Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/01/1971 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 76d.P.R. 162/1965

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 76,

primo comma, del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (sulla repressione

delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e

aceti), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 febbraio 1969 dal tribunale di Vicenza

nel procedimento penale a carico di Bracesco Terenzio ed altri,

iscritta al n. 156 dei registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969;

2) ordinanza emessa il 16 aprile 1969 dal tribunale di Trani nel

procedimento penale a carico di Chieppa Nicola ed altri, iscritta al n.

206 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969;

3) ordinanza emessa il 14 novembre 1969 dal tribunale di Firenze

nel procedimento penale a carico di Berti Walfredo, iscritta al n. 445

del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1970;

4) ordinanza emessa il 13 giugno 1969 dal tribunale di Alba nel

procedimento penale a carico di Pena Franco, iscritta al n. 121 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 113 del 6 maggio 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1970 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Vito Cavalli, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con le ordinanze in epigrafe dei tribunali di Vicenza, Trani, Alba

e Firenze è stata proposta questione di legittimità costituzionale

dell'art. 76, primo comma, del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (sulla

repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti,

vini e aceti), in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Nelle ordinanze si deduce che l'art. 76, primo comma, del citato

decreto presidenziale - che è una legge delegata - per avere, nelle

operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, vietato e

penalmente sanzionato l'impiego di zuccheri o materie zuccherine non

provenienti dall'uva, non si sarebbe conformato ai principi e ai

criteri direttivi della legge delegante 9 ottobre 1964, n. 991, la

quale, nell'art. 2, disponeva che il decreto avrebbe dovuto tener conto

della disciplina legislativa degli Stati aderenti alla CEE e delle

norme riguardanti l'attuazione della politica agricola comune.

Proibendo il c.d. zuccheraggio, il decreto non avrebbe tenuto conto

della disciplina vigente nei detti Stati e di quella comunitaria,

perché in esse l'impiego dello zucchero e delle materie zuccherine

sarebbe invece consentito.

Inoltre, nel n. 2 dello stesso comma della legge delegante, si

disponeva che il decreto avrebbe dovuto indicare, in materia di

preparazione e conservazione dei mosti, vini e aceti, le aggiunte e i

trattamenti consentiti e fissare le modalità degli altri trattamenti

ed aggiunte che potranno di volta in volta essere consentite; il che,

secondo le ordinanze, il decreto avrebbe omesso di fare.

Nel giudizio promosso con l'ordinanza del tribunale di Vicenza si

è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con atto di

intervento del 9 giugno 1969, ha chiesto che venga dichiarata

inammissibile o comunque infondata la dedotta questione di legittimità

costituzionale.

Preliminarmente l'Avvocatura rileva che il giudice a quo non

fornisce alcun elemento circa la rilevanza della questione ai fini

della decisione del procedimento penale, omettendo, tra l'altro, anche

la indicazione del capo di imputazione.

Nel merito l'Avvocatura contesta sotto diversi profili che la norma

impugnata esorbiti dai limiti della legge delegante: innanzi tutto, si

osserva, essa non vieta in modo assoluto il c.d. zuccheraggio, ma si

limita soltanto a proibire l'uso indiscriminato di zuccheri e materie

zuccherine; in secondo luogo, il Governo non era tenuto a seguire

pedissequamente la disciplina legislativa in vigore negli Stati

aderenti alla CEE, perché la norma denunciata non pone un obbligo

tassativo, ma segna soltanto un indirizzo; infine, secondo

l'Avvocatura, il tribunale di Vicenza dà per certo, senza, per altro,

fornire più precise indicazioni sulle fonti normative degli Stati

aderenti alla CEE, che in questi sia consentito il c.d. zuccheraggio

con materie diverse da quelle di cui all'art. 76 del D.P.R. 12

febbraio 1965, n. 162. Considerato in diritto :

Poiché le cause hanno per oggetto le medesime questioni, esse

possono essere riunite e decise con unica sentenza.

Va preliminarmente disattesa la richiesta dell'Avvocatura sulla

inammissibilità delle proposte questioni di costituzionalità per

insufficienza del giudizio sulla rilevanza.

Invero non può non ritenersi sufficiente, per esprimere quel

giudizio, l'affermazione contenuta in ciascuna delle ordinanze, e

secondo la quale "il giudizio in corso non può essere definito

indipendentemente dalla decisione dell'eccezione (di costituzionalità)

perché detta questione involge la sussistenza del reato addebitato

agli imputati". Né la mancata indicazione della norma penale che quel

reato configura, facilmente rilevabile dagli atti in quella stessa

norma che forma oggetto della sollevata eccezione di costituzionalità,

inficia il giudizio in tal modo espresso sulla rilevanza di essa.

