Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1967

Altra decisione · depositata il 21/01/1967 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con

ricorso notificato il 25 maggio 1965, depositato nella cancelleria

della Corte costituzionale il 9 giugno successivo ed iscritto al n. 12

del Registro ricorsi 1965, per conflitto di attribuzione tra la Regione

siciliana e lo Stato sorto a seguito di due decreti in data 10 marzo

1965 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto

col Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, con i quali era

stata approvata la modificazione degli statuti della cassa di soccorso

per il personale dipendente dall'Azienda municipalizzata trasporti (A.

M. T.), con sede in Catania, e della cassa di soccorso per il personale

dipendente dai servizi autofiloviari urbani, gestione comunale di

Trapani.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 9 novembre 1966 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

uditi l'avv. Luigi Maniscalco Basile, per la Regione siciliana, ed

il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Regione siciliana, con atto notificato il 25 maggio 1965,

ricorreva per la risoluzione di un conflitto di attribuzione

determinatosi fra essa e lo Stato per effetto di due decreti emanati

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con

quello dei trasporti e dell'aviazione civile, entrambi pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1965, n. 77, con i quali era stata

approvata la modificazione degli statuti della cassa di soccorso per il

personale dipendente dall'Azienda municipalizzata trasporti (A. M. T.),

con sede in Catania, e della cassa di soccorso per il personale

dipendente dai servizi autofiloviari urbani, gestione comunale, di

Trapani. La Regione chiedeva l'annullamento dei due decreti.

A sostegno del ricorso essa rilevava che, se per l'art. 14 del

R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, i nuovi

statuti delle casse e le aggiunte e modificazioni a quelli esistenti

debbono essere approvati con decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale ed emanarsi di concerto con il Ministro dei

trasporti e dell'aviazione civile, in virtù dell'art. 17, lett. a, f,

dello Statuto siciliano, la Regione ha competenza legislativa

concorrente nella materia della previdenza sociale e in quella dei

trasporti e, in forza dell'art. 20 dello stesso statuto, ha, nelle

dette materie, una corrispondente competenza amministrativa.

La Regione osservava ancora che, con D.P.R. 25 luglio 1952, n.

1138, vennero ad essa trasferite le attribuzioni del Ministero del

lavoro e della previdenza sociale nelle materie riflettenti i rapporti

di lavoro, la previdenza sociale e l'assistenza sociale; con successivo

D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, le vennero poi trasferite le

attribuzioni del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. La

competenza amministrativa per l'approvazione delle modificazioni degli

statuti delle due casse di soccorso sopra citate poteva perciò essere

esercitata soltanto dall'Assessore regionale per il lavoro e la

cooperazione, di concerto con quello per il turismo, le comunicazioni,

ed i trasporti.

2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle deduzioni

depositate il 14 giugno 1965, ha opposto che ben trenta casse di

soccorso per i ferrotramvieri sono state istituite in Sicilia con

provvedimenti ministeriali, le casse sono disciplinate unitariamente,

su scala nazionale, dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e successive

modificazioni, che prevedono uno statuto tipo. La riserva statale in

materia risulta confermata, sia pure per implicito, dall'art. 4 della

legge 22 settembre 1960, n. 1054, non impugnata dalla Regione; e le

casse suddette perciò non possono essere comprese tra quegli enti

d'interesse regionale, rispetto ai quali le citate norme di attuazione

dello Statuto siciliano hanno trasferito le funzioni ministeriali di

vigilanza e di tutela.

3. - Nella memoria 5 gennaio 1966, la Regione ha sostenuto che il

richiamo alla legge 22 settembre 1960, n. 1054, è irrilevante perché,

avendo le norme d'attuazione reso attuale il disposto di quelle

costituzionali, sono queste ultime che disciplinano la materia e non le

prime, e perché comunque la legge non ha modificato il contenuto delle

norme d'attuazione su riportate, essendo assurdo pensare che, ogni

qualvolta lo Stato disciplina una materia trasferita ad una competenza

regionale, debba espressamente precisare che spetta alla Regione di

provvedere nell'ambito del suo territorio, senza di che la competenza

regionale nelle competenze trasferite dovrebbe considerarsi limitata a

quella scaturente dalle disposizioni anteriori.

