Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1986

Altra decisione · depositata il 14/01/1986 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Campania notificato

il 28 gennaio 1976, depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1976 ed

iscritto al n. 3 del Registro 1976 per conflitto di attribuzione sorto

a seguito della nota 3 novembre 1975 del Provveditore agli studi di

Salerno con la quale veniva nominato il Commissario governativo per

l'Istituto professionale per il Commercio di Eboli.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1985 il Giudice

relatore Oronzo Reale;

Udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri in

data 28 gennaio 1976, il Presidente della Giunta regionale della

Campania proponeva conflitto di attribuzione tra la Regione e lo Stato

a seguito della nomina, da parte del Provveditore agli studi di

Salerno, di un commissario straordinario per la gestione dell'Istituto

professionale di Stato per il commercio di Eboli.

Ad avviso della Regione Campania il detto provvedimento avrebbe

invaso la sfera delle sue attribuzioni in quanto l'art. 117 della

Costituzione attribuisce alla Regione competenza legislativa in materia

di istruzione artigiana e professionale e l'art. 118 della Costituzione

fa del pari per quanto attiene alla competenza amministrativa; in

aderenza al dettato costituzionale, l'art. 4 del d.P.R. 15 gennaio

1972, n. 10, espressamente attribuiva all'amministrazione regionale la

nomina dei consigli di amministrazione degli istituti professionali.

Nel provvedimento impugnato il provveditore si rifaceva invece

all'art. 9 del decreto interministeriale 28 maggio 1975 che attribuisce

al Provveditore il potere di nominare il commissario nel caso di

scioglimento dei consigli scolastici. La Regione obiettava che tale

norma, mentre si riferisce al caso di scioglimento (che nella specie

non ricorre), non potrebbe servire a sottrarre alla regione la

competenza artigiana e professionale attribuita ad essa in forza

dell'art. 4 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10.

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha

concluso in rito per l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, per

l'infondatezza del ricorso medesimo.

Quanto all'inammissibilità, il ricorso sarebbe tardivo; nel

merito, il ricorso sarebbe infondato: se è vero che gli artt. 117 e

118 della Costituzione attribuiscono competenza legislativa e

amministrativa alle regioni in materia di istruzione artigiana e

professionale, questa deve intendersi riferita esclusivamente

all'addestramento dei lavoratori in vista dell'attività produttiva,

già di competenza del Ministero del Lavoro, e non anche alle scuole

professionali.

Secondo l'Avvocatura, le funzioni trasferite alle regioni con il

d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, consistono essenzialmente (art. 1) nella

gestione dei corsi di addestramento e riqualificazione dei lavoratori;

se con l'art. 4 dello stesso decreto sono stati trasferiti alle regioni

alcuni specifici poteri concernenti gli istituti professionali di

Stato, e, in particolare, la nomina del Consiglio di amministrazione,

ciò non significa che si sia così voluto dare applicazione all'art.

117 della Costituzione, come è dimostrato dalla natura frammentaria e

temporanea del trasferimento così operato, che concerne specifici

provvedimenti e che era comunque destinato a perdere di efficacia con

la definizione legislativa della riforma dell'istruzione secondaria

superiore.

L'art. 4 del d.P.R., n. 10 del 1972 avrebbe pertanto perduto

efficacia con l'entrata in vigore del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416,

che ha sostituito ai consigli di amministrazione i consigli di istituto

(di nomina elettiva) ed ha attribuito ai provveditori agli studi i

poteri di vigilanza sui nuovi organi collegiali.

Veniva successivamente depositata nota della Regione Campania

contenente rinuncia al ricorso de quo; all'udienza del 19 dicembre

1985, l'Avvocatura ha accettato tale rinuncia. Considerato in diritto :

La difesa della Regione Campania, in conformità della

deliberazione 17 novembre 1985 della Giunta Regionale, ha dichiarato la

rinuncia al ricorso di cui in epigrafe.

L'Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Presidente del

Consiglio ha dichiarato all'udienza di accettare tale rinunzia.

Occorre pertanto dichiarare l'avvenuta estinzione del processo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto per rinunzia il processo relativo al ricorso per

conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Campania di cui in

epigrafe (n. 3 del registro conflitti 1976).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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