Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1963

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/02/1963 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo

comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso

con ordinanza emessa il 14 luglio 1961 dal Tribunale di Padova nel

procedimento civile vertente tra Scalise Carlo e l'Istituto nazionale

della previdenza sociale, iscritta al n. 159 del Registro ordinanze

1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 del

30 settembre 1961.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Scalise Carlo;

udita nell'udienza pubblica del 14 novembre 1962 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

udito l'avv. Franco Agostini, per Scalise Carlo.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento civile vertente fra Scalise Carlo e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, il Tribunale di Padova ha

pronunziato ordinanza, in data 14 luglio 1961, con la quale ha

sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 16, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 aprile 1957,

n. 818, in relazione agli artt. 5, terzo comma, e 37 della legge 4

aprile 1952, n. 218, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Nell'ordinanza si premette che questa Corte, con sentenza n. 35 del

30 giugno 1960, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della

norma delegata contenuta nella prima parte del primo comma dell'art. 16

suindicato, siccome eccedente i limiti della delega di cui all'art. 37

della legge 4 aprile 1952, n. 218. Secondo tale norma "i contributi

volontari per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti non possono essere versati per i periodi durante i quali

l'assicurato sia iscritto a forme di previdenza sostitutive

dell'assicurazione o per i periodi che comportino diritto ad altro

trattamento obbligatorio di pensione". Si assume che ugualmente

viziata, per le stesse ragioni, sia anche la norma contenuta nel

secondo periodo del primo comma dello stesso art. 16, per il quale

"parimenti, i contributi non possono essere versati per i periodi

successivi alla data di decorrenza della pensione a carico

dell'assicurazione obbligatoria, o delle forme di previdenza o dei

trattamenti sopracitati". Si adduce che la norma in parola non ha

carattere transitorio, né può essere considerata norma di attuazione

o di coordinamento; al contrario, pone una restrizione al diritto del

lavoratore alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione

obbligatoria, ignota alla legge delegante 4 aprile 1952, n. 218, la

quale ha disciplinato altresì compiutamente (art. 5) detta

prosecuzione, indicando i casi nei quali essa è preclusa.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 del 30

settembre 1961.

Nel presente giudizio si è costituito soltanto il pensionato Carlo

Scalise, rappresentato e difeso per atto notaio Grassi di Padova dagli

avvocati Vezio Crisafulli e Franco Agostini. Nelle deduzioni

depositate in cancelleria l'11 ottobre 1961, anche lo Scalise si

richiama alla statuizione della sentenza n. 35 del 30 giugno 1960 di

questa Corte; ed aggiunge, poi, le medesime argomentazioni addotte dal

Tribunale per dimostrare la illegittimità costituzionale della norma

in questione. Considerato in diritto :

La norma dell'art. 16, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26

aprile 1957, n. 818 - la quale stabilisce che "i contributi volontari

per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti non possono

essere versati per periodi successivi alla data di decorrenza della

pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria o delle forme di

previdenza suindicate" (forme di previdenza sostitutive della

assicurazione od altro trattamento obbligatorio di pensione) - modifica

sostanzialmente la regolamentazione della prosecuzione volontaria nelle

assicurazioni obbligatorie della previdenza sociale, e pone delle

restrizioni al diritto del lavoratore, non contenute nella legge n. 218

del 4 aprile 1952, né in altre leggi vigenti in materia. Inoltre,

siffatte restrizioni contrastano con i principi affermati

implicitamente nella legge del 1952, siccome risulta anche dal fatto

che l'I.N.P.S. - in applicazione dell'impugnato art. 16 - ha revocato

le autorizzazioni alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione

obbligatoria concesse quando non era ancora entrata in vigore la legge

delegata; e lo stesso legislatore delegato ha dovuto dettare una norma

transitoria, per cui "si considerano comunque validi a tutti gli

effetti i contributi volontari versati sino alla data di entrata in

vigore del presente decreto" (art. 16, ultimo comma).

Per altro, le ragioni che sono state poste a fondamento della

decisione di questa Corte n. 35 del 30 giugno 1960 - la quale ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega,

della norma contenuta nel primo periodo dello stesso primo comma

dell'art. 16 - valgono anche per la norma in esame.

L'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218 - la quale ha

riordinato la materia dell'assicurazione obbligatoria invalidità,

vecchiaia e superstiti, modificando ed integrando le leggi del 1935 e

del 1939 - ha disciplinato compiutamente la prosecuzione volontaria

dell'assicurazione obbligatoria, concedendo tale diritto a "tutti" gli

assicurati della previdenza sociale, in caso di interruzione o

cessazione del rapporto di lavoro, oppure qualora venga meno l'obbligo

assicurativo per il compimento dell'età pensionabile, subordinando

tale concessione soltanto a due condizioni: 1) l'autorizzazione

dell'Istituto della previdenza sociale; 2) la sussistenza di

determinati requisiti di contribuzione obbligatoria. Nessuna

limitazione vien posta dalla legge in relazione a condizioni soggettive

dell'assicurato ed in ispecie ad altri rapporti assicurativi ai quali

lo stesso partecipi.

Né è a dire che il divieto per i pensionati di usufruire del

beneficio della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria

sia disposto da altre vigenti leggi con le quali quella del 1952 debba

essere coordinata. Perché, al contrario, la legislazione sulle

assicurazioni della previdenza sociale si è sempre più ispirata a

principi di favore per il lavoratore fino ad ammettere il cumulo della

pensione della previdenza sociale con altre pensioni. Come è stato di

già affermato nella sentenza n. 35 del 1960 di questa Corte, l'art.

10 della legge del 1952 prevede il cumulo di più pensioni a carico

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e

superstiti e dei trattamenti sostitutivi di tale assicurazione, sia

pure al fine di regolare i minimi di pensione, mentre dagli artt. 38,

n. 2, e 42 della legge 4 ottobre 1935, n. 1827, si desume soltanto che

non possono coesistere due assicurazioni obbligatorie per lo stesso

rapporto di lavoro, e non già che sia proibita la prosecuzione

volontaria dell'assicurazione generale contemporaneamente ad altra

assicurazione obbligatoria.

È, dunque, ammesso il cumulo di pensioni; onde il pensionato non

può essere privato del beneficio della prosecuzione volontaria

dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia o per

la tubercolosi, al fine di conservare i diritti derivanti dalla

assicurazione stessa o di raggiungere i requisiti minimi per il diritto

a pensione (art. 5, primo comma, della legge n. 218 del 1952).

La Corte ritiene, pertanto, che la norma dell'art. 16, primo comma,

secondo periodo, del D.P.R. n. 818 dell'anno 1957 - che toglie tale

beneficio al pensionato - eccede dai limiti della delega conferita

dall'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma, secondo

periodo, dell'art. 16 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione

agli artt. 5, terzo comma, e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed

in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari