Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1958

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1958 · relatore Tomaso Perassi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 della

legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

in riferimento all'art. 76 della Costituzione; delle leggi 12 maggio

1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, in riferimento agli artt. 42 e

44 della Costituzione; dei decreti del Presidente della Repubblica 7

febbraio 1951, n. 70, e 18 dicembre 1952, n. 3122, in riferimento alle

leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, promosso con

ordinanza 13 maggio 1956 del Tribunale di Salerno nel procedimento

civile vertente tra Agnetti Giuseppe e l'Opera nazionale combattenti,

sezione speciale per la riforma fondiaria nella Campania, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 del 29 maggio 1957 ed

iscritta al n. 56 del Registro ordinanze 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 13 novembre 1957 la relazione del

Giudice Tomaso Perassi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò

per l'Opera nazionale combattenti e per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione notificato il 9 gennaio 1954 Agnetti Giuseppe

residente in Battipaglia, azienda S. Mattia, conveniva dinanzi il

Tribunale di Salerno l'Opera nazionale combattenti, Sezione speciale

per la riforma fondiaria nella Campania, per sentir dichiarare

illegittimo il piano di esproprio, relativo alla sua proprietà,

pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Salerno del 18

dicembre 1952, nonché il correlativo decreto di esproprio del

Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1952, n. 3122, con la

condanna dell'ente convenuto al rilascio dei beni espropriati e al

risarcimento dei danni provocati con l'occupazione o, in via

subordinata, al risarcimento dei danni derivanti dal definitivo

spossessamento subito o, ancora più subordinatamente, all'integrazione

nella giusta misura dell'indennità; in ogni caso, spese di giudizio a

carico dell'O.N.C. e sentenza provvisoriamente esecutiva.

A fondamento della domanda l'Agnetti assumeva:

a) di essere stato assoggettato ad esproprio di una quota

erroneamente determinata in base ad un reddito imponibile di lire

116.851,27 mentre il reddito dominicale alla data del 1 gennaio 1943,

da tener presente a norma dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n.

841, era di lire 89.796,96, la superficie di ettari 137.76.72 e

l'imponibile medio per ettaro di lire 650;

b) che doveva ritenersi incostituzionale la legge 21 ottobre 1950,

n. 841, per aver attribuito al Governo la potestà di provvedere con

atti aventi forza di legge per l'esercizio di funzione diversa da

quella legislativa ed aver consentito, in violazione degli artt. 42 e

44 della Costituzione, l'espropriazione dei terreni non accompagnata da

congruo indennizzo;

c) che doveva ritenersi illegittimo, per eccesso di delega rispetto

all'art. 1 della legge n. 841 del 1950, il D.P.R. 7 febbraio 1951, n.

70, per aver demandato all'O.N.C. l'attuazione della riforma fondiaria

in terreni a livello di cultura estremamente elevato;

d) che l'azienda S. Mattia di sua proprietà andava in ogni caso

esentata a norma dell'art. 10 della legge n. 841 del 1950 avendo essa

tutti i requisiti dell'azienda modello;

e) che l'indennizzo accordato non corrispondeva al valore venale

dei terreni.

Costituitasi l'O.N.C., con comparsa del 10 marzo 1954 impugnava la

domanda, deducendo la legittimità costituzionale della delega concessa

al Governo per il compimento della riforma fondiaria nonché dei

decreti delegati istitutivi degli enti di riforma; quanto agli errori

nella determinazione della quota espropriata e nel giudizio sulla

espropriabilità dei terreni eccepiva l'incompetenza della autorità

giudiziaria, trattandosi di valutazioni riservate al potere libero del

legislatore delegato; la determinazione dell'indennità era stata

compiuta, poi, in via non ancora definitiva, secondo gli insindacabili

criteri fissati dal legislatore.

Il procuratore dell'Agnetti, essendo nel frattempo entrata in

funzione la Corte costituzionale, chiedeva con comparsa conclusionale

del 10 febbraio 1956 che, sospeso ogni giudizio sul merito della

controversia, gli atti fossero rimessi a questa Corte per la decisione

delle questioni di legittimità costituzionale relative alle leggi

denunziate.

Il Tribunale di Salerno con ordinanza del 13 maggio - 26 ottobre

1956 ordinava sospendersi il procedimento e rimettersi gli atti alla

Corte costituzionale per la decisione delle seguenti questioni,

ritenute rilevanti e non manifestamente infondate:

"1) se sia conforme ai principi costituzionali delegare al Governo

la potestà di emettere provvedimenti legislativi con contenuto

concreto, e ciò con riferimento all'art. 5 della legge 12 maggio 1950,

n. 230, e art. 1 legge 21 ottobre 1950, n. 841, in relazione all'art.

76 della Costituzione;

"2) se le leggi n. 230 e 841 del 1950 violino i precetti contenuti

negli artt. 42 e 44 della Costituzione per quanto attiene alla

congruità dell'indennizzo;

"3) se il D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 70, e il conseguente D.P.R. 18

dicembre 1952, n. 3122, costituiscano provvedimenti viziati per eccesso

di delega rispetto alla legge 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre

1950, n. 841, circa la natura dei terreni espropriabili".

Il rinvio disposto dal Tribunale non comprende, neppure nella

motivazione dell'ordinanza, la questione relativa all'asserito errore

sulla determinazione della quota espropriabile.

Eseguite le notifiche e le comunicazioni prescritte e pervenuti gli

atti alla Corte, il Presidente disponeva la pubblicazione della

ordinanza, eseguita nel n. 136 della Gazzetta Ufficiale del 29 maggio

1957.

Si sono costituite tempestivamente le parti ed è intervenuto in

giudizio il Presidente del Consiglio.

Nelle deduzioni depositate nella cancelleria della Corte il 18

giugno 1957 dal difensore dell'Agnetti si sostiene la illegittimità

costituzionale delle leggi e dei decreti aventi valore di legge

indicati nelle tre questioni di cui l'ordinanza del Tribunale di

Salerno ha rimesso il giudizio alla Corte.

Nei riguardi della prima questione, si fa rilevare che, mentre

l'art. 76 della Costituzione consente al Parlamento di delegare al

Governo soltanto l'esercizio della funzione legislativa, le leggi n.

230 (legge Sila) e n. 841 (legge stralcio) del 1950 hanno attribuito al

Governo la potestà di emanare, con forza di legge, dei decreti volti

all'esercizio di una funzione diversa da quella legislativa. Secondo

l'assunto dell'Agnetti, avendo la legge stabilito i casi ed i limiti

delle espropriazioni da effettuare, la funzione attribuita al Governo,

e da esercitarsi con decreti aventi forza di legge, si riduceva

solamente all'esecuzione di quanto il legislatore aveva predisposto e,

per conseguenza, il Governo aveva da esplicare solamente una funzione

amministrativa, la quale non può esercitarsi con atti dotati di forza

di legge, contro i quali non sono possibili quei gravami ammessi

dall'art. 113 della Costituzione per gli atti della pubblica

amministrazione.

Quanto alla seconda questione, relativa alla denunciata violazione

degli artt. 42 e 44 della Costituzione per quanto attiene alla

congruità dell'indennizzo, si sostiene che le leggi n. 230 e n. 841 e

di conseguenza il decreto di espropriazione commisurano l'indennizzo

per l'espropriazione non all'effettivo valore venale dei beni, ma in

base a criteri non pertinenti (valori stabiliti ai fini dell'imposta

progressiva straordinaria sul patrimonio), non tengono conto

dell'effettivo stato dei terreni e stabiliscono inoltre che detto

indennizzo venga corrisposto in titoli di debito pubblico e non in

moneta corrente, di modo che l'indennità così fissata si risolve in

una confisca, in violazione del principio dell'indennizzo sancito

nell'art. 42 della Costituzione.

Sulla incostituzionalità per eccesso di delega del decreto del

Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 70, emanato in base

all'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, che autorizzava il

Governo ad applicare la legge 12 maggio 1950, n. 230, a "territori

suscettibili di trasformazione fondiaria ed agraria" delegando al

Governo la potestà di determinare tali terreni, si sostiene che il

detto decreto, col quale il Governo disponeva l'attuazione della

riforma e conseguente esproprio nel Salernitano, è viziato di eccesso

di delega in quanto i terreni in detta zona, e soprattutto quelli di

Pontecagnano e Battipaglia, sono fra i più progrediti fra tutti i

terreni d'Italia, mentre la legge doveva applicarsi solo ai terreni di

natura latifondistica. In particolare si sostiene che l'azienda

dell'Agnetti, colpita dal decreto di esproprio, è un'azienda perfetta

e che, a tale riguardo, potrebbe essere disposta una consulenza

tecnica.

L'Agnetti conclude che la Corte dichiari la illegittimità

costituzionale delle norme impugnate delle leggi di delega, nonché,

per eccesso di delega, del decreto del Presidente della Repubblica 18

dicembre 1952, n. 3122, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 della

Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1953.

Nelle deduzioni depositate nella cancelleria della Corte il 25

marzo 1957 dall'Avvocatura generale dello Stato nell'interesse

dell'Opera nazionale combattenti, Sezione speciale riforma fondiaria,

si contestano le pretese illegittimità costituzionali denunciate

dall'Agnetti osservando quanto segue:

a) non sussiste la violazione dell'art. 76 della Costituzione, in

quanto legittimamente il legislatore si è avvalso nella materia di

espropriazione della facoltà prevista dall'art. 76, delegando il

Governo ad emanare, secondo i principi e i criteri direttivi precisati

nella legge di delega, decreti aventi valore di legge ordinaria; la

necessità di una legge di carattere generale che prevede i casi di

espropriazione non importa una riserva a favore del potere esecutivo

per l'effettuazione in concreto dei singoli espropri;

b) non è esatto che siano stati violati gli artt. 42 e 44 della

Costituzione; nel caso in questione non si tratta di espropriazione per

pubblica utilità prevista dall'art. 42 della Costituzione, ma di

espropriazione per il razionale sfruttamento del suolo che riguarda

solo la proprietà terriera, per la quale l'art. 44 tace circa

l'indennità, rimettendone la determinazione alla saggezza del

legislatore ordinario in uno spirito di armonia tra il principio del

riconoscimento e della garanzia della proprietà privata e quello che

le riforme previste dalla Costituzione devono stabilire equi rapporti

sociali; la legge di delega ha essa stessa previsto i criteri di

determinazione dell'indennizzo:

c) circa la questione del preteso vizio di eccesso di delega

rispetto alla legge 12 maggio 1950, n. 230, ed alla legge 21 ottobre

1950, n. 841, per quanto concerne la natura dei terreni espropriabili,

si fa rilevare che trattasi di materia rimessa alla discrezionalità

del legislatore ordinario e perciò sottratta a sindacato.

L'Avvocatura generale dello Stato conclude chiedendo che la Corte

dichiari improponibili o comunque respinga le censure formulate.

Il Presidente del Consiglio ha aderito alle eccezioni dell'Opera

nazionale combattenti. Considerato in diritto :

Il Tribunale di Salerno, nell'ordinanza emessa il 13 maggio 1956

nel procedimento civile promosso da Agnetti Giuseppe contro l'Opera

nazionale combattenti, Sezione speciale per la riforma fondiaria in

Campania, ha formulato, per sottoporle al giudizio della Corte

costituzionale, tre questioni di legittimità costituzionale.

Nella prima questione si domanda se, in riferimento all'art., 6

della Costituzione, siano costituzionalmente legittime le disposizioni

dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 1 della

legge 21 ottobre 1950, n. 841, in quanto hanno delegato al Governo la

potestà di emettere provvedimenti legislativi con contenuto concreto.

Tale questione è stata già esaminata dalla Corte costituzionale,

che con la sentenza n. 60 del 1957 l'ha dichiarata non fondata,

ritenendo che l'art. 76 della Costituzione non esclude la possibilità

per il Parlamento di delegare al Governo l'emanazione di leggi

provvedimento e che i decreti emessi dal Governo in base all'articolo 5

della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed all'art. 1 della legge 21

ottobre 1950, n. 841, non possono qualificarsi atti meramente

esecutivi.

La Corte non ritiene di discostarsi da tale conclusione con fermata

in altre sue successive sentenze (63, 64, 65, 78 del 1957).

La seconda questione riguarda la legittimità costituzionale delle

leggi nn. 230 e 841 del 1950 in riferimento agli artt. 42 e 44 della

Costituzione per quanto attiene alla congruità dell'indennizzo da esse

stabilito per le espropriazioni.

Anche questa questione è stata dichiarata non fondata dalla Corte

costituzionale con la sentenza n. 61 del 1957, alla cui motivazione si

fa rinvio.

La terza questione investe la costituzionalità del decreto del

Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 70, ed il conseguente

D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3122, sotto il profilo dell'eccesso di

delega rispetto alle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950,

n. 841, circa la natura dei terreni espropriabili. A tale riguardo si

assume che il D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 70, sia costituzionalmente

illegittimo per eccesso di delega rispetto all'art. 1 della legge 21

ottobre 1950, n. 841, in quanto, estendendo a de terminati territori

della Campania, noti per elevata fertilità e cultura, le norme sulla

riforma fondiaria, avrebbe violata la legge fondamentale in materia,

che esclude dall'espropriazione le aziende agricole a cultura intensiva

(art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

La Corte costituzionale, con la sentenza 60 del 1957 ha ritenuto

che l'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, abbia demandato alla

valutazione discrezionale del Governo la determinazione dei territori

suscettibili di trasformazione agraria o fondiaria agli effetti di

applicare ad essi, con le deroghe stabilite nella stessa legge n. 841,

le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230. Non è poi esatto che

l'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, escluda in via generale

dall'espropriazione le aziende agricole a cultura intensiva: il detto

articolo dispone che la legge non si applica solo per l'espropriazione

dei terreni a cultura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed

efficienti, condotte in forme associative con i lavoratori, e provviste

di impianti strumentali moderni e centralizzati, quando, inoltre,

ricorrano congiuntamente le condizioni elencate nel primo comma dello

stesso art. 10, che demanda i relativi accertamenti al Ministero

dell'agricoltura e foreste, al quale spetta di emettere le

dichiarazioni di esonero.

Anche la terza questione, pertanto, non è fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni, proposte con l'ordinanza del

Tribunale di Salerno in data 13 maggio 1956, sulla legittimità

costituzionale degli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1

della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione; delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n.

841, in riferimento agli artt. 42 e 44 della Costituzione; dei decreti

del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 70, e 18 dicembre

1952, n. 3122, in riferimento alle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21

ottobre 1950, n. 841.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - ANTONINO PAPALDO - MARIO

BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI

ECLI:IT:COST:1958:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari