Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1965

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/01/1965 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2714, 27 dicembre

1952, n. 3895, e 3 ottobre 1952, nn. 1763 e 1764, promossi con due

ordinanze emesse il 22 dicembre 1963 dal Tribunale di Pisa nei

procedimenti civili vertenti tra Pedani Vittoria e l'Ente per la

colonizzazione della Maremma tosco-laziale e tra Inghirami Ennio, Gino,

Paolo, Ada, Albina e Nella e 1' Ente per la colonizzazione della

Maremma tosco-laziale, iscritte ai nn. 63 e 64 del Registro ordinanze

1964 a pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 126 del

23 maggio 1964.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pedani Vittoria, di

Inghirami Ennio ed altri, e dell'Ente per la colonizzazione della

Maremma tosco-laziale;

udita nell'udienza pubblica del 2 dicembre 1964 la relazione del

Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

uditi l'avv. Mario Cassola, per la Pedani e per gli Inghirami, e

l'avv. Guido Astuti, per 1' Ente Maremma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Premesso che con decreto presidenziale del 29 novembre 1952,

n. 2714, furono espropriati in danno della signora Pedani Vittoria ed a

favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale ha.

36.86.95 di terreni posti in Comune di Volterra; che con altro decreto

presidenziale in data 27 dicembre 1952, n. 3895, fu approvato il piano

di espropriazione di altri ha. 8.39.18, costituenti il terzo residuo,

di cui poi successivamente, con decreto presidenziale 5 settembre 1956

furono trasferiti all'Ente predetto ha. 4.65.65; con citazione in data

15 settembre 1956 la detta signora Pedani conveniva davanti al

Tribunale di Pisa l'Ente stesso, affermando che il calcolo del reddito

dominicale della intera proprietà era stato eseguito sulla base di

qualità, classi, superfici ed estimi desunti dal nuovo catasto entrato

in conservazione nel distretto di Volterra il 1 settembre 1951,

anziché sulla base della consistenza dell'intera proprietà al 15

novembre 1949 e secondo le tariffe di estimo al 1 gennaio 1943. Ciò in

violazione dell'art. 4 della legge delega 21 ottobre 1950, n. 841, e

conseguente violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione.

La Pedani affermava inoltre che, qualora il calcolo del reddito

dominicale fosse stato eseguito a norma del citato art. 4, ella sarebbe

andata esente da esproprio, risultando il reddito dominicale

complessivo inferiore alle 30.000 lire, e quello medio per ettaro

superiore alle lire 100.

Chiedeva pertanto condannarsi l'Ente convenuto al risarcimento dei

danni per la illegittima espropriazione, previo giudizio di

legittimità costituzionale dei decreti presidenziali impugnati.

2. - L'Ente resisteva sostenendo l'irrilevanza della lamentata

adozione dei dati risultanti dal nuovo catasto, in quanto ciò non

avrebbe condotto, in effetti, ad un esproprio superiore al dovuto;

perché - spiegava l'Ente - la superficie considerata ai fini

dell'esproprio era identica a quella risultante dal vecchio catasto,

mentre, quanto alla classificazione e qualificazione dei terreni, il

nuovo catasto, anche se entrato in conservazione nel 1951, era stato

tuttavia pubblicato in epoca anteriore al 15 novembre 1949, per cui

nell'assumersi i dati dal nuovo catasto, in realtà si era tenuta

presente la situazione effettiva dei terreni prima della detta data.

Sarebbe stata così rispettata la volontà della legge di riforma,

quale la si dovrebbe desumere dall'art. 6 della legge stessa, che,

prevedendo la facoltà di ricorso, per l'espropriato e per l'Ente

espropriante, nelle zone in cui sono in vigore i vecchi catasti, ai

fini della determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile,

chiaramente dimostrerebbe di tendere all'attuazione della riforma con

riferimento alla situazione effettiva dei terreni. Onde, non si sarebbe

avuta nessuna sostanziale lesione del diritto di proprietà della

Pedani e conseguentemente non si sarebbe verificato alcun eccesso di

delega.

3. - Con ordinanza del 22 dicembre 1963 il Tribunale, riconosciuto,

in punto di fatto, che i decreti di esproprio vennero emanati in base

alla consistenza dell'intera proprietà dell'attrice ed al reddito

dominicale relativo risultante dal nuovo catasto entrato in vigore solo

al 1 settembre 1951, ed affermato che la proposta questione, rilevante

ai fini della decisione del giudizio, non poteva ritenersi

manifestamente infondata, dovendosi i decreti nn. 2714 e 3895 del 1952

ritenere emanati in violazione dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950,

e quindi in violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione,

sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti a questa Corte.

L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 23 maggio 1964.

4. - Avanti alla Corte si è costituita la Pedani, rappresentata e

difesa dagli avvocati Umberto Grassini e Mario Cassola, i quali hanno

depositato le deduzioni il 15 aprile 1964.

In queste, contestandosi le tesi difensive svolte dall'Ente nel

giudizio principale, si insiste nell'affermare che l'intera proprietà

della Pedani, nella sua consistenza al 15 novembre 1949 era, per

superficie e reddito medio per ettaro, esente da esproprio, ai sensi

dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950, e si afferma che l'eccezione

di merito sollevata dall'Ente sarebbe irrilevante in relazione alla

questione di legittimità costituzionale, così come delineata

nell'ordinanza di rinvio.

Si conclude insistendo per la dichiarazione di illegittimità

costituzionale dei decreti impugnati.

5. Si è anche costituito l'Ente per la colonizzazione della

Maremma tosco-laziale, in persona del Presidente pro-tempore, avv.

Tommaso Morlino, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Astuti, che ha

depositato le proprie deduzioni nella cancelleria della Corte il 12

giugno 1964.

La difesa dell'Ente riconosce che il calcolo della superficie

espropriata fu eseguito in base alle risultanze del nuovo, anziché del

vecchio catasto, in vigore nel territorio de quo al 15 novembre 1949.

Rileva peraltro che il Tribunale non ha accertato quale fosse il

reddito dominicale imponibile ai fini dell'esproprio alla detta data,

né il relativo reddito medio unitario, omettendo quindi di accertare

se, realmente, la proprietà Pedani sarebbe stata esente da esproprio a

norma della legge n. 841 del 1950. Questo accertamento, che secondo la

difesa dell'Ente non sarebbe stato effettuato in sede amministrativa ai

sensi del ricordato art. 6 della legge n. 841 in mancanza del

necessario presupposto formale (pubblicazione del piano

particolareggiato di esproprio sulla base del vecchio catasto),

potrebbe e dovrebbe essere invece effettuato in sede giurisdizionale,

per determinare quali fossero gli effettivi limiti della delega

legislativa in ordine alla espropriazione in esame.

Pertanto la difesa dell'Ente conclude chiedendo che, ove la Corte

non intenda o non possa essa stessa effettuare la proposta indagine,

pur dichiarando l'illegittimità costituzionale dei provvedimenti

legislativi impugnati per contrasto con gli artt. 76 e 77 della

Costituzione, riservi espressamente al giudice di merito i definitivi

accertamenti circa la consistenza effettiva della proprietà di cui

trattasi al 15 novembre 1949, adottando la consueta formula "in

quanto", usata - così si esprime la difesa dell'Ente - "nei casi di

eventuale illegittimità parziale dei decreti di esproprio in materia

di riforma agraria".

6. - Lo stesso Tribunale di Pisa, con ordinanza emessa il 22

dicembre 1963 in analogo procedimento pendente fra Inghirami Ennio,

Gino, Paolo, Ada, Albina vedova Barabino, Nella coniugata Salvi e Nada,

attori, e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale,

convenuto, esaminate le deduzioni delle parti, identiche a quelle

svolte nel giudizio promosso dalla Pedani e innanzi riportate, riteneva

non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità

costituzionale per eccesso di delega, ai sensi degli artt. 76 e 77

della Costituzione in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950,

n. 841, dei decreti presidenziali in data 3 ottobre 1952, nn. 1763 e

1764, con cui, rispettivamente, erano stati espropriati, in danno dei

predetti attori, ha. 58.78.04 di terreni, posti in Comune di Volterra,

ed era stato approvato il piano compilato dall'Ente per l'esproprio di

altri ha. 11.18.00 di proprietà degli stessi Inghirami, posti in

Comune di Montecatini Val di Cecina, previo calcolo delle superfici

suddette effettuato sulla base dei dati del nuovo catasto terreni,

anziché di quelli del vecchio catasto, ancora in vigore nel territorio

de quo alla data del 15 novembre 1949. Anche la detta ordinanza,

notificata e comunicata come per legge, è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 126 del 23 maggio 1964.

Avanti alla Corte costituzionale si sono costituite le predette

parti private, rappresentate e difese dagli avvocati Mario Cassola e

Umberto Grassini, i quali hanno depositato nella cancelleria della

Corte, il 15 aprile 1964, deduzioni e conclusioni identiche a quelle

presentate nell'interesse della Pedani nella causa sopra menzionata.

Anche l'Ente Maremma, rappresentato e difeso dall'avv. Guido

Astuti, si è costituito, mediante deposito, in data 12 giugno 1964, di

deduzioni e conclusioni, identiche a quelle già rassegnate nel

predetto giudizio.

7. - La difesa della signora Pedani ha depositato, nei termini, una

memoria illustrativa, con cui insiste nelle precedenti conclusioni. In

particolare osserva che il Tribunale, nella ordinanza di rinvio, pur

non pronunciandosi direttamente sulla questione della assunta

inespropriabilità dei terreni della Pedani ove si fossero tenuti

presenti i dati catastali in vigore al 15 novembre 1949, non per questo

l'avrebbe in realtà lasciata impregiudicata, in quanto, già

risultando acquisiti agli atti i dati del vecchio catasto, in base ai

quali sarebbe da escludere l'espropriabilità, con l'ordinanza di

rinvio, che appunto presuppone i dati stessi, si fa dipendere la

decisione della causa dalla risoluzione della questione di legittimità

in relazione al fatto che l'Ente predispose i suoi piani sulla base del

nuovo e non del vecchio catasto. Comunque, nulla vieterebbe che la

Corte - si afferma - supplisca alla pretesa omissione del Tribunale,

senza pertanto formulare le riserve cui allude l'Ente nelle sue difese.

Quanto poi alla possibilità che nel giudizio principale si proceda

alla determinazione della effettiva consistenza della proprietà al 15

novembre 1949, facendo luogo, in quella sede, al giudizio previsto

dall'art. 6 della legge n. 841 del 1950, non effettuato davanti alla

competente Commissione censuaria, si osserva, nella memoria, che la

questione è ormai stata risolta negativamente dalla Corte

costituzionale con la recente sentenza n. 73 del 1964.

8. - Altra memoria, di tenore identico, è stata tempestivamente

depositata dalla difesa dell'Inghirami Ennio ed altri. Considerato in diritto :

1. - Le due cause hanno per oggetto la medesima questione di

legittimità costituzionale: epperò vanno riunite e decise con unica

sentenza.

2. - La difesa dell'Ente di riforma espressamente riconosce, in

entrambe le cause, che i decreti di esproprio furono emanati sulla base

dei dati desunti dal nuovo catasto, entrato in conservazione, nelle

rispettive zone, successivamente al 15 novembre 1949, data questa alla

quale, invece, per giurisprudenza costante di questa Corte, avrebbe

dovuto farsi riferimento. È certa pertanto la violazione dell'art. 4

della legge delega 21 ottobre 1950, n. 841, e la conseguente violazione

degli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Deve pertanto, per tal ragione, dichiararsi fondata la questione di

legittimità costituzionale sollevata.

3. - La difesa dell'Ente tuttavia, pure ciò ammettendo ed in

previsione che nella emanando sentenza, secondo la prassi seguita dalla

Corte, si adotti la formula "in quanto", per spiegare le ragione della

illegittimità, sostiene che all'esproprio si sarebbe dovuto comunque

far luogo, anche se si fosse tenuto conto - e ciò riguardo a tutte e

due le espropriazioni - della consistenza della proprietà degli

interessati quale risultava dal vecchio catasto. E lamentando che il

Tribunale non si sia pronunciato in proposito, mentre questo assunto

risulterebbe dagli atti delle cause, chiede che il relativo

accertamento sia fatto in questa sede, dalla Corte costituzionale, o,

subordinatamente dal giudice a quo e cioè dallo stesso Tribunale, al

quale le cause debbono ritornare.

Ora è ovvio che un tale esame - e la eventuale conseguente

pronuncia -, se ed in quanto implichi una indagine di merito, resta al

di fuori del giudizio di costituzionalità, di competenza di questa

Corte, e non può essere fatto, eventualmente, se non dal giudice del

merito. È tuttavia opportuno aggiungere che questo troverà un limite,

nell'esame stesso, giusta la precisazione fatta dalla Corte

costituzionale con la sentenza 23 giugno 1964, n. 73, qualora si

discuta della qualità di cultura dei terreni e della loro classe di

produttività, di questioni cioè attinenti all'estimo catastale, le

quali, per l'art. 6 della legge sul contenzioso amministrativo, 20

marzo 1865, n. 2248, all. E, ed anche in base all'ultimo comma

dell'art. 6 della legge stralcio, 21 ottobre 1950, n. 841, sono

sottratte alla competenza della giurisdizione ordinaria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce le due cause;

dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2714, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1953; 27 dicembre 1952, n.

3895, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1953; 3

ottobre 1952, nn. 1763 e 1764, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.

280 del 3 dicembre 1952, in quanto per la formazione dei piani di

espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in

attuazione, nelle zone, successivamente al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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