La legge 6 ottobre 1964, n. 991, delegava il Governo ad emanare

norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio

dei mosti, vini e aceti e all'art. 2 stabiliva che, nell'emanare il

decreto, si sarebbe dovuto "tener conto" della disciplina legislativa

della materia negli Stati aderenti alla Comunità economica europea e

delle norme riguardanti l'attuazione della politica agricola comune.

Quanto alla legislazione degli Stati appartenenti alla CEE,

l'obbligo di tener conto di tale legislazione non poteva certo

significare, così come nelle ordinanze si sostiene, che le emanande

disposizioni dovevano recepire in tutto, o anche soltanto in parte, la

normativa in essa contenuta, ma faceva soltanto carico al Governo di

averla presente nel formulare quelle disposizioni, al più per prendere

da essa ispirazione in quelle parti che sembravano attagliarsi alle

necessità di regolamentazione della produzione vinicola nazionale.

Pertanto, se è vero che il decreto, allorché ha sancito e

sanzionato il divieto del c.d. zuccheraggio, non si è uniformato su

tale punto - che era poi uno soltanto di quelli da regolare - alla

legislazione di quegli Stati, che in casi determinati lo consente, ciò

non contraddice alla legge delegante che, come si è visto, null'altro

prescriveva se non che di quella legislazione fosse tenuto conto, e

cioè che se ne avesse notizia e conoscenza ai fini delle decisioni da

assumere in merito alla emanazione della legge delegata.

Quanto alla legislazione comunitaria vera e propria, e cioè degli

organi della Comunità economica europea, cui pure nell'art. 2 della

legge delegante si fa riferimento, il discorso potrebbe essere diverso,

o almeno più complesso, stante l'obbligatorietà dei relativi

regolamenti in tutti gli Stati membri (art. 161, comma secondo del

Trattato di Roma, reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n.

1203). Ma tale discorso non può essere, nel caso, proseguito perché,

alla data della legge delegante come di quella delegata, mancavano

norme comunitarie di riferimento, in quanto non erano ancora stati

emanati i due regolamenti CEE 28 aprile 1970, n. 816 e 817 che hanno

regolato, sul piano tecnico, la materia di una disciplina comune del

mercato vitivinicolo, sulla base di un anteriore regolamento del 4

aprile 1962, che conteneva però soltanto norme di carattere

organizzativo.

Peraltro, in tali regolamenti del 1970, benché lo zuccheraggio

sia, in casi determinati, consentito, si dispone che esso può

effettuarsi soltanto "nelle regioni viticole in cui sia

tradizionalmente o eccezionalmente praticato, conformemente alla

legislazione esistente alla data di entrata in vigore" del regolamento

CEE n. 816 che tale disposizione contiene all'articolo 19, n. 3.

Il decreto quindi non solo non contrasta, né lo poteva, con le

norme comunitarie in materia, perché queste, alla data della sua

pubblicazione, non erano state ancora emanate, ma non contrasta nemmeno

con quelle emanate successivamente, perché queste rispettano, sul

punto, le normative anteriori dei singoli Stati membri della Comunità.

Alla stregua delle suesposte considerazioni deve perciò

concludersi che sono infondate le censure contenute nelle ordinanze in

epigrafe, perché la legge delegata non ha sul punto disatteso i

criteri della legge delegante e l'art. 76 della Costituzione non

risulta pertanto violato.

Parimenti infondata è l'altra censura relativa a un preteso

contrasto tra l'art. 76 del decreto e l'art. 2 della legge di delega.

Si sostiene ai riguardo nelle ordinanze che, mentre quest'ultima

disposizione stabiliva che il decreto avrebbe dovuto indicare "le

aggiunte e i trattamenti consentiti e quelli che potranno essere di

volta in volta consentiti" nel corso della produzione e conservazione

dei vini, il decreto nulla avrebbe disposto, quanto meno in ordine ai

trattamenti eventualmente da consentirsi in via eccezionale.

Ma un tale assunto è chiaramente resistito dal testo stesso della

normativa contenuta nel decreto. Dispone infatti in proposito l'art. 5

n. 2 del decreto che il Ministro per l'agricoltura e foreste, di

concerto con quelli per l'industria e il commercio e per la sanità, è

autorizzato a consentire tutti gli altri trattamenti ed aggiunte di

volta in volta riconosciuti rispondenti a criteri di razionale tecnica

enologica ed a procedere "in relazione a nuove acquisizioni

tecnico-scientifiche ed igienico-sanitarie, all'aggiornamento dei

trattamenti e delle aggiunte previste" nello stesso articolo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 76, comma primo, del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (sulla

repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti,

vini e aceti) proposte con le ordinanze in epigrafe dei tribunali di

Vicenza, Trani, Alba e Firenze, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari