agricolo nel Lazio e l'avvocato Paolo Rocchi per Casu Domenicangela;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 13 maggio 1978, il Tribunale di Roma, nel

procedimento civile tra l'Ente per la colonizzazione della Maremma

tosco-laziale, attore, e Manzolini Ettore di Campoleone, convenuto,

accogliendo l'eccezione di quest'ultimo, ritenuta non

manifestatamente infondata, solleva incidente di legittimità

costituzionale del d.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18 (rectius d.P.R. 28

dicembre 1952, n. 4362), in riferimento agli artt. 76 e 77 della

Costituzione.

1.1. - Il detto d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4362, disponeva

l'esproprio di terreni del Manzolini, ricadenti nel Comune di Roma,

per una estensione di ha 72.78.46, e li trasferiva in proprietà

all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del

territorio del Fucino.

A norma del d.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66, istitutivo dell'Ente

Maremma, i terreni da assoggettare all'esproprio si sarebbero dovuti

trovare a Nord della "nuova strada di circonvallazione della città

di Roma".

Una volta realizzata l'opera, allora costruenda, del c.d. raccordo

anulare, è risultato invece che a seguito di varianti del tracciato,

rispetto al progetto originario, parte dei terreni espropriati al

Manzolini si è trovata a Sud della nuova strada. Da ciò la

doglianza dell'espropriato che con il decreto di esproprio si sarebbe

esercitata una potestà legislativa delegata in modo esorbitante

dalla delega ricevuta con le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21

ottobre 1950, n. 841, nonché con il d.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66.

1.2. - L'Ente Maremma, con altro d.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18,

aveva ottenuto in proprietà terreni, sempre ricadenti nel Comune di

Roma, per una estensione di ha 145.52.00 espropriati alla Società

anonima Azienda agraria della "Castelluccia", della quale il

Manzolini era principale azionista.

Con due distinti atti di concessione amministrativa l'Ente Maremma

ha dato in temporaneo godimento fino al 15 luglio 1955 al Manzolini

entrambe le estensioni rispettivamente di ha 145.52.00 espropriati

con il d.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18, e di ha 72.78.46 espropriati

con il d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4362. Non solo il concessionario

Manzolini non ha restituito alla scadenza nessuno dei due terreni,

ma, chiamato in giudizio dall'Ente concedente, ha eccepito di

detenere i terreni concessigli in qualità di proprietario, in quanto

il d.P.R. n. 4362 del 1952, legge delegata di esproprio, sarebbe

costituzionalmente illegittimo per eccesso rispetto alla delega.

1.3. - Nelle sue deduzioni l'Ente regionale di sviluppo agricolo

del Lazio (E.R.S.A.L.), succeduto all'Ente Maremma (estintosi nelle

more del giudizio ai sensi della legge statale 30 aprile 1976, n.

386, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 1977, n. 72, e

della legge della Regione Lazio 3 aprile 1978, n. 10), dopo nuova

dettagliata disamina del fatto, conclude per l'infondatezza della

questione di legittimità costituzionale per le seguenti ragioni: a)

il d.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66, nel delimitare le zone assoggettate

all'esproprio, ha avuto riguardo ai progetti all'epoca esistenti per

la costruzione della nuova strada di circonvallazione della città di

Roma; b) la consulenza tecnica disposta dal Tribunale di Roma accerta

che il terreno di cui si discute era situato a Nord del tracciato

allora in progetto; c) ne consegue che, non potendo il d.P.R. n. 66

del 1951 fissare con certezza altra linea di confine al comprensorio

destinato all'esproprio che quella esistente in progetto, non certo

una futura ed eventuale, ed avendo il d.P.R. n. 4362 del 1952 dato

esecuzione all'esproprio per terreni rientranti in quel comprensorio,

non è ravvisabile alcun vizio di eccesso della legge delegata

rispetto alla legge di delegazione.

L'Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio chiede una

declaratoria di non fondatezza della questione sollevata o, in

subordine, una dichiarazione di illegittimità costituzionale del

decreto impugnato limitata alla parte che concerne i terreni in

controversia nella misura in cui risultino situati a Sud dell'attuale

tracciato del raccordo anulare della città di Roma.

1.4. - In una breve memoria presentata per questa udienza, l'Ente

ha delineato anche un profilo di irrilevanza della questione: a)

riguardo ad entrambi i d.d.P.R. n. 4362 del 1952 e n. 18 del 1953,

perché quando il Manzolini oppose il suo titolo di proprietario, era

già maturato l'acquisto per usucapione decennale a favore dell'Ente

espropriante, possessore di buona fede. Il possesso di buona fede era

addirittura riconosciuto dal Manzolini che aveva ottenuto dall'Ente

in concessione entrambi i complessi immobiliari; b) riguardo al

d.P.R. n. 18 del 1953 perché res inter alios acta e perché non è

mai stata sollevata questione di continenza dei terreni espropriati

entro i confini di cui al d.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66.

2. - Con ordinanza del 18 aprile 1979, il Tribunale di Nuoro nel

procedimento civile tra Casu Domenicangela e l'Ente per la

trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.) solleva

questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 28 dicembre 1952,

n. 4160, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione,

risultando viziato di eccesso di delega rispetto alla legge 21

ottobre 1950, n. 841, disponendo esproprio nei confronti di soggetto

non proprietario dei terreni espropriati.

2.1. - Il d.P.R. n. 4160 del 1952 impugnato espropria terreni

ricadenti nel Comune di Illorai (prov. di Sassari), intestati in

catasto alla ditta Siotto Giuseppe fu Luigi, e li trasferisce in

proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in

Sardegna. L'Ente viene convenuto in giudizio da Casu Domenicangela

che rivendica due terreni assoggettati all'esproprio perché da lei

usucapiti.

Per testi escussi viene accertata l'identità catastale tra i

terreni espropriati e quelli rivendicati, nonché provato il possesso

ininterrotto da parte della Casu fin dal 1907.

2.2. - La parte privata costituita argomenta l'eccesso di delega

del d.P.R. n. 4160 del 1952 non solo in quanto diretto contro

soggetto non proprietario dei beni espropriati (Siotto Giuseppe) ma

anche per l'incidenza del decreto di esproprio su soggetto (Casu) al

quale non può applicarsi la disciplina della legge 21 ottobre 1950,

n. 841, da cui trae fondamento il d.P.R. n. 4160 del 1952. Considerato in diritto

1. - Poiché le due cause, di cui alle ordinanze in epigrafe,

hanno per oggetto la stessa questione di legittimità costituzionale,

la Corte dispone che siano riunite e decise con unica sentenza.

2. - Il dubbio, sollevato con ordinanza 13 maggio 1978 dal

Tribunale di Roma, sulla legittimità costituzionale del d.P.R. 28

dicembre 1952, n. 4362, per esercizio di potestà legislativa

delegata esorbitante dalla delega ricevuta con le leggi 12 maggio

1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, nonché con il d.P.R. 7

febbraio 1951, n. 66, - in quanto, perfezionate le operazioni di

scorporo, è risultato che non era stata rispettata la delimitazione

stabilita in quest'ultimo provvedimento per il territorio ricadente

nella Provincia di Roma - non è fondato.

Infatti la indicazione ivi adottata "nuova strada di

circonvallazione della città di Roma", assunta a linea di confine

per il comprensorio fondiario da espropriare, traeva ragione dal

progetto allora esistente della costruenda infrastruttura viaria. La

variazione di tracciato sopravvenuta nel 1954, che ha lasciato a Sud

dell'originaria indicazione di confine parte dei terreni espropriati,

non poteva essere preveduta dal d.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66, che

doveva localizzare il comprensorio nei termini a quella data certi,

doverosamente prescindendo da loro variazioni eventuali, future ed

incerte.

Ne consegue che il d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4362, che disponeva

lo scorporo non può considerarsi provvedimento eccedente le leggi di

delegazione essendosi conformato a quel confine.

Né può dedursi che per essersi venuti a trovare alcuni terreni

espropriati a Sud, anziché a Nord, del costruito raccordo anulare,

la volontà legislativa fosse viziata per una operazione di calcolo

in eccesso della massa fondiaria da trasferire dai privati all'Ente

di riforma, perché il compendio dei terreni oggetto di scorporo in

nessun modo era finalizzato a ragioni di pubblica utilità

collegabili al compimento dell'opera pubblica, presa in

considerazione come mero riferimento di descrizione topografica e non

come contenitore quantificante il comprensorio.

3. - La questione, delineata nell'ordinanza del 18 aprile 1979 del

Tribunale di Nuoro, circa la legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, del d.P.R. 28

dicembre 1952, n. 4160, - in quanto, disponendo esproprio nei

confronti di soggetto non proprietario dei terreni espropriati,

avrebbe ecceduto la delega contenuta nella legge 21 ottobre 1950, n.

841 - è fondata.

L'avere infatti la legge di esproprio identificato come

proprietario quello risultante dalle certificazioni catastali,

essendo altro il verus dominus da usucapione trentennale, configura

eccesso di delega.

È costante insegnamento di questa Corte che "alle intestazioni

catastali può attribuirsi valore soltanto indicativo circa i

soggetti titolari di diritti reali sui beni esistenti nel territorio

nazionale; ma secondo il nostro ordinamento tali intestazioni, come

è pacifico in dottrina e in giurisprudenza, non hanno senz'altro

valore probatorio in materia di diritti reali nei riguardi degli

intestatari. Pertanto, nel contrasto tra intestazioni catastali e

giuridica prova del diritto di proprietà, quest'ultima deve

prevalere quale decisiva agli effetti di cui trattasi.

Conseguentemente l'espropriazione prevista e disciplinata dalla legge

n. 841 del 1950 deve effettuarsi, ricorrendo le condizioni

prescritte, nei confronti del vero proprietario del terreno, il che,

del resto, chiaramente si evince dalla lettera stessa delle norme in

armonia

con il sistema della legge. In numerosi articoli di essa ricorrono,

infatti, le locuzioni 'proprietà terriera privata', 'proprietario',

usate in senso tecnico giuridico (vedi, ad es., artt. 4, 7, 9, 11,

13, 19)" (sent. 26 febbraio 1959, n. 8; cfr. anche sent. 18 novembre

1959, n. 57; sent. 28 febbraio 1967, n. 21).

Per altro verso, la illegittimità costituzionale dell'impugnato

d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4160, è ulteriormente suffragata dalla

circostanza che lo scorporo da esso disposto incide su soggetto non

assoggettato né assoggettabile alla disciplina della legge di

delegazione n. 841 del 1950.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi indicati in epigrafe:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4362, sollevata dal Tribunale di Roma

con ordinanza del 13 maggio 1978, in riferimento agli artt. 76 e 77

della Costituzione;

dichiara la illegittimità costituzionale del d.P.R. 28 dicembre

1952, n. 4160, per la parte in cui dispone esproprio nei confronti di

soggetto non proprietario di terreni espropriati ed incide nella

proprietà di altro soggetto non sottoponibile ad esproprio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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