Le norme d'attuazione dello Statuto siciliano trasferirono alla

Regione le competenze statali in ordine agli enti locali: l'art. 3 del

D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, parla di enti e di istituti di

interesse regionale perché si riferisce ai trasporti, ed è ovvio che

trasporti di interesse regionale possono essere solo quelli che si

svolgono nell'ambito della Regione, mentre è irrilevante il richiamo

ad una erronea prassi di esercizio da parte dello Stato della

competenza controversa.

4. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua memoria 30

dicembre 1965, ribadisce il richiamo alla prassi ventennale e alla

legge 22 settembre 1960, n. 1054, e aggiunge che, per gli artt. 20 e

17, lett. a, f, dello Statuto siciliano, la Regione può svolgere

funzioni amministrative, in materia di comunicazioni e trasporti e in

materia di previdenza ed assistenza sociale, solo nell'ambito della

Regione, nei limiti dei principi ed interessi generali cui s'informa la

legislazione nazionale, ed al fine di soddisfare alle condizioni

particolari e agli interessi della Regione. Queste limitazioni sono

state confermate e precisate dalle su citate norme d'attuazione, che

trasferiscono agli organi regionali esclusivamente la vigilanza e la

tutela sugli enti ed istituti d'interesse regionale o sugli enti

locali; sugli enti cioè che, tendendo al soddisfacimento d'interessi

particolari regionali, sono suscettibili di una disciplina particolare.

La potestà regionale in materia di lavoro e di previdenza sociale può

cioè avere ad oggetto enti, casse, istituti che svolgono attività

previdenziali per categorie particolari, in sostituzione o in aggiunta

di quelle obbligatorie; e per le casse di soccorso istituite presso le

aziende filotramviarie della Regione non sussistono condizioni

particolari da soddisfare in confronto a quelle del restante territorio

dello Stato.

5. - All'udienza del 9 novembre 1966 i difensori delle parti hanno

illustrato e ribadito le proprie tesi. Considerato in diritto :

1. - A giudizio di questa Corte, le casse di soccorso del personale

dipendente dalle aziende ferrotranviarie, alle quali si riferisce il

ricorso in esame, sono fra gli enti od istituti che le norme di

attuazione dello Statuto siciliano emanate con i decreti del Presidente

della Repubblica del 25 luglio 1952, n. 1138, e del 17 dicembre 1953,

n. 1113, hanno posto sotto la vigilanza e il controllo della Regione:

sono infatti di carattere locale, secondo la formula del primo decreto,

o di interesse regionale, secondo la dizione del secondo decreto, e

svolgono compiti in materia di previdenza sociale per il personale

dipendente da quelle aziende di trasporto pubblico che, nell'ambito

della Regione, esercitano attività non spettante all'amministrazione

delle ferrovie dello Stato.

Il Ministero dei trasporti ha perciò invaso la sfera delle

attribuzioni della Regione quando ha promosso i decreti impugnati.

2. - Le casse di soccorso per il personale addetto ai servizi di

trasporto autofilotranviari sono istituite dalle amministrazioni delle

singole imprese (art. 215, primo comma, del R.D. 9 maggio 1912, n.

1447) e operano nella cerchia ristretta delle stesse; come è

dimostrato in questa causa, in cui si discorre degli statuti di due

casse, riferentisi rispettivamente ai servizi pubblici di trasporto di

Catania e di Trapani, del tutto autonome l'una dall'altra. Sono

finanziate da ritenute al personale, da contributi degli imprenditori e

da altre entrate che si riconnettono all'esercizio della singola

impresa (multe inflitte al personale; ricavi delle vendite degli

oggetti trovati sui treni, nelle stazioni o lungo le linee; diritti di

sosta sugli oggetti stessi, ecc.: art. 1 del R.D. 9 maggio 1912, n.

1447, e art. 2 dello statuto tipo approvato con R.D. 8 gennaio 1931, n.

148); il bilancio tecnico dell'attività che esse svolgono è formato

con riferimento ai carichi della singola cassa (art. 215, terzo comma,

lett. b, del R.D. 9 maggio 1912 citato), e perciò risente della sola

alea della gestione di ciascuna.

Non importa che l'art. 3, primo comma, del D.P.R. 25 luglio 1952,

n. 1138, fa parola di enti ed istituti locali e invece l'art. 3 del

D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, si riferisce ad enti ed istituti di

interesse regionale: le due formule, nella sostanza, coincidono,

perché di interesse regionale non sono soltanto gli enti e gli

istituti che estendono la loro azione su tutta la Regione, ma anche

quelli che operano in circoscrizioni più ristrette. E infatti sarebbe

assurdo che fossero passate alla Regione le attribuzioni amministrative

su enti o istituti aventi competenza territoriale su tutto il

territorio dell'Isola, e fossero invece rimaste allo Stato le

attribuzioni su enti di minori dimensioni, non svolgenti funzioni

essenzialmente statali, com'è per le casse di cui si contende.

Nemmeno vale opporre, per escludere le casse dalla competenza

regionale, che il loro statuto deve essere uniforme e conformarsi a

quello approvato con il R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, modificato con il

R.D. 1 agosto 1941, n. 1063: tale uniformità di assetto va ora

guardata nello spirito dell'art. 17 dello Statuto siciliano che, per le

materie del lavoro, della previdenza e dei trasporti, vincola la

Regione siciliana al rispetto dei principi ed interessi generali cui si

informa la legislazione dello Stato e ne limita il potere legislativo

alla determinazione di norme idonee a soddisfare alle condizioni

particolari ed agli interessi propri della Regione; cosicché, le

materie stesse restano sempre inquadrate da un sistema di legislazione

statale. Nel medesimo spirito va considerato il fatto che l'art. 4

della legge 22 settembre 1960, n. 1054, estendendo a personale prima

escluso le disposizioni del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, vi ha compreso

anche quello addetto agli autoservizi urbani ed extraurbani assunti

dalle Regioni in concessione o in esercizio: ha esteso tale

disposizione ai servizi regionali perché anche questi, ove non ne

esigano assetto speciale, debbono trovare una sistemazione, a seconda

dei casi, nella legislazione o nell'ordinamento giuridico dello Stato.

3. - Obietta il Presidente del Consiglio dei Ministri che enti ed

istituti di interesse regionale o locale, secondo la formula usata

dalle suddette norme di attuazione dello Statuto regionale, sono

soltanto quelli suscettibili di una disciplina particolare e, quando

hanno carattere previdenziale, quelli che svolgono attività per

categorie singole in sostituzione o in aggiunta della previdenza

obbligatoria. Ma così argomentando non si avverte che qualsiasi ente o

istituto provvisto di una sfera di competenza collegantesi

esclusivamente al territorio regionale può avere esigenze speciali, e

che la sua soggezione alla disciplina unica o di principio di una legge

dello Stato non impedisce di raffigurarlo come portatore di interessi

propri, quindi diversi da quelli di altri enti od istituti di identica

competenza, perciò non impedisce di ritenerli come suscettibili di

tutela decentrata negli organi regionali.

Con specifico riguardo alle casse di soccorso per gli

autofilotramvieri si può altresì rilevare che esse assolvono funzioni

di previdenza sostitutiva o aggiuntiva a quella esercitata sul piano

nazionale da altri enti e quindi hanno i caratteri che, secondo

l'opinione confutata, dovrebbero avere gli enti e gli istituti passati

alla tutela e alla vigilanza regionale: proprio il fatto che

l'ordinamento non le ha assorbite nell'organizzazione degli enti che

operano sul piano nazionale indica che è impossibile legarne gli

interessi ad unità, e fa arguire che esse hanno compiti ed esigenze

tecniche ed amministrative di indole per ciascuno particolare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla Regione siciliana la vigilanza e la tutela

sulle casse di soccorso per il personale dipendente dalle imprese

autofilotranviarie ai sensi e nei limiti dell'art. 20 dello Statuto

regionale;

annulla i decreti del Presidente della Repubblica 10 marzo 1965,

pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 27 successivo, concernenti

modifica degli statuti delle casse di soccorso del personale dipendente

rispettivamente dall'Azienda municipalizzata di trasporti (A.M.T.) con

sede in Catania e dai servizi autofilotranviari urbani, gestione

comunale di Trapani.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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